Corte costituzionale

Ordinanza n. 170/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1995 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo e

secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela

della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), promosso con ordinanza emessa il 3 settembre 1994 dal

Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra la FIOM-CGIL

e la s.r.l. SMABO iscritta al n. 678 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso dalla

FIOM-CGIL di Bologna contro la s.r.l. SMABO ai sensi dell'art. 28

della legge 20 maggio 1970, n. 300, per ottenere la dichiarazione di

antisindacalità - con i conseguenti provvedimenti - del rifiuto

opposto dal datore di lavoro alla richiesta, presentata da un

lavoratore iscritto al predetto sindacato, di un'assemblea retribuita

dei dipendenti durante l'orario di lavoro, il Pretore di Bologna, con

ordinanza del 3 settembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 18, 21, 39 e 41 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20 della citata legge n. 300

del 1970, "nella parte in cui consente solamente alle rappresentanze

sindacali aziendali di indire riunioni dei lavoratori dipendenti

nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, su temi di

interesse sindacale, con diritto alla normale retribuzione, nella

misura di dieci ore annue";

che, ad avviso del giudice remittente, l'esclusione del diritto

dei singoli lavoratori di convocare, congiuntamente o disgiuntamente,

assemblee retribuite indipendentemente dalla presenza nell'azienda di

rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19

della legge n. 300, determina "un limite oggettivo per la libertà e

l'iniziativa di natura sindacale di tutti i lavoratori di riunirsi in

assemblea nel posto e in orario di lavoro, per la differenza di

trattamento che incontestabilmente sussiste";

che nella specie un'assemblea indetta fuori orario da un

lavoratore sindacalizzato, allo scopo di costituire una

rappresentanza sindacale aziendale, si era conclusa con esito

negativo, non avendo la proposta ottenuto un numero sufficiente di

voti favorevoli;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che il principio della libertà sindacale sancito

dall'art. 39 della Costituzione, di cui è una specificazione l'art.

14 della legge n. 300 del 1970, impone agli imprenditori un mero

obbligo negativo di astenersi da ogni comportamento diretto a

impedire o limitare l'attività sindacale dei lavoratori - soggetta

però, nei luoghi di lavoro, alla condizione di non recare

pregiudizio al normale svolgimento dell'attività aziendale - e

quindi garantisce ai lavoratori e alle loro rappresentanze soltanto

il diritto di convocare assemblee fuori dall'orario di lavoro per

trattare materie attinenti ai loro interessi professionali o

sindacali e in genere per manifestare il proprio pensiero, sicché è

palesemente insussistente la pretesa violazione degli artt. 18, 21 e

39 della Costituzione;

che palesemente insussistente è pure l'asserita violazione

dell'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa sindacale essendo

estranea al concetto di iniziativa economica privata, che delimita

l'ambito applicativo di questa norma;

che le norme c.d. promozionali dello statuto dei lavoratori

eccedono il contenuto della garanzia costituzionale della libertà

sindacale per tradursi in un intervento giuridico-costituzionale

qualificato da una funzione di sostegno dell'organizzazione sindacale

dei lavoratori all'interno delle imprese, comportante obblighi

positivi e oneri finanziari a carico dei datori di lavoro;

che pertanto, trattandosi di una scelta di politica legislativa,

il legislatore può discrezionalmente limitare la titolarità dei

diritti e dei poteri previsti nel titolo III dello statuto o

subordinarne l'esercizio a certe condizioni - come nel caso del

diritto di assemblea - in guisa da assicurare che essi operino a

sostegno dell'azione di organismi sindacali dotati di effettiva

rappresentatività dei dipendenti dell'azienda;

che a tale criterio risponde la norma impugnata, la quale

configura il diritto di assemblea come diritto dei lavoratori ad

esercizio collettivo, riservato alle rappresentanze sindacali

aziendali aventi gli indici di rappresentatività prescritti

dall'art. 19 dello statuto, onde l'art. 3 della Costituzione non può

dirsi violato né sotto il profilo del principio di razionalità, né

sotto il profilo di eguaglianza, le rappresentanze aziendali

qualificate dai detti indici non essendo comparabili né con singoli

lavoratori iscritti a sindacati esterni, né con rappresentanze

aziendali costituite a norma dell'art. 14, ma prive dei requisiti

dell'art. 19;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19

della legge n. 300 del 1970 è stata più volte dichiarata non

fondata da questa Corte in riferimento agli artt. 3 e 39 della

Costituzione (sentenze nn. 54 del 1974, 334 del 1988 e 30 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme

sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà

sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 18, 21, 39 e

41 della Costituzione, dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte