Sentenza n. 173/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1974 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41 del r.d.
18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1972 dal pretore di Feltre
nel procedimento penale a carico di Battistutti Romano, iscritta al n.
395 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 28 del 31 gennaio 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 aprile 1974 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Battistutti
Romano, imputato della contravvenzione di cui all'articolo 38 del t.u.
delle leggi di p.s., in relazione agli artt. 697 del codice penale e 7
della legge 20 ottobre 1967, n. 895, perché deteneva nel proprio
carrozzone targato MI 547422 n. 4 fucili ad aria compressa, cal. 4,5,
senza averne fatto denunzia all'autorità competente (fucili rinvenuti
e sequestrati nel corso di una perquisizione effettuata nel carrozzone
che il Battistutti aveva adibito a proprio domicilio dalla squadra di
p.g. dei carabinieri di Feltre ai sensi dell'art. 41 del t.u. delle
leggi di p.s.), la difesa dell'imputato sollevava questione di
legittimità costituzionale del predetto art. 41 del t.u. delle leggi
di p.s., in riferimento agli artt. 2, 13, 14 della Costituzione.
Il pretore di Feltre riteneva la questione non manifestamente
infondata, in base all'assunto che la norma impugnata lascerebbe alla
libera iniziativa e alla valutazione discrezionale di soggetti, anche
se rivestiti di semplice qualifica di agenti di polizia giudiziaria, un
potere che la Costituzione riserva invece in via del tutto eccezionale
a casi di necessità ed urgenza, che devono essere tassativamente
indicati dalla legge e consentirebbe - inoltre - all'ufficiale od
agente procedente di sottrarsi all'obbligo di comunicare
immediatamente il provvedimento di perquisizione e sequestro
all'autorità giudiziaria per il giudizio di convalidazione.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nelle sue deduzioni, depositate il 10 febbraio 1973, l'Avvocatura
contesta la fondatezza delle questioni sollevate osservando che la
norma impugnata sarebbe giustificata dall'esigenza di porre gli organi
di polizia in grado di intervenire con prontezza a tutela
dell'incolumità pubblica e troverebbe quindi il suo fondamento nel
terzo comma dell'art. 14 della Costituzione.
L'intervento degli organi di polizia sarebbe d'altro canto
subordinato alla ricorrenza di specifiche situazioni sufficientemente
determinate e non potrebbe pertanto sostenersi che esso sia rimesso
alla discrezionalità dei medesimi. L'obbligo della verbalizzazione e
della comunicazione dei provvedimenti e dei verbali di perquisizione e
di sequestro discenderebbe - infine - dai principi generali in tema di
atti di polizia giudiziaria ed, in particolare, dagli artt. 227 e 224
c.p.p., nella specie sicuramente applicabili. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Feltre prospetta il dubbio che l'art. 41 del
t.u. delle leggi di p.s. di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (il
quale autorizza gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a
procedere immediatamente a perquisizione e sequestro ove abbiano
notizia, anche se per indizio, della esistenza in qualsiasi locale
pubblico e privato od in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o
materie esplodenti, non denunciate e comunque abusivamente detenute)
contrasti con gli artt. 2, 13 e 14 della Costituzione. Secondo il
giudice a quo, detta norma lascerebbe alla libera iniziativa e alla
valutazione discrezionale di taluni soggetti, anche se rivestiti di
semplice qualifica di agenti di polizia giudiziaria, un potere che la
Costituzione riserva invece in via del tutto eccezionale a casi di
necessità ed urgenza, che devono essere tassativamente indicati dalla
legge, e consentirebbe, inoltre, all'ufficiale od agente procedente di
sottrarsi all'obbligo di comunicare immediatamente il provvedimento di
perquisizione e sequestro all'autorità giudiziaria per il giudizio di
convalidazione.
2. Le questioni, nei sensi prospettati, non sono fondate sotto
alcun profilo.
Già in precedenti decisioni questa Corte ha avuto occasione di
affermare che la tutela accordata alla libertà di domicilio non è
assoluta, ma trova dei limiti stabiliti dalla legge ai fini della
tutela di preminenti interessi costituzionalmente protetti. Così,
argomentando soprattutto dal terzo comma dell'art. 14 della
Costituzione, la Corte ha riconosciuto pienamente legittimi l'art. 8
del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, che dà facoltà agli ispettori del
lavoro di visitare laboratori, opifici, cantieri e locali annessi e
connessi con l'esercizio dell'azienda (sent. n. 10 del 1971), nonché
l'art. 33, primo comma, della legge n. 4 del 1929, che autorizza gli
ufficiali della polizia tributaria a procedere a perquisizioni
domiciliari, senza provvedimento dell'autorità giudiziaria, in caso di
fondato sospetto di violazioni delle leggi finanziarie che integrino
estremi di reato (sent. n. 56 del 1973).
3. - Tale indirizzo non può non ricevere ulteriore conferma nel
caso di specie.
Invero la norma impugnata, che sostanzialmente non si discosta da
quella generale contenuta nell'art. 224 c.p.p. per quanto attiene ai
presupposti che eccezionalmente consentono in ipotesi di necessità e
di urgenza la ricerca e l'assicurazione delle prove da parte della
polizia giudiziaria, appare giustificata dalla esigenza di porre gli
organi di quest'ultima in grado di provvedere con prontezza ed
efficacia in ordine a situazioni (quali la detenzione clandestina o
comunque abusiva di armi, munizioni o materie esplodenti) idonee, per
la loro stessa natura, ad esporre a grave pericolo la sicurezza e
l'ordine sociale.
Essa pertanto si inquadra pienamente nell'ambito della speciale
procedura d'urgenza richiamata dal secondo comma dell'art. 14 della
Costituzione e, per quanto concerne le perquisizioni, trova
un'ulteriore conferma della propria legittimità nel collegamento col
fine della tutela della pubblica incolumità espressamente contemplato
nel terzo comma del già citato art. 14.
Non potrebbe validamente sostenersi che la norma in esame abbia
lasciato alla libera iniziativa e alla valutazione discrezionale degli
organi di polizia giudiziaria un potere che la Costituzione riserva
invece a casi che devono essere tassativamente indicati dalla legge.
Infatti, la possibilità di procedere a perquisizione o sequestro
è subordinata all'esistenza di elementi indizianti circa la esistenza
di armi, munizioni o materie esplodenti non denunziate, non consegnate
o comunque abusivamente detenute ed è noto che l'indizio non equivale
al mero sospetto (che può trarre origine anche da un semplice
personale convincimento), ma deve invece ricollegarsi ad un fatto
obbiettivamente certo o a più fatti certi e concordanti tra loro.
4. - Né fondata appare l'ulteriore censura circa la mancata
previsione, nell'art. 41 t.u. di p.s., dell'obbligo di inviare
all'autorità giudiziaria, per la convalida, i verbali di perquisizione
o di sequestro.
Invero, la norma impugnata va considerata nel contesto della
normativa del codice di procedura penale concernente le funzioni
(comprese quelle d'iniziativa indicate dall'art. 219 c.p.p.) della
polizia giudiziaria e la subordinazione di questa al Procuratore
generale e al Procuratore della Repubblica, nell'ambito delle
rispettive competenze. Non v'è dubbio, quindi che anche nelle ipotesi
contemplate dall'art. 41 gli ufficiali ed agenti procedenti siano
tenuti, ai sensi degli artt. 224 e 227 c.p.p., a verbalizzare tutte le
operazioni compiute e a trasmettere, entro le quarantotto ore
successive, all'autorità giudiziaria, per la convalida, il processo
verbale con la specifica enunciazione del motivo per il quale la
perquisizione è stata eseguita, anche se con esito negativo. Ed è
appena il caso di osservare che gli obblighi di documentazione e gli
adempimenti prescritti dall'art. 224 c.p.p. (il cui testo va
interpretato alla luce del combinato disposto degli artt. 13, terzo
comma, e 14, secondo comma, della Costituzione), per quanto
testualmente riferiti alla sola perquisizione, non possono non
riguardare anche l'eventuale sequestro delle cose rinvenute nel corso
della medesima.
Spetterà di conseguenza all'autorità giudiziaria verificare la
legittimità degli atti compiuti e quindi controllare l'assolvimento
dei doveri imposti dalla legge agli organi di polizia giudiziaria
nell'esercizio delle loro funzioni, doveri la cui osservanza, come è
noto, è garantita da opportune sanzioni, quali, ad es., quelle di cui
all'art. 229 c.p.p. e agli artt. 323 e 615 codice penale.
5. - Resta così confermata, anche sotto tale ulteriore profilo, la
piena compatibilità della disposizione impugnata con l'art. 14 della
Costituzione. Il che vale anche ad escludere l'esistenza di ogni
contrasto con gli artt. 2 e 13, posto che le questioni, nei termini in
cui sono state prospettate, riguardano esclusivamente la tutela del
domicilio e non incidono direttamente sugli altri aspetti della tutela
della libertà personale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 41 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), sollevate in
riferimento agli artt. 2, 13 e 14 della Costituzione, dal pretore di
Feltre con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte