Sentenza n. 172/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1994 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 421/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Provincia autonoma di Bolzano 2 gennaio 1981, n. 1 (Disciplina del
servizio sanitario provinciale) per mancato adeguamento ai principi e
norme indicati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 settembre
1993, depositato in cancelleria il 5 ottobre successivo ed iscritto
al n. 56 del registro ricorsi 1993;
Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano e
l'atto di intervento della Regione Trentino-Alto Adige;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1994 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente,
l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e
l'Avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto Adige.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di
Bolzano 2 gennaio 1981, n. 1 (Disciplina del servizio sanitario
provinciale), sul presupposto che la predetta disciplina non si sia
adeguata, nel termine prescritto ai nuovi principi contenuti nel
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria), con conseguente violazione
dell'art. 9, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ai sensi dell'art. 97, primo comma,
dello stesso Statuto, come attuato dall'art. 2, secondo comma, del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto
tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché
la potestà statale di indirizzo e coordinamento).
Premesso che la materia "igiene e sanità, ivi compresa
l'assistenza sanitaria e ospedaliera" sarebbe attribuita in parte
alla competenza concorrente (art. 9, n. 10, dello Statuto) e per
larga parte a quella integrativa e di attuazione (art. 117, secondo
comma, della Costituzione; art. 10 dello Statuto), il ricorrente
impugna la legge della Provincia di Bolzano 2 gennaio 1981, n. 1, pur
se quest'ultima legge, a rigore, dovrebbe essere considerata già
abrogata nelle parti contrarie ai nuovi principi posti dalla
legislazione statale, direttamente operanti anche nel territorio
della Provincia di Bolzano.
Tuttavia, il ricorrente, allo scopo di evitare pregiudizievoli
incertezze circa la disciplina legislativa da applicare nella
provincia stessa, chiede, in via subordinata e per tuziorismo, che
questa Corte dichiari cessata l'efficacia delle disposizioni della
predetta legge provinciale divenute costituzionalmente illegittime a
seguito dell'omesso adeguamento ai nuovi principi posti dal decreto
n. 502 del 1992. Tale omesso adeguamento, ad avviso del ricorrente,
si riscontra, tra l'altro, laddove si configura un servizio sanitario
provinciale nominalmente separato, non si delinea l'unità sanitaria
locale come azienda od ente strumentale della regione e non la si
conforma all'art. 3 del citato decreto n. 502, non si disciplina le
aziende ospedaliere e i presidi ospedalieri in coerenza con l'art. 4
del medesimo decreto, non si tiene conto dell'avvenuto trasferimento
dei beni disposto dall'art. 5 dello stesso decreto e, infine, non si
affida a un organismo unico per tutto il territorio regionale i
compiti previsti dall'art. 7 del decreto n. 502 del 1992.
2. - Si è regolarmente costituita in giudizio la Provincia
autonoma di Bolzano per chiedere l'inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza del ricorso.
Dopo aver affermato che la tesi sostenuta dal ricorrente circa
l'immediata operatività nel territorio provinciale del decreto
legislativo n. 502 del 1992 appare palesemente errata, non rientrando
quella considerata in alcuna delle ipotesi di immediata
applicabilità previste dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266
del 1992 (vista anche l'insostenibilità che nel caso si versi in
materia di competenza "integrativa"), la resistente ritiene che il
ricorso sia inammissibile per almeno quattro motivi.
La prima ragione d'inammissibilità risiederebbe nel fatto che il
ricorso sarebbe stato proposto prima della scadenza del termine per
l'adeguamento stabilito dal predetto art. 2 del decreto legislativo
n. 266 del 1992, a norma del quale, una volta stabilito che tale
termine è ordinariamente di sei mesi, si fa salvo quello più ampio
eventualmente stabilito dalla legge statale innovatrice. E, poiché
quest'ultima (cioè il decreto legislativo n. 502 del 1992) prevede
nel caso che disposizioni correttive possono essere emanate fino al
31 dicembre 1993, è da tale data che dovrebbe decorrere il termine
di novanta giorni per la proposizione del ricorso.
In secondo luogo, il ricorso sarebbe inammissibile per l'estrema
genericità della delibera del Consiglio dei ministri relativa alla
proposizione del ricorso, non risultando dalla stessa delibera alcuna
indicazione sulle disposizioni della legge statale comportanti uno
specifico adeguamento da parte delle leggi provinciali e su quelle
oggetto di contestazione. E ciò sarebbe in palese contrasto,
oltreché con i principi generali sul giudizio di legittimità
costituzionale, con l'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992,
che identifica l'oggetto dell'impugnativa governativa nelle
"disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate".
Analogo vizio di genericità - e questo è il terzo profilo di
inammissibilità - sarebbe imputabile anche al ricorso, dal quale non
risulterebbe specificato l'atto impugnato, né emergerebbero le
motivazioni poste a base delle censure e le censure stesse.
Infine, il ricorso sarebbe inammissibile poiché, per quanto è
dato di capire, le censure riguarderebbero la materia
dell'organizzazione del servizio sanitario provinciale, la quale, ai
sensi dell'art. 4, n. 7, dello Statuto speciale, è assegnata alla
competenza (esclusiva) della Regione Trentino-Alto Adige, peraltro
già esercitata, e non a quella assegnata alla Provincia, cui invece
il ricorso è stato inammissibilmente indirizzato e notificato.
Nel merito, le censure proposte, oltretutto a titolo
esemplificativo (e questo sarebbe ulteriore motivo
d'inammissibilità), sarebbero infondate poiché, innanzitutto, il
servizio sanitario provinciale è parte integrante del servizio
sanitario regionale; e, poi, perché sulla base della legislazione
primaria regionale la Provincia può, e non deve, istituire le unità
sanitarie locali in aziende ospedaliere; inoltre, perché l'art. 4
del decreto n. 502 non può trovare applicazione nella provincia di
Bolzano, non essendovi nel proprio territorio ospedali di rilievo
nazionale e di alta specializzazione; e, ancora, perché la nuova
disciplina dei beni è condizionata all'istituzione delle aziende
ospedaliere, verso la quale non ha optato la Provincia; e, infine,
perché l'organismo unico per l'intero territorio provinciale
esisteva già nella provincia di Bolzano prima del decreto n. 502 del
1992.
3. - La Regione Trentino-Alto Adige ha depositato una "domanda di
intervento in giudizio", chiedendo di essere messa in grado di
difendere l'integrità delle proprie competenze di fronte a censure
di mancato adeguamento, che, in realtà, concernono una materia
attribuita alla propria competenza esclusiva. Infatti, anche se il
ricorso è stato proposto contro una legge della Provincia di
Bolzano, apparendo perciò inammissibile, tuttavia dovrebbe essere
consentito l'intervento della Regione, poiché l'eventuale
accoglimento dello stesso ricorso investirebbe anche la legislazione
regionale, sulla quale poggia quella provinciale contestata.
4. - In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie tanto il
ricorrente quanto la resistente.
L'Avvocatura dello Stato contesta, in particolare,
l'ammissibilità dell'intervento della Regione Trentino-Alto Adige
appellandosi alla pregressa giurisprudenza costituzionale, pur
riconoscendo, peraltro, la peculiarità della situazione altoatesina.
Quanto alle eccezioni proposte dalla Provincia, il ricorrente
osserva, innanzitutto, che il termine per ricorrere non può esser
spostato per effetto della prevista possibilità di "correzioni".
Riguardo, poi, alla censura di genericità, questa risulterebbe priva
di valore, ove si considerasse che il Consiglio dei ministri è
organo squisitamente politico, le cui deliberazioni non possono
contenere indicazioni tecniche specifiche. Più in particolare,
l'Avvocatura dello Stato osserva che la controparte non terrebbe
conto che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 del decreto
legislativo n. 266 del 1992, oggetto del giudizio sarebbe divenuto un
comportamento di non adeguamento, e non - almeno direttamente - le
singole disposizioni, sicché non si potrebbe richiedere alla
deliberazione governativa la stessa specificità che si esige per
l'ipotesi del rinvio ai sensi dell'art. 127, terzo comma, della
Costituzione. Del resto, avendo la Provincia resistito
pertinentemente nel merito, ciò significherebbe che, quantomeno il
ricorso, era sufficientemente chiaro.
La Provincia di Bolzano, nel ribadire nella propria memoria le
eccezioni proposte e in particolare quella basata sulla genericità
della delibera governativa, ricorda a favore delle proprie tesi la
sentenza n. 496 del 1993 di questa Corte. Alla stessa decisione la
resistente si richiama laddove la Corte ha affermato che il termine
per ricorrere contro un decreto-legge decorre dalla pubblicazione
della legge di conversione, poiché è a partire da quest'ultima che
gli effetti prodotti divengono stabili. Secondo la Provincia,
allorché si prevede la possibilità di provvedimenti "correttivi",
peraltro effettivamente adottati nelle more del giudizio, a egual
ragione si dovrebbe far decorrere il predetto termine dalla
pubblicazione di questi ultimi provvedimenti, poiché non avrebbe
senso pretendere dalla Provincia un adeguamento a norme statali che
lo stesso legislatore nazionale ha successivamente modificato anche
nei loro principi fondamentali.
5. - Nel corso dell'udienza tanto il Presidente del Consiglio dei
ministri, quanto la Provincia di Bolzano hanno insistito sulle
posizioni espresse nelle memorie. Anche la Regione Trentino-Alto
Adige, autorizzata a discutere soltanto dell'ammissibilità del
proprio intervento, ha ribadito la propria richiesta affermando che
il ricorso governativo investe implicitamente le competenze ad essa
attribuite in materia di ordinamento degli enti sanitari e
ospedalieri. Sospesa l'udienza, la Corte ha immediatamente deciso in
camera di consiglio tale questione procedurale rigettando la
richiesta con un'ordinanza letta nel corso dell'udienza stessa. La
Corte ha, infatti, ritenuto che, avendo il Presidente del Consiglio
dei ministri impugnato una legge della Provincia di Bolzano, spettava
soltanto a quest'ultima la legittimazione a stare in giudizio,
poiché, per costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi di
legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la
presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare
della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione. Considerato in diritto
1. - Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 97, primo comma,
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670), come attuato dall'art. 2 del decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale
di indirizzo e coordinamento), il Presidente del Consiglio dei
ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei
confronti della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 gennaio
1981, n. 1 (Disciplina del servizio sanitario provinciale), per
violazione dell'art. 9, n. 10, del citato Statuto speciale, non
essendosi la Provincia adeguata nei termini di legge ai nuovi
principi introdotti nella materia dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria).
2. - Il ricorso è inammissibile.
In attuazione dell'art. 97, primo comma, dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, l'art. 2 del decreto legislativo n. 266
del 1992 prevede eccezionalmente per le leggi delle Province autonome
di Trento e di Bolzano e per quelle della Regione Trentino-Alto Adige
un particolare sistema di adeguamento ai principi e alle norme
statali costituenti limiti alla legislazione provinciale e regionale
di tipo esclusivo o concorrente. Questo sistema comporta, non già
l'immediata applicabilità delle ricordate norme statali nel
territorio della Regione e delle Province, ma l'insorgere in capo a
queste ultime, all'entrata in vigore di quelle disposizioni statali,
di un obbligo di adeguamento della propria legislazione ai nuovi
principi introdotti nell'ordinamento nazionale. Tale obbligo
dev'essere soddisfatto, ai sensi dell'art. 2, primo comma, entro i
sei mesi successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'atto legislativo recante i nuovi principi ovvero, nel caso che
tale atto disponga diversamente, nel termine più ampio eventualmente
fissato dal medesimo atto. Nel frattempo, precisa lo stesso articolo,
continuano ad essere applicate le disposizioni legislative regionali
o provinciali preesistenti. Nel caso che il termine di sei mesi
concesso per l'adeguamento trascorra inutilmente, entro i successivi
novanta giorni dalla scadenza del medesimo termine le disposizioni
legislative regionali o provinciali preesistenti non adeguate possono
essere impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri in via
diretta davanti alla Corte costituzionale, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri (art. 2, secondo e terzo comma).
Ai sensi dell'art. 2, quarto comma, sono sottratte a questo
sistema di adeguamento - e, quindi, sono immediatamente applicabili
nel territorio della Regione e delle Province - soltanto le leggi
costituzionali, le leggi statali adottate nelle materie nelle quali
la Regione e le Province autonome sono attributarie di delega di
funzioni statali o di potestà legislativa integrativa delle
disposizioni statali, nonché le norme internazionali e comunitarie
direttamente applicabili. Lo stesso articolo, al quinto comma,
dispone altresì che restano fermi i poteri di ordinanza
amministrativa diretti a provvedere a situazioni eccezionali di
necessità ed urgenza.
Diversamente da quel che mostra di supporre il ricorrente, non si
può dubitare che nel caso in esame venga in questione il particolare
sistema di adeguamento e di impugnazione appena descritto, dal
momento che deve assolutamente escludersi che ricorra alcuna delle
ipotesi elencate nell'art. 2, quarto comma, relative alle leggi
statali di immediata applicabilità nel territorio della Regione o
delle Province autonome. Infatti, la legge della Provincia di Bolzano
n. 1 del 1981, oggetto del ricorso esaminato, è riconducibile
all'esercizio della competenza di tipo concorrente attribuita alla
stessa Provincia dall'art. 9, n. 10, dello Statuto speciale ("igiene
e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera"). Non
può, pertanto, fondatamente affermarsi che la legge provinciale
impugnata sia stata abrogata per effetto del sopravvenire del
decreto-legislativo n. 502 del 1992, considerato che non può in
alcun modo ritenersi che la materia disciplinata da quella legge sia
oggetto di potestà legislativa integrativa o di delega di funzioni
statali.
3. - Contrariamente a quanto sostenuto dalla Provincia di Bolzano
nella sua prima eccezione di inammissibilità, il ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri introduttivo del presente
giudizio è stato proposto nei termini prescritti dall'art. 2,
secondo e terzo comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992.
Secondo l'art. 2, primo comma, del decreto ora citato i sei mesi
per adempiere l'obbligo di adeguamento iniziano a decorrere dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto legislativo
contenente i principi e le norme costituenti limiti alla legislazione
regionale o provinciale, vale a dire, con riferimento al caso di
specie, dal giorno della pubblicazione del decreto legislativo n. 502
del 1992 (30 dicembre 1992). Come è stato prima ricordato, ai sensi
del secondo e terzo comma del medesimo art. 2, il termine per
l'impugnazione diretta, da parte del Governo, delle disposizioni
legislative regionali o provinciali non adeguate è di novanta giorni
dalla scadenza del precedente termine semestrale. E poiché il
ricorso è stato notificato a quest'ultima il 28 settembre 1993, non
v 'è dubbio che siano stati rispettati i termini prescritti dal
ricordato art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.
Né può ritenersi fondato l'argomento addotto dalla Provincia di
Bolzano, secondo il quale - poiché l'art. 1, quarto comma, della
legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, stabilisce che "disposizioni
correttive" dei decreti delegati emessi sulla base della stessa legge
(quindi del decreto n. 502 del 1992) possono essere emanate,
ovviamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal
medesimo art. 1, con ulteriori decreti legislativi da adottarsi fino
al 31 dicembre 1993 - è da quest'ultima data che dovrebbe iniziare a
decorre il termine semestrale per l'adeguamento delle leggi regionali
o provinciali.
In realtà, il 31 dicembre 1993 è il termine ultimo dato al
Governo per l'esercizio della delega prevista dall'art. 1 della legge
n. 421 del 1992 in relazione a eventuali ulteriori decreti volti a
correggere disposizioni emanate, nell'esercizio della medesima
delega, con precedenti decreti delegati. Si tratta di un'evenienza
del tutto concepibile nell'ambito della delegazione legislativa, che
tuttavia non può condurre a ipotizzare che i decreti soggetti a
eventuali correzioni, entro i limiti temporali ultimi concessi per lo
svolgimento del potere delegato, possano esser considerati per ciò
stesso come atti provvisori. Al contrario, ciascun decreto
legislativo delegato, una volta emanato, è un atto legislativo a sé
stante, potenzialmente idoneo a produrre effetti normativi stabili
nell'ordinamento giuridico, allo stesso modo di una comune legge
ordinaria. Pertanto, poiché l'art. 2 del decreto legislativo n. 266
del 1992, prima ricordato, fa decorrere il termine semestrale di
adeguamento dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei singoli
atti legislativi, è dal 30 dicembre 1992, data di pubblicazione del
decreto legislativo n. 502 del 1992, che deve iniziare la decorrenza
della sequenza dei termini per l'impugnazione effettuata con il
ricorso in esame.
Le argomentazioni ora svolte dimostrano la netta differenza del
caso ora esaminato con quello oggetto della decisione n. 496 del 1993
di questa Corte, invocata dalla Provincia di Bolzano nella sua
memoria di udienza. Allora, avendo di fronte a sé il problema della
tempestività di un adeguamento delle leggi provinciali a principi
posti con un decreto-legge, questa Corte ha affermato che "non si
può ragionevolmente sostenere che, quando il nuovo principio
limitativo delle competenze provinciali sia introdotto con un
decreto-legge, il termine per l'adeguamento da parte del legislatore
provinciale, ai sensi del ricordato art. 2 delle norme di attuazione,
debba iniziare a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del medesimo decreto-legge. Infatti, sarebbe del tutto
irragionevole pretendere che il legislatore provinciale faccia
affidamento, ai fini dell'opera di adeguamento delle proprie
discipline normative, su disposizioni, come quelle del decreto-legge,
che sono efficaci soltanto in via provvisoria e che, per effetto
dell'eventuale mancata conversione in legge, potrebbero
successivamente perdere ogni efficacia sin dalla loro origine". È
evidente che queste considerazioni, riferibili a un atto provvisorio
e di per sé non idoneo a produrre norme stabilmente vigenti
nell'ordinamento, non possono essere estese a un atto, come il
decreto legislativo, al quale non sono minimamente attribuibili i
predetti caratteri.
4. - L'inammissibilità del ricorso deriva, invece, dal fatto che,
con riguardo al testo della delibera del Consiglio dei ministri posta
a base del ricorso stesso, le questioni di legittimità
costituzionale non risultano sufficientemente determinate, né
determinabili, nella loro sostanza.
Questa Corte ha recentemente ribadito (v. sent. n. 496 del 1993),
in conformità a una giurisprudenza costante, che, collocandosi in un
quadro connotato dal carattere tassativo delle competenze di ordine
costituzionale, la deliberazione del Consiglio dei ministri, da
adottare in previsione del ricorso di legittimità costituzionale nei
confronti di leggi regionali o provinciali, ha il suo fondamento in
un'esigenza, non di natura formale, ma di sostanza, connessa
all'importanza dell'atto di impugnativa della legge e alla gravità
dei suoi possibili effetti di natura costituzionale. La stessa Corte
ha, anzi, precisato nella medesima sentenza che "trattandosi di una
decisione dell'organo costituzionale investito della direzione
politica nazionale, al quale nella specie spetta, in rappresentanza
dell'unità dell'ordinamento statale, il potere di sollecitare la
reintegrazione dell'ordine costituzionale che si assume leso da una
legge regionale (o provinciale), la deliberazione del Consiglio dei
ministri comporta una scelta di politica istituzionale diretta a
prefigurare, quantomeno nelle sue linee essenziali, la violazione
ipotizzata, al fine di delimitare con sufficiente chiarezza l'oggetto
della questione che si intende sollevare e che verrà definita nei
suoi termini di legge nel successivo ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, attraverso l'indicazione delle disposizioni
legislative sospettate d'incostituzionalità e delle disposizioni
costituzionali che si assumono violate (art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87).
Se si applicano questi principi al caso di specie, risulta che la
delibera del Consiglio dei ministri posta a base del ricorso
introduttivo del presente giudizio omette gli elementi minimi in base
ai quali sia possibile determinare con sufficiente chiarezza
l'oggetto della questione che si intendeva sollevare. Infatti,
dall'estratto conforme al verbale, depositato in giudizio, risulta
che il Consiglio dei ministri, in data 24 settembre 1993, ha
approvato la "determinazione di promuovere ricorso per legittimità
costituzionale avverso la legge della Provincia autonoma di Bolzano 2
gennaio 1981, n. 1, recante disciplina del servizio sanitario
provinciale". È agevole osservare che, a differenza del caso deciso
con la sentenza n. 496 del 1993 di questa Corte, nella delibera
appena citata manca del tutto qualsiasi riferimento al parametro
costituzionale o, più precisamente, alle disposizioni di legge
statale contenenti i principi o le norme cui occorreva adeguare la
legislazione provinciale contestata. Inoltre, non si rivela
sufficientemente chiara neppure l'indicazione dell'oggetto
dell'impugnazione, sia perché la legge provinciale n. 1 del 1981
consta di molteplici articoli dal contenuto assai diverso fra loro
(ripartizione delle funzioni tra Provincia e comuni, organizzazione
dei servizi gestiti dalla provincia e di quelli gestiti dalle Unità
sanitarie locali, procedure di programmazione, prestazioni sanitarie
e livelli di assistenza, etc.), sia perché la stessa legge è stata
sottoposta a numerose modificazioni succedutesi in un arco di tempo
oscillante fra il 1982 e il 1993. In altri termini, sotto il profilo
da ultimo accennato, la semplice indicazione della legge provinciale
"non adeguata" non rende sufficientemente determinabile nei suoi
elementi essenziali l'oggetto della questione di legittimità
costituzionale che si era deciso di sollevare in sede di Consiglio
dei ministri.
Questa conclusione non si basa su una pretesa equiparazione dei
requisiti di determinatezza richiesti per la delibera del Consiglio
dei ministri susseguente al rinvio della legge regionale ai sensi
dell'art. 127, terzo e quarto comma, della Costituzione (o delle
corrispondenti norme contenute in altri Statuti speciali). Come ha
osservato l'Avvocatura dello Stato, quest'ultima ipotesi è
particolarmente connotata dall'inserimento della promozione della
questione di costituzionalità nell'ambito di un procedimento di
formazione di una determinata legge regionale e, pertanto, comporta
una puntuale definizione dei termini del giudizio in relazione alle
singole disposizioni che si intendono censurare. Tuttavia, la
particolare disciplina dell'impugnazione delle leggi delle Province
autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino-Alto Adige
prevista dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992 non
modifica - né potrebbe modificare - il principio secondo il quale il
giudizio di legittimità costituzionale promosso direttamente dallo
Stato o dalle regioni (o dalle province autonome) è un giudizio
basato sulla domanda o, più propriamente, in via di azione.
Pertanto, se pure in modo sintetico, la deliberazione del Consiglio
dei ministri volta a promuovere il giudizio di costituzionalità nei
modi previsti dal citato art. 2 deve indicare, oltre alla legge
regolante la materia di competenza delle province autonome o della
Regione Trentino-Alto Adige non sottoposta al dovuto adeguamento, le
disposizioni statali innovatrici comportanti la predetta attività
legislativa di adeguamento.
In conseguenza di ciò non può riconoscersi fondamento
all'osservazione formulata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la
quale, a seguito dell'entrata in vigore delle norme di attuazione
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige contenute nell'art.
2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, l'oggetto del giudizio di
legittimità costituzionale delle leggi regionali o provinciali "non
adeguate" sarebbe divenuto, più propriamente, il comportamento
omissivo tenuto dal legislatore regionale o provinciale. Infatti, per
quanto sia indubitabile che l'individuazione dell'oggetto
dell'impugnazione comporti una maggiore elasticità nel caso in cui
questo consiste nelle "disposizioni legislative regionali o
provinciali non adeguate", per usare l'espressa dizione contenuta
nell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992,
tuttavia ciò non può condurre fino al punto di ritenere che, allo
stesso modo del conflitto di attribuzione, l'oggetto del giudizio di
legittimità costituzionale possa essere dato da un comportamento.
Sulla base dei principi costituzionali posti a base di tale giudizio,
puntualmente svolti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il
controllo di legittimità costituzionale di competenza di questa
Corte non può avere ad oggetto altro che atti legislativi e le
disposizioni normative in essi contenute, tanto se il giudizio è in
via incidentale, quanto se è in via principale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 gennaio 1981, n. 1
(Disciplina del servizio sanitario provinciale), sollevata, per
violazione dell'art. 9, n. 10, dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con il ricorso indicato
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte