Sentenza n. 171/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1972 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 502 e 503
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7
febbraio 1972 dal tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale a
carico di Ferrara Filippo, iscritta al n. 160 del registro ordinanze
1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del
21 giugno 1972.
Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore
Francesco Paolo Bonifacio.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 7 febbraio 1972 il tribunale di
Caltanissetta ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata una
questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt.
502 e 503 del codice di procedura penale nella parte in cui tali
disposizioni non sanciscono "l'obbligatorietà della nomina e
dell'intervento del difensore durante il sommario interrogatorio
dell'imputato nel giudizio direttissimo". Dovendosi tale interrogatorio
considerare come vero e proprio atto istruttorio volto ad acquisire
elementi di prova, l'esclusione del difensore comporterebbe la
violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
2. - Innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti e
non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
Nel proporre l'attuale questione di legittimità costituzionale il
tribunale di Caltanissetta parte dal presupposto che gli artt. 502 e
503 del codice di procedura penale non assicurino, per quanto riguarda
il sommario interrogatorio dell'imputato cui si deve procedere prima
del giudizio direttissimo, quelle stesse garanzie difensive (nomina ed
intervento del difensore) che la legge predispone per l'interrogatorio
nella procedura ordinaria: da ciò deriverebbe la violazione sia
dell'art. 3 sia dell'art. 24 della Costituzione.
La questione non è fondata.
Premesso che non è sufficiente leggere isolatamente le due
disposizioni impugnate, ma che occorre interpretarle sistematicamente
nella loro necessaria connessione con le altre norme concernenti
l'interrogatorio dell'imputato, la Corte osserva che nel vigente
ordinamento processuale - quale risulta a seguito della sentenza n. 190
del 1970 e della legge 18 marzo 1971, n. 62 - il diritto del difensore
ad esser presente al predetto atto è garantito nell'istruzione formale
(art. 304 bis c.p.p.), nell'istruzione sommaria (art. 392: cfr. sent.
n. 52 del 1965) e nelle indagini di polizia giudiziaria (art. 225: cfr.
anche sent. n. 86 del 1968): sicché non è dubbio che, quale che sia
la qualificazione degli atti compiuti dal pretore - per il quale cfr.
l'art. 231, primo comma, c.p.p. - o dal pubblico ministero prima del
giudizio direttissimo, il difensore ha diritto di assistere
all'interrogatorio sommario previsto dall'art. 502. Né diversamente
stanno le cose a proposito della necessità della previa nomina del
difensore, giacché gli artt. 304 e 390 c.p.p., nel testo risultante
dalle recenti modifiche legislative, ne dispongono l'obbligatorietà
nell'istruzione formale, nell'istruzione sommaria e nelle indagini di
polizia giudiziaria, con la conseguenza che l'art. 503 - nella parte in
cui prevede che il presidente del tribunale o della Corte di assise, in
mancanza di un difensore di fiducia, nomini un difensore di ufficio ove
non vi abbia provveduto il pubblico ministero nel primo atto del
procedimento - deve essere interpretato nel senso che restano
impregiudicati gli effetti invalidanti che si connettono
all'inosservanza dell'obbligo imposto al pubblico ministero.
Non sussistono pertanto le denunziate violazioni dell'articolo 3 e
dell'art. 24 della Costituzione. Giova peraltro aggiungere, poiché
l'ordinanza parla di "obbligatorietà" dell'intervento del difensore,
che, come questa Corte precisò nella sentenza n. 62 del 1971, il
rispetto del diritto di difesa non richiede siffatta obbligatorietà,
ma è sufficientemente garantito dalla possibilità che il difensore
assista al predetto atto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 502 e 503 del codice di procedura penale, proposta
dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte