Sentenza n. 177/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/06/1984 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 424/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma
terzo, della legge 2 aprile 1968, n. 424 (Modifiche e integrazioni
della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e della legge 29 aprile 1949, n.
264) promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1977 dal Pretore di
Catania nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Maccarrone Gaetano
ed altri e il Comune di Catania iscritta al n. 433 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 320 dell'anno 1977.
Visti gli atti di costituzione del Comune di Catania e di
Maccarrone Gaetano nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 settembre 1983 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
Uditi l'avv. Salvatore Scollo per Maccarrone, Luigi Pennisi per il
Comune di Catania.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con distinti ricorsi depositati tra il 4 e il 18 marzo 1977
Maccarrone Gaetano e altri 13 lavoratori - premesso di aver lavorato
alle dipendenze del Comune di Catania in cantieri scuola dallo stesso
gestiti, alcuni con la qualifica di istruttore ed altri di aiuto
istruttore, in periodi compresi tra il 1972 e il 1975 - chiesero al
Pretore di Catania in funzione di giudice del lavoro la condanna
dell'intimato Comune al pagamento di somme, il cui importo variava in
riferimento alla durata dei rispettivi rapporti di lavoro, per
differenza paga, ratei 13ma mensilità e premio annuo, indennità
sostitutiva delle ferie non godute ed indennità di anzianità in
applicazione dell'allora vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro di categoria e dell'art. 36 Cost., con gli interessi legali, la
rivalutazione monetaria e le spese giudiziali.
II Comune di Catania, costituitosi in persona del Sindaco pro
tempore, chiese il rigetto delle domande assumendo, sulla base dei
fogli paga che produceva, di aver integralmente corrisposto ai
ricorrenti il trattamento economico previsto dalla l. 2 aprile 1968, n.
424 (Modifiche ed integrazioni della l. 19 gennaio 1955, n. 25 e della
l. 29 aprile 1949, n. 264), e la condanna dei ricorrenti medesimi nelle
spese giudiziali.
Riuniti i ricorsi, Maccarrone sollevò questione
d'incostituzionalità, per contrasto con 14 art. 36 Cost., dell'art. 6
l. 424/1968, il quale 1) estendeva l'art. 59 ultimo comma d.l. 18
novembre 1966, n. 976 (conv., con modificazioni, in l. 23 dicembre
1966, n. 1142) ai cantieri scuola previsti dalla l. 29 aprile 1949, n.
264, e successive modificazioni (comma primo), II) disponeva che ai
lavoratori avviati ai cantieri scuola fosse corrisposto a carico del
Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per ogni
giornata di effettiva presenza, un assegno - non cumulabile con
l'indennità o il sussidio straordinario di disoccupazione - di lire
1.400 integrato con lire 100 per il coniuge a carico nonché per gli
altri familiari a carico nonché per gli altri familiari di cui
all'art. 35 comma secondo, l. 29 aprile 1949, n. 264 (comma secondo),
III) inoltre disponeva che a carico del Fondo fossero posti "a) le
spese per il trattamento economico del personale istruttore entro il
limite di 8 ore giornaliere di effettivo lavoro e nella misura oraria
di lire 450 per l'istruttore e di lire 410 per l'aiuto istruttore, b)
le spese per la tutela previdenziale del personale di cui alla
precedente lettera a), c) contributi, entro il limite di 5 unità per
cantiere e di lire 2.200 pro capite per ogni giornata di effettivo
lavoro, da concedersi agli enti gestori sulle spese inerenti al
trattamento economico della manodopera specializzata, d) la spesa per
eventuali contributi per l'acquisto di materiali. Tali contributi
possono concedersi con provvedimenti del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il
limite di un milione di lire per ogni cantiere e con prevalenza in
favore di enti gestori operanti nelle zone in via di sviluppo". A
chiarimento la difesa di alcuni ricorrenti precisava in note
autorizzate che l'art. 6 si limitava a porre a carico del Fondo un
contributo che doveva essere integrato dall'ente gestore del cantiere
al fine di adeguare la retribuzione da corrispondere all'istruttore e
all'aiuto istruttore ai livelli previsti dalla contrattazione
collettiva, alla cui disciplina i rapporti in controversia sarebbero
soggetti ai sensi dell'articolo 62, comma terzo, l. 29 aprile 1949, n.
264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza
dei lavoratori involontariamente disoccupati), per il quale al "Fondo
per l'addestramento professionale dei lavoratori" restano devolute le
attività del Fondo nazionale per l'addestramento professionale,
costituito con contratto collettivo di lavoro stipulato in data 1 marzo
1943, tra l'ex Federazione dei costruttori edili e l'ex Federazione
nazionale dei lavoratori dell'edilizia. La stessa difesa richiamava
anche l'art. 5, l. 424/1968, per il quale "il trattamento economico del
personale insegnante che presta a tempo indeterminato la propria
attività nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e
successive modificazioni, non può essere inferiore, avuto riguardo
alla materia dell'insegnamento ed al tipo di corso, a quello previsto
dai contratti collettivi per gli insegnamenti di scuole gestite da
istituti non statali di educazione e di istruzione". Pertanto insisté
nell'accoglimento dell'eccezione d'incostituzionalità, per contrasto
con l'art. 36 Cost., dell'art. 6, l. 424/1968, ove fosse ritenuto
applicabile, nella parte in cui limita il trattamento economico del
personale istruttore e vice-istruttore a 450 e a 410 lire orarie.
1.2. - Con ordinanza emessa il 6 luglio 1977 (notificata il 6 e
comunicata il 29 di luglio 1977; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
320 del 3 novembre 1977 e iscritta al n. 433 R.O 1977) l'adito Pretore
ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 36 Cost., non
manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale
dell'art. 6, comma terzo, l. 424/1968 nella parte in cui non prevede un
meccanismo di adeguamento della retribuzione stabilita per l'istruttore
e l'aiuto istruttore al mutato potere d'acquisto della lira, in
contrasto con la svalutazione monetaria, ed esclude che la sopravvenuta
non corrispondenza di detta retribuzione al salario sufficiente
conferisca al giudice i poteri che gli vengono dall'art. 36, non senza
avere in via preliminare negato fondamento alla interpretazione delle
norme impugnate, poste a base della eccezione dei ricorrenti, per ciò
che, mentre l'art. 5 si riferiva al trattamento economico del
personale insegnante nei corsi per disoccupati, l'art. 6 rifletteva il
trattamento economico del personale istruttore nei cantieri scuola, che
neppure la lettera dell'art. 6 comma terzo giustificava
l'interpretazione dei ricorrenti e che il riferimento al contratto
collettivo del 1 marzo 1943 era dall'art. 62, comma terzo, l. 264/1949
effettuato al solo scopo di individuare la fonte di costituzione del
Fondo nazionale per l'addestramento professionale, le cui attività
venivano devolute al Fondo di nuova costituzione e non era quindi
idoneo a desumerne l'applicabilità in materia di istruttori scuola
della contrattazione collettiva e la incompletezza del trattamento
economico previsto dall'art. 6. Posta a base dell'incidente
l'interpretazione della disposizione impugnata, in virtù della quale
questa prevedeva l'intero trattamento economico spettante al personale
istruttore, il Pretore giudicò contraria all'art. 36 tale disposizione
che contemplava la retribuzione giornaliera di lire 3.600 per
l'istruttore e di lire 3.280 per l'aiuto istruttore la quale, se era
congrua, per apprezzamento del legislatore aderente al mercato dei
salari, nel 1968 e negli anni immediatamente successivi, più non era
adeguata a partire dal 1972 e in particolare negli anni 1974-75 a causa
della "galoppante inflazione, che costituisce fatto notorio e di comune
esperienza". Né - sempre ad avviso del giudice a quo - poteva farsi
ricorso a determinazione giudiziaria condotta sulla base dell'articolo
36 per essere questa esclusa dalla determinazione legislativa. In tal
guisa motivata, la non manifesta infondatezza della questione questa
era dal giudice a quo reputata rilevante dal momento che la somma più
consistente reclamata dai lavoratori era costituita dalla differenza
paga cui erano poi connesse le altre richieste. Né, infine, omise il
Pretore di porre in chiaro la diversità di obietti tra l'incidente e
la questione ritenuta infondata dalla Corte con sent. 67/1964, che
riguardava il rapporto meramente assistenziale dei lavoratori
disoccupati che conservavano tale status.
2.1. - Avanti la Corte, giusta procura in calce alle deduzioni
depositate l'11 ottobre 1977, si è costituito nell'interesse del
Comune di Catania l'avv. Luigi Pennisi concludendo per la manifesta
infondatezza della proposta questione e argomentando da ciò che a) per
il combinato disposto degli artt. 15 disp. sulla legge in generale, 70,
76, 77 e 101 Cost. e 23, l. 11 marzo 1953, n. 87 il potere di adeguare
a futuri mutamenti situazioni già disciplinate compete al legislatore
e non al giudice, e, comunque, la discesa negli anni tra il 1972 e il
1975 al disotto del livelli garantiti dall'art. 36 delle retribuzioni,
pur inizialmente congrue, sarebbe smentita dalla successiva l. 6 agosto
1975, n. 418, la quale, se ha elevato le retribuzioni in esame a lire
8.000 e 7.000 giornaliere rispettivamente per gli istruttori e vice
istruttori dei cantieri scuola ed ha previsto un meccanismo di
adeguamento economico per il futuro, nulla ha disposto per il periodo
intermedio tra le date di entrata in vigore delle due leggi (424/1968 e
418/1975). Giusta procura in margine all'atto depositato fuori termine
il 4 aprile 1978, si è poi costituito nell'interesse del Maccarrone e
di altri dieci lavoratori l'avv. Salvatore Scollo contestando la
esattezza dell'interpretazione della normativa impugnata seguita dal
Pretore e, in subordinata, concludendo per la fondatezza della
questione.
È infine intervenuta, con atto depositato il 13 dicembre 1977, per
il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello
Stato osservando che la svalutazione monetaria successiva alla
normativa impugnata, dallo stesso giudice a quo ritenuta congrua, "se
ha influito in via di fatto su quel sistema di equilibrio, non ha però
mutato il modo di regolamentazione del particolare rapporto ricompreso
anch'esso nell'ambito delle finalità assistenziali che presiedono alla
creazione e all'esercizio dei cantieri scuola per lavoratori
disoccupati" e che "il legislatore ordinario, cui spetta di provvedere
in materia, attesa la eccezionale natura e funzione sociale dei
cantieri scuola, non ha mancato di adeguare con tempestività le sue
situazioni al principio generale di cui all'art. 36 della Costituzione"
e concludendo per la infondatezza della questione.
3. - Con decreto presidenziale del 21 luglio 1983 la discussione
dell'incidente è stata fissata per l'udienza pubblica del 16 settembre
1983 nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione;
a seguito di che sono comparsi gli avv.ti Scollo per i ricorrenti
costituitisi e Pennisi, che nell'interesse del Comune di Catania ha
eccepito l'irrilevanza della questione per difetto di legittimazione
passiva del Comune medesimo e per la verificatasi prescrizione
estintiva delle pretese creditizie dei ricorrenti. Non si è presentata
l'Avvocatura generale dello Stato. Considerato in diritto :
4.1. - La Corte non può prendere in esame le deduzioni scritte e
orali della difesa del Maccarrone e di altri consorti per esserne stata
la costituzione effettuata fuori termine né considerare precedente la
sent. 67/1964 che riguardava il rapporto meramente assistenziale dei
lavoratori disoccupati che conservano tale status.
4.2. - Il Pretore di Catania ha giudicato non manifestamente
infondata, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione
d'illegittimità dell'art. 6, comma terzo, l. 2 aprile 1968, n. 424
(Modifiche ed integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e della
legge 29 aprile 1949, n. 264), nella parte in cui non prevede un
meccanismo di adeguamento della retribuzione stabilita per l'istruttore
e l'aiuto istruttore al mutato potere d'acquisto della lira in
conseguenza della svalutazione monetaria ed esclude che la sopravvenuta
non corrispondenza di detta retribuzione al salario sufficiente
conferisca al giudice i poteri che gli vengono dall'art. 36 Cost., e la
questione in tal guisa delineata ha il Pretore reputato rilevante
perché ha escluso che la norma potesse essere interpretata nel senso
prospettato dai ricorrenti (mero contributo fisso del Fondo,
applicabilità dei contratti collettivi e conseguente obbligo del
Comune datore di lavoro di adeguare ad essi la retribuzione).
Orbene, anche a stare alla interpretazione dell'art. 6, comma terzo
accolta nella ordinanza di rimessione, non può non constatarsi che il
Pretore di Catania, nel negare al giudice il potere di adeguare ai
dettami dell'art. 36 la retribuzione dei lavoratori, ha disatteso il
costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione
(sentt. 3473/1974, 1825/1976, 3000/1977, 3167/1977, 2917/1978), che
attribuisce tale potere al giudice seppure ammonendo che l'esercizio
del medesimo debba essere condotto con il rispetto delle regole di
giudizio puntualizzate nel principio di diritto enunciato nella or
menzionata sent. 3473/1974.
Né tale opera applicativa è nella specie preclusa per avere il
legislatore elevato, in data successiva al lasso di tempo nel quale
sono contenute le pretese dei lavoratori ricorrenti, la misura delle
retribuzioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma terzo, l. 2 aprile
1968, n. 424 "nella parte in cui non prevede un meccanismo di
adeguamenti della retribuzione stabilita per l'istruttore e l'aiuto
istruttore al mutato potere d'acquisto della lira in conseguenza della
svalutazione monetaria, ed esclude che la sopravvenuta non
corrispondenza di detta retribuzione al salario sufficiente conferisca
al giudice i poteri che gli vengono dall'art. 36 della Costituzione"
sollevata, in riferimento all'art.36 Cost., con ordinanza resa il 6
luglio 1977 dal Pretore di Catania nei procedimenti riuniti civili
vertenti tra Maccarrone Gaetano ed altri e il Comune di Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte