Sentenza n. 17/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/02/1994 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 238 e 512 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16
novembre 1992 dal Pretore di Trani, sezione distaccata di Corato, nel
procedimento penale a carico di Colabella Giovanni ed altro, iscritta
al n. 122 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno
1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 16 novembre 1992, il Pretore di Trani -
sezione distaccata di Corato - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 238 e 512 del codice di procedura penale
"nella parte in cui non prevedono la possibilità di acquisire la
documentazione di atti, ed in particolare i verbali dell'attività
probatoria, realizzata nell'ambito dello stesso procedimento ma
dinanzi a giudice-persona fisica differente, nel caso di sopravvenuta
impossibilità di ripetizione".
Il giudice remittente premette che all'udienza dibattimentale del
4 maggio 1992 fu eseguito l'esame di uno dei due imputati e la causa
venne rinviata all'udienza del 16 novembre 1992. Nelle more è mutato
il giudice-persona fisica, a causa di normali avvicendamenti nella
gestione degli uffici giudiziari; ne è conseguita la necessità
della rinnovazione dell'attività probatoria in conformità al
principio di oralità e formazione dibattimentale della prova. Ma
tale ripetizione è risultata impossibile per l'intervenuta morte del
detto imputato, con conseguente perdita irreversibile del materiale
probatorio utilizzabile per la decisione.
Ciò posto, il remittente osserva che nella fattispecie in esame
non possono trovare applicazione gli artt. 512 e 238, terzo comma,
del codice di procedura penale.
Mentre, infatti, la prima norma fa espressamente riferimento agli
atti assunti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero o,
ancora, dal giudice nel corso dell'udienza preliminare "quando per
fatti o circostanze imprevedibili ne è divenuta impossibile la
ripetizione", la seconda fa invece riferimento alla possibilità di
acquisire la documentazione di atti di altri procedimenti, "che anche
per cause sopravvenute non sono ripetibili".
Ne consegue pertanto l'impossibilità della acquisizione di prove
assunte nell'ambito dello stesso procedimento ma da giudice
differente, mutato nella sua fisicità, ma identico nella
rappresentanza dello stesso ufficio giurisdizionale.
Non è d'altra parte possibile, prosegue il remittente,
un'interpretazione estensiva o peggio ancora una applicazione
analogica delle norme in questione anche al caso di specie, dato che
la normativa suindicata, riguardando la formazione della prova e
dunque lo status libertatis, va interpretata in modo rigorosamente
attinente al tenore letterale.
Pertanto, ad avviso del giudice a quo, esiste innanzitutto una
disparità di trattamento processuale fra situazioni simili, in
quanto nel caso di specie non può utilizzarsi il materiale
probatorio già acquisito, a differenza di quanto può invece
accadere nell'ipotesi di attività probatoria irripetibile per cause
sopravvenute, posta in essere nel corso dell'indagini o dell'udienza
preliminare o ancora di altro procedimento. Tale disparità di
trattamento fra situazioni simili configura una evidente violazione
dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell'eccesso di
potere legislativo per manifesta illogicità, irragionevolezza ed
arbitrarietà degli artt. 238 e 512 del codice di procedura penale.
Non va poi trascurato l'aspetto della impossibilità di
accertamento della verità storica, unico vero obiettivo del processo
penale, anche di quello di rito accusatorio, conformemente allo
spirito stesso della Costituzione e al principio di colpevolezza di
cui all'art. 27 della Carta fondamentale.
Un processo che non mirasse a tale accertamento, potendosi
tradurre anche in una sentenza di condanna ingiusta, finirebbe per
irrogare pene contrarie al senso di umanità e non mirate alla
rieducazione del condannato.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale osserva in primo luogo che la questione si
appalesa inammissibile, in quanto l'inconveniente lamentato dal
giudice remittente non deriva direttamente dalla disciplina
impugnata.
Infatti, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, il giudice, nei
casi come quello in esame, non deve fare applicazione di singole
norme che riguardano il regime di determinate prove assunte nel corso
dell'istruttoria dibattimentale, ma è tenuto a rispettare il
disposto dell'art. 525, che in misura più ampia impone per implicito
la rinnovazione dell'intera serie degli atti del dibattimento. È
quindi a questa disposizione che, in ipotesi, può essere mossa la
censura avanzata. In tal caso, i parametri invocati (art. 3 e 27
della Costituzione) non potrebbero tuttavia svolgere alcun ruolo, non
ravvisandosi né una situazione cui rapportare l'asserita disparità
di trattamento né una lesione al principio della responsabilità
personale.
Le considerazioni suesposte non portano tuttavia ad escludere,
prosegue l'Avvocatura, che la Corte, in luogo di una declaratoria di
inammissibilità, ravvisi una lacuna nell'ambito della disciplina
della rinnovazione del dibattimento, che in effetti non trova nel
nuovo codice una compiuta regolamentazione. Questa lacuna si registra
ed emerge con evidenza proprio nei casi in cui la prova da
"rinnovare" insieme alle altre non sia ripetibile per impossibilità.
Vi sarebbe quindi la possibilità che la Corte entri nel merito
della questione "salvando" la disciplina vigente con una sentenza
interpretativa di rigetto, la quale potrebbe portare ad estendere il
disposto degli artt. 512 e 513 del codice di procedura penale anche
all'ipotesi prospettata dal giudice a quo. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Trani, sezione distaccata di Corato, dubita
della legittimità costituzionale degli artt. 238 e 512 del codice di
procedura penale "nella parte in cui non prevedono la possibilità di
acquisire la documentazione di atti, ed in particolare i verbali
dell'attività probatoria, realizzata nell'ambito dello stesso
procedimento ma dinanzi a giudice-persona fisica differente, nel caso
di sopravvenuta impossibilità di ripetizione".
Ad avviso del remittente le norme censurate violano innanzitutto
l'art. 3 della Costituzione, per illogica disparità di disciplina di
situazioni simili, in quanto, mentre consentono di acquisire al
fascicolo per il dibattimento - e quindi di utilizzare ai fini della
decisione - i verbali di atti, divenuti irripetibili, di altri
procedimenti (art. 238), ovvero assunti nelle fasi predibattimentali
dello stesso procedimento (art. 512), non prevedono tale possibilità
di acquisizione in ordine ai verbali di prove, divenute irripetibili,
assunte nell'ambito del medesimo procedimento da giudice diverso
nella sua identità fisica.
Risulterebbe violato anche l'art. 27 della Costituzione, per
l'impossibilità di accertamento della verità storica, con
conseguente lesione dei principi di personalità della
responsabilità penale e del fine rieducativo della pena.
2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della
questione, sostenendo che l'inconveniente lamentato dal giudice a quo
non deriva direttamente dalle norme impugnate, bensì dall'art. 525
del codice di procedura penale, che impone implicitamente la
rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento del giudice.
L'eccezione deve essere respinta. Il remittente ha sollevato la
questione nel corso della rinnovazione del dibattimento disposta in
ossequio al principio di immutabilità del giudice di cui all'art.
525 del codice, ravvisando, in ordine a tale evenienza, una lacuna
nella disciplina relativa alla acquisizione dei verbali di atti non
ripetibili dettata dalle norme censurate: tanto basta a far ritenere
ammissibile la questione medesima.
3. - Nel merito la questione non è fondata poiché si basa su un
erroneo presupposto.
Non vi è dubbio che il rispetto del principio sancito nel
richiamato art. 525, secondo comma, del codice di procedura penale
(secondo cui "alla deliberazione concorrono, a pena di nullità
assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento"),
imponga che, in caso di mutamento del giudice, si proceda alla
integrale rinnovazione del dibattimento.
Ciò premesso, la disciplina relativa alla utilizzabilità dei
verbali dei mezzi di prova assunti nella precedente fase
dibattimentale dal diverso giudice non può che essere rinvenuta
nell'art. 511 del codice di procedura penale.
Detti verbali, invero, fanno già parte del contenuto del
fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice; tale
contenuto, infatti, non è cristallizzato in quello indicato
nell'art. 431 del codice, ma è soggetto a notevoli variazioni, sia
nella fase degli atti preliminari al dibattimento, sia, soprattutto,
nel corso del dibattimento medesimo, e certamente si arricchisce del
verbale delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale, la
quale, pur soggetta a rinnovazione per i motivi anzidetti, conserva
comunque il carattere di attività legittimamente compiuta (cfr.
sent. n. 101 del 1993).
Ne deriva, pertanto, la integrale applicabilità della disciplina
dettata dall'art. 511 del codice in tema di lettura degli atti
contenuti nel fascicolo per il dibattimento: in particolare, quando
trattisi di verbali di dichiarazioni, è previsto che la lettura
debba seguire l'esame della persona che le ha rese, a meno che
l'esame non abbia luogo (perché, ad esempio, come avviene nel
giudizio a quo, tale mezzo di prova è irripetibile); ed inoltre che
la richiesta di una parte esclude la facoltà del giudice di
ricorrere alla indicazione degli atti in luogo della lettura (commi
secondo e quinto del menzionato art. 511).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 238 e 512 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Pretore di
Trani, sezione distaccata di Corato, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte