Sentenza n. 172/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/04/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 17legge 843/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge
21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), promosso con
ordinanza emessa il 26 aprile 1990 dalla Corte dei conti, sezione
terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Emilia Urciuoli,
iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 26 aprile 1990, la Corte dei conti ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della
legge 21 dicembre 1978, n. 843.
La norma dispone che l'indennità integrativa speciale non è
cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di lavoro alle
dipendenze di terzi. Deve, comunque, essere fatto salvo l'importo
corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il
Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Ne deriva che dell'indennità
integrativa è salvaguardata, al pensionato che lavori, una parte
rappresentata dalla differenza tra il trattamento minimo INPS e
l'importo connesso alla pensione in godimento.
Per contro, tale trattamento deve intendersi escluso nella diversa
e non contemplata ipotesi in cui il pensionato non presti più opera
retribuita: come nel caso all'esame del giudice remittente, caso in
cui il titolare di pensione indiretta ha cessato di prestare
attività lavorativa ed anzi, per il servizio reso quale ex
insegnante statale, ha conseguito altresì la pensione diretta.
La Corte dei conti dubita della razionalità di una norma che,
mentre attribuisce l'integrazione al dipendente statale in attività
di servizio, percettore, come tale, della indennità integrativa
speciale, e titolare di trattamento pensionistico inferiore al minimo
INPS, nel contempo la preclude al dipendente che, cessata ogni
attività lavorativa, sia titolare di due pensioni (di cui una di
importo inferiore al minimo stesso), il quale, pertanto, viene a
percepire la indennità integrativa speciale una sola volta.
Rileva inoltre la Corte dei conti che se la indennità integrativa
speciale va intesa come mezzo per assicurare il trattamento
retributivo minimo, sufficiente e necessario per le esigenze vitali
del lavoratore o del pensionato, la indicata preclusione appare ancor
più arbitraria ed irrazionale e palesemente contrastante con i
precetti di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti dubita, in riferimento agli artt. 3 e 36
della Costituzione, della legittimità dell'art. 17 della legge 21
dicembre 1978, n. 843, nella parte in cui non prevede, anche in
favore del titolare di due pensioni - così come dispone per il
titolare di una pensione che presti opera retribuita presso terzi -
che oltre all'intera indennità integrativa riferita ad una pensione,
gli sia garantito anche il trattamento minimo di pensione previsto
per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. - La questione è fondata.
In materia di pensioni, l'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n.
843 stabilisce che "l'indennità integrativa speciale non è
cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di
lavoro alle dipendenze di terzi. Deve comunque essere fatto salvo
l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto
per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".
Il giudice a quo lamenta che tale salvezza, mentre è prevista in
favore di chi, godendo di un trattamento pensionistico lavori alle
dipendenze di terzi, non è previsto in favore di chi fruisce di due
trattamenti pensionistici. Cosicché può avvenire che, un soggetto
il quale sia titolare di una pensione statale di riversibilità e sia
a sua volta impiegato statale, possa beneficiare della suddetta
integrazione finché è in servizio ma non, invece, dal momento del
suo collocamento a riposo.
Il carattere irragionevole e discriminatorio di tale disciplina è
di tutta evidenza. Il passaggio dalla condizione di lavoratore
dipendente a quella di pensionato non può infatti giustificare una
minore tutela, in relazione a prestazioni destinate ad assicurare il
soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita.
La norma impugnata va quindi dichiarata illegittima - sotto il
profilo assorbente della violazione dell'art. 3 della Costituzione -
nella parte in cui non estende al titolare di due pensioni la
medesima garanzia prevista per il titolare di pensione che presti
altresì lavoro dipendente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge
21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), nella parte
in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due
pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative
speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al
trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte