Sentenza n. 172/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1974 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 95,
108, primo comma, e 110 del codice di procedura penale e dell'art. 24,
secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 giugno 1972 dal pretore di Bitonto nel
procedimento civile vertente tra Cozzoli Giovanni ed altra contro Di
Donna Vito e la Compagnia di assicurazioni dell'agricoltura, iscritta
al n. 344 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972;
2) ordinanza emessa il 9 novembre 1972 dal pretore di Massa nel
procedimento penale a carico di Manfredi Fausto iscritta al n. 29 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973;
3) ordinanza emessa il 18 aprile 1973 dal pretore di San Benedetto
del Tronto nel procedimento penale a carico di Sciarra Mauro, iscritta
al n. 279 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973.
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1974 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento vertente tra Cozzoli Giovanni ed
altra nei confronti di Di Donna Vito e la società agricoltura
assicurazioni, il pretore di Bitonto, rilevato che i ricorrenti,
costituiti parti civili in un procedimento penale per lesioni colpose
da essi subite in incidente stradale, avevano proposto istanza di
assegnazione in loro favore, a norma dell'art. 24 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, di una provvisionale da porsi a carico della
Compagnia Assicurazione dell'Agricoltura, nonché di Di Donna Vito,
rispettivamente assicuratrice e proprietario dell'autovettura
investitrice, con ordinanza emessa il 5 giugno 1972, sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude la
possibilità di citazione del responsabile civile nella fase
istruttoria (sommaria) del procedimento pretorile, ed in subordine
questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma,
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui, riferendosi
alla fase istruttoria (sommaria) del procedimento pretorile, qualifica
"parte" il responsabile civile non citato nella predetta fase.
Rilevato, in linea di fatto, che non risultava né era stato
dedotto dai ricorrenti, che la predetta Compagnia e il Di Donna fossero
stati citati o fossero volontariamente intervenuti nel procedimento
penale nel quale i ricorrenti Cozzoli Giovanni e Maggialetti Anna si
erano costituiti parti civili; che in tal modo i predetti soggetti, non
avendo assunto la qualità di "parti" nel procedimento penale, non
potevano essere assoggettati alla disciplina normativa di cui al citato
art. 24, che, tra l'altro, subordina l'emissione del provvedimento
all'audizione delle "parti", osservava che però la citazione come
responsabili civili della Compagnia di assicurazione e del Di Donna
trova ostacolo obiettivo nella disposizione di cui al primo comma
dell'art. 108 c.p.p., che ammette la citazione del responsabile civile
nella fase istruttoria solo nel procedimento con istruzione formale,
laddove "negli altri procedimenti" (compreso quindi quello pretorile,
che può essere istruito solo sommariamente) la citazione "deve essere
fatta per tale dibattimento".
Riteneva quindi il giudice a quo del tutto ingiustificata la
differenza di trattamento riservata al danneggiato da reato di
competenza pretorile (per la cui istruzione è predisposto soltanto il
rito sommario nel quale è inammissibile la citazione del responsabile
civile) rispetto al danneggiato da reato per il quale si proceda con il
rito formale, e ciò con particolare riferimento proprio all'art. 24
della legge n. 990 del 1969, che attribuisce anche al pretore, nella
fase della istruzione, il potere di assegnare la c.d. provvisionale:
potere che deve essere esercitato "analogamente" a quanto stabilito con
riferimento al "giudice istruttore ... penale", cioè dopo l'audizione
delle "parti".
Non appariva quindi manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 108, prima parte, c.p.p., in
quanto limita al procedimento con istruzione formale il potere della
parte civile di citare in istruttoria il responsabile civile escludendo
l'esercizio di tale potere negli altri procedimenti, in particolare
nella istruttoria sommaria pretorile.
Ove tuttavia dovesse essere ritenuta infondata la questione innanzi
delineata, sorgerebbe, sempre con riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dello
stesso art. 24 della legge n. 990 del 1969, nella parte in cui,
riferendosi alla fase istruttoria (sommaria) del procedimento
pretorile, qualifica "parte" il responsabile civile non citato nella
predetta fase, giacché tale soggetto, rimanendo estraneo al
procedimento penale e quindi non essendo in grado di conoscerne gli
atti la cui conoscenza è viceversa consentita anche alle parti private
(accertamenti peritali, interrogatorio dell'imputato, ecc.) si
troverebbe ingiustificatamente in posizione diversa e deteriore (quanto
all'esercizio dei suoi diritti di difesa), rispetto alla posizione di
colui che sia responsabile civile in procedimenti con istruzione
formale.
2. - Nel procedimento penale, sorto a seguito di incidente
automobilistico, a carico di Manfredi Fausto, il pretore di Massa, con
ordinanza emessa il 9 novembre 1972, dopo aver rilevato che la parte
danneggiata aveva presentato tempestiva querela nei confronti del
Manfredi costituendosi inoltre parte civile nei suoi confronti e
chiedendo contemporaneamente la citazione per il dibattimento (in base
all'art. 110 c.p.p.) del responsabile civile, Belfiore Antonio,
proprietario dell'autovettura guidata dal Manfredi all'atto
dell'incidente sollevava di ufficio questione di legittimità
costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dell'art. 95 c.p.p., nella parte in cui esclude la necessità di
notificare al responsabile civile la dichiarazione di costituzione
della parte civile fatta in istruttoria anche quando la parte civile
medesima ha richiesto contemporaneamente la citazione del responsabile
civile per il dibattimento, e degli artt. 108 e 110 c.p.p., nelle parti
in cui consentono alla parte civile, che si costituisca in istruttoria,
di citare per il dibattimento, e non per la stessa fase del giudizio in
cui la costituzione è avvenuta, il responsabile civile.
Osservava che in effetti gli artt. 108 e 110 c.p.p. consentono la
citazione del responsabile civile dinanzi al pretore soltanto per il
dibattimento e che d'altra parte, quando anche si dovesse riconoscere
alla parte civile, con una interpretazione estensiva dell'art. 392
c.p.p., la possibilità di citare il responsabile civile in
istruttoria, non si potrebbe certamente negare ad essa la facoltà, in
base alla predetta norma, di citarlo solo per il dibattimento.
Non appariva quindi manifestamente infondata la questione di
costituzionalità degli articoli citati (artt. 95, 108, 110 c.p.p.),
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto sembra
contrario ai principi di uguaglianza, e lesivo in ogni caso del diritto
di difesa, consentire alla parte civile di partecipare alla fase
istruttoria del procedimento senza che alla stessa fase sia invitato a
partecipare il responsabile civile, contro il quale si intende agire, e
senza addirittura che di questa partecipazione il responsabile civile,
di cui è stata richiesta la citazione per il dibattimento, sia
tempestivamente informato.
3. - Analoga questione, nei confronti del solo art. 108 c.p.p., era
sollevata dal pretore di San Benedetto del Tronto con ordinanza emessa
il 18 aprile 1973, nel procedimento penale a carico di Sciarra Mauro.
4. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi
alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :
1. - Va anzitutto esaminata la rilevanza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura
penale e subordinatamente dell'art. 24 della legge n. 990 del 1969, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal pretore
di Bitonto nel corso di un procedimento civile promosso da danneggiati
per incidente stradale nei confronti del responsabile e della Compagnia
di assicurazione avente come oggetto l'assegnazione della provvisionale
di cui all'art. 24 della legge n. 990 del 1969.
Nella specie non si ravvisano i presupposti richiesti dall'art. 23,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto la decisione
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice
di procedura penale, e subordinatamente dell'art. 24 della legge n. 990
del 1969, nella parte in cui si riferisce alla fase istruttoria del
procedimento pretorile penale, non avrebbe rilevanza per la definizione
del procedimento civile non dovendo il giudice a quo fare applicazione
alcuna delle norme che si riferiscono a procedimenti penali.
Devesi pertanto dichiarare inammissibile per difetto di rilevanza
la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'ordinanza
del pretore di Bitonto.
2. - I due giudizi di cui alle ordinanze dei pretori di Massa e di
San Benedetto del Tronto vanno riuniti e decisi con un'unica sentenza
stante che sollevano analoghe questioni di legittimità costituzionale.
3. - Con l'ordinanza n. 29 del 1973 il pretore di Massa ha
sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dell'art. 95 del
codice di procedura penale nella parte in cui esclude la necessità di
notificare al responsabile civile la dichiarazione di costituzione
della parte civile fatta in istruttoria anche quando la parte civile
medesima ha richiesto contemporaneamente la citazione del responsabile
civile per il dibattimento e degli artt. 108 e 110 dello stesso codice
nelle parti in cui consentono alla parte civile, che si costituisce in
istruttoria, di citare per il dibattimento e non per la stessa fase di
giudizio in cui la costituzione è avvenuta, il responsabile civile.
Con l'ordinanza n. 279 del 1973 il pretore di San Benedetto del
Tronto ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dell'art. 108 del
codice di procedura penale in relazione all'art. 123 dello stesso
codice.
4. - La questione è infondata.
Non si ravvisa infatti, sotto il profilo mediante il quale è
prospettata la questione, la denunziata illegittimità costituzionale
degli artt. 95, 108, 110 del codice di procedura penale, non essendo
precluso al responsabile civile, quando vi sia la costituzione di parte
civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a
termini dell'art. 105, di intervenire volontariamente nei procedimenti
sia con rito formale sia con rito sommario fino a che non siano
compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento.
Ciò esclude che egli si trovi in una situazione di irrazionale
disuguaglianza rispetto al danneggiato che si è costituito parte
civile e che siano limitati i suoi diritti alla difesa.
D'altra parte ai sensi dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n.
773, portante modifiche al codice di procedura penale al fine di
accelerare e semplificare i procedimenti, applicabile anche ai
procedimenti con istruzione sommaria, sin dal primo atto di istruzione,
il giudice istruttore è obbligato ad inviare a coloro che vi possono
avere interesse, come parti private, una comunicazione giudiziaria con
indicazione delle norme di legge violate e della data del fatto
addebitato con invito ad esercitare la facoltà di nominare un
difensore, il che, per quanto attiene al responsabile civile va
evidentemente inteso nel senso che la comunicazione debba a questo
esser fatta non appena avvenuta la costituzione di parte civile nei
confronti dell'imputato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità per difetto di rilevanza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma,
del codice di procedura penale e dell'art. 24, secondo comma, della
legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), sollevata dal pretore di Bitonto con l'ordinanza
in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione degli artt. 95, 108
(in relazione all'art. 123) e 110 del codice di procedura penale
sollevata dai pretori di Massa e di San Benedetto del Tronto con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte