Corte costituzionale

Ordinanza n. 176/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,

secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche

urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di

contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e del combinato disposto degli

artt. 321 e 324 del codice di procedura penale, promossi con

ordinanze emesse il 24 settembre 1993 dal Tribunale di S. Maria Capua

Vetere, il 30 settembre 1993 dal Tribunale di Macerata, il 30 luglio

1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Vibo Valentia, il 4 ottobre 1993 dal Tribunale di Torino, l'1, 5 e 25

ottobre 1993 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 28 aprile

1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Trani e il 23 ottobre, il 2 e 4 dicembre 1992 dal Tribunale di Reggio

Calabria, rispettivamente iscritte ai nn. 688, 697, 714, 734, 747,

748, 787 e 796 del registro ordinanze 1993 ed ai nn. 57, 58 e 59 del

registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 47, 48, 50, 52 e 53, prima serie speciale, dell'anno

1993 e nn. 4 e 9, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Bura Renzo nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere (R.O. 688, 747,

748 e 787 del 1993), il Tribunale di Macerata (R.O. 697 del 1993), il

Tribunale di Vibo Valentia (R.O. 714 del 1993), il Tribunale di Trani

(R.O. 796 del 1993), il Tribunale di Torino (R.O. 734 del 1993) e il

Tribunale di Reggio Calabria (R.O. 57, 58 e 59 del 1994), hanno

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

12-quinquies, secondo comma, del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306

(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, deducendo la

violazione degli artt. 3, 24, 25, 27 e 42 della Costituzione;

che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere (R.O. 688, 747 e 748

del 1993) ha altresì sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale,

in riferimento agli artt. 24, 42, 97 e 111 della Costituzione;

e che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o

comunque non fondate;

Considerato che tutte le ordinanze contestano la legittimità

costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che a tale impugnativa risulta

connessa la questione di legittimità costituzionale degli artt. 321

e 324 del codice di procedura penale sollevata, unitamente alla

prima, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sicché i giudizi

vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994, successiva alla

pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo

comma, del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto,

essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta

dall'ordinamento, le relative questioni devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili;

che con la medesima sentenza questa Corte ha dichiarato non

fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 321 e

324 del codice di procedura penale, già sollevata negli identici

termini dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sicché, non avendo

addotto il medesimo Tribunale argomenti nuovi o diversi da quelli

allora esaminati, la questione ora proposta deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12-quinquies,

secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche

urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di

contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 24, 25, 27 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di S.

Maria Capua Vetere, dal Tribunale di Macerata, dal Tribunale di Vibo

Valentia, dal Tribunale di Trani, dal Tribunale di Torino e dal

Tribunale di Reggio Calabria con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 24, 42, 97 e 111 della

Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con le ordinanze

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte