Sentenza n. 17/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1976 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1815/1939
citata
- art. 41legge 1815/1939
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
23 novembre 1939, n. 1815 (disciplina giuridica degli studi di
assistenza e di consulenza), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio
1973 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Puri
Ambrogio, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 del 3 aprile 1974.
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1975 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Puri Ambrogio, il
pretore di Genova, accogliendo l'eccezione proposta dal difensore
dell'imputato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli
studi di assistenza e di consulenza), in relazione all'art. 41, primo
comma, della Costituzione.
Si osserva nell'ordinanza di rinvio che la norma denunciata vieta
in modo tassativo l'esercizio in forma associativa di un'attività di
consulenza e assistenza tecnica in genere, fatta eccezione soltanto per
l'ipotesi in cui si costituisca una società, istituto, ufficio,
agenzia o ente usando la denominazione studio commerciale o simili, e
indicando analiticamente i nomi e i titoli professionali dei singoli
associati. Ciò impedirebbe tra l'altro, la costituzione di società
azionarie che si prefiggano, nell'ambito dell'oggetto sociale, una
attività di consulenza.
La disposizione, nata per tutelare l'attività professionale contro
il rischio della spersonalizzazione, con correlativa attenuazione della
responsabilità, sarebbe inadeguata alla attuale realtà
economico-industriale ed inoltre si porrebbe in contrasto con il
principio di libertà dell'iniziativa economica privata, di cui
all'art. 41 primo comma, della Costituzione. La disposizione, infatti,
si tradurrebbe in un divieto assoluto dell'esercizio in forma
associativa dell'attività di progettazione industriale e, al tempo
stesso, determinerebbe un limite all'espletamento della libera
iniziativa economica in quei settori che postulino una preventiva
adeguata progettazione su scala imprenditoriale di impianti e tecniche
di produzione.
Non vi è stata costituzione della parte privata, né intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Genova solleva, in riferimento all'art. 41,
primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, sulla
disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza, che vieta
di costituire, esercitare o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da
quella prevista dall'art. 1 della stessa legge, "società, istituti,
uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche
gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di
assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale,
amministrativa, contabile o tributaria". Secondo l'ordinanza di
rimessione, la normativa denunciata risponderebbe ad una concezione
individualistica dell'attività professionale in genere, e di quella
ingegneristica in specie, che dovrebbe ritenersi ormai inadeguata,
nell'attuale realtà economica, rispetto alle finalità peculiari della
progettazione industriale, la quale "non può di fatto essere affidata
a singoli professionisti o a studi tecnici che comunque conservino una
nitida impronta personalistica, ma al contrario postula una complessa
organizzazione di uomini e mezzi che soltanto un'attività strutturata
su base imprenditoriale può garantire".
Le condizioni imposte dalla legge, che "vieta in modo tassativo
l'esercizio in forma associativa di un'attività di consulenza e
assistenza tecnica in genere", e tra l'altro "impedisce la costituzione
di società azionarie che si prefiggano nell'ambito dell'oggetto
sociale anche l'espletamento dell'attività suddetta", comporterebbero
"la pratica impossibilità di esercizio" dell'attività di
progettazione industriale su vasta scala.
Il divieto sancito dall'art. 2 della legge n. 1815 del 1939
dovrebbe quindi ritenersi illegittimo, per contrasto con il principio
costituzionale della libertà dell'iniziativa economica privata.
2. - Giova preliminarmente precisare che la vigente disciplina
giuridica degli studi di assistenza e consulenza si riferisce al solo
esercizio delle cosiddette professioni protette, ossia delle
professioni intellettuali per cui la legge, a norma dell'art. 2229 del
codice civile, richiede la necessaria iscrizione in appositi albi o
elenchi, sulla base di titoli d'abilitazione o autorizzazione e di
altri requisiti legali, accertati di regola da ordini, collegi o
associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato. Per queste
attività, rispetto alle quali la legge sancisce il carattere
rigorosamente personale delle prestazioni professionali (cfr. art. 2232
codice civile), l'art. 1 della legge n. 1815 del 1939 non esclude in
modo assoluto la possibilità d'esercizio in forma associativa, ma
testualmente dispone che "le persone che, munite dei necessari titoli
di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di
specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si
associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per
cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione
del loro ufficio o nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione
di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o
tributario", seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei
singoli associati". Tale esercizio professionale associato deve
inoltre essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono
rappresentati i singoli associati (art. 1, secondo comma). La stessa
legge stabilisce che sono esclusi dal divieto di cui all'art. 2 sia gli
enti ed istituti pubblici, sia anche, fermo l'obbligo della
notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 1, "gli uffici che
le società, ditte o aziende private costituiscono per la propria
organizzazione interna nelle materie indicate nei precedenti articoli".
Non occorre sottolineare le ragioni che giustificano la vigente
normativa, dettata sia per la tutela degli interessi, non soltanto
economici o corporativi, delle categorie professionali, sia per
garanzia del corretto esercizio delle professioni intellettuali, nei
confronti dei clienti, dei terzi, della collettività in generale,
garanzia che si ritiene fornita essenzialmente dalla qualificazione
professionale e soprattutto dalla responsabilità personale del
professionista.
3. - Ciò premesso, a giudizio di questa Corte non sussiste nella
disposizione denunciata alcun vizio di incostituzionalità, per
contrasto con il principio della libertà dell'iniziativa economica
privata. Invero, la questione, prospettata dall'ordinanza di rimessione
con speciale riferimento alle attività di progettazione industriale,
deve essere considerata sotto due profili distinti, anche se connessi:
e precisamente, con riguardo alla ammissibilità della costituzione di
società per l'esercizio delle professioni intellettuali, in genere, ai
sensi degli artt. 2247 e seguenti del codice civile, e con riguardo
alla asserita esigenza tecnica che determinate attività professionali,
come la progettazione industriale, richiedano oggi un'organizzazione a
base imprenditoriale, realizzabile tipicamente nella forma giuridica
della società per azioni.
Per quanto concerne le società di professionisti in genere,
sarebbe fuori luogo esaminare in questa sede le questioni largamente
discusse in dottrina circa la possibilità di configurare l'esercizio
delle professioni intellettuali sotto l'aspetto esclusivo o prevalente
dell'attività economica a scopo di lucro, e di riferire l'attività
personale dei professionisti, esercitata in forme di collaborazione
associativa, ad un ente giuridico astratto o ad un gruppo unificato.
Sarebbe del pari superfluo ricordare precedenti legislativi forniti da
ordinamenti stranieri ed anche da quello italiano, come la legge 23
novembre 1939, n. 1966 sulla disciplina delle società fiduciarie e di
revisione, per tacer dei disegni di legge sottoposti all'esame del
Parlamento. Ciò che qui unicamente importa accertare è l'eventuale
conflitto della normativa vigente con l'art. 41, primo comma, della
Costituzione: e tale conflitto sicuramente non sussiste, dati i limiti
che lo stesso art. 41 prevede nel secondo e terzo comma, riservando
alla legge ogni opportuno controllo delle iniziative ed attività
economiche. In particolare, l'esercizio delle professioni intellettuali
è stato sempre oggetto di speciale disciplina, pur con forme,
modalità e limitazioni diverse nei tempi e nel vario regolamento delle
singole professioni. Le osservazioni svolte nell'ordinanza di
rimessione prospettano l'opportunità di una eventuale riforma
legislativa, non l'esistenza di una questione di legittimità
costituzionale. È infatti chiaro che il riconoscimento
dell'ammissibilità della costituzione di società per l'esercizio
delle attività professionali protette appartiene alla discrezionalità
di valutazione del legislatore, al quale soltanto spetta di stabilire
se, e a quali condizioni, possa consentirsi l'adozione di forme
societarie.
In questa materia, la necessità di una congrua normativa appare
evidente, per evitare la possibilità dell'esercizio abusivo da parte
di soggetti non abilitati o autorizzati, ed il pericolo dello
sfruttamento dell'opera intellettuale in forme non compatibili con la
dignità e autonomia dei singoli professionisti; mentre occorre,
d'altro canto, con riguardo alla diversa qualità delle prestazioni
professionali, un preciso regolamento delle responsabilità sociali e
personali, sia nei confronti dei clienti e dei terzi, sia anche nei
confronti dello Stato e delle organizzazioni professionali o sindacali.
4. - Non è possibile ravvisare l'ipotizzato conflitto con l'art.
41 nemmeno per quanto concerne le attività di progettazione
industriale che, secondo il giudice a quo, richiederebbero oggi una
complessa organizzazione di uomini e di mezzi, talché il divieto di
costituire società per azioni, che si prefiggano, nell'oggetto
sociale, anche l'espletamento di dette attività, determinerebbe una
inammissibile preclusione, riguardante "tanto l'attività di pura
progettazione in se stessa, quanto le attività industriali
direttamente produttive di beni e servizi a cui la prima assicura le
indispensabili basi tecnologiche, l'una e le altre concretando tipiche
manifestazioni della iniziativa economica".
Si prospetta qui l'esigenza di forme associative di attività
professionale organizzate come vere e proprie imprese, con
apprestamento di un complesso di beni e mezzi strumentali necessari per
il loro esercizio. Occorre ricordare, al riguardo, che l'art. 2238 del
codice civile prevede bensì che l'esercizio d'una professione possa
costituire elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa,
(nel qual caso debbono applicarsi anche le disposizioni degli artt.
2082 e seguenti che disciplinano il lavoro nell'impresa, e vige
l'esclusione sancita dall'art. 3 della legge 23 novembre 1939, n.
1815); ma non si può evidentemente sostenere che il principio della
libertà di iniziativa economica postuli senz'altro l'ammissibilità
d'una diversa fattispecie, in cui un professionista, o un gruppo di
professionisti, costituiscano una impresa, con conferimento ed
organizzazione di mezzi strumentali e beni aziendali, per svolgere
attività di progettazione industriale, connesse o non alla diretta
produzione di beni o servizi (non professionali). Per siffatte forme
complesse di attività imprenditoriale, l'esigenza sopra illustrata di
una speciale disciplina normativa appare ancor più palese, trattandosi
di regolare la costituzione e l'esercizio non solo di una società tra
professionisti, ma di una società professionale organizzata in forma
di impresa, ciò che comporta la soluzione di particolari e gravi
problemi giuridici. Le esigenze prospettate dal giudice a quo
concernono pur sempre una questione di politica legislativa, non di
legittimità costituzionale, perché il parametro offerto dal primo
comma dell'art. 41 della Costituzione non comporta, nemmeno sotto
questo speciale profilo, l'ammissibilità di una piena
"liberalizzazione" quanto all'esercizio delle attività tecniche
proprie dell'ingegneria industriale, che sono pur sempre attività
professionali, soggette alla discrezionale disciplina del legislatore,
sindacabile in questa sede soltanto con riguardo alla ragionevolezza
dei limiti imposti al loro esercizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, in riferimento all'art. 41, primo comma,
della Costituizione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, sulla disciplina
giuridica degli studi di assistenza e consulenza, sollevata dal pretore
di Genova con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte