Sentenza n. 177/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1973 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,
2 e 4 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (Testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato), modificati dall'art. 4 del r.d.l. 6 febbraio 1939,
n. 478 (Istituzione di una nuova Sezione presso il Consiglio di Stato
per gli affari dell'Africa Italiana), convertito in legge 8 giugno
1939, n. 739, e degli artt. 12, lett. b, e 50 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 aprile 1973 dal Consiglio di Stato -
sezione IV - sul ricorso di Caianiello Vincenzo ed altri contro il
Presidente del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 203 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 151 del 13 giugno 1973;
2) ordinanza emessa il 30 marzo - 4 maggio 1973 dal Consiglio di
Stato - sezione V - sui ricorsi riuniti di Pascucci Alceo contro il
Comune di Pesaro, iscritta al n. 216 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 13
giugno 1973.
Visti gli atti di Costituzione di Caianiello Vincenzo ed altri e
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1973 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi gli avvocati Carlo Fornario, Feliciano Benvenuti e Giuseppe
Guarino, per Caianiello ed altri, ed il vice avvocato generale dello
Stato Raffaello Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso del 23 e 28 febbraio 1973 Vincenzo Caianiello,
Vincenzo Buscema, Walter Catallozzi, Raffaele Iannotta, Francesco
Caccioppoli, Pasquale Di Pace, Francesco Piroso, Alfonso Quaranta,
Paolo Salvatore, Alberto De Roberto e Paolo Vaiano hanno chiesto al
Consiglio di Stato l'annullamento per violazione di legge ed eccesso di
potere, ed in via incidentale, la sospensione dell'efficacia, del
d.P.R. 12 gennaio 1973 con cui erano stati nominati diciassette
consiglieri di Stato. Con lo stesso ricorso sono state avanzate censure
di illegittimità costituzionale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri sotto la data dell'8 marzo
1973 ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione.
In sede di discussione sulla sospensiva, i ricorrenti hanno
precisato le eccezioni di illegittimità costituzionale. E l'Avvocatura
generale dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri ha
sostenuto l'improcedibilità del giudizio cautelare, l'infondatezza
della domanda di sospensione e la manifesta infondatezza delle censure
di incostituzionalità.
Il Consiglio di Stato, sezione IV, con ordinanza del 3 aprile 1973,
ha sollevato, ritenendola rilevante (in ordine alla pronuncia relativa
al procedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'atto
impugnato) e non manifestamente infondata, "la questione di
costituzionalità degli artt. 1, 2 e 4 del r.d. 26 giugno 1924, n.
1054, come modificati dall'art. 4 del r.d.l. 6 febbraio 1939, n.478,
con riferimento agli artt. 3, 51, 97, 100, 101, 102, 103, 106, 107,
108 e 135 della Costituzione"; ed ha sospeso il giudizio sull'istanza
di sospensione.
Premesso che la proposizione del ricorso per regolamento preventivo
di giurisdizione non sospende il giudizio cautelare amministrativo di
sospensione del provvedimento impugnato, e che la funzione del
procedimento cautelare è quella di evitare che nelle more della
definizione del procedimento principale, possa prodursi un danno grave
ed irreparabile per gli interessi coinvolti nel processo, e che nella
specie esisteva codesto pericolo di danno in relazione al regolare
svolgimento delle funzioni giurisdizionali ed anche nei riguardi delle
posizioni giuridiche subiettive dei magistrati ricorrenti, il Consiglio
ha considerato rilevanti le sollevate questioni di legittimità
costituzionale, in relazione sia all'eventus damni che al fumus boni
iuris.
Circa la non manifesta infondatezza, il Consiglio di Stato ha
osservato:
A) L'art. 1, comma secondo, del r.d. n. 1054 del 1924, che, secondo
la costante interpretazione non pone alcun limite né stabilisce alcun
criterio per la libera scelta del Governo nella nomina del Presidente
del Consiglio di Stato, dei Presidenti di Sezione e dei Consiglieri di
Stato, sarebbe in contrasto con gli artt. 100, 101, 102, 106 e 108
della Costituzione. Ed infatti:
a) l'art. 106, pur apparendo dettato per la magistratura ordinaria,
esprime un principio valido per tutte le magistrature e cioè manifesta
l'esigenza che la nomina presupponga il possesso da parte del prescelto
di obiettivi e predeterminati requisiti di idoneità; per gli artt. 100
e 108 la legge assicura l'indipendenza dei giudici (garantita anche dal
possesso dei detti requisiti) ed inoltre, e specificamente,
l'indipendenza del Consiglio di Stato e dei suoi componenti nei
confronti del Governo; e nella previsione costituzionale l'esigenza
dell'idoneità del prescelto all'esercizio della funzione
giurisdizionale è talmente insita che l'art. 102, comma secondo,
ultimo inciso, la richiama nell'ipotesi di partecipazione alla funzione
giurisdizionale di cittadini estranei alla magistratura;
b) con l'indipendenza e con l'esigenza dell'idoneità del
magistrato all'esercizio delle funzioni (dalla quale non si può
prescindere per aversi una vera indipendenza), non è pertanto
compatibile un istituto, caratterizzato da "un incontrollato potere di
nomina senza la prefissione di modalità e cautele, cui debba
sottostare" e nel quale "L'accertamento del requisito di idoneità sia
teoricamente lasciato al solo Governo attraverso la deliberazione non
motivata del Consiglio dei ministri, cioè di un organo i cui atti
dovranno poi essere giudicati dagli stessi giudici che esso ha
unilateralmente nominati", e tale accertamento, per altro, sia
"svincolato da ogni potere di verifica preventiva o successiva da parte
dell'organo" la cui indipendenza è garantita costituzionalmente e dal
r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 273, che potrebbe anche esso avere un
rilievo costituzionale;
c) "pur dopo la nomina a consigliere di Stato il Governo continua
ad avere influenza decisiva in tutta la carriera del magistrato senza
il concorso di altro organo" (circa la progressione alla qualifica di
Presidente di Sezione e assegnazione annuale alle Sezioni e circa la
rimozione dalle funzioni), ed "in tale situazione non può più
ritenersi decisiva la considerazione che la nomina sul piano logico non
incide sull'esercizio della funzione quando essa è conferita a tempo
indeterminato".
B) L'art. 4 del r.d. n. 1054 del 1924, come modificato dall'art. 4
del r.d.l. 6 febbraio 1939, n. 478, che il Governo (in ciò avallato
dalla Corte dei conti) ha finora mostrato di interpretare "in relazione
alle vacanze di volta in volta esistenti nel ruolo o addirittura
coprendo con consiglieri di libera nomina tutte le vacanze", e per cui
in punto di fatto solo un terzo degli attuali consiglieri di Stato
proviene dal concorso, sarebbe in contrasto con l'art. 100 della
Costituzione anche secondo le indicazioni emergenti dalla sentenza n. 1
del 1967 di questa Corte.
C) Tutte le citate norme del t.u. del 1924, come interpretate ed
applicate nella prassi governativa e dell'organo cosiddetto esterno di
controllo, sembrano altresì non conformi alla Costituzione anche con
riferimento all'art. 97 di questa: esse, infatti, consentono le dette
nomine senza una precisa indicazione sui requisiti dei nominandi, senza
nessuna direttiva intesa a far verificare da parte dell'organo in cui
essi vengono ammessi i requisiti di cui sopra, senza nessuna
motivazione e senza alcun limite di merito (con l'utilizzazione
dell'istituto dei fuori ruolo); ed è possibile che con un solo atto di
esercizio del potere, venga alterato l'equilibrio dell'istituto, e si
crei spazio per la cosiddetta politicizzazione delle nomine, dandosi
vita ad un sistema incompatibile con la natura e le funzioni di un
organo di garanzia costituzionale.
D) Le norme del t.u. del 1924, attributive al Governo di un libero
potere di scelta, se considerate in relazione ai nuovi principi
generali a cui si è conformato l'ordinamento nel determinare l'assetto
della magistratura amministrativa con la legge 6 dicembre 1971, n.
1034, sarebbero in contrasto con gli articoli 3, 51, 97, comma terzo,
100, 102, 106 e 108 della Costituzione, perché: la legge n. 1034 del
1971 ha ancorato la possibilità di nomina all'appartenenza a categorie
di elevata qualificazione ed all'accertamento, attraverso un obiettivo
sistema concorsuale, del possesso di specifici requisiti di idoneità;
per la nomina dei consiglieri di Stato si ha la mancanza di questi
requisiti e di ogni altro elemento; i consiglieri di Stato sono
investiti del potere di riesame in appello delle decisioni dei
tribunali amministrativi regionali, e ad essi è di questi affidata in
via esclusiva la presidenza; è creata, pertanto, "una disarmonia
irrazionale in un sistema giurisdizionale complessivo, articolato nei
due gradi"; d'altra parte, il contrasto tra i due modi di nomina per il
Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali non
sembra che possa trovare ragionevole giustificazione nella posizione
del Consiglio di Stato di organo ausiliario del Governo, perché tale
posizione è legata alla funzione giurisdizionale del Consiglio; ed il
legislatore, consapevole dell'inconveniente, ha cercato di attenuarlo
modificando il sistema delle riserve per la nomina dei consiglieri di
Stato con decorrenza tra un quadriennio (art. 17 della legge n. 1034
del 1971).
E) Un ultimo profilo di incostituzionalità delle dette norme si
coglierebbe in riferimento all'art. 135 ed in relazione a due punti:
stante che la possibilità di scelta del terzo dei giudici della Corte
costituzionale da parte del Parlamento è circoscritta "a persone che
risultino fornite di altissimi requisiti predeterminati" e che l'art.
135 esprime un'esigenza e un principio per tutti gli organi di garanzia
(quale è anche il Consiglio di Stato) con cui non si armonizzerebbe
l'incontrollato potere di nomina dei consiglieri di Stato da parte del
Governo; e stante che ciò potrebbe influire sull'elezione del giudice
costituzionale di competenza del Consiglio di Stato (se la normativa
attuale non garantisce l'indipendenza di magistrati del Consiglio di
Stato) esercitando così un potere che la Costituzione gli ha
espressamente negato.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 13 giugno 1973.
Davanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, che ha concluso nel senso della
inammissibilità o irrilevanza delle sollevate questioni e in
subordine, della infondatezza delle medesime.
Si sono costituiti Vincenzo Caianiello, Paolo Salvatore, Alfonso
Quaranta, Raffaele Iannotta, Vincenzo Buscema, Pasquale Di Pace,
Francesco Piroso e Alberto De Roberto a mezzo degli avvocati Giovanni
Giordano e prof. Giuseppe Guarino e di altri 25 avvocati, i quali
hanno concluso chiedendo alla Corte di voler dichiarare la
illegittimità costituzionale delle norme denunciate per contrasto con
le indicate disposizioni della Costituzione, e con i principi generali
costituzionali di cui tali disposizioni sono espressione.
Non si costituivano: Walter Catallozzi, che per altro aveva
rilasciato la procura alle liti, Francesco Caccioppoli e Paolo Vaiano.
3. - Con l'atto d'intervento e con la memoria l'Avvocatura generale
dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, in via
principale ha chiesto che fossero dichiarate inammissibili o comunque
non rilevanti le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal
Consiglio di Stato.
Ha anzitutto sostenuto che, proposto, come nella specie, il
regolamento per conflitto di attribuzioni, è assolutamente da
escludere che al giudice, del quale si contesta per intero la
giurisdizione, spetti di decidere e persino sulla domanda di
sospensione del provvedimento impugnato, non potendo trovare
applicazione l'art. 48 del codice di procedura civile; e che non è
ammissibile che, in caso di conflitto di attribuzioni uno dei poteri
possa cedere, anche solo temporaneamente, rispetto all'altro,
osservando che una norma interpretata in tal senso, non potrebbe non
apparire in contrasto con l'art. 113 della Costituzione, che non
prevede un potere generale di annullamento e di sospensione dell'atto
amministrativo.
In subordine, ha dedotto che il Consiglio di Stato avrebbe potuto
concedere la chiesta sospensione per gravi motivi, ma non valutare il
cosiddetto fumus boni iuris nella pretesa avanzata dai ricorrenti
perché l'esame di esso sarebbe rientrato in materia di cui, con il
conflitto di attribuzioni, gli era contestata la giurisdizione. Ad ogni
modo, la delibazione del fumus "non avrebbe potuto esorbitare dai
limiti che le sono propri, di una valutazione necessariamente
approssimativa della questione, anche al fine di non tradire l'urgenza
in vista della quale il potere di sospendere l'atto impugnato viene al
giudice attribuito". Ed invece codesta esigenza era stata posta
interamente in non cale, con un evidente eccesso di potere
giurisdizionale. L'ordinanza di rimessione sarebbe per ciò
giuridicamente inesistente, con l'inammissibilità delle sollevate
questioni.
Vi sarebbe, infine, secondo l'Avvocatura, un difetto di rilevanza,
dato che la pronuncia di questa Corte nessun effetto potrebbe avere
sull'ulteriore corso del giudizio davanti al Consiglio di Stato,
rendendosi la prosecuzione del medesimo possibile solo in virtù del
riconoscimento della giurisdizione del Consiglio stesso da parte della
Cassazione.
Alle eccezioni preliminari sollevate dall'Avvocatura dello Stato,
la difesa della parte privata ha replicato con la memoria.
Escluso per ragioni di carattere testuale e storico, che potesse
considerarsi pacifica l'ammissibilità del regolamento preventivo di
giurisdizione davanti al Consiglio di Stato, e ritenuto, in subordine,
certa la non sospensione del giudizio cautelare e fermo il potere del
Consiglio di Stato di provvedere al riguardo, si è osservato che, a
seguito della proposizione dell'istanza di regolamento, si determina
una paralisi temporanea della giurisdizione solo in relazione alla
pronuncia definitiva.
Neppure sarebbe valida l'eccezione (dell'Avvocatura) secondo cui
occorrerebbe distinguere l'ipotesi in cui il difetto di giurisdizione
è contestato ad un giudice in quanto si affermi la giurisdizione di
altro giudice, dalla diversa ipotesi di difetto di giurisdizione per
assoluta carenza di ogni potere al riguardo. Infatti, nel vigente
sistema normativo, il regolamento di giurisdizione ed il regolamento su
conflitto di attribuzioni sono stati unificati nella loro disciplina
positiva; e d'altra parte per sostenere la sua tesi, L'Avvocatura
sarebbe ricorsa in modo azzardato all'affermazione secondo cui la
nomina dei consiglieri di Stato sarebbe un atto di Governo, e che non
poteva essere condivisa.
4. - La difesa della parte privata, con le deduzioni e con la
memoria, ha quindi svolto le ragioni attinenti al merito delle
questioni.
In particolare e tra l'altro ha sostenuto che gli artt. 1, comma
secondo, e 4, nel testo modificato, del t.u. del 1924 sarebbero stati
costantemente interpretati nel senso che il Governo scegliendo i nuovi
consiglieri, fa uso di un potere di nomina in senso stretto, con
l'unico limite della riserva dei posti in favore dei referendari; che
detta riserva si riferisce però ai soli referendari concretamente
presenti nel ruolo; che i consiglieri di nomina governativa
conseguentemente possono superare in numero i consiglieri provenienti
dal concorso e persino la metà dei posti complessivi del ruolo, quali
risultano in base alla legge ed eventualmente a seguito del
collocamento di alcuni di essi fuori ruolo; che il Governo non è
obbligato a bandire nuovi concorsi per referendari, mano a mano che
vengono nominati nuovi consiglieri e può discrezionalmente decidere
quando e per quanti posti bandire nuovi concorsi per referendari; e che
il Governo, nel procedere all'immissione dei consiglieri di nomina, non
è tenuto all'osservanza di alcun particolare vincolo procedimentale.
Il decreto, per la cui emanazione non è richiesta una previa e
documentabile valutazione dell'attitudine dei candidati a svolgere le
funzioni di magistrati (di grado così elevato), non richiede
motivazione; può riguardare simultaneamente una pluralità di
consiglieri senza limiti quantitativi (fuori di quello della detta
riserva) o temporali; e non è sottoposto ad una qualsiasi verifica di
merito da parte del Consiglio di Stato.
Ha rilevato che l'attenuazione o la scomparsa dell'obbligo di
motivazione sarebbe possibile per atti di esercizio di una lata
discrezionalità e svolgentisi nell'ambito di un rapporto di fiducia,
ma non in casi come quello in esame.
Passata a trattare specificamente della compatibilità del potere
anzidetto e delle leggi che lo conferiscono con le disposizioni
costituzionali, dopo una ampia motivazione, la difesa della parte
privata è pervenuta alle conclusioni che le norme denunciate sono
incostituzionali per contrasto con i precetti di cui all'art. 100 della
Costituzione, agli artt. 97, 102 e 106 della stessa Carta e con i
principi che si ricavano dall'insieme di queste disposizioni oltre che
dal successivo art. 135. In particolare le norme impugnate, per essere
conformi a Costituzione, avrebbero dovuto richiedere l'appartenenza dei
prescelti a categorie predeterminate ed il possesso di meriti insigni e
la designazione o almeno una previa valutazione da parte del Consiglio
di Stato.
Sono richieste l'indipendenza dei giudici, che non si risolve nella
sola inamovibilità e quella dell'istituto anche nei confronti del
Governo. Ma anche a voler ammettere che la Costituzione non detti
canoni precisi a riguardo e che il legislatore disponga pertanto di un
potere discrezionale, non si può prescindere dalla necessità che lo
stesso legislatore rispetti principi di coerenza e non ritenere che si
abbia esercizio di essa quando si perviene, siccome avverrebbe nella
specie, a risultati abnormi ed arbitrari. A codesta conclusione
peraltro è possibile pervenire mettendo a raffronto i consiglieri di
Stato di nomina governativa da un lato ed i consiglieri di Cassazione,
i consiglieri ed i referendari dei tribunali amministrativi regionali e
gli avvocati dall'altro lato.
In sostanza la scelta non può cadere su chiunque. Di ciò si
troverebbe conferma nello stesso art. 135 della Costituzione per cui il
Consiglio di Stato rileva quale collegio elettorale e quale organo
delimitante la categoria di tali eleggibili, tra i quali non possono
rientrare soggetti privi dei requisiti richiesti.
La difesa della parte privata ha infine messo in evidenza la
novità delle questioni prospettate e però sottolineato che i principi
invocati avevano già trovato cospicua affermazione nella
giurisprudenza di questa Corte; ed in conclusione, sia nelle deduzioni
che nella memoria ha richiamato l'ansia per la sorte dell'istituto che
potrebbe essere compromessa dal permanere in vita delle norme
denunciate, e ciò in un particolare momento in cui di fronte alla
complessità dei problemi che la nuova struttura amministrativa dello
Stato impone, si esige "una guida ferma, consapevole, stabile ed
autorevole capace di ricondurre movimenti di così ampia estensione ad
unità".
5. - L'Avvocatura generale dello Stato, a proposito del merito
delle sollevate questioni, ha chiesto che le stesse fossero dichiarate
non fondate, svolgendo le relative ragioni con l'atto d'intervento e
con la memoria.
Ha anzitutto precisato che il principio costituzionale secondo il
quale coloro a cui sono assegnate funzioni giurisdizionali devono
essere idonei ad esercitarle, riguarda anche i giudici del Consiglio di
Stato, ma che il richiamo ad esso non s'attaglia negli stessi termini a
questi per ciò che essi esplicano funzioni e di tutela della giustizia
nell'Amministrazione e di consulenza giuridico- amministrativa. Di
fronte all'esigenza dell'idoneità, per la scelta e del giudice e
dell'amministratore, è regola lo stesso sistema del concorso, ma nei
due casi sono previste eccezioni che per il giudice sono stabilite
direttamente dalla Costituzione e limitate di numero, e per
l'amministratore sono affidate alle iniziative del legislatore ed in
astratto, senza limiti. I consiglieri di Stato, però, esercitano
funzioni promiscue, e per essi sembra preminente quella di consulenza
giuridico-amministrativa: e per ciò appare corretto che il
legislatore ordinario abbia previsto l'assunzione dei consiglieri di
Stato, oltre che attraverso il sistema del concorso, attraverso il
sistema elettivo di nomina governativa. In contrario, non valgono
perché privi di significato i raffronti con categorie di soggetti che
esplicano esclusivamente funzioni giurisdizionali (consiglieri di
Cassazione, giudici dei tribunali amministrativi).
La Costituzione non richiede che sia la legge a disciplinare il
requisito di idoneità all'esercizio della funzione di consigliere di
Stato: impone solo giudici ed amministratori idonei. La normativa de
qua va quindi interpretata secondo i principi che essa contiene,
direttamente e per assunzione dalla legge fondamentale dello Stato, e
nel senso che i consiglieri di Stato debbono avere il requisito
dell'idoneità all'esercizio delle loro promiscue funzioni, che tale
idoneità non è accertabile attraverso il solo sistema del concorso, e
che, anche se la legge ordinaria non ne determina gli elementi
costitutivi (il che non è imposto dalla Costituzione), non perciò non
è consentito il controllo di legittimità sulla nomina di quel
consigliere di Stato che sia eventualmente sprovvisto dei requisiti di
idoneità.
D'altra parte, la Costituzione non impone che gli eletti
appartengano a categorie predeterminate e siano dotati di particolari
meriti.
Una valutazione attitudinale del nominando da parte del Governo
c'è sempre. E comunque, è ammissibile il controllo sulla sussistenza
dell'idoneità, che ben può essere sollecitato da chi vi abbia
interesse e può essere condotto dal giudice a cui l'ordinamento
istituzionalmente l'affida.
In relazione all'altra tesi secondo cui il sistema normativo in
oggetto urterebbe contro il principio costituzionale dell'indipendenza,
dopo aver precisato che tale principio investe ambedue le funzioni dei
consiglieri di Stato, in quanto come i giudici sono soggetti soltanto
alla legge, così i pubblici impiegati sono al servizio della Nazione,
e ricordato altresì che i pubblici uffici sono organizzati in modo che
siano assicurati il buon andamento (equivalente all'idoneità dei
giudici) e l'imparzialità (equivalente all'indipendenza)
dell'Amministrazione, l'Avvocatura ha osservato che l'indipendenza è
assicurata non dai modi della nomina, ma dai modi e dalle garanzie di
esplicazione o esercizio delle funzioni.
Ed il modo della scelta non rileva neanche se si verifica una
cosiddetta infornata. Non è infatti accettabile che l'impossibilità
di nomine così numerose sia stato elemento decisivo nell'emanazione
della sentenza n. 1 del 1967. E poi, circa la recente nomina dei 17
consiglieri di Stato, non va trascurato che essa è intervenuta per
consentire al Consiglio di Stato, di continuare a bene e utilmente
operare nell'interesse della collettività, dopo che il potere
legislativo aveva riconosciuto, con la creazione dei tribunali
amministrativi, la necessità dell'ampliamento dell'organico dei
consiglieri di Stato.
Non può ancora dirsi violato l'art. 97 della Costituzione. Gli
argomenti che sono sufficienti a far ritenere assicurata l'osservanza
dei principi di idoneità e di indipendenza dei magistrati del
Consiglio di Stato, valgono infatti anche a confortare l'osservanza del
principio di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione.
Né ricorre la pretesa offesa dell'art. 3, per ciò che i
consiglieri di Stato di nomina governativa non dovrebbero essere in
possesso, secondo l'ordinamento, di requisiti di idoneità o quanto
meno potrebbero averli in misura minore rispetto a quella che la legge
n. 1034 del 1971 richiede per i magistrati dei tribunali
amministrativi. È infatti affermazione del tutto apodittica quella
secondo la quale ai consiglieri di Stato di nomina governativa non si
richiederebbero requisiti di idoneità a differenza di quel che la
citata legge esigerebbe per i magistrati dei tribunali amministrativi.
A parte che si raffrontano due categorie di soggetti diversi, non è
esatto che requisiti di idoneità non occorrano per i consiglieri di
Stato di nomina governativa, perché, come si è detto, l'esigenza di
essi deriva direttamente dalla Costituzione.
Ed infine non ricorre la pretesa violazione dell'art. 135, per
l'asserita possibilità di interferenze del Governo sull'elezione del
giudice costituzionale da parte del Consiglio di Stato, perché ai
consiglieri anche se di estrazione governativa, è ampiamente
assicurata l'indipendenza e questa consente l'esercizio di tutte le
funzioni, ivi compresa quella di elezione del giudice costituzionale.
A conclusione, l'Avvocatura ancora una volta ha avvertito che certi
modi di esplicazione delle funzioni possono porre in pericolo e
talvolta in grave pericolo l'indipendenza del giudice. E che è sentita
l'esigenza di fondo che i magistrati di nomina governativa recidano una
volta nominati ogni legame alla matrice di loro provenienza e non
continuino ad attingervi motivi di interessamento; che degli strumenti
dell'ultimo comma dell'art. 6 del t.u. si continui ad usare quanto meno
con estrema parsimonia e con vigile attenzione; e che non siano
comunque superati gli ostacoli che l'ordinamento pone alla commistione
di funzioni.
Ed osservava: "felice conclusione sarebbe che al magi strato, a
qualunque magistratura appartenga, non fosse con sentito di esercitare
contemporaneamente funzioni giurisdizionali ed esecutive, tutte
egualmente utili, ma nessuna più alta e più nobile di quella
volontariamente scelta con l'accesso comunque acquisito,
all'amministrazione della giustizia".
6. - Nei procedimenti davanti al Consiglio di Stato promossi da
Alceo Pascucci contro il Comune di Pesaro, l'Amministrazione resistente
ha sottoposto al Collegio l'opportunità di verificare la legittimità
della propria composizione ai fini della giurisdizione in relazione
all'art. 4 del d.l. n. 478 del 1939 e agli artt. 12 e 50 della legge n.
1034 del 1971, in riferimento agli articoli 100, 102, 106 e 108 della
Costituzione e alla luce della sentenza n. 1 del 1967 di questa Corte.
Il Consiglio di Stato, Sezione V, ha emesso due pronunce, sotto le
date dei 30 marzo - 4 maggio 1973 pubblicate l'8 successivo.
Con una decisione interlocutoria (o non definitiva) ha dichiarato
proponibile, ammissibile e rilevante la questione della legittima
composizione del Collegio giudicante con particolare riguardo al
profilo della legittimità costituzionale (in parte o in quanto) delle
norme che prevedono la nomina dei consiglieri di Stato di libera scelta
governativa e che da ultimo aumentano i posti di consiglieri di Stato,
regolando in via transitoria l'utilizzazione dei posti disponibili
(quali sono state concretamente applicate per i due componenti meno
anziani del collegio).
Essendo pregiudiziale nei confronti di detta questione preliminare
processuale, quella di costituzionalità relativa alle anzidette norme
nella loro concreta applicazione influente sulla regolare Costituzione
del collegio, il Consiglio di Stato, con separata ordinanza, ha
sollevato, ritenendola rilevante e non manifestatamente infondata, nei
limiti come in motivazione, la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli articoli 50 e 12 lett. b) della legge n.
1034 del 1971, e 1, comma secondo (limitatamente alla libera nomina a
consigliere di Stato da parte del Governo) e 4 del t.u. del 1924 con le
modifiche apportate dall'art. 4 del d.l. n. 478 del 1939, per contrasto
con gli artt. 108, comma secondo, 103, comma primo, e 100, primo ed
ultimo comma, ed in relazione agli artt. 97, primo e terzo comma, e 51,
comma primo, della Costituzione.
Tali norme, nel loro inscindibile complesso, aggravate dalla
possibilità di alterazione organica anche attraverso i congegni dei
fuori ruolo (legge 21 dicembre 1950, n. 1018) rimessi all'iniziativa
del Governo, hanno consentito a questo di coprire, con un solo atto, in
una misura e in una proporzione mai prima verificatasi, con nomine
disposte per ordine alfabetico, ben 17 posti di consigliere (tre in
più di quelli di nuova istituzione) e di accantonare solo tre posti
per i riferendari; tali norme, d'altra parte, non prevedono alcun
meccanismo di compensazione e riassorbimento successivo per ristabilire
il rapporto paritetico tra le due provenienze (concorso e libera
scelta).
La situazione, in tal modo determinatasi, e destinata -
nell'attuale prassi - ad aggravarsi per effetto della prevedibile
copertura delle vacanze a seguito delle nomine dei Presidenti dei
tribunali amministrativi regionali, rischia di divenire irriversibile e
di alterare definitivamente la struttura e le caratteristiche del
Consiglio di Stato, delineate dall'evoluzione storica e dagli stessi
precetti costituzionali, con manifesto pregiudizio dell'indipendenza
dell'Istituto di fronte al Governo.
In tale situazione, il dubbio sulla legittimità costituzionale
delle norme come sopra delineate e circoscritte (in riferimento agli
artt. 100, 102, 106 e 108 della Costituzione), è limitato alla
mancanza di garanzie circa l'uso da parte del Governo del potere di
nomina dei consiglieri di Stato. E non è in discussione la
possibilità di un duplice sistema di accesso all'ufficio (purché la
provvista sia paritetica) sulla base della sentenza n. 1 del 1967 di
questa Corte, possibilità, relativamente alla quale per il Consiglio
di Stato esistono ragioni ed esigenze maggiori rispetto alla Corte dei
conti.
Dovendosi acquisire all'Istituto esperienze maturate
nell'amministrazione attiva e nei vari campi tecnico-giuridici e
amministrativi, appare giustificata la nomina dei consiglieri da parte
del Governo ma per essa si impone che il relativo potere sia
circoscritto da limiti precisi non solo quantitativi (pariteticità) ma
anche attinenti a predeterminazione di garanzie attitudinarie (e quindi
di imparzialità) proprio in relazione alle finalità del sistema di
accesso. In altri termini, non può essere consentito l'esercizio di un
potere indiscriminato del Governo né che questo possa restare arbitro
assoluto della scelta: proprio in relazione agli artt. 100 e 108 della
Costituzione è stata rilevata l'esigenza di serie garanzie di sostanza
e di forma (verifica e procedimento) che assicurino una scelta oculata
delle persone che devono entrare a far parte del Consiglio, come mezzo
diretto a rendere effettiva l'indipendenza dell'Istituto e dei suoi
componenti di fronte al Governo.
Per ogni sistema di accesso a pubblico impiego debbono essere
previsti accorgimenti in funzione di assicurare la scelta in relazione
alle esigenze di buon andamento e di imparzialità dell'ufficio da
ricoprire (argomentando dall'art. 97, commi primo ed ultimo, in
relazione all'art. 51, comma primo, della Costituzione).
Per la nomina dei consiglieri di Stato, la suddetta esigenza di
imparzialità e di predeterminazione di requisiti di attitudine è
ulteriormente confermata dalla necessità di indipendenza propria di
ogni magistratura fornita delle garanzie tipiche della giurisdizione,
destinata ad operare attraverso un iter procedimentale (argomentando
dagli artt. 108 e 103 della Costituzione), ed ancora rafforzata
dall'art. 100, ultimo comma, della Costituzione che contiene le
ulteriori specificazioni di garanzia dell'Istituto e dei componenti
anche di fronte al Governo, come esigenza connaturata per un giudice
che deve proprio sindacare gli atti del Governo - Amministrazione.
L'indipendenza della magistratura, istituzionalmente in posizione
di imparzialità e di neutralità, va intesa come strumento formale e
sostanziale: non può essere circoscritta alla sola inamovibilità ma
deve comprendere diritti e doveri che assicurino l'obiettività,
l'imparzialità e l'efficienza.
Essa, nel sistema della Costituzione non può essere separata
dall'aspetto, intimamente compenetrato, dell'idoneità dei componenti
(requisiti attitudinari: verifica e procedimento) che è richiesta
perfino per i componenti estranei alla magistratura per le sezioni
specializzate (art. 102, comma secondo; sentenza n. 108 del 1962) e per
ogni organo che ha le garanzie proprie della giurisdizione (anche se è
organo costituzionale) (art. 135, comma secondo). D'altra parte,
requisiti specifici attitudinari sono previsti dalla Costituzione (art.
106, comma secondo) anche per la chiamata all'ufficio di consigliere di
Cassazione e l'art. 102, comma secondo, prescrive, per la nomina degli
estranei nelle sezioni specializzate, che la legge determini requisiti
di idoneità.
Se il potere di scelta del Governo è indiscriminato (quale risulta
accentuato in relazione al numero dei posti coperto, nel suo più
recente atto di esercizio) e senza correttivi, vi è un pericolo per
l'apoliticità del giudice, con eventualità di lottizzazione politica
e con ulteriori possibilità di deviazioni nelle scelte. Ed invece la
scelta deve essere strutturata in modo che cada (secondo una tradizione
storicamente osservata nella stragrande maggioranza dei casi
considerati nel loro complesso e con riferimento anche a tempi non
immediatamente recenti) su uomini per i quali la nomina non sia solo un
premio per i servizi resi all'Amministrazione, ma deve essere innanzi
tutto il risultato di una valutazione delle attitudini alla funzione,
che richiede volontà e capacità di lavoro e di sacrificio e
soprattutto serenità ed indipendenza di giudizio.
Si ha per tal modo un'alterazione dell'equilibrio e del sistema,
che risulta più evidente ove si consideri che i consiglieri di Stato,
come sopra nominati, svolgeranno funzioni di giudici prevalentemente di
secondo grado e potranno essere destinati, dopo due anni dalla nomina,
a presiedere tribunali regionali, per i cui giudici invece sono
previsti rigorosi requisiti attitudinari.
Sussistono, pertanto, i dubbi di costituzionalità sopra indicati,
dubbi che non possono essere eliminati da considerazioni relative a
esistenza di completa garanzia di inamovibilità - indipendenza (art. 5
del t.u.) né attenuati dalla constatazione di complementari ed
integrative garanzie nella progressione, assegnazione e tramutazione
delle funzioni.
7. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 13 giugno 1973.
Davanti a questa Corte non si costituivano le parti private.
Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri che, a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedeva alla Corte di
volere dichiarare inammissibili o comunque irrilevanti ed in subordine
infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal
Consiglio di Stato.
8. - L'Avvocatura generale dello Stato, nell'atto di intervento,
ricordato che nel corso dell'udienza di trattazione avanti al
Consiglio di Stato dei ricorsi per cui è controversia, era sorta
questione se il Collegio, per quell'udienza, fosse correttamente
costituito, se cioè tutti i consiglieri compresi i due di recente
nomina governativa, avessero legittimo status di consigliere; ha
rilevato che, perciò, in connessione con quelle cause, se ne era avuta
un'altra incidentale diretta ad accertare la legittimità del
provvedimento di nomina di quei due consiglieri.
Il Consiglio di Stato, affermando la propria giurisdizione in
ordine alla legittimità o meno della propria composizione anche con
riguardo all'investitura dei singoli componenti, "aveva risolto" "una
questione che è incidentale rispetto al merito dei ricorsi del cui
esame era investito il Collegio, ma dotata di una propria ontologica
autonomia"; e per l'effetto aveva statuito che, in attesa della
pronuncia di questa Corte, il Collegio non aveva giurisdizione, per
sospetta illegittima composizione, a decidere il merito dei ricorsi, e
che era inibito ai detti due consiglieri di esercitare la funzione di
magistrati sia pure ad tempus e con riferimento al singolo giudizio.
Venendo all'esame delle questioni di costituzionalità,
l'Avvocatura ha sostenuto che le stesse fossero inammissibili per la
giuridica inesistenza del provvedimento con cui erano state sollevate.
E ciò in quanto l'ordinanza, avente preteso carattere giurisdizionale,
è conseguenza della risoluzione di una controversia nella quale i
magistrati sospetti avevano assunto, contestualmente, la veste di
giudice e di parte, al di fuori di ogni garanzia di regolare
contraddittorio, risoluzione dalla quale era derivata la sospensione
dei magistrati sospetti dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali,
ed in quanto tali magistrati non si erano astenuti ed il principio del
contraddittorio non è stato osservato nel giudizio incidentale sulla
legittimità del recente decreto presidenziale di nomina dei
consiglieri di Stato, di cui avrebbero dovuto essere parti necessarie i
magistrati contestati e la pubblica Amministrazione, ed è così
mancato il processo.
Comunque, le questioni di legittimità costituzionale non sarebbero
rilevanti ai fini della decisione della causa nella quale sono insorte;
e non potrebbero mai essere ritenute fondate: ed infatti, se la Corte
dovesse ritenere illegittime le norme denunciate, sulla scorta delle
quali è stato possibile formare il giudice a quo, dovrebbe ritenere
carente di giurisdizione il giudice stesso ed affermarsi non
ritualmente investita delle questioni. Inoltre, essendo stato proposto
ricorso per Cassazione avverso la decisione del Consiglio di Stato,
ricorso prospettato anche a fini di regolamento preventivo di
giurisdizione, l'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale
non potrebbe avere alcun effetto nell'ulteriore corso del giudizio che
sarebbe possibile solo se il riconoscimento della giurisdizione fosse
fatto da parte della Corte di cassazione.
L'Avvocatura dello Stato è passata poi ad esaminare il merito
delle questioni e richiamandosi alle difese svolte a proposito della
prima causa, ha precisato in particolare:
a) che sul primo aspetto (quello relativo alla pretesa offesa al
principio di idoneità del giudice) vi erano nell'ordinanza due punti
meritevoli di attenzione, e precisamente che i requisiti di idoneità
dovessero comprendere anche quelli dai quali si possa trarre, una volta
accertatane la sussistenza, la certezza della volontà di lavoro e di
sacrificio; e che la garanzia circa la non arbitrarietà della scelta,
in relazione ai requisiti, dei consiglieri di nomina governativa,
potesse discendere anche da autolimitazioni, con rilevanza formale, da
parte del Governo. Ed al riguardo osservava che non era dato di sapere
da quali elementi di fatto derivava l'esigenza di quei nuovi requisiti
e che per altro, del problema si sarebbe potuto ragionare solo in
astratto; e che autolimitazioni, anche se non scritte, erano state
sistematicamente osservate, per cui dall'istituto della nomina
governativa non erano derivati inconvenienti, ché anzi non pochi dei
magistrati così scelti avevano dato lustro e prestigio al Consiglio e
servito il Paese in modo ammirevole;
b) circa la pretesa offesa al principio dell'indipendenza,
l'Avvocatura dello Stato ha richiamato la sentenza n. 1 del 1967 di
questa Corte, secondo cui una volta che la nomina sia avvenuta cessa
ogni vincolo che eventualmente esista tra il Governo e la persona
prescelta e subentra la garanzia all'inamovibilità, ed ha osservato
che questa fosse assicurata dall'art. 5 del t.u. del 1924 ed in misura
non inferiore a quella esistente per i magistrati della Corte dei
conti.
Si è soffermata infine, l'Avvocatura, sull'offesa allo stesso
principio che sarebbe derivata dal non essere limitato, entro termini
ritenuti più ragionevoli, il numero dei consiglieri di Stato di
estrazione governativa, rilevando che il Governo, con l'istituzione dei
tribunali amministrativi, si era trovato nella necessità di far fronte
con mezzi eccezionali ad una situazione urgente ed eccezionale e che
situazioni del genere non sono destinate a ripetersi se non a distanza
di molti decenni ed intanto il decorso degli anni vale a ripristinare
lo stato quo ante solo temporaneamente modificato.
9. - All'udienza del 3 ottobre 1973, per la parte privata
costituita hanno svolto le difese gli avvocati Carlo Fornario, prof.
Feliciano Benvenuti e prof. Giuseppe Guarino e per la Presidenza del
Consiglio dei ministri il vice avvocato generale dello Stato Raffaello
Bronzini. Considerato in diritto :
1. - Il Consiglio di Stato, sezione IV, con ordinanza del 3 aprile
1973 solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,
2 e 4 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (approvazione del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato), come modificati dall'art. 4 del
r.d.l. 6 febbraio 1939, n. 478, in riferimento agli artt. 3, 51, 97,
100, 101, 102, 103, 106, 107, 108 e 135 della Costituzione.
Con altra ordinanza dello stesso Consiglio di Stato, sezione V, è
sottoposta all'esame di questa Corte la questione di costituzionalità
del combinato disposto degli artt. 50 e 12 lett. b della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e 1, comma secondo (limitatamente alla libera
nomina a consigliere di Stato da parte del Governo) e 4 del r.d. n.
1054 del 1924 con le modifiche di cui all'art. 4 del r.d.l. n. 478 del
1939, per contrasto con gli artt. 108, comma secondo, 103, comma primo,
e 100, primo e ultimo comma, della Costituzione ed in relazione agli
artt. 97, primo e terzo comma, e 51, comma primo, della stessa Carta.
Le questioni si riferiscono alla normativa concernente i
presupposti ed i modi di esercizio del potere del Governo di nominare i
componenti del Consiglio di Stato e presentano molti punti essenziali
in comune. Possono, quindi, le relative cause essere trattate
congiuntamente e, previa riunione dei procedimenti, essere decise con
unica sentenza.
2. - Delle indicate norme, costituiscono, in effetti, oggetto di
clenuncia solo quelle che si riferiscono alla nomina dei consiglieri di
Stato a seguito di libera scelta governativa e che regolano in via
transitoria l'utilizzazione dei posti disponibili alla data di entrata
in vigore della legge n. 1034 del 1971 e cioè quelle norme che erano
applicabili e sono state applicate in occasione della nomina di
diciassette consiglieri di Stato di cui al d.P.R. 19 gennaio 1973.
Codesta limitazione è espressamente prevista nella seconda ordinanza;
ed è desumibile con sicurezza anche dalla prima nella quale è proprio
manifestata l'esigenza di stabilire "se le norme legislative, in base
alle quali le nomine dei diciassette consiglieri sono state effettuate,
siano o meno conformi alla Costituzione" ed implicitamente si esclude
che avrebbero potuto essere rilevanti le eventuali questioni circa la
nomina del Presidente del Consiglio di Stato e dei Presidenti di
Sezione, circa la promozione al grado di primo referendario e circa il
conferimento dei posti di referendario.
Secondo il Consiglio di Stato, le norme denunciate sarebbero
costituzionalmente illegittime nelle parti in cui, dopo aver attribuito
al Governo il potere di scegliere e nominare i consiglieri di Stato,
non stabiliscono alcun criterio per la scelta ed in particolare non
prevedono che le persone da nominare debbano possedere dati requisiti o
titoli, o appartenere a date categorie, che il possesso di codesti
requisiti o titoli o l'appartenenza a codeste categorie debbano essere
concretamente accertati, e che della scelta, come sopra effettuata,
debba darsi adeguatamente conto; non stabiliscono alcun limite numerico
o quantitativo, ed in particolare non prevedono che le nomine debbano
essere in numero limitato e tale che non venga superato quello
complessivo dei magistrati provenienti dal concorso, e cioè che la
doppia provvista (in sé legittima) debba essere paritetica e sia
assicurato l'equilibrio quantitativamente bilanciato tra la componente
proveniente dal concorso e quella di nomina esterna; non prevedono che
della scelta debba essere effettuata una verifica (preventiva o
successiva, da parte del Consiglio di Stato); ed infine non prevedono
alcun meccanismo di compensazione o riassorbimento successivo per
ristabilire il rapporto paritetico tra le due provenienze (concorso e
libera scelta).
La dedotta illegittimità costituzionale delle norme denunciate -
aggiunge ancora il Consiglio di Stato che si riporta
all'interpretazione che di esse ha dato il Governo, in ciò avallato
dalla Corte dei conti - si avrebbe correlativamente o conseguentemente,
in quanzo esse consentono: che l'accertamento del requisito di
idoneità sia teoricamente lasciato al solo Governo; che siano nominate
persone non idonee; che non venga dato conto dei modi e criteri di
scelta e, tra l'altro, che l'atto di nomina sia privo cli motivazione;
che le libere nomine avvengano senza limite numerico, senza il rispetto
della proporzione quantitativa con i consiglieri provenienti dal
concorso, senza assicurare l'equilibrio quantitativamente bilanciato
tra le due compoilenti, ed in misura eventualmente massiccia ed in modo
tale che con un solo atto di esercizio del potere possa essere alterato
l'equilibrio dell'Istituto; che in occasione delle nomine, si crei
spazio per la cosiddetta politicizzazione di esse o si verifichino
fenomeni di lottizzazione politica; ed infine, che il Governo, con
"infornate", condizioni l'attività del Consiglio di Stato e possa,
indirettamente, esercitare il potere spettante a quell'organo di
eleggere un giudice della Corte costituzionale.
La normativa in esame, infine, messa a raffronto con la disciplina
dettata per i tribunali amministrativi regionali, denunzierebbe una
disarmonia irrazionale nel sistema giurisdizionale - amministrativo
complessivo, articolato nei due gradi.
Le ripetute norme, per le parti e per le ragioni sopra indicate,
sarebbero, ad avviso del Consiglio di Stato, in contrasto con gli artt.
3, 51, 97, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108 e 135 della Costituzione e
specificamente violerebbero le disposizioni ed i principi che vogliono:
che ad accedere agli uffici pubblici ed a partecipare
all'amministrazione della giustizia siano ammesse solo persone idonee
allo svolgimento delle funzioni o fornite dei requisiti di legge; che
siano indipendenti ed imparziali i giudici, ed il personale della
magistratura del Consiglio di Stato in particolare di fronte al
Governo; che questa speciale indipendenza sia anche del Consiglio di
Stato; che il principio di eguaglianza operi nell'ambito dell'intero
sistema giurisdizionale-amministrativo; che al Governo sia negato ogni
potere, anche indiretto, in ordine alla nomina del giudice della Corte
costituzionale da parte del Consiglio di Stato; ed infine, che sia
assicurato il rispetto della natura e delle funzioni del Consiglio di
Stato, quale organo di garanzia costituzionale, contro l'eventuale
politicizzazione delle nomine e ad impedire che venga turbata
l'apoliticità del giudice.
3. - In relazione alle questioni sollevate con le due ordinanze,
l'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei
ministri, sostiene che le stesse, e per i vari e diversi motivi
specificamente ricordati in narrativa, siano inammissibili e comunque
non rilevanti.
a) Si assume, anzitutto, che fosse carente di giurisdizione anche
in ordine alla domanda di sospensione del d.P.R. 12 gennaio 1973, il
Consiglio di Stato, sezione IV, quando ha proposto il primo gruppo di
questioni, per il fatto che le aveva sollevate dopo che la Presidenza
del Consiglio dei ministri aveva adito la Corte di cassazione perché
fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato e
di ogni altro giudice in relazione al ricorso in esame.
La Corte ritiene che l'atto con cui il Presidente della Repubblica
nomina, a sensi dell'art. 1, comma secondo, del t.u. del 1924, i
magistrati del Consiglio di Stato, nonostante la peculiarità della
funzione e dell'oggetto, rientri certamente tra gli atti amministrativi
che ammettono ad un pubblico ufficio e in quanto tali sono
astrattamente soggetti, come di regola, all'impugnativa davanti agli
organi della giurisdizione amministrativa. E per ciò (ed anche
perché sulla concreta spettanza di poteri giurisdizionali al riguardo,
sia pure per preteso conflitto di attribuzione, è stata chiamata a
pronunciarsi la Corte di cassazione) non può es sere es clusa a priori
ed allo stato la giurisdizione del Consiglio di Stato.
D'altra parte, la proposizione del regolamento preventivo di
giurisdizione, comporti o meno essa la sospensione del potere di
decidere il merito, non preclude al giudice amministrativo, davanti a
cui pende il processo principale, di adottare provvedimenti urgenti e
tra gli altri, quello di sospensione dell'efficacia del provvedimento
impugnato. E ciò, in base all'articolo 48, comma secondo, del codice
di procedura civile ed ora anche tenendosi conto dell'art. 30, comma
terzo, della legge n. 1034 del 1971.
Ed allora non si può non ritenere che, avendo il Consiglio di
Stato il potere di pronunciarsi sulla domanda di sospensione, gli
spettasse di sollevare, siccome ha fatto, questioni di legittimità
costituzionale in ordine a norme di legge rilevanti ai fini di quella
pronuncia sotto il profilo del fumus boni iuris e per l'accertamento
della ricorrenza in concreto dei gravi motivi.
b) Risulta del pari non fondata la seconda eccezione di
inammissibilità, per difetto di rilevanza.
Sostenere, come fa l'Avvocatura generale, che la pronuncia di
questa Corte non potrebbe avere alcun effetto sull'ulteriore corso del
giudizio davanti al Consiglio di Stato, dato che la prosecuzione di
esso si renderebbe possibile esclusivamente in virtù del
riconoscimento della giurisdizione effettuato dalle sezioni unite, non
è conducente dopo quanto si è chiarito nella precedente lettera.
Una pronuncia di questa Corte, infatti, consentirebbe al Consiglio
di Stato (che ha ampiamente motivato sulla pregiudizialità
dell'eccezione di illegittimità costituzionale e che aveva ed ha
tuttavia, sino a quando non gli dovesse la Suprema Corte di cassazione
negare la giurisdizione, il potere di decidere sulla sospensiva) di
provvedere al riguardo. E non rilevano, quali eventualmente possano
essere, le vicende e la sorte finale del giudizio principale.
c) Non possono, ancora, essere condivise le ragioni espresse
dall'Avvocatura generale dello Stato a sostegno delle due eccezioni di
inammissibilità delle questioni sollevate dalla V sezione del
Consiglio di Stato e per cui sarebbe giuridicamente inesistente il
provvedimento con cui dette questioni sono state proposte, di tali
questioni la Corte non potrebbe mai ritenere la fondatezza, e la
pronuncia dalla stessa adottata, nessun effetto da sé potrebbe
produrre sull'ulteriore corso del giudizio.
L'ultimo rilievo non ha sufficiente pregio perché, nella specie,
il Consiglio di Stato ha sollevato il secondo gruppo di questioni in
sede di controllo della regolare Costituzione dell'organo giudicante
emettendo al riguardo una decisione non definitiva (oltre che
l'ordinanza di rimessione) e quindi l'indagine in relazione al profilo
ora detto non gli era e non gli sarebbe preclusa, non potendosi
sostenere che ciò attenga al merito e dovendosi d'altronde riconoscere
che la pronuncia di questa Corte verrebbe a rimuovere l'incertezza
denunciata dal Consiglio di Stato, precisando se i consiglieri di Stato
di nomina governativa possano o meno esercitare legittimamente in
materia giurisdizionale le loro funzioni.
Non rileva, infine, il fatto che contro la detta decisione sia
stato proposto ricorso per Cassazione da valere (anche) ai fini del
regolamento preventivo di giurisdizione e per il caso che la decisione
dovesse essere ritenuta non definitiva, perché l'eventuale pronuncia
di questa Corte che dichiarasse l'illegittimità costituzionale delle
norme denunciate, sarebbe in grado di operare nel giudizio a quo.
Non è, in secondo luogo, consentito sostenere che il provvedimento
del Consiglio di Stato (decisione definitiva o ordinanza) sia esistente
solo in apparenza ma che sia radicalmente nullo perché adottato in un
giudizio in cui il collegio era costituito allche da magistrati, la
legittimità della cui nomina era contestata e questi sono stati parti
e giudici ad un tempo, ed in cui è mancato il contraddittorio. Nella
specie, in effetti, non è sorta incidentalmente alcuna nuova
controversia sulla legittimità del decreto di nomina dei consiglieri
di Stato del 12 gennaio 1973, ma si è avuto il normale e doveroso
controllo della regolare Costituzione dell'organo giudicante. E in modo
corretto, quindi, il Consiglio di Stato ha sollevato le questioni,
atteso il carattere pregiudiziale delle eccezioni di illegittimità
costituzionale, in un processo in cui le parti erano presenti e non si
poteva richiedere che vi partecipassero i soggetti comunque interessati
alla presenza nel collegio degli anzidetti due magistrati.
Né, infine, può dirsi che delle questioni sollevate con la
seconda ordinanza mai questa Corte avrebbe potuto dichiarare la
fondatezza stante che, accertata l'illegittimità costituzionale delle
norme impugnate, delle questioni avrebbe dovuto constatare il difetto
di rilevanza per carenza di giurisdizione nel giudice a quo. Sulla
rilevanza, infatti, alla Corte è consentito di indagare entro i limiti
segnati dalla prospettazione delle questioni, e sulla valutazione di
essa non può incidere l'avviso (logicamente successivo) che questa
Corte venga ad avere in ordine alla fondatezza.
4. - A proposito delle questioni in esame, è dato rilevare che due
di esse sono correlative o conseguenziali nei confronti delle altre, e
precisamente che l'esame e la decisione della questione circa
l'asserita disarmonia irrazionale dell'intero sistema
giurisdizionale-amministrativo, articolato nei due gradi, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, implicitamente richiedono il
previo accertarmento della legittimità o meno delle normc che si
riferiscono all'esercizio del potere di nomina de quo; e che l'asserito
contrasto con l'art. 135 della Costituzione sul punto relativo alla
nomina del giudice della Corte costituzionale da parte del Consiglio di
Stato presuppone logicamente la mancanza di indipendenza nel personale
della magistratura del Consiglio di Stato.
Di codeste due questioni si potrà dire in prosieguo.
Per le altre, va subito ricordato che esse attengono a vari aspetti
di un unico problema che si prestano ad essere valutati unitariamente.
Volendo riassumere tali questioni nei termini in cui esse sono
sottoposte a questa Corte, si tratta di accertare se siano o meno
conformi alla Costituzione nei modi e nei sensi sopra detti le
denunciate norme del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e
successive modificazioni e della legge istitutiva dei tribunali
amministrativi regionali, le quali non prevedono limiti e cautele per
l'esercizio del potere di scelta e di nomina dei consiglieri di Stato
da parte del Governo e consentono che codesto potere sia
(nell'esercizio) illimitato ed indiscriminato.
Della normativa denunciata il Consiglio di Stato fornisce la
ricordata interpretazione; ed occorre però controllare se essa possa
essere accolta.
Anche se è esatto, su un piano generale, che le norme oggetto di
sindacato di costituzionalità debbano essere valutate nella loro
effettività, è del pari esatto che se ne debba precisare il rapporto
con le disposizioni costituzionali, al fine della loro interpretazione
anche per mezzo di queste e (qualora esse norme ammettano due o più
sensi) nel senso conforme alla Costituzione; e specie in presenza di
disposizioni costituzionali irnmediatamente obbligatorie, al fine di
constatarne l'apporto alla compiuta individuazione del contenuto delle
norme della legge ordinaria.
Nella specie, a proposito delle norme denunciate, si assume che in
esse mancherebbero le previsioni già dette e con ciò sarebbero
consentite le prospettate possibilità. Ma, in realtà, soprattutto
nell'ambito del rapporto con le disposizioni costituzionali, quelle
norme non si prestano ad essere interpretate nei sensi risultanti dalle
due ordinanze di rimessione.
È, anzitutto, consentito di rilevare che le norme di cui si tratta
non vivono, e ciò per coglierne l'effettività, così come è
prospettato dal Consiglio di Stato.
Giova, a tal riguardo, ricordare:
- che per lo stesso Consiglio di Stato, la scelta dei consiglieri
di Stato da parte del Governo - "secondo una tradizione storicamente
osservata nella stragrande maggioranza dei casi considerati nel loro
complesso e con riferimento anche a tempi non immediatamente recenti" -
è caduta su uomini per i quali la nomina non è stata solo un premio
per i servizi resi all'Amministrazione, ma è stata innanzitutto il
risultato di una valutazione delle attitudini alla funzione, che
richiede volontà e capacità di lavoro e di sacrificio e soprattutto
serenità ed indipendenza di giudizio;
- che, a fronte della detta applicazione delle norme in esame,
esistono, almeno in relazione alla pretesa illimitatezza del potere di
nomina, decise prese di posizione del Ministero del tesoro (note 28
febbraio 1939, n. 102545/104440 e 20 gennaio 1950, n. 100132), del
Governo (relazione al disegno di legge n. 1440 presentato il 27 giugno
1950 alla Camera dei Deputati) e dello stesso Consiglio di Stato
(parere dell'Adunanza generale, 16 febbraio 1950, n. 41 e da ultimo,
quello relativo al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 579), dalle quali
risulterebbe un'interpretazione differente e quanto meno che non è
pacifica quella data dal giudice a quo;
- che potrebbe non essere senza rilievo ai fini della disciplina
dell'atto di nomina di cui si tratta, la regola o il principio
desumibile dalla legge 9 febbraio 1939, n. 273, contenente disposizioni
circa i provvedimenti legislativi relativi all'ordinamento e alle
funzioni del Consiglio di Stato e prescrivente sia pure per quei
provvedimenti il previo parere del Consiglio stesso in Adunanza
generale;
- che, comunque e in generale, il riferimento alla cosiddetta
prassi potrebbe essere assunto a criterio e strumento
d'interpretazione, se ed in guanto essa si mantenga entro i limiti
astratti della pura applicazione o della (consentita) integrazione
delle norme e non si sostanzi in evidente disapplicazione o violazione
delle stesse, e ad ogni modo se ed in quanto dei modi di attuazione si
valutino solo quelli costanti o massimamente frequenti;
- ed infine non è privo di importanza il recente atto di
autodisciplina della materia, posto in essere dal Governo in ossequio
al principio di buona amministrazione (d.P.R. 29 settembre 1973, n.
579), che, ad avviso della Corte, sostanzialmente interpreta ed applica
principi da considerarsi già esistenti nell'ordinamento e che è
garanzia della legittimità del futuro comportamento del Governo.
Ma soprattutto è decisivo il rilievo che, con disposizioni
immediatamente obbligatorie o esprimenti esigenze essenziali, la
Costituzione pone in definitiva, presupposti, condizioni, limiti,
cautele o garanzie di sostanza e di forma all'esercizio del potere di
nomina de quo.
5. - La Costituzione, in relazione alle materie sulle quali
incidono le sollevate questioni, contiene disposizioni disciplinatrici
che si articolano variamente (in modo diretto, con riserve di legge e
con rinvio alla legge).
Al fine dell'interpretazione delle norme denunciate, rilevano
maggiormente i profili o le parti comportanti o aventi una immediata
obbligatorietà.
Non può negarsi che dal Costituente siano state prese in specifica
considerazione due esigenze, di ampia portata: che le persone, a cui
poter affidare funzioni giurisdizionali, siano idonee allo svolgimento
di esse, e che tale idoneità venga concretamente accertata. Ed esse,
infatti, trovano compiuta o sufficiente tutela là dove varie
disposizioni le affermano e le riconoscono come attuali ed essenziali
perché siano assicurate alla magistratura le caratteristiche, che la
contraddistinguono, della indipendenza e della (per quanto di ragione,
connessa) imparzialità. Sono indubbiamente in tal senso, l'art. 100,
comma terzo, per cui, specificamente e comunque assorbendosi il
disposto dell'art. 108, comma secondo, la legge assicura l'indipendenza
del Consiglio di Stato e dei suoi componenti di fronte al Governo;
l'art. 102, comma secondo, ultimo inciso, che prevede la partecipazione
alle Sezioni specializzate presso gli organi giudiziari, di cittadini
idonei estranei alla magistratura; l'art. 106, comma terzo, che fissa i
requisiti e le categorie delle persone a cui poter affidare l'ufficio
di consigliere di Cassazione; e, per la residua sua portata autonoma,
ancora l'art. 108, comma secondo, per cui la legge assicura
l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e degli
estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Tali disposizioni, espressamente o implicitamente - si è detto -
vogliono tutelare e tutelano quelle esigenze. Ma in sostanza, vogliono
altresì che codesta tutela sia assicurata nei modi e con le forme che
siano coerenti con (la duplice provvista dei consiglieri di Stato e per
quel che qui interessa, con) la nomina a seguito di (libera) scelta
governativa.
6. - Le norme denunciate, e per quella parte di esse clac attiene
ai profili qualitativi della scelta ed alle garanzie della verifica e
del procedimento, vanno interpretate, sulla base dei riferimenti e
delle considerazioni che precedono, nel senso che esse impongono: a)
che la scelta debba cadere su persone specificamente idonee alle
funzioni e cioè - mutuando le parole dal parere dell'Adunanza generale
del Consiglio di Stato del 24 settembre 1973 ed in toto dal testo
dell'art. 1 del d.P.R. n. 579 del 1973 - su persone "che per
l'attività o gli studi giuridico-amministrativi compiuti e per le doti
attitudinali e di carattere, posseggano piena idoneità all'esercizio
delle funzioni di consigliere di Stato"; b) che codesta idoneità sia
concretamente accertata, e c) correlativamente, che, in quanto il tutto
sia compatibile con la natura e con la funzione del procedimento e del
provvedimento di nomina, l'effettuazione dell'accertamento della detta
idoneità venga in qualche modo documentata o sia desumibile dal
contesto. A quest'ultimo fine possono tra l'altro soccorrere
positivamente un parere del Consiglio di Stato, come quello previsto
come obbligatorio dal citato r.d.l. n. 273 del 1939 per i provvedimenti
legislativi relativi al Consiglio di Stato e considerabile egualmente
tale per gli atti amministrativi relativi alla stessa materia, o come
quello che lo stesso Governo ha riconosciuto necessario nella
richiamata autolimitazione di rilevanza formale (cpv. del citato art. 1
del d.P.R. n. 579 del 1973); o una designazione o proposta dello stesso
Consiglio di Stato (secondo le norme regolamentari da ultimo
richiamate); o infine un atto motivato, a conclusione del procedimento
di nomina, qualora il Governo ritenga di provvedere in modo non
conforme ai predetti pareri o proposte.
7. - Così rettamente interpretate, le dette norme, ad avviso di
questa Corte, non vanno contro le disposizioni ed i principi
costituzionali sopra ricordati. Esse danno vita ad una disciplina
legislativa che, pur conferendo al Governo un ampio potere
discrezionale, garantisce, in materia, il rispetto dell'esigenza
dell'idoneità del giudice, nonché di quella dell'indipendenza del
Consiglio di Stato e dei suoi componenti di fronte al Governo (e almeno
per quanto possa derivare dall'esercizio del potere di nomina).
Gli atti di nomina, che in applicazione di quelle norme siano posti
in essere, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della
Corte dei conti e possono essere portati al giudizio del Consiglio di
Stato al quale spetta (non la verifica dei poteri, non richiesta dalla
Costituzione, sibbene) di controllarne la legittimità in sede di
accertamento della regolare Costituzione dell'organo giudicante ed ai
fini dell'annullamento in presenza di un ricorso di chi davanti a
quell'organo di giustizia amministrativa, di rilevanza costituzionale,
assuma che un dato atto di nomina abbia leso interessi legittimi o, nei
casi di giurisdizione esclusiva, diritti soggettivi.
Ed a tali organi, e nei limiti delle rispettive competenze spetta
di accertare se in concreto vengono osservate le norme come sopra
interpretate e da applicare.
8. - Non ricorre l'asserita illegittimità costituzionale delle
norme denunciate, neppure a proposito del preteso difetto di limiti
numerici o quantitativi per le nomine di libera scelta dei consiglieri
di Stato.
Al riguardo interessa, per l'interpretazione delle norme di cui ci
si occupa, constatare: che le norme applicabili ed applicate in
occasione della ripetuta nomina dei diciassette consiglieri sono quel
le dettate con l'art. 50 , comma primo della legge n. 1934 del 1971 e
non anche con l'art. 4 del r.d. n. 1054 del 1924 e successive
modificazioni; che l'art. 4, ora citato, deve dirsi allora ed in atto
non direttamente applicato che l'art. 4, comunque, disponendo una
riserva di posti a favore dei referendari manifesta la tendenza
all'equilibrio delle due componenti (concorso e scelta governativa),
senza per altro escludere - ove di quella riserva manchino i
presupposti - che i consiglieri di libera scelta possano essere,
siccome lo sono da tempo ed in atto, in numero maggiore.
Non si è perciò in presenza di un potere illimitato, sibbene di
un potere che dall'entrata in vigore della legge n. 1034 del 1971, in
atto ed anche a decorrere dal 1 gennaio 1975 consente la nomina di
consiglieri di Stato mediante libera seelta a copertura di posti di
ruolo che siano esistenti, vacanti e disponibili, anche in base al
secondo ed al quarto comma dell'art. 50 della legge n. 1034 del 1971 e
con il rispetto delle riserve di cui al primo comma di questo articolo
nonché dell'art. 17, comma primo della stessa legge.
E non può quindi dirsi che le norme le quali codesto potere
prevedono, siano - come si ritiene dal Consiglio di Stato -
costituzionalmente illegittime perché non rispettano la pariteticità
nelle due provenienze dei consiglieri di Stato, consentono che sia
spezzato l'equilibrio dell'Istituto, e permettono al Governo di
condizionare il Consiglio di Stato e comunque di turbare l'indipendenza
di esso e dei suoi componenti.
Ed infatti, una pariteticità in senso stretto non è voluta dal
legislatore ordinario, e non è imposta dal Costituente né in sé né
per le implicazioni che dal mancato rispetto di essa si assume possano
aversi in tema di indipendenza; solo l'equilibrio quantitativo tra le
due componenti è richiesto dalla Costituzione ed in modo tendenziale,
e precisamente nel senso che la legge possa discostarsi dall'osservanza
del relativo criterio unicamente in presenza di specifiche esigenze
meritevoli di tutela, e per altro se esso in fatto non si verifica,
ciò non dipende esclusivamente dalle norme denunciate, ma anche e
soprattutto da altre norme che consentono il rieorso (con l'eventuale
abuso) al eollocamento fuori ruolo, che lasciano all'assoluta
discrezione del Governo se e per quanti posti bandire i concorsi per
referendario, ecc., da norme cioè che non sono oggetto della presente
impugnativa; non è desumibile dal sistema l'esigenza che nei collegi
giudicanti abbiano prevalenza numerica i magistrati provenienti dalla
carriera; anche se è vero che il giudizio di costituzionalità possa
essere condotto con riferimento a ciò che in base alle norme
denuneiate è prevedibile ehe si possa verificare con regolarità e
costanza, nella specie la normativa de qua, ehe pur consentirebbe
applicazioni a turbativa di quell'equilibrio, risulta essere dettata
per l'insorgenza, a seguito dell'istituzione dei tribunali
amministrativi regionali, di partieolari, urgenti e eontingenti
necessità di personale della magistratura e ad evitare
quell'evenienza, è accompagnata da cautele che, se osservate, non
dovrebbero in fatto consentirne la verificazione (prevedibile
esaurimento della fase di transizione ed attuazione del disposto di cui
al primo comma dell'art. 17 della legge n. 1034 del 1971;
autolimitazioni di cui al d.P.R. n. 579 del 1973).
9. - Le questioni sin qui esaminate, sono pertanto non fondate: in
particolare, le norme relative ai profili qualitativi degli atti di
nomina dei consiglieri di Stato non risultano in contrasto con le norme
ed i principi costituzionali di raffronto, in quanto siano interpretate
ed applicate nei sensi indicati nel precedente n. 6.
Restano da valutare le denunce relative all'asserita violazione
degli artt. 51 e 97, 3 e 135 della Costituzione.
Anche sotto codesti ulteriori profili il dubbio di
incostituzionalità non ha ragione di essere.
a) Non possono ritenersi non osservati gli artt. 51 e 97 in sé o
il secondo in relazione ai primo.
È del tutto conseguenziale a quanto rilevato in precedenza, che le
norme di cui si tratta, rettamente intese, come non contrastano con le
disposizioni costituzionali poste a garanzia dell'idoneità e
dell'indipendenza dei giudici speciali ed ordinari, così rispettano le
esigenze relative all'investitura di soggetti in pubbliche funzioni e
al buon andamento e imparzialità dell ufficio da ricoprire. Comune a
tutte queste disposizioni, d'altra parte, è la necessità che le
strutture organizzatorie dello Stato, considerato in tutti i possibili
modi di essere e di articolarsi, siano previste e realizzate in
funzione dell'osservanza e del rispetto delle fondamentali istanze di
carattere collettivo ed individuale: e tra queste c'è certamente
quella del buon andamento e imparzialità degli uffici a qualsiasi
potere appartenenti.
b) Con la legge n. 1034 del 1971 è stata realizzata una
trasformazione del sistema giurisdizionale amministrativo, e questo nel
complesso risulta articolato nei due gradi.
Nell'ambito di codesto sistema, però, mettendo a raffronto i modi
di provvista dei consiglieri di Stato e dei magistrati amministrativi
regionali, non si ha la lamentata disarmonia irrazionale.
Anche se i due modi non sono eguali, e nel primo caso la nomina ha
luogo a seguito di scelta governativa o sulla base del concorso e nel
secondo solo per concorso (e nella prima attuazione della legge con
varie modalità), la differenza non è arbitraria o irrazionale perché
le due situazioni oggetto di disciplina non sono eguali. Basta pensare
alle funzioni (consultiva e giurisdizionale) del Consiglio di Stato ed
altresì alla posizione di organo ausiliario del Governo che esso ha;
ed a quest'ultimo riguardo giova non trascurare che la posizione di
organo ausiliario non trova necessariamente o solo la sua ragione di
essere nella funzione di organo di giustizia nell'amministrazione,
legata alla sua funzione giurisdizionale. Ed ancora va considerato che
per il Consiglio di Stato (come è espressamente ammesso nella seconda
ordinanza) esistono ragioni ed esigenze "per ritenere la necessità di
un duplice sistema di accesso (concorso e nomina: collegato a ricambio
di generazioni e di esperienze)" e i componenti dei tribunali
amministrativi regionali sono destinati a svolgere (unicamente)
funzioni giurisdizionali (art. 1) e "non possono essere in alcun caso
chiamati ad esercitarc funzioni o ad espletare compiti diversi da
quelli istituzionali" (art. 13, comma quarto), e sottostanno alle altre
cause di incompatibilità, nonché a quelle previste per i magistrati
ordinali (art. 13, comma quinto), e che, quindi, per essi non possa non
valere la regola dell'unicità di accesso all'ufficio (concorso).
La lamentata disarmonia irrazionale nel sistema complessivo, poi,
non è riscontrabile solo che si ricordi quale è ad avviso di questa
Corte, e per le ragioni sopra indicate, l'interpretazione da darsi alle
norme denunciate e che, per ciò, per la nomina dei consiglieri di
Stato sono - richieste cautele che non possono condurre
all'illegittimità costituzionale delle norme stesse, e si rilevi come
non influente la circostanza che codeste cautele non siano
corrispondenti a quelle richieste per la nomina del magistrati
amministrativi regionali.
Ed infine, per valutare adeguatamente coerente l'intero sistema,
non è di scarso rilievo l'apporto fornito dal disposto dell'art. 17
della legge n. 1034 del 1971.
c) Da ultimo, non può vedersi nelle norme denunciate alcuna
violazione dell'art. 135 della Costituzione, e sotto i due profili
della relativa prospettazione.
Deve escludersi, anzitutto, che la normativa de qua vada contro la
detta disposizione in quanto questa a proposito della Corte
costituzionale, esprime una esigenza ed un principio (sopra richiamati)
per tutti gli organi di garanzia. E ciò in quanto quella normativa
riflette anch'essa quell'esigenza ed è conforme a quel principio.
In secondo luogo, la pretesa contrarietà all'art. 135 si baserebbe
sull'assenza della necessaria indipendenza dei magistrati del Consiglio
di Stato. Ma essendo dimostrato per le ragioni in precedenza svolte,
che tale indipendenza è assicurata, manca la ragione di quel
contrasto.
10. - Riconosciuto che le norme denunciate di per sé rispettano
l'esigenza costituzionalmente prevista che il giudice amministrativo
sia idoneo specificamente alle funzioni al cui esercizio è destinato,
e d'altra parte non negano né mettono in forse l'indipendenza del
Consiglio di Stato e dei suoi componenti di fronte al Governo, è
ultroneo dire del valore delle norme che si riferiscono ai rapporti tra
il Consiglio di Stato (istituto e suoi componenti) ed il Governo,
successivi all'investitura del soggetto nell'ufficio. Di queste altre
norme, infatti, siccome incidentalmente si è sopra detto, non è stata
contestata la legittimità costituzionale. D'altronde, il giudice a quo
ne ha parlato al solo fine di comprovare l'esattezza della sua tesi
quando, dopo aver sostenuto che le norme relative all'esercizio del
potere di nomina erano costituzionalmente illegittime, ha aggiunto che
il supposto difetto di idoneità e di indipendenza non era eliminato o
contenuto dalla normativa relativa allo status del magistrato ed anzi
era ulteriormente aggravato per ciò che codesta normativa e la prassi
che accanto ad essa si era sviluppata, portavano a far ritenere
l'esistenza di continui ed importanti contatti tra Consiglio di Stato e
Governo del tutto incompatibili con l'indipendenza del Consiglio stesso
e dei suoi componenti nei confronti del Governo. E per ciò basta
riportarsi alla constatazione, superiormente fatta, che dalle norme
impugnate tale indipendenza non risulta vulnerata.
Per quanto concerne, poi, l'indipendenza - inamovibilità dei
componenti del Consiglio di Stato, che sarebbe apparente o quasi
inamovibilità, basta osservare in contrario che essa è invece
effettiva, non potendosi considerare la garanzia offerta dall'art. 5,
comma secondo del t.u., meno valida di quella fornita per i componenti
della Corte dei conti dall'art. 8 del relativo testo unico e già
reputata adeguata con la sentenza n. 1 del 1967.
La Corte, per altro, di fronte all'istituzione dei tribunali
amministrativi regionali ed al loro coordinamento con il Consiglio di
Stato e con il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione
siciliana che hanno comportato una notevole, anche se non definitiva,
attuazione, sul punto, della Carta costituzionale (art. 125, comma
secondo), ritiene doveroso precisare che, pur essendo il Consiglio di
Stato un organo di "consulenza giuridico-amministrativa e di tutela
della giustizia nell'amministrazione" (art. 100, comma primo), debba
darsi in modo concreto il giusto peso e la dovuta ampiezza
all'esigenza, costituzionalmente garantita (art. 113), di tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti
della pubblica Amministrazione e che i magistrati a cui vengano
affidate le relative funzioni siano effettivamente indipendenti dal
Governo e giudichino in maniera imparziale.
Gli eventuali rapporti tra il prescelto e la pubblica
Amministrazione che abbiano preceduto la nornina o che, intervenuta
questa, potrebbero in ipotesi suscitare vincoli di sorta, si dissolvono
nelle persone che siano idonee a ricoprire l'ufficio e all'atto in cui
esse acquistano uno status. E per ciò non hanno alcun rilievo in sede
di valutazione in astratto della ricorrenza o meno dell'indipendenza
del giudice.
Ma ciò da cui non si può prescindere è la considerazione
dell'esercizio delle funzioni, come riflesso delle attitudini e
qualità del magistrato e soprattutto delle situazioni giuridiche
soggettive facenti a lui capo come aspetti o conseguenze di quello
status.
Un rigoroso rispetto delle norme relative al collocamento fuori
ruolo dei magistrati del Consiglio di Stato con esclusione di deroghe,
e sempre in vista della revisione della relativa disciplina (legge n.
1018 del 1950); la consacrazione in legge delle norme e dei principi di
cui al d.P.R. n. 579 del 1973 per rafforzare la garanzia del rispetto
dell'art. 108, comma primo della Costituzione; la previsione di
maggiori garanzie circa l'inamovibilità (pur essendo stato
costantemente in fatto osservato il parere dell'Adunanza generale) e
più ampiamente circa la progressione, assegnazione e tramutazione
delle funzioni; il sostanziale contenimento degli incarichi speciali;
la copertura tempestiva e sollecita dei posti di referendario per
rendere sempre più vitale il sistema della duplice provvista; la
realizzazione in fatto delle condizioni necessarie perché la decisione
dei ricorsi sia pronta ed in nessun caso ritardata da impegni non
istituzionali dei componenti dei collegi giudicanti: sono indirizzi e
comportamenti di cui non si può non sentire la necessità, se si vuole
- come è imprescindibile per il sostanziale rispetto della
Costituzione e per una concreta attuazione dell'essenziale giustizia
dell'amministrazione - che si allarghino e diventino sempre più
effettive l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (art.
3, comma primo), la soggezione dei giudici solo alla legge (art. 101,
comma secondo) e la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e
degli interessi legittimi dei cittadini (art. 101 e ss.).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del r.d. 26 giugno
1924, n. 1054 (approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio
di Stato e successive modificazioni), 4 dello stesso r.d. sostituito
dall'art. 4 del r.d.l. 6 febbraio 1939, n. 478, e 50 e 12, lett. b,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (istituzione dei tribunali
amministrativi regionali) sollevate, in riferirnento agli artt. 3, 51,
97, 100, 101, 102, 103, 106, 108 e 135 della Costituzione, dal
Consiglio di Stato con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte