Sentenza n. 17/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 903/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 1 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (Parità di
trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro) e 15, ultimo
comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento); dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300
promosso con l'ordinanza emessa il 19 dicembre 1978 dal Pretore di
Torino nel procedimento civile vertente tra Figus Albina e Istituto
di Vigilanza "Città di Torino" iscritta al n. 85 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 95 dell'anno 1979;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso al Pretore di Torino Figus Albina, premesso che
aveva prestato la sua opera alle dipendenze dell'Istituto di
Vigilanza "Città di Torino" in qualità di guardia giurata e che in
data 1° settembre 1978 era stata licenziata per l'asserita ragione
della sopravvenuta mancanza di posti di lavoro suscettibili di essere
assegnati a personale di sesso femminile, chiedeva che il
licenziamento fosse dichiarato illegittimo, siccome privo di giusta
causa o di giustificato motivo e, comunque, disposto in violazione
del divieto di atti discriminatori di cui all'art. 13 della legge 9
dicembre 1977 n. 903, con conseguente condanna del datore di lavoro a
reintegrarla nel posto di lavoro, a corrisponderle le retribuzioni
medio tempore maturate ed a risarcirle il danno subito.
Il giudice adito, con ordinanza emessa il 19 dicembre 1978,
regolarmente comunicata, notificata, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 4 aprile 1979 ed iscritta al R.O. n. 85/79,
sollevava questione di legittimità costituzionale: a) degli artt. 1
della legge 9 dicembre 1977 n. 903 e 15, ultimo comma, della legge 20
maggio 1970 n. 300, in relazione agli artt. 3, 4 e 37 Cost., nella
parte in cui il combinato disposto di dette norme esclude, rispetto
al lavoratore e al datore di lavoro, la rilevanza del comportamento
del terzo che comunque determini il datore di lavoro stesso ad una
condotta violatrice del principio di parità fra uomo e donna; b)
dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, in relazione agli
artt. 3, 24, 36 e 37 Cost., nella parte in cui, con l'inciso "a norma
della legge stessa" esclude la tutela della reintegrazione e del
risarcimento del danno nelle ipotesi di nullità del licenziamento
diverse da quelle previste dall'art. 4 della legge 15 luglio 1966 n.
604.
Circa la non manifesta infondatezza della questione sub a)
osservava: 1) il concetto di atto discriminatorio, ai sensi della
censurata normativa, è da ritenersi comprensivo dei soli casi di
trattamento deteriore posti in essere dal datore di lavoro, in
assenza di condizionamenti esterni, sicché, in ipotesi di
inesistenza di un mercato disposto ad accettare un servizio reso
dalle donne, (come in quello del venir meno di un mercato siffatto),
simmetricamente si produce una situazione di impossibilità di
utilizzazione del lavoro femminile, configurabile, rispetto al
personale già impiegato,
come un giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Ritenere che
il divieto di discriminazione in ragione del sesso perduri, pur in
presenza del suddetto condizionamento di mercato, nell'ambito del
singolo rapporto di lavoro, implicherebbe l'illegittima conseguenza
della creazione, in assenza di apposita previsione legislativa, di
una sorta di imponibile di manodopera a carico del datore di lavoro,
privato del potere di recedere in relazione alla necessità di
eliminare un posto di lavoro, impostagli dal fatto di dovere operare
in quel mercato. 2) D'altra parte è da negare che il divieto di atti
discriminatori risultante dal combinato disposto degli artt. 1 legge
n. 903/77 e 15 lettera b) legge
n. 300/70, come modificato dall'art. 13 della stessa legge n. 903/77
si riverberi sui terzi estranei al rapporto di lavoro e che
un'estensione in tal senso possa compiersi in via ermeneutica. Il
tenore letterale delle norme e la loro ratio rendono palese che la
disciplina dettata inerisce strettamente alla costituzione ed allo
svolgimento del rapporto, sicché la loro più generale
applicabilità nell'ambito del mercato che tale rapporto determina
risulta altresì preclusa sotto il profilo analogico, cui del resto,
almeno per la disposizione dell'art. 1 legge n. 903/77, è
d'ostacolo, trattandosi di norma penale, anche l'art. 14 delle
preleggi. 3) Così argomentata, la carenza di una norma che,
imponendo anche al terzo il divieto di comportamenti discriminatori,
impedisca al datore di lavoro di invocare il suddetto giustificato
motivo oggettivo di recesso, appare in contrasto con i riferiti
precetti costituzionali e segnatamente con quello di parità, fonte
di diritti assoluti che si impongono nei riguardi di tutti i
consociati e non solo dei soggetti titolari di specifici rapporti
come quello di lavoro.
In merito alla non manifesta infondatezza della questione sub b)
il giudice a quo osservava poi che, ai sensi dell'art. 18 della legge
n. 300/70 i casi di nullità del licenziamento per i quali si fa
luogo alla tutela reintegratoria e risarcitoria ivi prevista sono,
per espressa menzione della norma, soltanto quelli di cui all'art. 4
della legge 15 luglio 1966 n. 604 e non anche quelli ulteriori
configurabili alla stregua dell'art. 15 della stessa legge n. 300/70,
che, infatti, diversamente dal citato art. 4 legge n. 604/66, non è
richiamato dall'art. 18. Il caso di specie, dunque, anche ove fosse
configurabile la nullità dell'impugnato licenziamento ai sensi
dell'art. 15 legge n. 300/70 come modificato dall'art. 13 legge n.
903/77, non consentirebbe la condanna del datore di lavoro alla
reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ed al
risarcimento del danno in misura pari almeno al minimo di legge: onde
la violazione dei ricordati parametri costituzionali, in relazione al
diverso trattamento previsto per i casi di nullità contemplati
dall'art. 4 legge n. 604/66.
2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite
dell'Avvocatura dello Stato, la quale ha sollecitato la declaratoria
di infondatezza delle esaminate questioni. Quanto alla prima, in
particolare, ha osservato che la tutela della parità dei sessi
nell'ambito del rapporto di lavoro, quale è assicurata dalla
normativa censurata, risulta del tutto conforme agli invocati
precetti costituzionali anche in difetto di una estensione erga
omnes, che implichi cioè il coinvolgimento di tutti gli operatori
del mercato nel quale il singolo datore di lavoro si trovi ad
operare. Se, infatti, è vero che quest'ultimo non può non risentire
dei condizionamenti del mercato stesso, non è men vero che, una
volta introdotte certe limitazioni del suo potere di organizzazione,
nel senso che questo non può svolgersi in pregiudizio della parità
dei sessi, anche il mercato, inversamente, finisce per risentire le
conseguenze di un'organizzazione imprenditoriale che non può
superare quelle limitazioni e per prendere atto della impossibilità
di soddisfare eventuali sue preferenze in ordine al sesso del
personale incaricato dell'espletamento di un dato servizio. Non può
dunque negarsi che una tutela della parità dettata con specifico
riguardo al rapporto di lavoro, nel cui ambito il problema si avverte
con particolare pregnanza, sia anche potenzialmente idonea a
realizzare in via più generale i principi costituzionali nella
direzione segnata dall'art. 3 comma secondo Cost. D'altra parte, il
divieto di discriminare nell'organizzazione del lavoro, da parte
dell'imprenditore, non potrebbe non reagire sulla validità delle
clausole dei contratti con terzi che prevedessero la discriminazione
vietata dalla legge, comportandone l'invalidità; e l'imprenditore
che ad esse prestasse ossequio, volontariamente accederebbe alle
ipotetiche "preferenze" dei clienti sicché sarebbe sempre soggetto
alle sanzioni poste per quel divieto.
Quanto alla seconda questione, l'Avvocatura dello Stato ha
osservato che il mancato richiamo dell'art. 18 legge 20 maggio 1970
n. 300 al precedente art. 15 e, più in generale, a casi di nullità
del licenziamento anche diversi da quelli contemplati nell'art 4
legge n. 604/66 costituisce un mero difetto di coordinamento
superabile in via ermeneutica. Già parte della dottrina aveva
rilevato come l'elencazione delle discriminazioni vietate ex art. 4
legge n. 604/66 deve riconoscersi quale mera esemplificazione, con
conseguente estensione della sanzione di nullità anche a casi
analoghi; ma, poi, il sopravvenire dell'art. 15 della legge n. 300/70
che, riprendendo il filo del discorso introdotto con la norma
precedente, ne ha, sul piano delle specifiche previsioni, arricchito
l'elencazione, ha reso palese la necessità che l'una disposizione si
legga con le integrazioni risultanti dall'altra, come, a sua volta,
successivamente integrata dall'art. 13 della legge n. 903/77.
La difesa dell'autorità intervenuta ha, infine, rilevato che
quand'anche non si ritenesse di poter accedere a siffatta
prospettazione ermeneutica, l'esclusione della tutela reintegratoria
ex art. 18 legge n. 300/70 nel caso del licenziamento
discriminatorio per motivi di sesso non violerebbe di per sé i
cennati precetti costituzionali poiché, da un lato, resterebbe
comunque assicurata alla lavoratrice la tutela derivante dalla
possibilità di far valere le conseguenze di diritto comune proprie
della nullità dell'atto di recesso e, dall'altro lato la diversità
di questa tutela rispetto all'altra apprestata dal combinato disposto
degli artt. 4 legge n. 604/66 e 18 legge n. 300/70 sarebbe ampiamente
giustificabile in ragione del diverso rilievo attribuibile, in
relazione agli specifici interessi tutelati, alle norme poste a
presidio delle libertà individuali (politiche, sindacali o
religiose) ed a quelle concernenti la parità di trattamento tra
uomini e donne. Considerato in diritto
1. - Il Pretore dubita:
a) della legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 1 legge 9 dicembre 1977 n. 903 e 15, ultimo comma, legge
20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui importa l'esclusione della
rilevanza, rispetto al lavoratore e al datore di lavoro, del
comportamento del terzo che comunque determini il datore di lavoro ad
una condotta violatrice del principio di parità uomo-donna, in
quanto risultano violati gli artt. 3, 4 e 37 Cost. perché, non
essendo assicurata l'uguaglianza dei sessi nei confronti di tutta la
collettività, viene ridotta la sfera della tutela del diritto al
lavoro della donna;
b) della legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 20
maggio 1970 n. 300 in quanto, limitando la tutela reintegratoria e
risarcitoria ivi prevista, ai soli casi di nullità del licenziamento
ex art. 4 legge n. 604/66, discrimina irrazionalmente tra lavoratori
ammessi a siffatta tutela e lavoratori ai quali essa è negata, pur
in presenza di un licenziamento nullo anche se per una causa non
formalmente contenuta nella detta norma, sicché risultano violati
gli artt. 3, 24, 36 e 37 Cost.
2. - Le questioni non sono fondate.
2.1 - Relativamente alla prima questione, la Corte osserva che
l'art. 37 Cost., il quale sancisce parità di diritti e di
retribuzione, a parità di lavoro, tra la lavoratrice ed il
lavoratore ed ha successivamente avuto specifica attuazione con la
legge 9 dicembre 1977 n. 903, ha efficacia generale per tutti i
cittadini che, pertanto, lo devono osservare.
Per quanto riguarda in particolare il rapporto di lavoro, esso
deve essere osservato dal datore di lavoro e dal terzo a favore del
quale va il risultato dell'attività del datore di lavoro e che forma
oggetto di apposito contratto.
Di guisa che questo anzitutto non può contenere clausole che
importino una discriminazione, solo per ragioni di sesso, a danno
della lavoratrice impiegata in detta attività e le dette clausole,
eventualmente pattuite, sono nulle.
Inoltre, il datore di lavoro può opporsi alla risoluzione del
contratto chiesta dal terzo per ragioni che comunque importino
discriminazione a danno di lavoratrici per ragioni di diversità di
sesso.
Nel rapporto tra lavoratrice e datore di lavoro, quest'ultimo non
può porre a base dell'eventuale rifiuto dell'assunzione della
lavoratrice ragioni unicamente fondate sulla differenza di sesso o
che, comunque, sanciscano una discriminazione fondata su identici
motivi.
E lo stesso datore di lavoro non può porre a giustificato motivo
obiettivo dell'eventuale licenziamento intimato alla lavoratrice
motivi che sanciscano discriminazione per la detta ragione.
Né il suo comportamento può trovare giustificazione
nell'eventuale risoluzione di un contratto stipulato con un terzo,
richiesta per ragioni comunque importanti discriminazione per sesso e
successivamente accettata dallo stesso datore di lavoro.
Le conseguenze di siffatto comportamento, verificatesi a danno
della lavoratrice, ricadono indubbiamente
su di lui.
2.2 - Per quanto concerne l'altra questione, si osserva che l'art.
15 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) ha sancito la
nullità di alcuni patti o atti discriminatori. L'ultimo comma di
detto articolo è stato sostituito dall'art. 13 della legge n. 903
del 1977, sulla parità uomo- donna, che ha esteso l'ambito di
applicazione della nullità, prevista nei precedenti commi, anche ai
patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa,
razziale, di lingua e di sesso.
L'art. 18 della stessa legge n. 300/70 ha, inizialmente, previsto
la tutela reale del lavoratore, ossia la sua reintegrazione nel posto
di lavoro, nel caso in cui era dichiarata la nullità del
licenziamento per ragioni di credo politico, di fede religiosa, di
appartenenza ad un sindacato e di partecipazione ad attività
sindacali.
Questa Corte (sent. n. 204/82), a proposito del licenziamento
disciplinare intimato senza la tutela dell'apposita procedura, ha
riconosciuto forza espansiva alle disposizioni contenute nell'art. 18
della legge 300/70 ritenendole suscettibili di assicurare la tutela
reale del posto di lavoro anche nei casi in cui l'invalidità del
licenziamento non dipenda da una delle ragioni specificamente
risultanti dal combinato disposto dello stesso art. 18 e dell'art. 4
della legge n. 604/66.
In altri termini, secondo anche l'ormai costante indirizzo
giurisprudenziale, l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori,
nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro, non è né
speciale né eccezionale ma dotato di forza espansiva che lo rende
riferibile ed applicabile anche a casi diversi da quelli in esso
contemplati e tuttavia ad essi però assimilabili sotto il profilo
della identità di ratio. E tra questi casi indubbiamente è da
comprendersi quello del licenziamento intimato solo per ragioni di
diversità di sesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 9 dicembre
1977 n. 903, 15, ultimo comma, e 18 della legge 20 maggio 1970 n.
300, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 36 e 37 Cost.,
dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte