Corte costituzionale

Ordinanza n. 172/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/05/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 1997,

dal pretore di Siracusa, nel procedimento di esecuzione nei confronti

di M. S. iscritta al n. 770 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie

speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il pretore di Siracusa - chiamato a decidere, in

qualità di giudice dell'esecuzione, sulla richiesta di revoca della

sospensione condizionale della pena ex art. 168, n. 1 del codice

penale nei confronti di un soggetto al quale nel quinquennio

successivo alle precedenti condanne era stata applicata, ai sensi

dell'art. 444 del codice di procedura penale, pena patteggiata per

furto aggravato (art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen.) - ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, primo, secondo e terzo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 444 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non

prevede che la sentenza, con la quale il giudice applica la pena

concordata fra le parti, accerti la colpevolezza dell'imputato,

ovvero nella parte in cui non prevede che il giudice nel pronunciare

sentenza dichiari l'imputato colpevole del reato attribuitogli,

ovvero nella parte in cui non prevede che il giudice su richiesta

delle parti "condanni " l'imputato alla pena concordata fra le

parti";

che - alla stregua del consolidato indirizzo della Corte di

cassazione secondo cui la sentenza emessa su accordo delle parti è

inidonea a giustificare la revoca del beneficio de quo, difettando

nella pronuncia di cui all'art. 444, comma 2, cod. proc. pen.

l'accertamento della colpevolezza dell'imputato patteggiante - il

rimettente espone che al giudice dell'esecuzione è precluso revocare

la sospensione condizionale della pena in caso di successiva condanna

a pena concordata fra le parti;

che tale disciplina si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento fra

imputati a seconda del rito processuale adottato e, in particolare,

fra "coloro che scelgono, dopo alcune sentenze di condanna con pena

sospesa, di aderire al rito del patteggiamento chiedendo

l'applicazione di pena non sospesa" e "coloro che, nella medesima

situazione, ottengano a seguito di giudizio ordinario, una condanna a

pena sospesa";

che, d'altro canto, secondo il giudice a quo tale conseguenza

deriva dalla configurazione stessa dell'istituto del c.d.

patteggiamento, che non presuppone alcun accertamento della

responsabilità penale dell'imputato;

che sotto tale profilo, l'art. 444, cod. proc. pen. - nella parte

in cui non prevede che il giudice, nell'applicare la pena su

richiesta delle parti, debba accertare la colpevolezza dell'imputato

pronunciando, in conseguenza, una vera e propria sentenza di condanna

- violerebbe, a giudizio del rimettente, i principi della

personalità della responsabilità penale, della presunzione di non

colpevolezza e della finalità rieducativa della pena sanciti

nell'art. 27, primo, secondo e terzo comma, Cost;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che con l'ordinanza n. 399 del 1997 questa Corte ha

dichiarato manifestamente inammissibile una analoga questione di

legittimità costituzionale dell'art. 444, cod. proc. pen., sollevata

in relazione agli artt. 3 e 27, primo e secondo comma, Cost;

che in tale ordinanza la Corte ha rilevato che una sentenza

additiva, volta a stabilire che il giudice, nel pronunciare sentenza

di applicazione della pena, debba accertare la colpevolezza

dell'imputato, comporterebbe una completa revisione dell'istituto in

esame;

che, in particolare, la diversa natura attribuita alla sentenza

di applicazione della pena rispetto a quella risultante dall'attuale

disciplina non potrebbe non riflettersi sui controlli e sugli

accertamenti giurisdizionali che il giudice è chiamato ad effettuare

prima di accogliere la richiesta delle parti, nonché sugli effetti

della sentenza medesima;

che interventi di tal genere sono inibiti in sede di sindacato di

legittimità costituzionale, in quanto riservati alla sfera di

discrezionalità del legislatore;

che inoltre, con specifico riguardo al problema della revoca

della sospensione condizionale della pena in caso di successiva

condanna a pena concordata ex art. 444, cod. proc. pen., l'ordinanza

n. 267 del 1997 ha posto in rilievo, da un lato, che sono comunque

preclusi alla Corte interventi additivi in materia penale che si

risolvano in un trattamento deteriore per l'imputato e, dall'altro,

che sono riservati alla discrezionalità del legislatore sia la

previsione e la regolamentazione della operatività di cause di

estinzione del reato, sia il regime di esecuzione della pena e delle

cause di estinzione di questa;

che la Corte con la predetta ordinanza ha altresì sottolineato

che "la scelta discrezionale operata in questo caso dal legislatore

non può ritenersi espressione di mero arbitrio, poiché la

disposizione censurata è coerente con il carattere premiale del

" patteggiamento ", ed è suscettibile di controllo giurisdizionale

nel momento in cui al giudice, chiamato a pronunciare sentenza ex

art. 444 cod. proc. pen., è imposta la valutazione della

" congruità" del trattamento sanzionatorio complessivo negoziato

tra le parti";

che, infine, a seguito della sentenza n. 313 del 1990, con la

quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 444,

comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, ai fini

e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., il giudice possa

valutare la congruità della pena indicata dalle parti, l'istituto è

stato ricondotto a piena conformità a Costituzione per quel che

concerne il rispetto del principio della finalità rieducativa della

pena;

che nell'ordinanza non vengono prospettati profili nuovi e

ulteriori rispetto a quelli esaminati nelle pronunce richiamate;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt.3 e 27, primo, secondo e

terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Siracusa, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte