Corte costituzionale

Ordinanza n. 174/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/05/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 289, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28

marzo 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Nola nel procedimento penale a carico di Umberto

Chiacchio ed altri, iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Nola, con ordinanza del 28 marzo 1998, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 289, comma 2, cod. proc. pen.,

nel testo modificato dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234

(Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso

d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura

penale);

che il rimettente è chiamato, nell'ambito di un procedimento

penale a carico di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico

servizio per delitti di peculato e di falso documentale, a provvedere

sulla richiesta del pubblico ministero di applicazione di misure

cautelari personali coercitive (custodia cautelare in carcere,

arresti domiciliari) nei confronti di alcuni indagati;

che lo stesso rimettente ritiene che nel caso concreto, ai fini

della tutela dell'esigenza cautelare - che è ravvisabile nella

specie - di prevenzione rispetto alla possibile commissione di

ulteriori reati (art. 274, comma 1, lettera c), la misura cautelare

adeguata e proporzionata (alla stregua dei criteri posti dall'art.

275) sia quella interdittiva della sospensione dall'esercizio di un

pubblico ufficio o servizio, a norma dell'art. 289 cod. proc. pen;

che il suddetto art. 289, nel comma 2, come modificato dalla

legge n. 234 del 1997, dispone che "nel corso delle indagini

preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero

di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il

giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità

indicate agli articoli 64 e 65" del codice;

che tale prescrizione dell'interrogatorio, prima di disporre la

misura interdittiva in argomento, vale, ad avviso del rimettente, nel

solo caso in cui il pubblico ministero abbia richiesto l'applicazione

della misura medesima, e non anche nel caso, che ricorre nella

specie, in cui il pubblico ministero abbia richiesto misure cautelari

solo di tipo coercitivo, ma il giudice ritenga di disporre quella di

tipo interdittivo;

che l'anzidetta limitazione dell'ambito di operatività

dell'interrogatorio, anteriormente all'applicazione della misura

della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio,

appare al giudice a quo in contrasto: a) con l'art. 3 della

Costituzione, per ingiustificata disparità di trattamento tra

indagati, sottoposti alla medesima misura interdittiva ma

interrogati, o non interrogati, in conseguenza del tipo di "domanda

cautelare" formulata da parte del pubblico ministero, e b) con l'art.

24 della Costituzione, potendo essere elusa la garanzia difensiva

costituita dall'interrogatorio in parola attraverso una richiesta di

misura coercitiva, e ciò benché poi si pervenga comunque

all'applicazione della misura interdittiva per decisione del giudice

per le indagini preliminari.

Considerato che il giudice rimettente, muovendo dal presupposto

secondo cui, di fronte a una richiesta del pubblico ministero di

applicazione di una misura cautelare coercitiva, il giudice per le

indagini preliminari possa disporre l'applicazione di una misura

cautelare interdittiva, e ritenendo altresì che l'impugnata

disposizione dell'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., in tema di

previo interrogatorio, come modificato dalla legge n. 234 del 1997,

sia applicabile esclusivamente all'ipotesi - che in esso è

testualmente considerata - di una originaria richiesta di sospensione

dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, chiede a questa

Corte, attraverso una pronuncia di incostituzionalità, di estendere

l'anzidetta prescrizione dell'interrogatorio a ogni ipotesi in cui il

giudice per le indagini preliminari disponga l'applicazione della

citata misura interdittiva, indipendentemente dal tipo di richiesta

del pubblico ministero;

che, relativamente al primo e più generale presupposto

interpretativo circa la possibilità di disporre una misura

interdittiva in luogo di quella coercitiva, richiesta in via

esclusiva dal pubblico ministero, il rimettente si limita ad

affermare tale possibilità, facendo ripetuto richiamo alla

"gradualità" propria del procedimento applicativo delle misure

cautelari (art. 275 cod. proc. pen.);

che l'asserzione risulta peraltro apodittica, giacché si basa

esclusivamente su uno dei criteri di scelta delle misure cautelari,

criteri che, se valgono in via generale (capo I, titolo I, libro IV,

cod. proc. pen.) sia per la scelta tra quelle di tipo coercitivo

(capo II) sia per la scelta tra quelle di tipo interdittivo (capo

III), non implicano tuttavia necessariamente una "graduazione" tra i

due tipi di misure;

che, infatti, nonostante siano in parte accomunate sul piano del

procedimento di applicazione, le misure interdittive e quelle

coercitive presentano, nella disciplina del codice e nella ratio che

informa le relative direttive della legge-delega n. 81 del 1987 (art.

2, direttive nn. 59 e 64) numerosi e significativi elementi di

difformità (quanto a contenuto, durata, rimedi esperibili) che

delineano, tra esse, una differenza di ordine categoriale e

qualitativo, come si desume anche dall'art. 276, comma 1, secondo

periodo, cod. proc. pen;

che, rispetto a tale differenziazione sostanziale tra due

categorie di misure, del resto già sottolineata da questa Corte (v.

sentenza n. 5 del 1994), cui corrispondono distinti parametri

costituzionali di riferimento, come ad esempio il principio di buon

andamento della pubblica amministrazione proprio per la misura ex

art. 289 cod. proc. pen. (v. sentenza n. 147 del 1996), e altresì

in mancanza di un puntuale orientamento giurisprudenziale nel senso

della piena fungibilità tra le misure medesime, la premessa

interpretativa della questione di costituzionalità riveste carattere

assertivo;

che, per questo primo profilo, è ravvisabile nell'ordinanza di

rimessione una insufficiente motivazione sulla rilevanza della

questione sollevata, giacché la richiesta del giudice rimettente, di

generalizzazione dell'interrogatorio, sta e cade insieme con la

possibilità, per lo stesso giudice, di determinarsi - di ufficio -

nel senso della interdizione, in luogo della - richiesta -

coercizione: possibilità, dunque, che è onere del giudice del

rinvio argomentare e motivare, ai fini del controllo sulla rilevanza

del dubbio di costituzionalità rispetto alla definizione del

giudizio principale (art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87);

che, relativamente all'ulteriore aspetto della impossibilità,

per il giudice, di svolgere l'interrogatorio previsto dalla norma

impugnata allorché egli si determini nel senso dell'applicazione

della misura interdittiva di cui all'art. 289 cod. proc. pen. a

fronte di una richiesta cautelare coercitiva da parte dell'accusa, si

deve rilevare comunque - e cioè indipendentemente dalla già detta

lacuna argomentativa quanto al profilo che precede - che,

prospettando l'incostituzionalità della norma, il rimettente ne

trascura ogni possibile interpretazione alternativa a quella che lo

porta a sollevare la questione di costituzionalità;

che in tal modo il giudice a quo è venuto meno all'onere di

ricercare, e privilegiare, le possibili ipotesi interpretative che

consentano di adeguare la disposizione di legge ai parametri che egli

invoca a sostegno del suo dubbio sulla costituzionalità della norma

impugnata;

che tale ricerca, come questa Corte ha numerose volte affermato,

è viceversa necessaria, poiché, in via di principio, "le leggi non

si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile

darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di

darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni

costituzionali" (sentenza n. 356 del 1996);

che l'interpretazione del rimettente risulta viceversa prescelta,

tra le possibili, appunto in vista del promovimento della questione

di costituzionalità;

che, pertanto, impropriamente il giudice rimettente richiede a

questa Corte una pronuncia che risolva i dubbi che egli nutre circa

la possibile contraddizione tra la norma così interpretata e la

Costituzione, essendo allo stesso giudice affidato primariamente il

compito - tanto più ineludibile, in assenza di un contrario

orientamento giurisprudenziale (v., da ultimo, ordinanza n. 167 del

1998) - di ricostruire il sistema normativo e di prescegliere, nella

misura del possibile e con gli strumenti interpretativi di cui

dispone, la lettura che eviti l'anzidetta contraddizione;

che sotto entrambi i profili la questione di costituzionalità

sollevata deve pertanto essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 289, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Nola, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte