Art. 251 c.p.p.Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali

La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non puo' essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti. Tuttavia nei casi urgenti l'autorita' giudiziaria puo' disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art251 · fonte su Normattiva