Art. 102 c.p.p. — Sostituto del difensore
(( 1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto)) Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.
Testo vigente dal 5 aprile 2001, tuttora in vigore · versione 118 su Normattiva