Sentenza n. 170/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69legge 153/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, secondo
comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),
promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1978 dalla Corte
d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e
Scala Eugenio, iscritta al n. 623 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310 dell'anno
1979.
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi l'avv. Pasquale Vario per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello
Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 14 dicembre 1978, pervenuta alla
Corte costituzionale il 18 agosto 1979 (R.O. n. 623 del 1979), la
Corte d'appello di Milano, nel procedimento civile tra l'I.N.P.S. e
Scala Eugenio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 69, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153,
"nella parte in cui detta norma non comprende nell'importo
corrispondente al trattamento minimo" (da farsi comunque salvo ai
fini del primo comma) le indennità od assegni aggiuntivi per i
familiari a carico del titolare della pensione.
Il giudizio era pervenuto alla Corte d'appello di Milano a seguito
di sentenza di rinvio della Cassazione, in causa fra Scala Eugenio
pensionato I.N.P.S. e l'I.N.P.S. medesimo.
In quest'ultima sentenza (n. 1532 del 14 aprile 1978) la suprema
Corte affermava che l'art. 69 della l. n. 153 del 1969 consente,
oltre alla cessione, al sequestro e al pignoramento delle somme
spettanti al pensionato, anche la compensazione con crediti
dell'I.N.P.S., purché nel rispetto dei limiti previsti. Rinviava la
causa alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame, relativo anche
ad ogni altra questione dedotta dalle parti nella pregressa fase di
merito e non esaminata dal precedente giudice d'appello.
2. - Il giudice di rinvio, attuale remittente, ha considerato che
lo Scala aveva già sollevato, nel corso del precedente giudizio,
nella fase di gravame, cioè, innanzi alla Corte d'appello di Genova,
eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 69 citato, in
riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, ove
esso venisse interpretato nel senso che il trattamento minimo, che
deve essere comunque fatto salvo, non comprenda anche l'indennità
aggiuntiva per i familiari a carico del pensionato.
La Corte d'appello ha osservato che, essendo il trattamento in
concreto percepito dallo Scala di L. 29.150 (di cui L.25.000 mensili
pari al trattamento minimo di legge e L.4.150 pari all'indennità
aggiuntiva per la moglie a carico), la trattenuta di L. 4.150 mensili
operata dall'I.N.P.S., a far tempo dal 1° agosto 1970, lederebbe il
trattamento minimo.
Ha rilevato altresì che:
ad ogni titolare di pensione avente moglie e figli a carico
viene corrisposta una indennità aggiuntiva fissa ai sensi dell'art.
21 l. n. 903/1965 (oggi, in seguito all'art. 4 d.l. 2 marzo 1974, n.
30, convertito con modificazioni in l.16 aprile 1974, n. 114, gli
assegni familiari di cui al t.u. n. 797/1955 e successive
modificazioni);
la ratio di tali disposizioni legislative è quella di far sì
che la pensione sia proporzionata alle reali e concrete esigenze di
vita del titolare della pensione stessa; talché ben può dirsi che
esse sono ispirate al dettato di cui all'art. 3 (in linea generale) e
di cui all'art. 38, secondo comma (in linea particolare) della Carta
costituzionale;
il fatto che - nei casi di titolare della pensione con familiari
a carico - al trattamento minimo fissato dalla legge vengano aggiunte
dette indennità od assegni non sembra alterare o mutare il carattere
di minimum vitale del trattamento pensionistico complessivo, in quei
casi corrisposto, costituito sia dal trattamento minimo di legge sia
da quelle provvidenze aggiuntive che concretano una integrazione del
trattamento in relazione al carico familiare;
peraltro, il carattere eccezionale dell'art. 69 della l. n. 153
del 1969 non sembra autorizzare una interpretazione della stessa
esorbitante dal significato proprio delle parole e dalle ipotesi in
essa previste e, cioè, in termini estendenti l'intangibilità del
trattamento pensionistico oltre "l'importo corrispondente al
trattamento minimo".
In siffatta situazione, sempre ad avviso del giudice a quo, non
sembra privo di fondamento il ritenere che l'art. 69 l. n. 153/1969,
là dove questo (dopo aver - al suo primo comma - previsto che la
pensione possa essere oggetto di cessioni, sequestri e pignoramenti
entro dati limiti e per dati debiti verso l'I.N.P.S. e, secondo
quanto deciso dalla suprema Corte nel presente giudizio anche di
compensazione entro gli stessi limiti e per gli stessi debiti)
subordina detta possibilità, per quanto attiene alle pensioni
ordinarie a carico della assicurazione generale obbligatoria, a che
venga fatto comunque salvo l'importo corrispondente al trattamento
minimo (art. cit., secondo comma), sia in contrasto con il cennato
dettato costituzionale.
3.1 - Nel giudizio si è costituito l'Istituto nazionale della
Previdenza Sociale secondo il quale "il dubbio di illegittimità
costituzionale prospettato dalla Corte d'appello di Milano non sembra
possa essere dichiarato fondato alla luce della ratio che ispira la
normativa che si sospetta violata".
"È innegabile che gli assegni familiari corrisposti ai lavoratori
in attività di servizio e le quote di maggiorazione della pensione
per carico familiare - l'importo delle quali è stato uguagliato ai
primi per effetto dell'art. 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153 -
sono emolumenti avulsi dal trattamento pensionistico, il cui importo
è correlato alla anzianità assicurativa secondo un sistema di
calcolo contributivo o retributivo a prescindere dal carico di
famiglia del titolare della pensione".
Ritiene, pertanto, l'I.N.P.S. che la non omogeneità per natura e
funzione delle provvidenze aggiuntive suddette con il trattamento
pensionistico impedisca quella assimilazione legislativa e quel
criterio di uguaglianza che possano giustificare una identità di
disciplina normativa apprezzabile sul piano della costituzionalità.
3.2 - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha contestato la fondatezza della questione sollevata
dalla Corte d'appello di Milano, rilevando che "mentre il trattamento
pensionistico costituisce la principale fonte di reddito per il
nucleo familiare (fonte generalmente correlata alla anzianità
lavorativa ed alla consistenza economica del reddito di lavoro), le
quote di maggiorazione aggiuntive a tale trattamento concretano
sostanzialmente una prestazione previdenziale accessoria quale
genericamente diretta a concorrere al fabbisogno del nucleo familiare
in vista ed a ragione della presenza di persona a carico".
"Ma tale prestazione, che prescinde da un effettivo stato di
bisogno dell'intero nucleo familiare e non è nemmeno correlata ad un
presunto stato di necessità della persona per la quale viene erogata
presenta, dunque, un complesso di caratteristiche così diverse dal
trattamento pensionistico, da non poter essere assimilato a questo e
da non poter godere della previsione normativa denunciata, che
peraltro non appare in contrasto con i precetti costituzionali".
Si conclude, perciò, chiedendo che venga dichiarata infondata la
sollevata questione di legittimità costituzionale.
3.3 - L'I.N.P.S. ha depositato, in data 10 gennaio 1987, una
memoria nella quale pur insistendo sulla infondatezza si ricorda,
tuttavia, la giurisprudenza della Corte di cassazione, affermante
"con valore di diritto vivente", quanto alla impignorabilità salvo
che per causa di alimenti, la identità originaria di natura, di
struttura e di finalità fra quote di maggiorazione ed assegni
familiari. Considerato in diritto
1. - La legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) prevede - art.
69, primo comma - che le pensioni e gli altri assegni ivi contemplati
possano essere ceduti, sequestrati o pignorati nei limiti di un
quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale
della previdenza sociale. Per le pensioni ordinarie liquidate dalla
assicurazione generale obbligatoria viene comunque fatto salvo, al
successivo secondo comma, l'importo corrispondente al trattamento
minimo.
È tale ultimo disposto che il giudice remittente sospetta di
incostituzionalità: non facendo esso espressamente salve dalle
procedure anzicennate, nei limiti del trattamento minimo, anche le
quote di maggiorazione corrisposte per familiari a carico, verrebbe a
risultare alterata la proporzione con le concrete esigenze di vita
del titolare della pensione, garantite dagli artt. 3 e 38, secondo
comma, Cost.
2.1 - La questione non è fondata.
L'art. 4 del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 convertito nella
legge n. 114 dello stesso anno ha sostituito alle quote di
maggiorazione gli assegni familiari, previsti dal testo unico
approvato con d.P.R. n. 797 del 1955.
La riportata disposizione dispiega effetto esplicito a partire dal
1° gennaio 1974. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di
cassazione riconosce, come ammette lo stesso I.N.P.S., che le quote
in questione partecipavano anche innanzi della connotazione
intrinseca di aggiunta alimentare (per la moglie e i figli),
ricomponendosi, così, in una disciplina unitaria con gli assegni
familiari, per identità di caratteristiche e di scopi dei cespiti di
maggiorazione.
In punto, la giurisprudenza della Cassazione ha osservato, ancora,
che l'art. 46 della medesima legge n. 153 del 1969 - recante il
disposto formante oggetto della presente impugnativa - prevedeva le
quote di maggiorazione pari, nella misura, agli assegni familiari. Da
qui la evidente sostanziale identità, nello stesso contesto di
legge, tra le due forme integrative; cosicché nell'art. 69
successivo nulla doveva venir stabilito per le quote in discorso
quanto alla loro impignorabilità, essendo questa riconosciuta -
integralmente si badi bene e non nei limiti minimali - in altro
applicabile disposto di legge: l'art. 22 del testo unico del 1955.
2.2. - In concreto, dunque, nei confronti del titolare di
pensione, per la moglie ed i figli a carico, trovano riferimento ab
origine tutte le norme del testo unico sugli assegni familiari (cfr.
sentenza n. 120 del 1985): in particolare, per quel che interessa
qui, l'indicato art. 22, là dove è disposto che gli assegni di
famiglia non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non
per esclusiva causa di alimenti a favore di coloro per i quali essi
vengono corrisposti.
2.3 - La Corte non ha motivo per discostarsi ora da questi lineari
principi, ricordando solo, come già esposto in narrativa, che la
giurisprudenza ha ravvisato rientrare nel quadro globale del sistema
di cui s'è discorso anche l'istituto della compensazione, pertinente
alla fattispecie in esame.
Conclusivamente, nessuna lesione nei termini di raffronto indicati
dal giudice a quo, appare essersi verificata nei riguardi di un
trattamento maggiorativo che è a carattere strettamente alimentare e
al quale l'ordinamento - come si è chiarito - ha perciò accordato e
accorda, col sancirne l'intangibilità in assoluto, una tutela piena
ed esaustiva.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 69, secondo comma, della legge
30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale) sollevata dalla Corte
d'appello di Milano, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli
artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1987
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte