Sentenza n. 171/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/1982 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 102 cod. proc.
pen. (Casi in cui la costituzione di parte civile si considera
revocata) promossi con le ordinanze dei Pretori di Torino, Terracina e
Locri rispettivamente emesse in data 25 novembre 1976, 20 aprile 1977 e
14 luglio 1981, iscritte ai nn. 166 e 264 del registro ordinanze 1977 e
al n. 685 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 141 e 190 del 1977 e n. 33 del 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri:
udito nell'udienza pubblica del 15 giugno 1982 il Giudice relatore
Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale davanti al pretore di
Torino a carico di Gentile Giuseppe, la parte civile non compariva
nell'udienza dibattimentale fissata per la discussione, ed il
difensore, deducendo che essa era impedita a comparire per motivi di
salute, chiedeva il rinvio del dibattimento.
Il difensore dell'imputato, opponendosi, affermava l'equivalenza
della mancata comparizione alla revoca della costituzione, ai sensi
dell'art. 102 cod. proc. pen.
Il pretore, con ordinanza del 25 novembre 1976 - regolarmente
notificata e comunicata, nonché pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
141 del 25 maggio 1977 - sollevava questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 102 per contrasto con gli artt. 3 e 24
della Costituzione.
Rilevata la propensione della dottrina e della giurisprudenza a
ritenere prevalente l'interesse pubblico alla speditezza del processo
penale rispetto all'interesse (privato) della parte civile e, di
conseguenza, a considerare revocata la costituzione di parte civile
anche quando l'allontanamento dall'udienza fosse dovuto a legittimo
impedimento, il giudice riteneva che la detta interpretazione potesse
dar luogo a una ingiusta disparità di trattamento tra parte civile e
imputato, il quale ultimo ha diritto al rinvio del dibattimento in caso
di giustificato impedimento a comparire.
Lo stesso art. 102, interpretato nel modo sopra detto, sembrava al
pretore pregiudicare il diritto di difesa della parte civile, tutelato
dall'art. 24 Cost., ed in particolare il suo interesse ad evitare un
giudicato penale sfavorevole.
2. - La parte privata non si è costituita.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, nega la
sussistenza dell'illegittimità costituzionale prospettata dal pretore.
In proposito deduce che il principio di eguaglianza impone il pari
trattamento di situazioni giuridiche omogenee, mentre eterogenee sono
le situazioni dell'imputato e della parte civile, titolari di posizioni
processuali non assimilabili. Né potrebbe ravvisarsi una lesione del
diritto di difesa della parte civile, considerata la sua posizione
accessoria nel processo penale.
3. - La stessa questione di legittimità costituzionale veniva
sollevata dai pretori di Terracina, con ordinanza del 20 aprile 1977
(nel procedimento penale a carico di Lo Mastro Maria) e di Locri, con
ordinanza 14 luglio 1981 (nel procedimento penale a carico di Spilinga
Antonio).
Il pretore di Locri, nel motivare la propria ordinanza in modo
analogo a quella del pretore di Torino, aggiungeva di non ignorare la
sentenza del 26 giugno 1974 n. 193, con cui la Corte costituzionale
dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 102 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;
rilevava, però, la diversità della questione attuale, riguardante la
mancata comparizione della parte civile non già all'inizio del
dibattimento, come nel caso già deciso dalla Corte costituzionale,
bensì nel prosieguo del dibattimento stesso.
Nel caso di assenza della parte civile non dovuta ad impedimento,
il pretore prospettava una ingiustificata disparità di trattamento nei
confronti dell'imputato, per cui è previsto l'istituto della
contumacia.
Le due ordinanze, regolarmente notificate e comunicate, sono state
pubblicate nella G.U. n. 190 del 13 luglio 1977 e n. 33 del 3 febbraio
1982.
Le parti private non si sono costituite.
La Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta in entrambe
le cause, riportando gli argomenti già addotti nei riguardi
dell'ordinanza del pretore di Torino. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze in epigrafe (emesse, rispettivamente, dai pretori
di Torino, Terracina e Locri) sottopongono all'esame della Corte la
medesima questione e, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per
essere decisi con unica sentenza.
2. - Preliminarmente si osserva che l'ordinanza del pretore di
Terracina difetta della prescritta motivazione sulla rilevanza della
questione nel giudizio di merito: essa, infatti, manca completamente di
ogni riferimento al caso concreto e il suo contenuto si esaurisce in
mere considerazioni astratte e apodittiche, per cui, risultando non
osservato il disposto dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, si impone
una pronuncia di inammissibilità.
3. - In relazione alle altre due ordinanze, di cui va esaminato il
merito, si rileva che la questione sollevata concerne l'art. 102 cod.
proc. penale, il quale dispone, nel primo comma, che "se la parte
civile, citata per il dibattimento di primo grado, non compare per
qualsiasi motivo nel corso del dibattimento stesso o si allontana
dall'udienza senza aver presentato nel momento prescritto le sue
conclusioni, la costituzione di parte civile si considera revocata"; ed
aggiunge, nel secondo comma, che "la mancata comparizione o
l'allontanamento della parte civile non può determinare il rinvio del
dibattimento".
Precisamente, i giudici a quibus contestano la legittimità
costituzionale della norma sotto il profilo che la revoca automatica,
da essa disposta come conseguenza della mancata comparizione o
dell'allontanamento dall'udienza, violerebbe l'art. 3 Cost. per
ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dell'imputato,
nonché l'art. 24, 1 e 2 comma, Cost., relativi rispettivamente al
diritto di tutela giurisdizionale e al diritto di difesa.
4. - Giova anzitutto ricordare come, secondo il "diritto vivente",
la norma suindicata va intesa in maniera restrittiva, nel senso cioè
che non ogni assenza o allontanamento della parte civile importano la
revoca della costituzione, ma soltanto quelli verificatisi al momento
in cui essa ha l'onere di presentare le conclusioni nel giudizio di
primo grado: ciò perché lo scopo della legge è quello di evitare che
la parte civile, con il suo comportamento omissivo, possa ritardare la
conclusione del procedimento penale, sicché la revoca non è
applicabile allorquando, essendosi l'assenza o l'allontanamento
verificati in momenti diversi dall'anzidetto, l'inconveniente in parola
rimane di fatto escluso.
In tali sensi è ferma la giurisprudenza della Cassazione, ed
appunto sulla base di tale orientamento questa Corte, in precedenza
(sent. 26 giugno 1974 n. 193), ha ritenuto non fondata la stessa
questione sollevata su diverso presupposto: e, precisamente, in un caso
in cui l'assenza della parte civile era avvenuta all'inizio del
dibattimento e non già nel momento in cui dovevano essere presentate
le conclusioni.
5. - Precisato, così, l'ambito della norma denunziata, rileva la
Corte che la proposta questione non è fondata.
Per quanto concerne il principio di eguaglianza, sancito nell'art.
3 della Costituzione, è jus receptum che esso postula l'omogeneità
delle situazioni giuridiche messe a confronto e pertanto non può
essere invocato quando trattasi di situazioni intrinsecamente
eterogenee; in tal caso, invero, una disciplina differenziata non può
essere ritenuta arbitraria, in quanto giustificata dalla diversità
suddetta.
Nella fattispecie considerata dalle ordinanze di rimessione non
sussiste all'evidenza l'indicata omogeneità, essendo profondamente
diversa la posizione dell'imputato e quella della parte civile.
Il processo penale, infatti, ha per oggetto principale l'esercizio
della pretesa punitiva nei confronti del prevenuto, al quale spettano,
a tutela dei suoi diritti fondamentali (in primo luogo, quello della
libertà personale), le massime garanzie difensive: tra di esse va
compresa anche la facoltà della partecipazione personale al giudizio,
in funzione dell'esercizio della "difesa materiale", la quale,
aggiungendosi alla " difesa tecnica", può riuscire utile in ordine
all'accertamento dei fatti presumibilmente meglio conosciuti
dall'imputato.
Da ciò l'origine delle norme sulla contumacia secondo le quali il
dibattimento non può svolgersi in caso di legittimo impedimento
dell'imputato (si veda, per un altro caso di rinvio obbligatorio,
l'art. 88 cod. proc. pen.), mentre, anche in caso di assenza
volontaria, il giudice ben può disporre il rinvio del dibattimento ove
avverta la necessità o anche soltanto l'utilità della presenza
personale dell'imputato medesimo.
Invece, l'azione di restituzione o risarcitoria, esercitata
mediante costituzione di parte civile, ha carattere accessorio e
subordinato rispetto all'azione penale, sicché essa subisce tutte le
conseguenze derivanti dalla funzione e struttura del processo penale.
La costituzione di parte civile, come è stato avvertito in dottrina,
si differenzia notevolmente dalla domanda proposta avanti il giudice
civile, sicché non è soggetta alle norme e principi propri del
processo che si svolge avanti a quest'ultimo, ma trova il suo
regolamento unicamente nella disciplina processuale penale.
Da ciò deriva il già rilevato carattere della subordinazione
della posizione della parte civile, subordinazione che, nell'ipotesi
considerata, si realizza con la prevalenza data dal legislatore,
nell'interesse pubblico e dell'imputato, all'esigenza di una rapida
conclusione del processo penale.
Il legislatore, trattandosi di situazioni non omogenee e anzi
addirittura collegate mediante un rapporto di subordinazione, era ben
libero, nell'ampio potere discrezionale spettantegli, di regolare nella
maniera ritenuta più opportuna gli effetti dell'assenza o
dell'allontanamento della parte civile; non può, quindi, essere
considerata arbitraria la norma che sancisce la revoca della
costituzione nelle ipotesi surricordate (ancorché trattisi di
legittimo impedimento), e il trasferimento dell'azione restitutoria o
risarcitoria avanti il Giudice civile.
6. - L'altra disposizione indicata nelle ordinanze di rimessione
quale norma - parametro è quella contenuta nell'art. 24 Cost., sia nel
primo (diritto alla tutela giurisdizionale) sia nel secondo comma
(diritto alla difesa).
Per quanto concerne il primo comma di detta norma è sufficiente
ricordare che l'art. 103, 2 comma, cod. proc. penale testualmente
recita: "La parte civile la cui costituzione deve considerarsi revocata
a norma dell'art. 102 conserva il diritto di proporre la sua azione in
sede civile".
La tutela giurisdizionale rimane, quindi, integra e precisamente
rimane quella stessa di cui il danneggiato dal reato avrebbe potuto
giovarsi se avesse preferito non costituirsi parte civile e far valere
separatamente il proprio diritto.
La separazione dell'azione civile dal processo penale non può
essere considerata come esclusione o menomazione del diritto di tutela
giurisdizionale: essa costituisce una modalità di detta tutela, che
generalmente è alternativa, ma che il legislatore, nell'ambito del suo
potere discrezionale, può scegliere come esclusiva in vista di altri
interessi da tutelare, quale, come nella specie, quello, già
ricordato, alla speditezza del processo penale.
Rispetto al secondo comma dello stesso art. 24 Cost., è evidente
come l'autonomo esercizio dell'azione di restituzione o risarcitoria
nel processo civile non comprime il diritto di difesa, il quale potrà
essere esercitato secondo le regole generali del codice di procedura
civile.
Per quanto concerne, poi, il rapporto tra giudicato penale e
processo civile, in ordine al quale si coglie un generico cenno in una
delle ordinanze di rimessione, non può, nella specie, prospettarsi un
problema di costituzionalità con riferimento all'art. 24, 2 comma,
della Costituzione. E ciò in quanto tale rapporto resta assoggettato
alla disciplina generale stabilita dagli artt. 25, 27 e 28 cod. proc.
penale come modificati dalle pronunce di questa Corte 22 marzo 1971 n.
55, 27 giugno 1973 n. 99 e 26 giugno 1975 n. 165.
7. - Conclusivamente, deve dirsi che non ricorre alcuna violazione
delle norme costituzionali suindicate, e, pertanto, deve dichiararsi
non fondata la questione proposta dai pretori di Torino e di Locri.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 102 cod. proc. pen. in riferimento agli artt.
3 e 24 Costituzione, sollevata dal pretore di Terracina con l'ordinanza
in epigrafe.
2) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 102 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24
Costituzione, sollevata dai pretori di Torino e di Locri con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI
- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte