Sentenza n. 17/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1975 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 104/1967
- art. 2legge 528/1961
- art. 3legge 528/1961
- art. 3legge 104/1967
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e
3 della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti
concernenti la zona industriale di Ravenna, e degli artt. 2, terzo
comma, e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104, contenente norme
interpretative ed integrative della predetta legge, promossi con due
ordinanze emesse il 3 ottobre 1972 dalla Corte di appello di Bologna
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la società Industria
Sgiba AG. in Italia, la società azionaria Porto industriale di
Ravenna, la società Bonifica di Porto Corsini e Baldi Luigi, iscritte
ai nn. 400 e 401 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 7 febbraio 1973.
Visti gli atti di costituzione delle società SGIBA, SAPIR,
Bonifica di Porto Corsini e di Baldi Luigi, nonché l'atto d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 1974 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida;
uditi l'avv. Carmelo Carbone, per la società SGIBA e per Baldi
Luigi, l'avv. Amedeo Fiore, per la società Bonifica di Porto Corsini,
l'avv. Pietro Rescigno, per la società SAPIR, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento civile di 2 grado, tra la
società SGIBA e la società azionaria Porto industriale di Ravenna
(avente ad oggetto determinazione di indennità espropriativa) e di
altro analogo procedimento tra Luigi Baldi, la s.p.a. Porto industriale
di Ravenna e la società Bonifica di Porto Corsini, l'adita Corte di
appello di Bologna, con ordinanze di identico contenuto emesse il 3
ottobre 1972, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in
relazione all'art.3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2, comma terzo, e 3 della legge 23 febbraio
1967, n. 104 ("Norme integrative ed interpretative della legge 13
giugno 1961, n. 528" sulla industrializzazione di Ravenna), nella parte
in cui, rispettivamente, dispongono, l'art. 2, che l'indennità di
espropriazione per le opere pubbliche occorrenti per l'ampliamento,
sistemazione e attrezzatura del porto canale Corsini e per l'annessa
zona di sviluppo industriale in Ravenna "sarà ragguagliata al valore
venale dei terreni riferito a sei anni prima dell'entrata in vigore
della legge 1961, n. 528" e, l'art. 3, che la norma innanzi riportata
abbia efficacia retroattiva (alla data dell'entrata in vigore della
legge 1961 su citata).
2. - Con le stesse ordinanze è stata pure prospettata, in
riferimento all'art. 42 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge n. 528 del 1961, "in
quanto non prevedono un limite temporale per l'esercizio delle opere di
cui all'art. 1, ma affidano la prefissione dei termini all'autorità
amministrativa".
3. - Ritualmente notificate, comunicate e pubblicate le ordinanze
indicate ed instaurati i relativi giudizi innanzi alla Corte, si sono
in questi costituite la SAPIR (Società azionaria porto industriale di
Ravenna), che ha concluso in via preliminare, per l'irrilevanza e, nel
merito, per l'infondatezza della sollevata questione, la s.p.a. SGIBA
che ha, invece, concluso per la declaratoria di illegittimità delle
norme impugnate, subordinatamente all'affermazione di irrilevanza della
questione; e la s.p.a. Bonifica di Porto Corsini che ha puntualmente
condiviso le argomentazioni e le conseguenti conclusioni delle
ordinanze di rimessione.
4. - È intervenuta (nel secondo procedimento) anche la Presidenza
del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura di Stato,
che ha sostenuto la piena legittimità delle norme denunziate. Considerato in diritto :
1. - È sollevata questione di legittimità - in riferimento
all'art. 3 della Costituzione - degli artt. 2, comma terzo, e 3 della
legge 23 febbraio 1967, n. 104, in quanto prevedono che, con effetto
retroattivo alla data dell'entrata in vigore della legge 13 giugno
1961, n. 528, l'indennità di espropriazione per le opere pubbliche
occorrenti per la sistemazione del porto Corsini di Ravenna e
dell'annessa zona industriale venga "ragguagliata al valore venale dei
terreni, riferito a sei anni prima dell'entrata in vigore della legge
1961, n. 528" e, cioè, alla data del 22 luglio 1955.
La normativa impugnata avrebbe, secondo il giudice a quo, carattere
innovativo rispetto all'art. 4 della precedente su citata legge del
1961, la quale riportava, invece, la determinazione della indennità
anzidetta al momento dell'esproprio (con la prescrizione soltanto di
prescindere da ogni incremento di valore che si fosse verificato o
potesse verificarsi "in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra
operazione che si riconnetta, comunque, all'impianto ed alla
sistemazione della zona di sviluppo industriale e del porto").
Sulla base di tale premessa, la violazione del principio di
uguaglianza è, in particolare, fatta discendere da ciò che, per
effetto della disposta retroattività, la nuova e - secondo la Corte di
Bologna - più sfavorevole normativa si applicherebbe alle
espropriazioni anteriori, di cui fosse tuttora in corso il procedimento
di determinazione dell'indennità, e non anche alle parallele vicende
espropriative, in cui l'indennizzo fosse, invece, già divenuto
definitivo.
Si realizzerebbe, in tal modo, una ingiustificata disparità di
trattamento, nell'ambito di situazioni sostanzialmente identiche, in
quanto verrebbero valutati con criteri diversi beni esistenti nella
medesima zona e già espropriati al momento dell'entrata in vigore
della legge 1967, n. 104 cit., in dipendenza del solo fatto di essere o
meno divenuta definitiva, in tale data, la determinazione della
relativa indennità.
2. - Sul punto della rilevanza della sollevata questione, va
innanzi tutto, superata l'eccezione, formulata (dalle società SAPIR e
SGIBA) sul rilievo che le disposizioni denunziate non si
applicherebbero alle fattispecie che formano oggetto dei giudizi a
quibus, atteso che l'eccezione anzidetta presuppone una interpretazione
del testo normativo diversa da quella adottata nelle ordinanze di
rimessione, e che appare corretta.
Privo di consistenza è poi anche l'altro motivo di irrilevanza
(prospettato dalla SAPIR) basato sull'assunto di una "sostanziale
corrispondenza, sul piano della realtà di fatto, dei valori dei
terreni espropriati nel 1961 e nel 1955 (data di riferimento della
legge 1967, n. 104)": in quanto trattasi di assunto enunciato soltanto
nella impugnata sentenza di primo grado e non condiviso dalla Corte di
appello, alla cui ordinanza di rimessione occorre, invece, avere
riguardo.
3. - Nel merito va preliminarmente puntualizzato l'ambito della
questione. Questa, secondo la prospettazione del giudice a quo,
concerne - come si è detto - il solo profilo di contrasto con il
precetto di uguaglianza e non investe (come, con inammissibile
estensione, vorrebbe, invece, la società SGIBA) anche l'illegittimità
in via autonoma dell'art. 2, comma terzo, legge 1967, n. 104, sotto il
profilo della irrisorietà del ristoro per l'ampiezza della
dissociazione temporale tra il momento dell'esproprio e quello di
valutazione della relativa indennità.
4. - Nei termini così delineati, la questione non è fondata.
Può prescindersi qui dall'esaminare se la disciplina risultante
dalla normativa denunziata sia, effettivamente, innovativa o abbia,
invece - come sostenuto dalla società SAPIR - carattere meramente
interpretativo della precedente legge del 1961.
Anche a ritenere, infatti, che la disposizione dell'art. 2 legge
1967 cit. abbia contenuto innovativo, non per questo essa sarebbe
illegittima per la sua retroattività, sotto il profilo - cui
esclusivamente occorre riferirsi - prospettato nell'ordinanza di
rimessione.
Tale profilo - che non investe il problema se la retroattività di
una norma possa, ed in che limiti, incidere su diritti quesiti - è, si
ripete, quello soltanto della disparità di trattamento tra soggetti
espropriati anteriormente alla legge 1967, secondo che, al momento
dell'entrata in vigore di questa, risultino o non definitivamente
indennizzati. Ora è evidente che la discriminazione di trattamento
così denunziata non dipende già da una disciplina differenziata delle
situazioni comparate sibbene dalla circostanza di fatto (esterna alla
previsione normativa) dell'esservi o meno al momento dell'entrata in
vigore della disciplina legislativa de qua un giudizio in corso nel
quale essa possa trovare applicazione.
In altri termini, la inapplicabilità della legge 1967, n. 104
nelle ipotesi in cui la determinazione dell'indennità, ai sensi della
precedente legge 1961, n. 528, fosse divenuta definitiva per mancata
opposizione alla stima o per esaurimento del relativo giudizio discende
da principi di carattere generale (alla stregua dei quali assume
rilevanza il dato di fatto del non esservi in corso, per alcuni casi,
una controversia sulla misura della indennità) e non si riconnette al
precetto della legge impugnata.
Questa, per ciò, sfugge alla censura di legittimità, sotto tale
profilo, rivoltale.
5. - Non fondata è anche l'ulteriore questione - sollevata con le
stesse ordinanze in epigrafe indicate - di legittimità, in riferimento
all'art. 42 della Costituzione, degli artt. 2 e 3 della legge n. 528
del 1961 "in quanto non prevedono un limite temporale per l'esecuzione
delle opere di cui all'art. 1, ma affidano la prefissione dei termini
all'autorità amministrativa".
Erroneamente, invero, il giudice a quo richiama - a sostegno della
formulata ipotesi di incostituzionalità - la precedente sentenza n. 90
del 1966 di questa Corte.
L'affermazione - in tale pronunzia racchiusa - che "l'indicazione
dei termini non può essere idonea ad assicurare la garanzia voluta
dalla Costituzione, se non in quanto sia contenuta nella stessa legge"
è, infatti, riferita alla sola - peculiare - ipotesi di legge che
autorizzi l'espropriazione di singoli beni individualmente determinati.
Nelle ipotesi, invece - come quelle di specie - di legge di
carattere generale dichiarativa della pubblica utilità di intere
categorie di opere, la stessa sentenza innanzi menzionata chiarisce
come l'indicazione del termine legittimamente si riconnetta al primo
atto amministrativo della procedura espropriativa che in concreto segue
alla declaratoria astratta e generale di pubblica utilità delle opere
indicate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2, comma terzo, e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104,
contenente norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno
1961, n. 528, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dalla Corte di appello di Bologna con le ordinanze indicate in
epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2 e 3 della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente
provvedimenti concernenti la zona industriale di Ravenna, sollevata, in
riferimento all'art. 42 della Costituzione, con le ordinanze medesime.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte