Sentenza n. 175/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1974 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 976/1957
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 25
febbraio 1971, n. 110 (Interpretazione autentica dell'art. 15 della
legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la
salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della
città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di
interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della
legge stessa), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 febbraio 1972 dal pretore di Assisi nel
procedimento penale a carico di Colussi Giacomo, iscritta al n. 147 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972;
2) ordinanza emessa il 12 aprile 1973 dal tribunale di Perugia nel
procedimento civile vertente tra la società Eurolene e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 234 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973;
3) ordinanze emesse dal tribunale di Roma il 24 giugno 1972, il 16
novembre 1972, il 20 dicembre 1972 ed il 12 febbraio 1973 in 44
procedimenti civili vertenti tra la società Montesubasio ed altri e
l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritte nel registro
ordinanze ai nn. 373 dell'anno 1972, da 7 a 15, da 32 a 34, da 72 a 81,
da 114 a 127, 209, 210, 352, 364 e 365 dell'anno 1973, 27 e 28
dell'anno 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21 del 24 gennaio 1973, n. 48 del 21 febbraio 1973, n. 62 del 7
marzo 1973, n. 95 dell'11 aprile 1973, n. 133 del 23 maggio 1973, n.
198 del 1 agosto 1973, n. 263 del 10 ottobre 1973, n. 276 del 24
ottobre 1973 e n. 62 del 6 marzo 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione dell'Amministrazione delle finanze dello
Stato;
visti gli atti di costituzione di Giacomo Colussi, del Banco di
Napoli, della Banca nazionale del lavoro e delle società Biscotti
Colussi, Montesubasio, Ci.Ro.Ghi., Equador, Le Assicurazioni d'Italia,
Zoovit, Eurolene, Le Assicurazioni generali, Italia Assicurazioni,
Assicuratrice industriale, Toro assicurazioni, Riunione adriatica di
sicurtà, Reale mutua assicuratrice, Lloyd Italico e l'Ancora,
l'Abeille e Italiana cauzioni;
udito nell'udienza pubblica del 30 aprile 1974 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
uditi gli avvocati Massimo Severo Giannini, Enrico Allorio, Luigi
Giacomo Scassellati Sforzolini, Giovanni Antonio Micheli, Aldo
Sandulli, Giorgio Balladore Pallieri, Antonio Sorrentino, Ferruccio
Carboni Corner, Gastone Piperno, Demetrio Nava, Arturo Dalmartello,
Giulio d'Amelio, Salvatore Villari e Riccardo Capobianco, per le parti
private;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione
delle finanze dello Stato.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di 44 giudizi di opposizione ad ingiunzione fiscale,
il tribunale di Roma, con ordinanze identicamente motivate, emesse il
24 giugno, il 16 novembre, il 20 dicembre 1972 e il 12 febbraio 1973,
ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge 25
febbraio 1971, n. 110, in riferimento agli artt. 53, primo comma, e 41,
primo comma, della Costituzione.
La legge in esame, che si qualifica come interpretazione autentica
dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, stabilisce che la
sfera di applicazione della citata disposizione deve intendersi
riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle
imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti nel
territorio di Assisi a norma del predetto articolo: 1) l'imposta sul
reddito di ricchezza mobile; 2) l'imposta comunale sulle industrie, i
commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale
provinciale; 3) l'imposta di patente.
Secondo il tribunale, la legge impugnata, benché definita di
interpretazione autentica della precedente legge del 1957, sarebbe, in
realtà, una legge a contenuto innovativo e con effetto retroattivo.
A sostegno dell'assunto, le ordinanze rilevano, anzitutto, che il
giudice non è vincolato alla definizione testuale della legge per
coglierne l'intimo contenuto, ma deve condurre una indagine autonoma in
tal senso. Compito delle leggi interpretative è quello di rimuovere
situazioni di obbiettiva e ragionevole incertezza sulla legge
interpretata. Secondo il tribunale, la legge del 1957 non presentava
alcuna incertezza, poiché concedeva l'esonero da tutti i tributi,
secondo la sua lettera; secondo la sua ratio, le finalità di
incentivazione del territorio d'Assisi potevano raggiungersi mercé
l'esenzione anche dei tributi indiretti. Dato che la legge n. 110 del
1971 ha imposto una diversa interpretazione della legge del 1957, essa
ha carattere innovativo, e dovrebbe valere solo ex nunc. Invece la
legge si applica anche alle situazioni pregresse.
In ciò sarebbero da ravvisare, ad avviso del tribunale, due
possibili violazioni costituzionali:
- art. 53, primo comma, della Costituzione, in quanto, prendendo in
considerazione situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in
vigore, la legge n. 110 può spezzare il nesso tra capacità
contributiva ed imposizione. Ipotesi del tutto verosimile, proseguono
le ordinanze, poiché le imprese hanno tenuto conto, nei loro bilanci,
delle già disposte esenzioni; né la legge del 1971, emanata a molti
anni dalla legge del 1957, detta criteri per accertare il permanere
della capacità contributiva degli imprenditori;
- art. 41, primo comma, della Costituzione, in quanto la legge del
1971, per effetto della sua retroattiva applicazione, avrebbe frustrato
i calcoli degli imprenditori sulla convenienza di impiantare le
industrie nel territorio di Assisi. Libero il legislatore di concedere,
o meno, incentivi fiscali, è dubbio che li possa revocare, senza
concretamente incidere sulla piena libertà di azione
dell'imprenditore, con una sorta di sopravvenienza passiva a questi non
imputabile.
2. - Analoghe questioni di legittimità costituzionale sono state
sollevate dal pretore di Assisi e dal tribunale di Perugia, con
ordinanze emesse rispettivamente il 26 febbraio 1972 e il 12 aprile
1973.
I giudici a quo ravvisano anche una violazione dell'art. 3 della
Costituzione da parte della legge n. 110 del 1971.
Infatti il pretore di Assisi osserva che la legge n. 976 del 1957
aveva, all'art. 16, concesso esenzione da ogni imposta e tributo
erariale anche ai nuovi impianti alberghieri. Lo scopo di tale legge
sarebbe stato, quindi, quello di incentivare tutte quelle attività che
potessero risollevare economicamente la zona di Assisi, concedendo
agevolazioni tali da incrementare il turismo e l'industria, risolvendo
anche il problema della disoccupazione e del sottosviluppo.
Con la legge n. 110, viceversa, si sarebbe ristretto il campo di
applicazione dell'art. 15 lasciando immutato il successivo art. 16.
Ora mentre il pretore non dubita che il legislatore possa creare
situazioni di favore diverse a seconda della qualifica imprenditoriale
ed abrogare, per determinate categorie di operatori economici, benefici
già concessi, a seconda delle esigenze del momento, ritiene però che
tanto non possa farsi con una legge che si definisce interpretativa a
meno di creare una diversità di trattamento lesiva del principio di
uguaglianza. Non vi sarebbe dubbio, infatti, che gli artt. 15 e 16
della legge n. 976 siano di portata pressoché identica e per il
contenuto e per gli scopi. Nel caso in esame la nuova normativa avrebbe
creato una ingiustificata, arbitraria ed incostituzionale diversità di
trattamento tra gli albergatori e gli altri industriali.
Il tribunale di Perugia rileva che la legge n. 110 del 1971 appare
viziata di incostituzionalità, avendo derogato ad un principio
generale dell'ordinamento (art. 11 disp. prel.) senza che sussista una
valida ragione che possa giustificare la deroga a quel principio, e
riservando agli imprenditori prima incentivati un trattamento
arbitrariamente sfavorevole per il fatto di revocare ex tunc benefici
fiscali inizialmente concessi onde indurli ad iniziative economiche che
altrimenti non avrebbero intrapreso.
3. - Le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Nei procedimenti è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri e si è costituito il Ministero delle finanze, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nel chiedere che le questioni proposte vengano dichiarate
infondate, l'Avvocatura osserva che l'art. 15 della legge n. 976 del
1957 non fu oggetto di alcuna discussione in sede parlamentare, sul
tacito presupposto che si trattasse delle imposte dirette, inerenti
alla attività dei nuovi stabilimenti industriali. Senonché, in sede
di interpretazione giudiziaria, dopo oscillanti decisioni delle
magistrature di merito, la Corte suprema di cassazione, con la sentenza
10 aprile 1968, stabilì che l'esenzione decennale di cui al citato
art. 15 del 1957 si applicava a tutte le imposte, sia dirette che
indirette.
Ma tuttavia la Corte, in un passo della motivazione, affermava che,
se nella legge non era stata dettata alcuna specifica regolamentazione
dei tributi indiretti, ciò si rappresentava "solo sotto l'aspetto di
una deficienza di tecnica legislativa, la quale non autorizza
l'interprete ad attribuire alla legge un significato diverso e più
ristretto di quello che, secondo la loro connessione, le parole
adoperate abbiano voluto esprimere in piena aderenza con la ratio della
legge stessa e tanto meno a negarle la sua immediata efficacia".
Con l'interpretazione più larga adottata dalla Corte suprema si
ebbe una vera e propria corsa alla esenzione nel territorio di Assisi,
che funzionò come punto franco per l'importazione, e, molte volte, per
il successivo smistamento delle merci nel restante territorio
nazionale, libere da ogni tributo (comprese le imposte doganali).
Onde ovviare a questi gravissimi inconvenienti, che esponevano
l'Italia anche nei confronti della CEE, furono presentate nella passata
legislatura varie proposte di legge alla Camera che, unificate nella
discussione, dopo un travagliato iter parlamentare, e col parere
favorevole del Governo, diedero vita alla legge n. 110 del 1971.
I lavori preparatori mostrerebbero la reale intenzione del
legislatore di rimediare al conflitto che si era creato tra
Amministrazione finanziaria e Corte suprema di cassazione,
nell'interpretazione della legge del 1957. Un conflitto che, peraltro,
passava anche all'interno della stessa magistratura ordinaria, in
quanto giudici di merito avevano in precedenza optato per la tesi
sempre sostenuta dall'Amministrazione.
Ricorrevano, quindi, secondo l'Avvocatura, tutti i presupposti
perché potesse farsi luogo ad una legge interpretativa.
Se la legge ha natura interpretativa, prosegue l'Avvocatura, il
discorso sulla sua ragionevolezza ai fini del principio di eguaglianza,
sulla capacità contributiva e sulla libertà di impresa, introdotto
dal tribunale, non ha ragione di sussistere. Esso potrebbe avere una
validità astratta, se si potesse parlare di retroattività di tal tipo
di leggi, in senso proprio.
In conclusione: sarebbe un "naturale" della legge n. 110 del 1971
che essa faccia tutto un corpo con la legge n. 976 del 1957;
conseguentemente non è la legge del 1971 che proietta i suoi effetti
all'indietro, ma è la legge del 1957 che, interpretata autenticamente
dalla legge del 1971, proietta i suoi effetti in avanti, secondo le
regole ermeneutiche generali.
Considerando l'ipotesi messa a base delle ordinanze, cioè la
natura innovativa della legge denunciata, o comunque la natura
innovativa della sua interpretazione, con effetti anche sulle
situazioni pregresse, si osserva in relazione all'art. 3 Cost. che le
ordinanze non denunciano, in realtà, la violazione di disposizioni
costituzionali ma la violazione dell'art. 11 delle "preleggi", che ha
forza di legge ordinaria, e perciò non può essere utilmente invocata
come termine di raffronto.
Invocare l'"irragionevolezza" e l'"arbitrarietà" della deroga al
principio di irretroattività della legge non sarebbe sufficiente a
configurare una violazione del principio di eguaglianza, se non si
individui in che cosa si verifichi la disuguaglianza.
Se si vuole ravvisare la disuguaglianza nella diversità delle aree
normative, quella del 1957 e quella del 1971, può rilevarsi che la
legge "sperequante" era quella del 1957, mentre quella del 1971 non ha
fatto altro che ricondurre nell'alveo della pur condicio gli
imprenditori di Assisi.
Quanto all'art. 53 Cost. il richiamo sarebbe viziato da un equivoco
di fondo: l'avere confuso la situazione base da cui il legislatore
desume la capacità contributiva del soggetto con la capacità stessa.
In materia di imposte indirette, la capacità contributiva sarebbe
insita nel compimento degli atti tassati (acquisto e vendita di materie
prime impiegate nelle lavorazioni degli stabilimenti).
E nella specie il presupposto sarebbe appunto l'atto di
importazione, che determina l'obbligo del pagamento del diritto
doganale. In altri termini, dal momento in cui l'operatore importa e fa
passare alla merce la linea doganale, dimostra di avere la capacità
contributiva all'atto che compie: all'opposto, la mancanza di quella
capacità potrebbe essere solo dimostrata dal mancato compimento
dell'atto di importazione (ma allora non si verificherebbe il
presupposto del tributo).
La legge in esame, su di un piano più generale, avrebbe operato
un'unificazione della situazione tributaria nel territorio di Assisi,
rispetto a tutte le altre regioni e a tutti gli altri contribuenti in
Italia. Si tratterebbe, cioè, non già di compressione, sibbene
dell'eliminazione di un ostacolo alla naturale corsa di espansione
dell'art. 53 della Costituzione.
In ordine al preteso contrasto della legge impugnata col principio
della libertà di impresa, sarebbe chiaro che la denuncia delle
ordinanze si fonda su di una interpretazione non giuridica dell'art.
41, primo comma, Cost., ma su di una interpretazione permeata
esclusivamente di dati economici e di mero fatto, perciò indifferenti
per il giurista.
Le diverse interpretazioni date dai giudici di merito all'art. 15
sarebbero sufficienti a dimostrare che gli operatori economici sapevano
a quale rischio andavano incontro sperando solo nella interpretazione
più liberale, tanto più quando era fermamente emersa
l'interpretazione più rigida dell'Amministrazione finanziaria. Quindi
non ci sarebbe stata alcuna sorpresa né violazione della buona fede o
delle legittime aspettative degli interessati. Ché anzi, come è
ritenuto in dottrina, nell'interpretazione delle c.d. norme di prelievo
non può parlarsi della sussistenza di diritti quesiti, ma solo di
interessi semplici.
4. - Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale si sono
costituiti il sig. Giacomo Colussi e la società Biscotti Colussi,
rappresentati e difesi dagli avvocati Allorio, Carboni Corner e
Scassellati Sforzolini, la società Montesubasio, rappresentata e
difesa dagli avvocati Massimo Severo Giannini e Gastone Piperno, la
società Ci.Ro.Ghi., rappresentata e difesa dall'avv. Scassellati
Sforzolini, la società Equador, rappresentata e difesa dagli avvocati
Demetrio Nava e Gastone Piperno, il Banco di Napoli, rappresentato e
difeso dall'avv. Riccardo Capobianco, la società Le Assicurazioni
d'Italia, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Marinelli e
Giovanni Antonio Micheli, le società Zoovit e Eurolene, rappresentate
e difese dagli avvocati Aldo Sandulli e Arnaldo Messina, le società Le
Assicurazioni generali, Italia Assicurazioni, Assicuratrice
industriale, Toro Assicurazioni, Riunione Adriatica di sicurtà, Reale
mutua assicuratrice, Lloyd italico e L'Ancora, L'Abeille, rappresentate
e difese dagli avvocati Arturo Dalmartello e Giulio d'Amelio, la
società Italiana cauzioni, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore
Villari, la Banca nazionale del lavoro, rappresentata e difesa
dall'avv. Antonio Sorrentino.
Le parti private costituitesi chiedono che la Corte dichiari
l'illegittimità costituzionale della legge n. 110 del 1971, in base a
considerazioni in parte analoghe.
Premettono tutte che la legge denunziata si prospetta erroneamente
come d'interpretazione autentica dell'art. 15 della legge n. 976 del
1957, articolo che in base all'interpretazione grammaticale, logica,
sistematica, storica e teleologica chiaramente estendeva ad ogni
imposta e sovraimposta diretta e indiretta (ivi compresa la tariffa
doganale comune e i diritti speciali di prelievo) le esenzioni fiscali.
Essa in realtà sarebbe invece legge innovativa rispetto alla
legislazione precedente e con efficacia sicuramente retroattiva,
diretta da un lato a riparare a quello che si considerava errore
politico derivante dall'emanazione della legge sulla città d'Assisi
(soprattutto in vista delle complicazioni in sede CEE), dall'altro a
"punire" gli imprenditori che in base alla legge n. 976 avevano
installato i propri impianti fidando nelle esenzioni ivi previste.
Ciò posto, ribadiscono la irragionevolezza e quindi il contrasto
con l'art. 3 Cost., della legge denunziata, sia perché discrimina gli
imprenditori della città di Assisi distinguendo tra l'altro fra
imprenditori alberghieri e industriali, sia perché, derogando al
normale regime delle fonti, introduce retroattivamente delle nuove
imposte.
Sottolineano il contrasto con l'art. 53 Cost. facendo presente che
nella specie la capacità contributiva non potrebbe essere distinta dal
presupposto d'imposta, presupposto che si sarebbe esaurito fin dal
lontano 1957 e comunque in epoca molto antecedente al 1971, insistendo
nel sostenere che riguardo alle imposte indirette una legge retroattiva
violerebbe in ogni caso il principio della capacità contributiva.
Quanto all'art. 41 Cost., rilevano che l'esenzione accordata dalla
legge del 1957 rientrava sicuramente nelle incentivazioni che il
legislatore apprestava ai sensi della disposizione costituzionale
citata. La circostanza che la legge denunciata elimina con effetto
retroattivo l'incentivazione già concessa, avrebbe ripercussioni
disastrose sulle imprese della città di Assisi, le quali, venendo oggi
a pagare i diritti speciali di prelievo, si troverebbero ad avere
acquistato merce a prezzi estremamente maggiori di quelli nei quali
erano esitate nell'area CEE, con evidente violazione retrospettiva
della libertà d'iniziativa economica privata.
5. - Le parti costituite hanno successivamente presentato memorie
ampiamente ribadendo le considerazioni svolte. Considerato in diritto :
1. - I quarantasei giudizi di cui alle ordinanze dei giudici a quo
vanno riuniti e decisi con un'unica sentenza, stante che sollevano
analoghe ed in parte connesse questioni di legittimità costituzionale
in ordine alla legge n. 110 del 1971.
2. - Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte alla
Corte in ordine alla legge citata sono le seguenti:
a) L'art. 1 della legge n. 110 del 1971 contrasterebbe con l'art. 3
della Costituzione in quanto con una legge che si definisce
interpretativa avrebbe creato una arbitraria diversità di trattamento
lesiva del principio di uguaglianza fra albergatori e gli altri
industriali operanti nel territorio di Assisi (pretore di Assisi,
tribunale di Perugia). Per il tribunale di Perugia la legge impugnata
sarebbe viziata di incostituzionalità in riferimento al citato art. 3
in quanto avrebbe derogato al principio generale dell'ordinamento
disposto dall'art. 11 delle disposizioni preliminari senza che
sussistesse una valida ragione che potesse giustificare la deroga a
quel principio, riservando agli imprenditori prima incentivati un
trattamento arbitrariamente sfavorevole per il fatto di revocare ex
tunc benefici fiscali inizialmente concessi per indurli ad iniziative
economiche che altrimenti non avrebbero intrapreso.
b) La legge n. 110 del 1971 contrasterebbe con l'art. 53 della
Costituzione in quanto, introducendo un debito d'imposta che, in virtù
della legge n. 976 del 1957, non sarebbe esistito nel territorio di
Assisi, avrebbe valutato situazioni di fatto verificatesi nel passato e
quindi non costituenti un indice attendibile di potenzialità
contributiva attuale, nonché avrebbe preso in considerazione, al fine
di assoggettarli a tributi, singoli atti economici posti in essere
dall'imprenditore in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge,
con riferimento a situazioni pregresse, che per la più gran parte
avrebbero esaurito nel tempo la loro funzione economica. Mancherebbe
pertanto la necessaria connessione fra il presupposto d'imposta e la
capacità contributiva dell'obbligato, dovendo questa porsi in
relazione non con una generica ed assoluta idoneità del soggetto ad
eseguire la prestazione, ma, specificatamente, con la particolare
situazione che ha determinato l'insorgere del rapporto. Aggiungono
ancora i giudici a quo che gli atti dell'imprenditore assoggettati
all'imposta avrebbero conchiuso nell'ambito dell'impresa il loro iter
economico e quindi avrebbero esaurito gli effetti positivi e negativi
che vi erano collegati (pretore di Assisi, tribunale di Roma, tribunale
di Perugia).
c) La legge denunziata contrasterebbe, inoltre, con l'art. 41,
primo comma, Cost., in quanto la precedente n. 976 del 1957 aveva
carattere di incentivazione, allo scopo di sollecitare e confermare
iniziative artigiane e industriali onde incoraggiare con tale mezzo
l'evoluzione e lo sviluppo di attività rilevanti per l'economia
essendo il fine ultimo della legge la salvaguardia del carattere
storico, monumentale e artistico della città e del territorio di
Assisi. Secondo i giudici a quo le somme di denaro che nell'ipotesi
della vigenza del tributo avrebbero dovuto essere corrisposte
all'erario, sarebbero state invece, nella previsione degli
imprenditori, destinate a far fronte alle spese dei nuovi impianti e
alle strutture organizzative delle aziende. Pertanto il legislatore,
una volta disposto questo incentivo in favore della libera iniziativa
economica, non potrebbe più revocare con efficacia retroattiva i
benefici concessi "abbattendo", come affermano le ordinanze,
"indiscriminatamente le previsioni e i frutti già conseguiti
dall'imprenditore che ha realizzato l'iniziativa stimolata dal
legislatore stesso". Sembra di conseguenza ai giudici a quo "che
l'atteggiamento tenuto dal legislatore possa ferire il precetto
costituzionale nel punto in cui questo intende tutelare la libertà
d'iniziativa economica del privato" (tribunale di Roma, tribunale di
Perugia).
3. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle
ordinanze in epigrafe partono necessariamente dal presupposto che la
legge n. 110 del 1971 non sia, malgrado la sua intitolazione, una legge
di interpretazione autentica e ciò per i seguenti motivi:
1) La legge impugnata non si porrebbe, rispetto ad un testo
legislativo già esistente come strumentale e quindi accessoria, al
fine di sciogliere dubbi e riserve che siano sorti o che possano
sorgere nella lettura di esso, lasciando intatta la sostanza della
norma cui accede, limitandosi a chiarire ed a spiegare il suo effettivo
significato senza modificare od alterare il contenuto della norma
interpretata, ma esprimendone i veri intenti già presenti e reperibili
nella sua formulazione originaria.
Ciò non si verificherebbe nella specie in quanto, secondo i
giudici a quo, l'art. 15 della legge n. 976 del 1957 non avrebbe
ammesso alcuna incertezza né obbiettiva né ragionevole in ordine
all'esonero di tutti gli imprenditori, che si fossero trovati in una
particolare situazione, da tutti indistintamente i tributi (erariali,
provinciali, comunali) e dalle relative sovraimposte che su di essi
sarebbero gravati in base all'ordinamento in conseguenza delle
attività artigianali e industriali poste in essere (tribunale di
Roma).
2) Al medesimo risultato si dovrebbe giungere anche tenendo conto
delle specifiche finalità d'incentivazione che la normativa del 1957
si proponeva di raggiungere. Fra gli strumenti scelti per sollevare il
territorio di Assisi da una situazione di depressione economica vi fu
quello dell'esenzione degli imprenditori da ogni onere fiscale. Secondo
il giudice a quo, tra queste agevolazioni non avrebbe potuto mancare
l'esonero dei tributi indiretti in quanto questi riguardavano
specificatamente la natura delle attività artigianali e industriali
che la norma si proponeva di incoraggiare e di sostenere (tribunale di
Roma).
3) Il significato grammaticale e logico dell'art. 15 della citata
legge n. 976 del 1957 farebbe ritenere che l'esenzione concessa alle
imprese artigiane e industriali nel territorio di Assisi si riferiva a
tutte le imposte erariali sia dirette che indirette. Pertanto, la legge
n. 110 del 1971, imponendo un'interpretazione dell'art. 15 della legge
n. 976 del 1957, diversa dal senso suo proprio e prospettando, invece,
una certezza che non troverebbe riscontro nel precedente testo
legislativo, avrebbe apportato innovazioni nel limitare a tre soltanto
i tributi per i quali veniva concessa l'esenzione. Ciò escluderebbe la
natura interpretativa della legge impugnata.
4. - L'impostazione logica dell'indagine porta ad esaminare in
primo luogo la questione relativa alla natura della legge impugnata, n.
110 del 1971, se cioè essa sia effettivamente, come si qualifica nel
titolo, una legge d'interpretazione autentica dell'art. 15 della legge
n. 976 del 1957, avente pertanto come oggetto l'eliminazione di dubbi o
riserve circa l'intendimento e la portata del predetto art. 15, ovvero
sia una legge innovativa, statuente cioè una nuova normativa, diversa
da quella che il legislatore aveva effettivamente voluto stabilire con
il citato art. 15.
Tale indagine porta necessariamente ad esaminare se, come affermano
i giudici a quo e le difese delle parti private costituite in giudizio,
la formulazione letterale dell'art. 15 della legge n. 976 del 1957
fosse tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio sulla
portata e l'estensione del disposto che essa esprime. Vale a dire se le
parole usate in esso articolo non potessero essere interpretate
altrimenti che nel senso di esentare da tutte le imposte dirette e
indirette le imprese artigiane e industriali che avessero eseguito il
trasferimento o il nuovo impianto nelle zone destinate dal Comune di
Assisi in forza dell'art. 14 della richiamata legge del 1957, oppure se
a queste medesime parole potesse ragionevolmente darsi un diverso
significato e conseguentemente attribuire al disposto che esse
esprimono una differente estensione.
La Corte non ritiene che possa accogliersi l'affermazione dei
giudici a quo e delle difese delle parti private circa l'univocità
dell'intendimento dell'art. 15 della legge n. 976 del 1957 e circa
l'assoluta certezza del suo significato quale da essi dichiarato cioè
che l'esenzione disposta da esso articolo comprendesse tutte le
imposte.
Varie sentenze di autorità giudiziarie avevano dato differenti e
contrastanti interpretazioni dell'art. 15 della legge n. 976 del 1957,
onde risultava che all'interno della stessa autorità vi era dissenso
sull'intendimento della norma.
La Corte di appello di Perugia con sentenza 9 marzo 1966,
ampiamente motivata, in riforma della sentenza del tribunale di Perugia
25 agosto 1965, aveva, applicando criteri ermeneutici letterali, logici
e sistematici, interpretato la predetta norma nel senso che l'esenzione
fosse limitata alle sole imposte dirette.
Viceversa la Corte di cassazione con sentenza 10 aprile 1968, n.
1079, basandosi sull'interpretazione letterale e grammaticale delle
parole usate nell'art. 15, affermava che l'esenzione da questo disposta
era comprensiva anche delle imposte indirette, senza proporsi il
problema del conflitto fra la norma così intesa e altre norme
dell'ordinamento giuridico, osservando però che la stessa formulazione
dell'articolo presentava una deficienza di tecnica legislativa in
quanto non era stata dettata alcuna specifica e particolareggiata
regolamentazione circa la esenzione di tributi indiretti, il che,
aggiungeva, "non autorizza l'interprete ad attribuire alla legge un
significato diverso e più ristretto di quello che, secondo la loro
connessione, le parole adoperate abbiano voluto esprimere in piena
aderenza con la ratio della legge stessa, e tanto meno a negarle la sua
immediata efficacia". Con ciò, rilevando la deficiente formulazione
tecnica della legge, ammetteva implicitamente l'opportunità di un
intervento interpretativo e chiarificativo del legislatore.
Successivamente infatti, emanata la legge n. 110 del 1971 di
interpretazione autentica dell'art. 15 della legge n. 976 del 1957, la
medesima Corte di cassazione con sentenza 23 settembre 1973, n. 534, ne
riconosceva la natura interpretativa a tutti gli effetti, cassando una
sentenza della Corte di appello di Perugia 9 marzo 1971.
Quanto precede mostra che la stessa dizione letterale dell'art. 15
della legge n. 976 del 1957 dava adito a dubbi e a intendimenti
contrastanti e non consentiva una sicura interpretazione lessicale e
grammaticale in senso così estensivo.
L'intendimento restrittivo del medesimo articolo nel senso che
l'esenzione concernesse le sole imposte dirette era avvalorato dal
successivo art. 16 della legge, il quale dispone per gli impianti
alberghieri nuovi o ampliati "l'esenzione da ogni imposta o tributo
erariale", norma questa che avrebbe costituito un'inutile ripetizione
ove l'art. 15 avesse effettivamente concesso l'esenzione anche per le
imposte indirette, tenendo conto che nella dizione "imprese artigiane o
industriali" usata da questo articolo rientravano sicuramente quelle
alberghiere. All'art. 16 doveva necessariamente quindi attribuirsi una
normativa diversa da quella dell'articolo precedente e questa non
poteva logicamente essere altra che l'estensione dell'esenzione fiscale
alle imposte indirette, diversamente da quanto disposto per le altre
imprese artigiane e industriali, per le sole imprese alberghiere che
avessero disposto nel territorio di Assisi nuovi impianti o avessero
ampliato quelli esistenti.
Esaminando poi sul piano logico e su quello sistematico la norma
enunciata nell'art. 15, coordinandola con le varie disposizioni della
legge n. 976 del 1957 e in relazione ai principi del sistema
tributario vigente, risultava ragionevole interpretare la volontà del
legislatore nel senso di concedere l'esenzione delle sole imposte
erariali dirette alle imprese artigiane e industriali indicate nel
suddetto articolo che non fossero quelle alberghiere contemplate invece
nell'art. 16.
La stessa precisa intestazione della legge indicava chiaramente e
dettagliatamente gli scopi di essa, scopi ai quali apparivano
subordinati, in relazione di mezzo al fine, le disposizioni concedenti
i benefici alle imprese artigiane e industriali.
Dal complesso delle disposizioni della legge risultava, come
evidenziato anche nei lavori preparatori della legge interpretativa del
1971, che il legislatore con la legge del 1957 non si era proposto
l'industrializzazione di Assisi (il che sarebbe stato in contrasto con
i fini dichiarati nel titolo della legge n. 976 del 1957), ma aveva
inteso emanare provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico,
monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché
per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, il che era
confermato dalla limitazione a un decennio degli aiuti finanziari dello
Stato quali disposti negli artt. 9 e 10, ed indennizzare
indirettamente, mediante esenzioni fiscali, gli imprenditori che
avessero operato il trasferimento o il nuovo impianto delle loro
imprese in zone designate dal Comune di Assisi d'intesa con la
sovraintendenza locale dei monumenti per l'Umbria nelle quali fosse
possibile, come indicava testualmente l'art. 14, il libero sviluppo
della loro attività "senza deturpare il carattere storico e
monumentale e il paesaggio della città e del territorio di Assisi",
zone cioè periferiche e non ancora urbanizzate.
Ed era evidente altresì che la legge non considerava determinante
a questi fini la produzione industriale che essa non mirava a favorire
e ad incrementare mediante una facilitazione di tutto il processo
produttivo: pertanto era logicamente da ritenere che le esenzioni
indicate nell'art. 15 non potessero riferirsi ai tributi indiretti
strettamente collegati ai fatti economici, tanto da costituire elementi
dei costi di produzione e che inevitabilmente si sarebbero trasferiti
sui consumatori, incidendo su questi e non sui produttori.
Questa constatazione era del resto avvalorata dalla normativa
dell'art. 15, la quale non disciplinava direttamente gli atti e i fatti
economici e la produzione industriale ed artigiana, ma conteneva
disposizioni miranti a favorire gli imprenditori mediante agevolazioni
fiscali, senza chiaramente individuare, specificare e regolare i
rapporti oggetto dell'imposizione e, conseguentemente, dell'esenzione.
La mancanza della specificazione la quale risponde ad una esigenza
concreta legislativamente riconosciuta nel sistema fiscale italiano,
come può dedursi, fra le altre, dalle disposizioni dell'art. 4 della
legge n. 762 del 1940, degli artt. 77 e 78 della legge n. 1598 del
1947, avrebbe dovuto indurre ragionevolmente l'interprete ad escludere
che il predetto articolo contemplasse nell'esenzione anche le imposte
indirette, in quanto in tal modo si sarebbe posta in essere una
situazione che, rispetto alla normativa tributaria, sarebbe stata
anomala ed assurda. Tutti i possibili atti economici compiuti dagli
operatori sarebbero stati esentati dalle imposte indirette senza limite
alcuno e senza alcuna possibilità di controllo da parte degli organi
dello Stato in guisa che, in luogo di realizzare i fini voluti dal
legislatore nell'interesse della collettività, si sarebbe resa
possibile la più sfrenata speculazione a vantaggio di singoli privati,
il che effettivamente, con l'estesa interpretazione data all'art. 15,
si è verificato con le gravissime conseguenze che saranno in appresso
indicate.
5. - Un ulteriore elemento per dubitare ragionevolmente che l'art.
15 potesse disporre un'esenzione così ampia era fornito dalla
considerazione che l'interpretazione di una norma giuridica non può in
alcun modo prescindere dal sistema legislativo di cui essa
inscindibilmente fa parte e dall'assoluta esigenza della
compenetrazione e della fusione di ogni norma con l'intero sistema di
un dato ordinamento: l'interpretazione deve pertanto essere condotta in
guisa da attribuire alle parole del legislatore che esprimono la
disposizione un significato ed una portata che sia conforme ed armonica
all'organicità del sistema, nel senso che la norma non contrasti con
altre vigenti nel medesimo ordinamento e non violi le prescrizioni di
queste.
L'interpretazione dell'art. 15 della legge n. 976 del 1957 nel
senso di ritenere l'esenzione da questo concessa comprensiva di ogni
specie di imposta diretta e indiretta contrastava con il Trattato di
Roma 25 marzo 1957 istitutivo della CEE, reso esecutivo in Italia con
la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 e precisamente: 1) con gli artt. da
19 a 29 relativi alle tariffe doganali degli Stati comunitari e alla
loro applicazione nell'ambito di questi; 2) con la normativa dei
medesimi articoli in ordine ai diritti speciali di prelievo e in ordine
alle importazioni da paesi fuori dall'area comunitaria particolarmente
privilegiati sotto il profilo economico; 3) con gli artt. 92 e 93, i
quali, prevedendo che uno Stato comunitario possa concedere aiuti per
favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
stabilisce però che lo Stato concedente sia soggetto
all'autorizzazione del Consiglio della Comunità e alla revisione
annuale dell'autorizzazione medesima.
La Corte con sentenza n. 183 del 1973 ha confermato gli obblighi
derivanti per l'Italia dal Trattato di Roma e da tali obblighi derivava
che una corretta interpretazione dell'art. 15 della citata legge n. 976
del 1957 doveva logicamente escludere che le parole ivi usate avessero
il significato di disporre l'esenzione da tutte le imposte indirette in
quanto una siffatta esenzione sarebbe stata in insanabile contrasto con
il Trattato e in quanto l'Italia, quale Stato membro della Comunità,
non avrebbe avuto il potere di concedere e di mantenere una siffatta
esenzione. Né va taciuta la circostanza che la legge 14 ottobre 1957,
n. 1203, la quale rendeva esecutivo al 1 gennaio 1958 il Trattato di
Roma 25 marzo 1957 era di soli cinque giorni successiva alla citata
legge per Assisi, nel deliberare la quale il legislatore non poteva non
tenere presenti gli obblighi ai quali l'Italia si sarebbe assoggettata
con la imminente citata legge di esecuzione.
Sotto un altro profilo s'imponeva all'interprete di negare che
all'art. 15 della legge n. 976 del 1957 potesse essere attribuita la
concessione di un'esenzione estesa anche a tutte le imposte indirette e
in particolare ai dazi doganali in quanto ad una siffatta disposizione
avrebbe dovuto necessariamente accompagnarsi l'indispensabile
fissazione del contingentamento delle materie destinate ad entrare nel
territorio oggetto dell'esenzione medesima, così come era stato
attuato con la legge 1 dicembre 1948, n. 1438, istituente una zona
franca in parte del territorio della provincia di Gorizia, costituendo
altrimenti la norma citata un beneficio di inusitata estensione
rispetto ad altri casi di esenzione fiscale e tale da essere
incompatibile con l'ordinamento vigente e in contrasto con i principi
fissati dagli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione.
6. - La difficoltà di estendere l'art. 15 della legge n. 976 del
1957 nel senso che esso disponesse la esenzione anche di tutte le
imposte indirette e il contrasto di questa interpretazione con la
normativa esistente nel territorio nazionale, con il sistema fiscale
italiano, con gli stessi principi costituzionali, nonché con la ratio
della legge citata e con gli scopi che questa intendeva realizzare sono
confermati in modo evidente dalla constatazione sul piano pratico delle
conseguenze gravissime che si erano verificate per effetto di tale
interpretazione e per il conseguente impedimento opposto
all'amministrazione finanziaria di esigere la riscossione delle imposte
indirette dalle imprese di cui al citato art. 15, conseguenze
denunciate ufficialmente in Parlamento e risultanti dai lavori
parlamentari relativi alla preparazione e formulazione della legge
denunziata, dagli atti dei giudici a quo, dalle ordinanze di
rimessione, dalla documentazione prodotta dall'Avvocatura dello Stato.
In seguito all'applicazione dell'estesa interpretazione del citato
art. 15 erano state create in Assisi, in violazione anche alle stesse
convenzioni internazionali, delle vere e proprie zone franche di nuovo
tipo, nelle quali affluiva, senza limitazioni e senza essere
assoggettata a contingentamenti di sorta, merce importata in esenzione
di oneri fiscali e di diritti comunitari di prelievo, destinata ad
essere inviata e venduta in altra parte del territorio nazionale o
anche fuori di esso senza neppure il correttivo di sottoporre i
prodotti ottenuti da lavorazioni di materie prime o le merci
provenienti dall'estero all'intero tributo doganale nel caso di
immissioni di essi al consumo fuori di Assisi, attuando in tal modo una
delle più gravi, estese e ingiustificate speculazioni che si siano mai
verificate in Italia.
È fin troppo evidente che questo risultato realizzato in seguito
all'intendimento così ampio del citato art. 15, era in netto contrasto
con la ratio della legge n. 976 del 1957, sorta col fine dichiarato di
salvaguardare "il carattere storico, monumentale e artistico della
città e del territorio di Assisi, nonché per conseguenti" (e quindi
necessariamente indirizzate al conseguimento della salvaguardia
indicata) "opere di interesse igienico e turistico" e non certo per
creare un'attività anomala di importazione e trasformazione favorita
da una franchigia indiscriminata e per far sorgere una situazione di
privilegio fiscale anomala rispetto all'ordinamento tributario
nazionale che era chiaramente in contrasto con gli stessi principi di
cui agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione. Si dava luogo infatti ad
una evidente disparità di condizione fra gli imprenditori di Assisi e
gli altri cittadini, disparità che appariva ingiustificata e
irrazionale rispetto al fine che si proponeva la legge del 1957 e che
violava apertamente l'obbligo costituzionale di concorrere alle spese
pubbliche in ragione della capacità contributiva.
7. - Quanto precede dimostra l'infondatezza della premessa da cui
partono le ordinanze in epigrafe per negare che la legge impugnata n.
110 del 1971 costituisca interpretazione autentica dell'art. 15 della
legge n. 976 del 1957, in quanto questo ultimo articolo non avrebbe
ammesso per il suo significato grammaticale e logico alcuna incertezza
né obiettiva né ragionevole in ordine all'esenzione, a favore delle
imprese artigiane e industriali ivi indicate, di tutte le imposte,
anche di quelle indirette e dimostra altresì l'infondatezza della tesi
sostenuta dalle difese delle parti private costituite in giudizio circa
"l'assoluta mancanza di dubbi da dirimere in sede di interpretazione"
della citata legge del 1957.
Sussistevano invece i presupposti e l'imprescindibile esigenza di
interpretare autenticamente l'art. 15 della medesima legge in modo da
dare ad esso un senso normativo unitario ed esclusivo.
La mancanza di determinazione precisa della sfera di applicazione
del predetto art. 15, le diverse decisioni degli organi giudiziari in
ordine alla sua estensione, la necessità di uniformare l'intendimento
del precetto al sistema dell'ordinamento vigente nonché di escludere,
eliminando i dubbi, la possibilità di una pluralità di
interpretazioni divergenti e di contrasti con altre norme e con
principi costituzionali, l'esigenza di assicurare la certezza del
diritto, la coerenza legislativa, l'uguaglianza nel trattamento
giuridico di specie analoghe hanno indotto il legislatore ad emanare la
legge n. 110 del 1971 dichiarata espressamente nel titolo essere legge
interpretativa del citato art. 15.
La Corte ritiene che, dati i presupposti indicati e il fine cui
tende la legge impugnata, non possa ad essa negarsi la concreta ed
effettiva natura di interpretazione autentica dell'art. 15 della
precedente legge n. 976 del 1957.
Tale natura è stata del resto riconosciuta ed esplicitamente
dichiarata dalla richiamata sentenza 23 febbraio 1973, n. 534 della
Corte di cassazione, la quale, a differenza dei giudici a quo, non ha
sollevato alcuna eccezione di incostituzionalità della legge medesima,
affermando invece non essere dubbio che essa è interpretativa con
efficacia retroattiva per molteplici e concorrenti motivi e
precisamente per la qualificazione espressamente data alla legge, per
la sua ratio, per il suo contenuto. La medesima sentenza ha precisato
che "con tali disposizioni il legislatore, senza modificare il precetto
di legge, ha specificato a quali imposte sono riferibili le
agevolazioni concesse con l'art. 15 della legge n. 976 del 1957. Non ha
rilievo, ai fini della qualificazione della legge in questione, la
circostanza che, per effetto di essa, l'ambito della norma originaria
sia stato modificato con esclusione di fattispecie varie astrattamente
ipotizzabili: questo è proprio l'effetto della legge interpretativa
che vuole appunto evitare l'applicazione della norma ai casi che
l'interpretazione autentica esclude".
8. - Accertata la indubbia natura interpretativa della legge
denunziata, si palesa l'infondatezza delle eccezioni sollevate, le
quali si basano tutte sul presupposto necessario del carattere
innovativo della legge n. 110 del 1971.
Ed infatti - ribadito il principio della piena legittimità
costituzionale dell'interpretazione autentica da parte del legislatore
e della relativa efficacia delle leggi interpretative, principio
affermato da questa Corte sin dalla sentenza n. 118 del 1957 - la
pretesa violazione dell'art. 53 Cost., consistente nella dissociazione
tra presupposto di imposta e capacità contributiva, non sussiste,
perché il legislatore non ha introdotto retroattivamente nuovi
tributi, ma ha semplicemente indicato quali imposte erano ricomprese
nell'esenzione accordata dall'art. 15 della legge n. 976 del 1957.
Ciò vale anche a proposito della ritenuta violazione del principio
di libertà di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della
Costituzione. La Corte ritiene di non dovere affrontare il problema
degli eventuali limiti che il legislatore può incontrare nel disporre
modifiche anche retroattive di incentivazione economica, poiché, come
si è detto, l'incentivazione accordata riguardava fin dall'inizio solo
i tributi elencati nell'art. 1 della legge n. 110 del 1971 e non
indistintamente ogni imposta diretta e indiretta.
Infine, per quel che attiene all'art. 3 Cost., da un lato la legge
non ha affatto derogato al normale regime dell'efficacia delle fonti
nel tempo, previsto comunque dall'art. 11 delle disposizioni
preliminari al codice civile e pertanto non assurto a rango
costituzionale, se non per materia penale (art. 25 della Costituzione),
dall'altro non ha revocato retroattivamente le agevolazioni accordate
in danno dei soli imprenditori industriali a differenza di quelli
alberghieri, perché tale differenza rimonta alla disciplina contenuta
nella legge n. 976 del 1957. La disparità, comunque, è del tutto
razionale e si giustifica con la diversa natura delle attività e col
loro oggetto in coerenza con i fini che si propone la legge del 1957 e
con la circostanza oggettiva che l'attività degli esercenti di
alberghi posti nelle zone di cui all'art. 14 della predetta legge si
esplica esclusivamente nel territorio indicato senza che comporti il
compimento fuori di questo di atti di commercio sottoposti a imposte
indirette.
9. - Devesi pertanto dichiarare l'infondatezza delle eccezioni di
illegittimità costituzionale sollevate dalle ordinanze in epigrafe
della legge 25 febbraio 1971, n. 110, in riferimento agli artt. 3, 41,
primo comma, e 53 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
della legge 25 febbraio 1971, n. 110 (Interpretazione autentica
dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente
provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e
artistico della città e del territorio di Assisi nonché per
conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per
l'applicazione della legge stessa), sollevate dalle ordinanze in
epigrafe in riferimento agli artt. 3, 41, comma primo, e 53 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte