Sentenza n. 172/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1972 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 47/1948
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21,
terzo e quarto comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 dicembre 1970 dal tribunale di Ascoli
Piceno nel procedimento penale a carico di De Panicis Luigi e Azzanesi
Carlo, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971;
2) ordinanza emessa il 7 dicembre 1971 dal tribunale di Ascoli
Piceno nel procedimento penale a carico di Marchegiani Francesco,
iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972;
3) ordinanza emessa il 22 gennaio 1972 dalla Corte d'assise di
Firenze nel procedimento penale a carico di Messana Alberto e Pannella
Giacinto Marco, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 12
aprile 1972;
4) ordinanze emesse il 28 febbraio 1972 dal tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Chiarugi Giulio e il 24 febbraio
1972 dalla Corte d'assise di Campobasso nel procedimento penale a
carico di Ferri Nicola ed altri, iscritte ai nn. 120 e 129 del registro
ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 134 del 24 maggio 1972;
5) ordinanza emessa il 24 marzo 1972 dal tribunale di Pisa nel
procedimento penale a carico di Buffa Giovanni ed altri, iscritta al n.
171 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.
Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore
Francesco Paolo Bonifacio.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 2 dicembre 1970 il tribunale di Ascoli
Piceno ha proposto varie questioni di legittimità costituzionale
concernenti l'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in forza del
quale per i reati commessi col mezzo della stampa si procede col rito
direttissimo.
Premesso che il procedimento previsto dalla legge impugnata è
svincolato dai presupposti, dalle forme e dalle modalità alternative
di definizione che caratterizzano il giudizio direttissimo disciplinato
dal codice di procedura penale (articoli 502 ss.), il tribunale esprime
l'avviso che esso si risolva in un limite ed in un ostacolo alla
libertà tutelata dall'art. 21 della Costituzione: l'obbligatorietà
del rito, sottraendo al prudente arbitrio dell'autorità giudiziaria la
disciplina della materia, violerebbe il sistema costituzionale di
garanzia che assiste la libertà di stampa; la carenza di una
disciplina processuale compiuta e prestabilita, imponendo che si
proceda "in forma analogica", avrebbe per conseguenza la sostanziale
immotivazione dell'atto col quale si sottopone l'imputato a giudizio e
con ciò verrebbe violato l'art. 111 Cost.; la non obbligatorietà del
previo interrogatorio dell'imputato non si risolve affatto nel divieto
di procedere a tale atto e perciò sarebbe conferita al pubblico
ministero una scelta in proposito, insindacabile ed immotivata, in
contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost.; l'esclusione della possibilità
di definire il giudizio in fase istruttoria, confliggendo con
l'interesse dell'imputato a veder riconosciuta la propria innocenza
prima di esser tratto a dibattimento, violerebbe l'art. 24 Cost. e
nello stesso tempo, atteso che nel vigente ordinamento processuale è
sempre prevista quanto meno la possibilità che il giudice istruttore
sia investito della richiesta di proscioglimento, sottrarrebbe
l'imputato - contro il disposto dell'art. 25 Cost. - al suo giudice
naturale; infine, l'obbligatorietà del rito, impedendo la valutazione
del fatto che è implicita nel promovimento dell'azione penale,
comporterebbe una limitazione dei poteri del pubblico ministero, mentre
l'obbligo fatto al giudice di pronunziare la sentenza entro trenta
giorni dalla querela o dalla denuncia realizzerebbe un'illegittima
interferenza nell'esercizio della funzione giudiziaria ed una
violazione dell'indipendenza del giudice (art. 104 Cost.).
2. - Lo stesso tribunale di Ascoli Piceno - ord. 7 dicembre 1971 -
denuncia l'art. 21 della legge sulla stampa per violazione degli artt.
3 e 111 Cost., a causa della scelta immotivata conferita al pubblico
ministero in ordine al previo interrogatorio dell'imputato, e dell'art.
104 Cost., a causa dell'imposizione di un termine per la pronuncia
finale.
3. - Ad avviso della Corte di assise di primo grado di Firenze -
ord. 22 gennaio 1972 - l'art. 21 della legge sulla stampa, stabilendo
che si proceda col rito direttissimo in ogni caso e, quindi, pur in
assenza dei presupposti richiesti dagli artt. 502 e ss. cod. proc.
pen., assoggetterebbe al medesimo trattamento casi obiettivamente
diversi (in violazione dell'articolo 3 Cost.) e, non consentendo
all'imputato di avvalersi delle facoltà previste dall'art. 389, quarto
comma, cod. proc. pen., determinerebbe un'ulteriore violazione del
principio di eguaglianza.
4. - A sua volta il tribunale di Firenze - ord. 28 febbraio 1972 -
ritiene non manifestamente infondato il dubbio che l'art. 21 della
legge sulla stampa, escludendo la possibilità, ammessa nel comune
giudizio direttissimo disciplinato dal codice, che il giudice del
dibattimento disponga che si proceda ad istruzione formale oppure che
gli atti siano restituiti al pubblico ministero, porrebbe sia
l'imputato che la parte civile - specie quando siano necessarie
indagini difficili e complesse - in una posizione di inferiorità,
realizzando una disparità di trattamento non compatibile con l'art. 3
della Costituzione.
5. - La Corte di assise di Campobasso - ord. 24 febbraio 1972 -
denuncia l'art. 21 della legge sulla stampa sotto vari profili: perché
chi è indiziato di reato commesso col mezzo della stampa viene
trattato diversamente da ogni altro imputato (art. 3 Cost.); perché la
minaccia di una procedura straordinaria può limitare la libertà
garantita dall'art. 21 Cost.; perché l'indiziato non può difendersi
nel periodo antecedente al giudizio (art. 24 Cost.) e non può
avvalersi delle facoltà consentite dall'art. 389 cod. proc. pen.;
perché non sembre giusto che il giudizio direttissimo, previsto dal
codice per determinate ipotesi, venga esteso a chi fa uso della stampa
per comunicare le proprie idee, a chi, cioè, si avvale di un diritto
tutelato dalla Costituzione negli artt. 21 e 33.
6. - Un'ordinanza del tribunale di Pisa - 24 marzo 1972 - impugna
lo stesso art. 21 facendo riferimento alle questioni proposte
dall'ordinanza 2 dicembre 1970 del tribunale di Ascoli Piceno,
dall'ordinanza 22 gennaio 1972 della Corte di assise di Firenze e, in
via analogica, alla questione sollevata dallo stesso giudice a quo -
ord. 29 ottobre 1971 - a proposito del rito direttissimo previsto dalla
legge 2 ottobre 1967, n. 895.
7. - Innanzi a questa Corte non c'è stata costituzione di parti e
non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Le sei ordinanze propongono questioni di legittimità
costituzionale che tutte hanno ad oggetto l'art. 21 della legge 8
febbraio 1948, n. 47 ("legge sulla stampa"). I relativi giudizi,
pertanto, vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - In ordine logico la prima questione da decidere è se il terzo
comma della disposizione impugnata - in forza del quale per i reati
commessi col mezzo della stampa si procede con il rito direttissimo -
sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, del quale si denuncia
la violazione sotto due diversi profili: per l'eguale trattamento di
fattispecie diverse, quali sono, da un lato, i reati commessi col mezzo
della stampa e, dall'altro, i casi per i quali il codice di procedura
penale (art. 502) consente il comune rito direttissimo; per la
disparità di trattamento degli imputati, secondo che la imputazione
riguardi un reato commesso con l'uso della stampa ovvero con altro
mezzo.
La Corte ritiene che la questione non sia fondata. Vero è,
infatti, che anche in materia processuale, nel prevedere procedure
differenziate da quelle ordinarie e nel determinare i casi di
applicazione delle prime, il legislatore - oltre che garantire comunque
l'osservanza dei principi costituzionali che presiedono alla
giurisdizione ed al processo - deve ispirarsi al canone della
ragionevolezza: ma non può dirsi che nella legge in esame siano stati
travalicati i limiti entro i quali può spaziare la sua
discrezionalità politica. È in proposito da osservare che il
particolare mezzo usato per la commissione dei reati, ai quali
l'impugnato art. 21 si riferisce, può di per sé costituire non
ingiustificato motivo per la scelta di una più rapida e semplificata
procedura: l'omissione della fase istruttoria, il pronto intervento del
giudice, l'immediata celebrazione del dibattimento possono esser
giustificati sia dalla ragionevole valutazione, almeno in base all'id
quod plerumque accidit, che la fattispecie in relazione alla quale si
procede presenta una particolare evidenza, sia dalla opportunità che
denunce e querele concernenti fatti commessi con uno dei più
efficienti strumenti di formazione della pubblica opinione diano luogo
a solleciti, definitivi accertamenti, nell'interesse stesso della
stampa, alla quale, ove l'accusa sia giudicata infondata dopo un
pubblico dibattimento, la sentenza assolutoria restituisce rapidamente
quella credibilità e quella attendibilità che inevitabilmente sono
messe in forse durante la pendenza di un processo penale.
3. - Numerose denunce di illegittimità costituzionale sono state
proposte dalle ordinanze con riferimento al carattere obbligatorio del
rito direttissimo ed alle divergenze di disciplina che, rispetto al
comune giudizio direttissimo regolato dal codice (artt. 502 e segg.),
discendono da tale carattere secondo una consolidata giurisprudenza.
condivisa da questa Corte - sentenze n. 56 del 1961 e n. 109 del 1970 -
e dagli stessi giudici che hanno promosso gli attuali giudizi.
Va subito detto che, se è stato compito della giurisprudenza
accertare quali disposizioni fra quelle contenute negli artt. 502 e
segg. c.p.p. risultano applicabili alla procedura di cui qui ci si
occupa, ovviamente ciò non significa affatto, al contrario di quanto
mostra di ritenere il tribunale di Ascoli Piceno (ord. n. 129 del
1971), che ci si trovi di fronte ad una "carenza di una disciplina
processuale prestabilita" e che di conseguenza l'atto col quale
l'imputato viene tratto a giudizio sia "sostanzialmente immotivato".
Risulta invece inequivocabilmente chiaro il dettato della legge, che
vuole che ogni reato commesso col mezzo della stampa sia perseguito col
rito direttissimo: tanto chiaro e tassativo che la stessa ordinanza in
altro punto della motivazione rivolge alla legge l'opposta censura -
anch'essa ictu oculi infondata - di aver sottratto "al prudente
arbitrio dell'autorità giudiziaria... la disciplina in questione", di
aver quindi violato "il sistema costituzionale di garanzia", in tal
modo realizzando un'illegittima limitazione della libertà tutelata
dall'art. 21 della Costituzione.
In verità, il fatto che il giudizio direttissimo previsto dalla
disposizione impugnata non risulti del tutto assoggettabile, a causa
della sua obbligatorietà, alle disposizioni dettate dagli artt. 502 e
segg. c.p.p. e, specificamente, a quelle fra esse che si collegano
appunto alla non obbligatorietà dell'ordinario giudizio direttissimo,
è cosa che, di per sé, non è certo contraria alla Costituzione. Si
tratta piuttosto di verificare se contrastanti col precetto
costituzionale siano singole regole cui soggiace il rito direttissimo
obbligatorio e, al limite, se una eventuale illegittimità di esse non
investa l'intero istituto a causa della strettissima connessione fra
tali regole e l'obbligatorietà del rito.
La Corte ritiene che al problema, posto in siffatti termini, debba
darsi soluzione negativa.
Già altra volta - cfr. sentenza n. 109 del 1970 - questa Corte ha
deciso che l'inapplicabilità al rito in esame dell'obbligo del previo,
sommario interrogatorio dell'imputato, stabilito dall'art. 502 c.p.p.,
non contrasta con l'art. 24 della Costituzione. Alcune ordinanze
propongono ora, a tal proposito, una diversa questione: posto che la
non obbligatorietà dell'interrogatorio non significa che al pubblico
ministero sia fatto divieto di procedervi, la legge, così
interpretata, finirebbe col conferire all'organo requirente un potere
di libera scelta non conciliabile con il principio di eguaglianza e per
di più esercitabile con atto immotivato (da qui la denuncia in
riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.). Si può consentire sulla
premessa di questa tesi, non sulle conseguenze che se ne vogliono
trarre sul piano della legittimità costituzionale. Ed invero, per
quanto riguarda la prima di esse, è sufficiente qui richiamare i
principi affermati dalla Corte nella sentenza n. 209 del 1971: se è
connaturale al potere istituzionale dell'organo requirente la scelta
delle modalità inerenti all'esercizio dell'azione penale, a maggior
ragione ciò vale quando non si tratti, come nel caso allora esaminato,
di optare per un rito od un altro, ma, più limitatamente, di
interrogare o meno l'indiziato, ovviamente in base non ad una
valutazione arbitraria, sibbene ad esigenze connesse col corretto
promovimento dell'azione. Né sembra che in questo caso l'atto che
dispone l'interrogatorio debba esser motivato più di quanto debba
esserlo tutte le volte in cui a tale incombenza occorra provvedere per
un adeguato svolgimento del processo; né, per coreverso, sembra che
debba esser motivata l'omissione di un interrogatorio ritenuto
superfluo quando dagli atti risultino sufficientemente specificati gli
elementi obiettivi e subiettivi della promovenda azione penale.
È peraltro da rilevare che la questione di cui or ora si è
discorso si collega all'altra questione di legittimità costituzionale
- pur essa proposta in alcune ordinanze - concernente l'interesse
dell'imputato a veder riconosciuta l'innocenza prima e fuori della fase
dibattimentale. Tuttavia, al contrario di quanto affermano i giudici
che hanno trattato quest'ulteriore tema, siffatto interesse - al quale,
nella realtà della vita, non si può negare una certa rilevanza, anche
se può ipotizzarsi l'interesse a che l'innocenza sia riconosciuta in
un immediato dibattimento, con effetti definitivi che l'assoluzione
istruttoria non produrrebbe - non appare costituzionalmente protetto.
Si deve anzitutto osservare che, giacché il rito direttissimo (si
tratti di quello ordinario disciplinato dal codice processuale ovvero
di quello previsto dalla legge in esame) è preordinato all'immediato
svolgimento del dibattimento, non è neppure configurabile un diritto
dell'imputato ad ottenere una verifica giurisdizionale della
legittimità dell'iniziativa del pubblico ministero se non attraverso
il controllo che su di questa può e deve effettuare, appunto, il
giudice del dibattimento: la questione fu già risolta da questa Corte
con la già ricordata sentenza n. 209 del 1971 a proposito dell'art.
502 c.p.p. e non si pone in termini sostanzialmente diversi quando si
tratti, come nel caso in esame, di un rito direttissimo obbligatorio,
perché anche in questo caso è di esclusiva competenza del giudice del
dibattimento accertare che ricorrano le ipotesi per le quali la legge
prescrive quel rito. Sicché - mentre risultano prive di fondamento
quelle censure che sono motivate dall'impossibilità che l'imputato di
un reato commesso con la stampa si avvalga di quei mezzi ora
predisposti dall'art. 389 c.p.p. per l'immediato controllo
giurisdizionale sulla legittimità dell'apertura dell'istruttoria
sommaria - il vero problema consiste nell'accertare se valida è la
tesi, prospettata dal tribunale di Ascoli Piceno, secondo la quale "la
fase istruttoria... costituisce un elemento essenziale nel nostro
sistema processuale riconosciuto e recepito dalla nostra Costituzione".
Orbene, a parte la palese inconsistenza della pretesa violazione del
principio costituzionale concernente il giudice naturale (il quale,
secondo la costante interpretazione data dalla Corte al primo comma
dell'art. 25 Cost., si risolve nella necessità della precostituzione
del giudice per legge), anche questa questione è stata già ritenuta
infondata dalla Corte - cfr. sentenze n. 11 del 1965 e n. 209 del 1971
- né ora vengono prospettate nuove e valide ragioni che possano
indurre a diversa conclusione. In particolare, del tutto inesatta è
l'argomentazione che si vuol trarre dalla lettera del secondo comma
dell'art. 24 Cost.: il fatto che il diritto di difesa è garantito "in
ogni stato" del procedimento non significa, certo, che la Costituzione
imponga che il procedimento conosca necessariamente più stati, ma solo
che, quando più fasi siano stabilite dalla legge, non ve ne sia alcuna
nella quale la difesa sia preclusa. Val la pena di rilevare, peraltro,
che una diversa interpretazione - specialmente se, come avviene
nell'ordinanza di rimessione del tribunale di Ascoli Piceno, portata
fino al punto da ritenere conforme alla Costituzione solo un sistema
che in ogni caso consenta una pronuncia del giudice istruttore - non
solo condurrebbe all'illegittimità di larga parte del vigente sistema
processuale, ma precluderebbe quelle riforme che, sollecitate dalla
viva, sofferta esperienza delle attuali lungaggini processuali, tendono
a consentire un più rapido accesso al dibattimento. E non è fuor di
luogo aggiungere che, quando, come nel caso in esame, gli atti
istruttori vengono compiuti solo nel pubblico dibattimento, le garanzie
della difesa vengono esaltate, non già compresse.
Sulla base di queste considerazioni può essere agevolmente
risolta, nel senso dell'infondatezza, anche la questione relativa alla
circostanza che nel rito direttissimo prescritto dalla legge in esame
manca la possibilità (prevista invece dall'articolo 504 c.p.p.) che il
giudice, chiuso il dibattimento, disponga che si proceda con
istruttoria formale. Tale possibilità, strettamente connessa alla
premessa cui il comune rito direttissimo è collegato (che, cioè, non
siano necessarie "speciali indagini"), non esiste nel rito direttissimo
obbligatorio proprio in conseguenza di tale obbligatorietà, la quale
esclude in radice ogni competenza del giudice istruttore. Non si
verifica, quindi, una disparità di trattamento, giacché la diversità
di disciplina corrisponde ad una diversità di presupposti. Né, come
sembra al tribunale di Firenze, imputato e parte civile sono posti in
"condizione di inferiorità": è del tutto evidente che il tribunale,
se non può disporre che si proceda con istruzione formale, ha il
dovere di compiere direttamente tutte quelle indagini, per complesse
che possano essere, che siano necessarie per la decisione del caso.
4. - Oggetto di impugnativa è anche il quarto comma dell'art. 21
della legge in esame, in forza del quale al giudice vien fatto obbligo
di "emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese"
dalla denuncia o querela.
Risulta dai lavori preparatori (Atti della Costituente, 19 gennaio
1948) che a tale disposizione si volle assegnare solo una funzione di
semplice raccomandazione, ed è certo, secondo l'univoca
interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, che né il termine ha
carattere perentorio né alla sua inosservanza conseguono sanzioni. Non
si può dunque ravvisare nella norma impugnata quell'interferenza
nell'esercizio del potere giudiziario e quella violazione
dell'indipendenza della magistratura (art. 104 Cost.) che si
verificherebbero solo se la prefissione del termine dovesse significare
che, prima della sua scadenza, il giudice debba comunque decidere la
causa: è vero, al contrario, che il giudice ha il potere ed il dovere
di compiere tutte le indagini che siano necessarie per la decisione,
anche se per l'espletamento di queste debba esser oltrepassato il
termine fissato dalla legge.
5. - L'ordinanza del 24 marzo 1972 (n. 171 del 1972) del tribunale
di Pisa, facendo riferimento all'ordinanza 29 ottobre 1971 (n. 481 del
1971) con la quale lo stesso tribunale ha impugnato l'art. 9 della
legge 2 ottobre 1967, n. 895, denuncia l'art. 21 della legge sulla
stampa, in riferimento all'articolo 25 della Costituzione, a causa del
potere del pubblico ministero di scegliere, nell'ambito dell'ufficio
competente, questa o quella sezione, questo o quel collegio. La
questione non è fondata per gli stessi motivi che hanno indotto questa
Corte - sent. n. 170 del 1972 - a respingere le censure mosse alla
legge n. 895 del 1967.
6. - Escluso che il rito imposto dalla legge impugnata violi il
principio di eguaglianza e che la sua disciplina contrasti con precetti
costituzionali, appare priva di fondamento la tesi che esso si risolva
in un limite ed in un ostacolo alla libertà di stampa e si ponga
perciò in contrasto con l'art. 21 Cost. (ord. n. 129 del 1971) o,
nello stesso tempo, con questo e con l'art. 33 Cost. (ord. n. 129 del
1972).
La Corte ha più volte affermato che la libertà di espressione del
pensiero è fondamento della democrazia e che la stampa, considerata
come essenziale strumento di quella libertà, deve esser salvaguardata
contro ogni minaccia o coartazione, diretta o indiretta. Nel ribadire
la piena validità di tale affermazione, la Corte non ritiene,
tuttavia, che i principi costituzionali sui quali essa si fonda siano
vulnerati dalla legge impugnata, giacché l'obbligatorietà del rito
direttissimo per i reati commessi col mezzo della stampa non pone
ostacolo alcuno alla libertà di questa. Non si tratta, infatti, né di
un giudizio persecutorio né di una procedura sommaria e straordinaria.
Se il legislatore - in un'epoca nella quale, contrariamente
all'inesatta valutazione storica che si legge nell'ordinanza del
tribunale di Ascoli Piceno, si avvertiva in tutta la sua urgenza
l'esigenza di restituire alla stampa il ruolo che le compete in una
libera società - ha scelto, nell'esercizio della sua legittima
discrezionalità politica, una procedura che consenta l'immediato
intervento del giudice del dibattimento e se, nell'ambito di tale
procedura, al denunciato od al querelato viene assicurato pieno
contraddittorio ed ampia possibilità di difesa, non è dato davvero di
vedere in qual modo si realizzi la denunciata coartazione della
libertà di stampa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 21, terzo e quarto comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47
("legge sulla stampa"), proposte dalle ordinanze indicate in epigrafe
in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 25, 33, 104 e 111 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte