Corte costituzionale

Sentenza n. 172/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1974 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 95,

108, primo comma, e 110 del codice di procedura penale e dell'art. 24,

secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 giugno 1972 dal pretore di Bitonto nel

procedimento civile vertente tra Cozzoli Giovanni ed altra contro Di

Donna Vito e la Compagnia di assicurazioni dell'agricoltura, iscritta

al n. 344 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972;

2) ordinanza emessa il 9 novembre 1972 dal pretore di Massa nel

procedimento penale a carico di Manfredi Fausto iscritta al n. 29 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973;

3) ordinanza emessa il 18 aprile 1973 dal pretore di San Benedetto

del Tronto nel procedimento penale a carico di Sciarra Mauro, iscritta

al n. 279 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1974 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento vertente tra Cozzoli Giovanni ed

altra nei confronti di Di Donna Vito e la società agricoltura

assicurazioni, il pretore di Bitonto, rilevato che i ricorrenti,

costituiti parti civili in un procedimento penale per lesioni colpose

da essi subite in incidente stradale, avevano proposto istanza di

assegnazione in loro favore, a norma dell'art. 24 della legge 24

dicembre 1969, n. 990, di una provvisionale da porsi a carico della

Compagnia Assicurazione dell'Agricoltura, nonché di Di Donna Vito,

rispettivamente assicuratrice e proprietario dell'autovettura

investitrice, con ordinanza emessa il 5 giugno 1972, sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude la

possibilità di citazione del responsabile civile nella fase

istruttoria (sommaria) del procedimento pretorile, ed in subordine

questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma,

della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui, riferendosi

alla fase istruttoria (sommaria) del procedimento pretorile, qualifica

"parte" il responsabile civile non citato nella predetta fase.

Rilevato, in linea di fatto, che non risultava né era stato

dedotto dai ricorrenti, che la predetta Compagnia e il Di Donna fossero

stati citati o fossero volontariamente intervenuti nel procedimento

penale nel quale i ricorrenti Cozzoli Giovanni e Maggialetti Anna si

erano costituiti parti civili; che in tal modo i predetti soggetti, non

avendo assunto la qualità di "parti" nel procedimento penale, non

potevano essere assoggettati alla disciplina normativa di cui al citato

art. 24, che, tra l'altro, subordina l'emissione del provvedimento

all'audizione delle "parti", osservava che però la citazione come

responsabili civili della Compagnia di assicurazione e del Di Donna

trova ostacolo obiettivo nella disposizione di cui al primo comma

dell'art. 108 c.p.p., che ammette la citazione del responsabile civile

nella fase istruttoria solo nel procedimento con istruzione formale,

laddove "negli altri procedimenti" (compreso quindi quello pretorile,

che può essere istruito solo sommariamente) la citazione "deve essere

fatta per tale dibattimento".

Riteneva quindi il giudice a quo del tutto ingiustificata la

differenza di trattamento riservata al danneggiato da reato di

competenza pretorile (per la cui istruzione è predisposto soltanto il

rito sommario nel quale è inammissibile la citazione del responsabile

civile) rispetto al danneggiato da reato per il quale si proceda con il

rito formale, e ciò con particolare riferimento proprio all'art. 24

della legge n. 990 del 1969, che attribuisce anche al pretore, nella

fase della istruzione, il potere di assegnare la c.d. provvisionale:

potere che deve essere esercitato "analogamente" a quanto stabilito con

riferimento al "giudice istruttore ... penale", cioè dopo l'audizione

delle "parti".

Non appariva quindi manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 108, prima parte, c.p.p., in

quanto limita al procedimento con istruzione formale il potere della

parte civile di citare in istruttoria il responsabile civile escludendo

l'esercizio di tale potere negli altri procedimenti, in particolare

nella istruttoria sommaria pretorile.

Ove tuttavia dovesse essere ritenuta infondata la questione innanzi

delineata, sorgerebbe, sempre con riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dello

stesso art. 24 della legge n. 990 del 1969, nella parte in cui,

riferendosi alla fase istruttoria (sommaria) del procedimento

pretorile, qualifica "parte" il responsabile civile non citato nella

predetta fase, giacché tale soggetto, rimanendo estraneo al

procedimento penale e quindi non essendo in grado di conoscerne gli

atti la cui conoscenza è viceversa consentita anche alle parti private

(accertamenti peritali, interrogatorio dell'imputato, ecc.) si

troverebbe ingiustificatamente in posizione diversa e deteriore (quanto

all'esercizio dei suoi diritti di difesa), rispetto alla posizione di

colui che sia responsabile civile in procedimenti con istruzione

formale.

2. - Nel procedimento penale, sorto a seguito di incidente

automobilistico, a carico di Manfredi Fausto, il pretore di Massa, con

ordinanza emessa il 9 novembre 1972, dopo aver rilevato che la parte

danneggiata aveva presentato tempestiva querela nei confronti del

Manfredi costituendosi inoltre parte civile nei suoi confronti e

chiedendo contemporaneamente la citazione per il dibattimento (in base

all'art. 110 c.p.p.) del responsabile civile, Belfiore Antonio,

proprietario dell'autovettura guidata dal Manfredi all'atto

dell'incidente sollevava di ufficio questione di legittimità

costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione,

dell'art. 95 c.p.p., nella parte in cui esclude la necessità di

notificare al responsabile civile la dichiarazione di costituzione

della parte civile fatta in istruttoria anche quando la parte civile

medesima ha richiesto contemporaneamente la citazione del responsabile

civile per il dibattimento, e degli artt. 108 e 110 c.p.p., nelle parti

in cui consentono alla parte civile, che si costituisca in istruttoria,

di citare per il dibattimento, e non per la stessa fase del giudizio in

cui la costituzione è avvenuta, il responsabile civile.

Osservava che in effetti gli artt. 108 e 110 c.p.p. consentono la

citazione del responsabile civile dinanzi al pretore soltanto per il

dibattimento e che d'altra parte, quando anche si dovesse riconoscere

alla parte civile, con una interpretazione estensiva dell'art. 392

c.p.p., la possibilità di citare il responsabile civile in

istruttoria, non si potrebbe certamente negare ad essa la facoltà, in

base alla predetta norma, di citarlo solo per il dibattimento.

Non appariva quindi manifestamente infondata la questione di

costituzionalità degli articoli citati (artt. 95, 108, 110 c.p.p.),

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto sembra

contrario ai principi di uguaglianza, e lesivo in ogni caso del diritto

di difesa, consentire alla parte civile di partecipare alla fase

istruttoria del procedimento senza che alla stessa fase sia invitato a

partecipare il responsabile civile, contro il quale si intende agire, e

senza addirittura che di questa partecipazione il responsabile civile,

di cui è stata richiesta la citazione per il dibattimento, sia

tempestivamente informato.

3. - Analoga questione, nei confronti del solo art. 108 c.p.p., era

sollevata dal pretore di San Benedetto del Tronto con ordinanza emessa

il 18 aprile 1973, nel procedimento penale a carico di Sciarra Mauro.

4. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi

alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :

1. - Va anzitutto esaminata la rilevanza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura

penale e subordinatamente dell'art. 24 della legge n. 990 del 1969, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal pretore

di Bitonto nel corso di un procedimento civile promosso da danneggiati

per incidente stradale nei confronti del responsabile e della Compagnia

di assicurazione avente come oggetto l'assegnazione della provvisionale

di cui all'art. 24 della legge n. 990 del 1969.

Nella specie non si ravvisano i presupposti richiesti dall'art. 23,

secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto la decisione

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice

di procedura penale, e subordinatamente dell'art. 24 della legge n. 990

del 1969, nella parte in cui si riferisce alla fase istruttoria del

procedimento pretorile penale, non avrebbe rilevanza per la definizione

del procedimento civile non dovendo il giudice a quo fare applicazione

alcuna delle norme che si riferiscono a procedimenti penali.

Devesi pertanto dichiarare inammissibile per difetto di rilevanza

la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'ordinanza

del pretore di Bitonto.

2. - I due giudizi di cui alle ordinanze dei pretori di Massa e di

San Benedetto del Tronto vanno riuniti e decisi con un'unica sentenza

stante che sollevano analoghe questioni di legittimità costituzionale.

3. - Con l'ordinanza n. 29 del 1973 il pretore di Massa ha

sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dell'art. 95 del

codice di procedura penale nella parte in cui esclude la necessità di

notificare al responsabile civile la dichiarazione di costituzione

della parte civile fatta in istruttoria anche quando la parte civile

medesima ha richiesto contemporaneamente la citazione del responsabile

civile per il dibattimento e degli artt. 108 e 110 dello stesso codice

nelle parti in cui consentono alla parte civile, che si costituisce in

istruttoria, di citare per il dibattimento e non per la stessa fase di

giudizio in cui la costituzione è avvenuta, il responsabile civile.

Con l'ordinanza n. 279 del 1973 il pretore di San Benedetto del

Tronto ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dell'art. 108 del

codice di procedura penale in relazione all'art. 123 dello stesso

codice.

4. - La questione è infondata.

Non si ravvisa infatti, sotto il profilo mediante il quale è

prospettata la questione, la denunziata illegittimità costituzionale

degli artt. 95, 108, 110 del codice di procedura penale, non essendo

precluso al responsabile civile, quando vi sia la costituzione di parte

civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a

termini dell'art. 105, di intervenire volontariamente nei procedimenti

sia con rito formale sia con rito sommario fino a che non siano

compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento.

Ciò esclude che egli si trovi in una situazione di irrazionale

disuguaglianza rispetto al danneggiato che si è costituito parte

civile e che siano limitati i suoi diritti alla difesa.

D'altra parte ai sensi dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n.

773, portante modifiche al codice di procedura penale al fine di

accelerare e semplificare i procedimenti, applicabile anche ai

procedimenti con istruzione sommaria, sin dal primo atto di istruzione,

il giudice istruttore è obbligato ad inviare a coloro che vi possono

avere interesse, come parti private, una comunicazione giudiziaria con

indicazione delle norme di legge violate e della data del fatto

addebitato con invito ad esercitare la facoltà di nominare un

difensore, il che, per quanto attiene al responsabile civile va

evidentemente inteso nel senso che la comunicazione debba a questo

esser fatta non appena avvenuta la costituzione di parte civile nei

confronti dell'imputato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità per difetto di rilevanza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma,

del codice di procedura penale e dell'art. 24, secondo comma, della

legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), sollevata dal pretore di Bitonto con l'ordinanza

in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione degli artt. 95, 108

(in relazione all'art. 123) e 110 del codice di procedura penale

sollevata dai pretori di Massa e di San Benedetto del Tronto con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte