Ordinanza n. 170/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1995 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo e
secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela
della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), promosso con ordinanza emessa il 3 settembre 1994 dal
Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra la FIOM-CGIL
e la s.r.l. SMABO iscritta al n. 678 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso dalla
FIOM-CGIL di Bologna contro la s.r.l. SMABO ai sensi dell'art. 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300, per ottenere la dichiarazione di
antisindacalità - con i conseguenti provvedimenti - del rifiuto
opposto dal datore di lavoro alla richiesta, presentata da un
lavoratore iscritto al predetto sindacato, di un'assemblea retribuita
dei dipendenti durante l'orario di lavoro, il Pretore di Bologna, con
ordinanza del 3 settembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 18, 21, 39 e 41 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20 della citata legge n. 300
del 1970, "nella parte in cui consente solamente alle rappresentanze
sindacali aziendali di indire riunioni dei lavoratori dipendenti
nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, su temi di
interesse sindacale, con diritto alla normale retribuzione, nella
misura di dieci ore annue";
che, ad avviso del giudice remittente, l'esclusione del diritto
dei singoli lavoratori di convocare, congiuntamente o disgiuntamente,
assemblee retribuite indipendentemente dalla presenza nell'azienda di
rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19
della legge n. 300, determina "un limite oggettivo per la libertà e
l'iniziativa di natura sindacale di tutti i lavoratori di riunirsi in
assemblea nel posto e in orario di lavoro, per la differenza di
trattamento che incontestabilmente sussiste";
che nella specie un'assemblea indetta fuori orario da un
lavoratore sindacalizzato, allo scopo di costituire una
rappresentanza sindacale aziendale, si era conclusa con esito
negativo, non avendo la proposta ottenuto un numero sufficiente di
voti favorevoli;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che il principio della libertà sindacale sancito
dall'art. 39 della Costituzione, di cui è una specificazione l'art.
14 della legge n. 300 del 1970, impone agli imprenditori un mero
obbligo negativo di astenersi da ogni comportamento diretto a
impedire o limitare l'attività sindacale dei lavoratori - soggetta
però, nei luoghi di lavoro, alla condizione di non recare
pregiudizio al normale svolgimento dell'attività aziendale - e
quindi garantisce ai lavoratori e alle loro rappresentanze soltanto
il diritto di convocare assemblee fuori dall'orario di lavoro per
trattare materie attinenti ai loro interessi professionali o
sindacali e in genere per manifestare il proprio pensiero, sicché è
palesemente insussistente la pretesa violazione degli artt. 18, 21 e
39 della Costituzione;
che palesemente insussistente è pure l'asserita violazione
dell'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa sindacale essendo
estranea al concetto di iniziativa economica privata, che delimita
l'ambito applicativo di questa norma;
che le norme c.d. promozionali dello statuto dei lavoratori
eccedono il contenuto della garanzia costituzionale della libertà
sindacale per tradursi in un intervento giuridico-costituzionale
qualificato da una funzione di sostegno dell'organizzazione sindacale
dei lavoratori all'interno delle imprese, comportante obblighi
positivi e oneri finanziari a carico dei datori di lavoro;
che pertanto, trattandosi di una scelta di politica legislativa,
il legislatore può discrezionalmente limitare la titolarità dei
diritti e dei poteri previsti nel titolo III dello statuto o
subordinarne l'esercizio a certe condizioni - come nel caso del
diritto di assemblea - in guisa da assicurare che essi operino a
sostegno dell'azione di organismi sindacali dotati di effettiva
rappresentatività dei dipendenti dell'azienda;
che a tale criterio risponde la norma impugnata, la quale
configura il diritto di assemblea come diritto dei lavoratori ad
esercizio collettivo, riservato alle rappresentanze sindacali
aziendali aventi gli indici di rappresentatività prescritti
dall'art. 19 dello statuto, onde l'art. 3 della Costituzione non può
dirsi violato né sotto il profilo del principio di razionalità, né
sotto il profilo di eguaglianza, le rappresentanze aziendali
qualificate dai detti indici non essendo comparabili né con singoli
lavoratori iscritti a sindacati esterni, né con rappresentanze
aziendali costituite a norma dell'art. 14, ma prive dei requisiti
dell'art. 19;
che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19
della legge n. 300 del 1970 è stata più volte dichiarata non
fondata da questa Corte in riferimento agli artt. 3 e 39 della
Costituzione (sentenze nn. 54 del 1974, 334 del 1988 e 30 del 1990);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme
sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 18, 21, 39 e
41 della Costituzione, dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte