Corte costituzionale

Ordinanza n. 173/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/04/1992 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge

27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina della locazione degli immobili

urbani") promosso con l'ordinanza emessa il 6 agosto 1991 dal Pretore

di Como - Sez. distaccata di Menaggio, nel procedimento civile

vertente tra Vanini Rita ed altra e Cigolotti Maria Antonietta

iscritta al n. 686 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 6 agosto 1991 il Pretore di Como -

nel corso del giudizio civile pendente tra Vanini Rita e Cigolotti

Maria Antonietta - ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 29 della legge 27 luglio 1978 n. 392

(Disciplina delle locazioni degli immobili urbani) per sospetta

violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione;

che secondo il giudice rimettente l'art. 29 cit., nel

disciplinare il diniego di rinnovo alla prima scadenza contrattuale,

rende impossibile, secondo il tenore testuale della disposizione, per

il proprietario dell'immobile di rientrare in possesso dello stesso,

allorché questo sia adibito a locazione alberghiera, a meno che egli

non eserciti la medesima attività, sicché il diritto di proprietà

viene del tutto svuotato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata,

ove ritenuta ammissibile, in ragione del carattere del tutto

apodittico della censura mossa e dei precedenti di questa Corte che

con ordinanze n. 63 del 1988 e n. 1082 del 1988 ha già dichiarato

manifestamente infondata la medesima questione;

Considerato che il giudice ricorrente non ha specificato la

pretesa azionata in giudizio, né ha indicato alcun riferimento in

punto di fatto da cui possa, ancorché indirettamente, desumersi

l'oggetto della controversia, sicché risulta del tutto omessa la

motivazione sulla rilevanza della questione di costituzionalità

sollevata;

che pertanto la questione stessa è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di

costituzionalità dell'art. 29 della legge 27 luglio 1978 n. 392

(Disciplina della locazione degli immobili urbani) sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal pretore di Como

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte