Sentenza n. 170/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/05/1994 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2legge 613/1966
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli
esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e
coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori
autonomi), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1993 dal Pretore
di Lecce nel procedimento civile vertente tra Manco Lucia Laura e
l'I.N.P.S. ed altra, iscritta al n. 555 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1994 il Giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Manco Lucia
Laura e l'I.N.P.S. relativo al riconoscimento alla prima del diritto
alla pensione di vecchiaia, il Pretore di Lecce, con ordinanza emessa
il 4 giugno 1993, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966,
n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed
ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti
pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non
considera familiari agli effetti della stessa legge agli affini entro
il secondo grado.
Nell'ordinanza si fa presente che la ricorrente ha lavorato per
sette anni, con la qualifica di coadiutrice familiare, nella società
commerciale di fatto costituita dal coniuge e dal cognato, e che
successivamente la stessa è stata autorizzata dall'I.N.P.S. al
versamento volontario dei contributi previdenziali. Raggiunto il
sessantesimo anno di età, la ricorrente ha presentato domanda di
pensione di vecchiaia: domanda che non è stata accolta dall'Istituto
per effetto della cancellazione dei contributi versati in una parte
del periodo in cui la stessa era dipendente, in quanto per quel
periodo si era verificata la cancellazione del coniuge dall'Albo
degli esercenti imprese commerciali. A seguito di tale cancellazione,
la ricorrente non avrebbe più avuto titolo ad essere iscritta quale
coadiutrice familiare, potendo vantare soltanto un rapporto di
affinità (in qualità di cognata) con il gestore dell'esercizio
commerciale in oggetto, rapporto non compreso tra quelli previsti
dall'art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613.
La questione di costituzionalità appare rilevante, atteso che la
ricorrente è affine di secondo grado rispetto all'esercente
l'impresa familiare e che, senza l'accreditamento dei contributi
previdenziali per il periodo relativo, alla ricorrente non è
possibile riconoscere il diritto alla pensione di vecchiaia.
Sul punto della non manifesta infondatezza, rileva il giudice
rimettente che l'individuazione dei familiari coadiutori, di cui
all'art. 2 della legge n. 613 del 1966, sarebbe stata disposta per il
solo fatto che, prima della riforma del diritto della famiglia, il
loro lavoro sarebbe stato diversamente inteso come prestazione
benevolentiae vel affectionis causa con conseguente esclusione di
quel titolo (esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o
autonomo) che è condizione essenziale per la tutela assicurativa
obbligatoria ma che, a seguito della novella del 1975, con la
relativa introduzione dell'istituto dell'impresa familiare, è stata
ammessa la possibilità di inquadrare l'attività di lavoro della
famiglia tra i rapporti di lavoro subordinato o autonomo. In seguito
a tale evoluzione, sarebbe pertanto venuta meno la ragione
giustificativa dell'art. 2, primo comma, della legge n. 613 del 1966,
tenendo conto che il terzo comma dell'art. 230- bis del codice civile
intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo. Pertanto, sarebbe non manifestamente
infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della
disposizione sopra indicata, in quanto i familiari ricompresi nella
definizione dell'art. 230- bis, terzo comma, del codice civile,
devono tutti partecipare all'impresa familiare con gli stessi
diritti, ivi compresi quelli previdenziali, come già affermato da
questa Corte con la sentenza n. 485 del 1992 relativamente
all'impresa artigiana.
2. - Si è costituito l'I.N.P.S., dichiarando di rimettersi alla
decisione della Corte, e contestualmente richiamando la ratio
decidendi posta a fondamento della sentenza n. 485 del 1992 di questa
Corte. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Lecce ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma,
della Costituzione, dell'art. 2, primo comma, della legge 22 luglio
1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività
commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli
ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in
cui considera familiari agli effetti della stessa legge gli affini
entro il secondo grado.
2. - La questione è fondata.
La disposizione denunziata limita la nozione di "familiari
coadiutori", agli effetti di cui alla legge che la contiene, alle
categorie dalla stessa specificamente indicate, vale a dire al
coniuge, ai figli legittimi o legittimati, ai nipoti in linea
diretta, agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle.
Tale previsione, anteriore alla riforma del codice civile del 1975
ed alla conseguente introduzione dell'istituto di cui all'art.
230-bis, trovava giustificazione, come già ritenuto da questa Corte
in relazione ad una disposizione analoga alla presente, nel fatto che
il lavoro dei familiari si presumeva prestato benevolentiaevel
affectionis causa, a meno che fosse provata l'esistenza di un
rapporto contrattuale di lavoro o associativo.
A seguito tuttavia dell'istituto dell'impresa familiare, quella
ratio è venuta meno, e si palesa di conseguenza l'illegittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma,
della Costituzione - di una disciplina che esclude alcuni dei
partecipanti all'impresa familiare dai diritti previdenziali, atteso
che il lavoro tutelato dall'art. 36 della Costituzione,
implicitamente richiamato dall'art. 230- bis, primo comma, del codice
civile, rientra in ogni caso nell'ambito normativo dell'art. 38,
secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 485 del 1992).
La pronuncia richiamata si inserisce peraltro coerentemente in una
linea di intervento già segnata dalla precedente sentenza n. 476 del
1987, con cui questa Corte aveva dichiarato l'illegittimità
costituzionale di una disposizione (art. 4, primo comma, n. 6 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) che non ricomprendeva i partecipanti
all'impresa familiare (prestanti opera manuale) di cui all'art. 230-bis tra le persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
Detti principi non possono che essere riaffermati nel caso di
specie, relativo alla disciplina da applicare ai familiari degli
esercenti piccole imprese commerciali, sottolineandosi che anche
relativamente a tale settore il riconoscimento della tutela
previdenziale del lavoro familiare contribuisce a garantire,
unitamente ad altri fattori, in modo paritario - quanto a dignità e
valore complessivo - la scelta di prestare la propria attività
lavorativa a favore di una impresa familiare, in attuazione quindi
del valore di cui all'art. 31, primo comma, della Costituzione.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
2, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in
cui non considera familiare agli effetti della stessa legge gli
affini entro il secondo grado.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli
esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e
coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori
autonomi), nella parte in cui non considera familiari egli effetti
della stessa legge gli affini entro il secondo grado.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte