Corte costituzionale

Sentenza n. 177/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/06/1984 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 424/1968

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma

terzo, della legge 2 aprile 1968, n. 424 (Modifiche e integrazioni

della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e della legge 29 aprile 1949, n.

264) promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1977 dal Pretore di

Catania nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Maccarrone Gaetano

ed altri e il Comune di Catania iscritta al n. 433 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 320 dell'anno 1977.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Catania e di

Maccarrone Gaetano nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 settembre 1983 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Uditi l'avv. Salvatore Scollo per Maccarrone, Luigi Pennisi per il

Comune di Catania.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con distinti ricorsi depositati tra il 4 e il 18 marzo 1977

Maccarrone Gaetano e altri 13 lavoratori - premesso di aver lavorato

alle dipendenze del Comune di Catania in cantieri scuola dallo stesso

gestiti, alcuni con la qualifica di istruttore ed altri di aiuto

istruttore, in periodi compresi tra il 1972 e il 1975 - chiesero al

Pretore di Catania in funzione di giudice del lavoro la condanna

dell'intimato Comune al pagamento di somme, il cui importo variava in

riferimento alla durata dei rispettivi rapporti di lavoro, per

differenza paga, ratei 13ma mensilità e premio annuo, indennità

sostitutiva delle ferie non godute ed indennità di anzianità in

applicazione dell'allora vigente contratto collettivo nazionale di

lavoro di categoria e dell'art. 36 Cost., con gli interessi legali, la

rivalutazione monetaria e le spese giudiziali.

II Comune di Catania, costituitosi in persona del Sindaco pro

tempore, chiese il rigetto delle domande assumendo, sulla base dei

fogli paga che produceva, di aver integralmente corrisposto ai

ricorrenti il trattamento economico previsto dalla l. 2 aprile 1968, n.

424 (Modifiche ed integrazioni della l. 19 gennaio 1955, n. 25 e della

l. 29 aprile 1949, n. 264), e la condanna dei ricorrenti medesimi nelle

spese giudiziali.

Riuniti i ricorsi, Maccarrone sollevò questione

d'incostituzionalità, per contrasto con 14 art. 36 Cost., dell'art. 6

l. 424/1968, il quale 1) estendeva l'art. 59 ultimo comma d.l. 18

novembre 1966, n. 976 (conv., con modificazioni, in l. 23 dicembre

1966, n. 1142) ai cantieri scuola previsti dalla l. 29 aprile 1949, n.

264, e successive modificazioni (comma primo), II) disponeva che ai

lavoratori avviati ai cantieri scuola fosse corrisposto a carico del

Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per ogni

giornata di effettiva presenza, un assegno - non cumulabile con

l'indennità o il sussidio straordinario di disoccupazione - di lire

1.400 integrato con lire 100 per il coniuge a carico nonché per gli

altri familiari a carico nonché per gli altri familiari di cui

all'art. 35 comma secondo, l. 29 aprile 1949, n. 264 (comma secondo),

III) inoltre disponeva che a carico del Fondo fossero posti "a) le

spese per il trattamento economico del personale istruttore entro il

limite di 8 ore giornaliere di effettivo lavoro e nella misura oraria

di lire 450 per l'istruttore e di lire 410 per l'aiuto istruttore, b)

le spese per la tutela previdenziale del personale di cui alla

precedente lettera a), c) contributi, entro il limite di 5 unità per

cantiere e di lire 2.200 pro capite per ogni giornata di effettivo

lavoro, da concedersi agli enti gestori sulle spese inerenti al

trattamento economico della manodopera specializzata, d) la spesa per

eventuali contributi per l'acquisto di materiali. Tali contributi

possono concedersi con provvedimenti del Ministro per il lavoro e la

previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il

limite di un milione di lire per ogni cantiere e con prevalenza in

favore di enti gestori operanti nelle zone in via di sviluppo". A

chiarimento la difesa di alcuni ricorrenti precisava in note

autorizzate che l'art. 6 si limitava a porre a carico del Fondo un

contributo che doveva essere integrato dall'ente gestore del cantiere

al fine di adeguare la retribuzione da corrispondere all'istruttore e

all'aiuto istruttore ai livelli previsti dalla contrattazione

collettiva, alla cui disciplina i rapporti in controversia sarebbero

soggetti ai sensi dell'articolo 62, comma terzo, l. 29 aprile 1949, n.

264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza

dei lavoratori involontariamente disoccupati), per il quale al "Fondo

per l'addestramento professionale dei lavoratori" restano devolute le

attività del Fondo nazionale per l'addestramento professionale,

costituito con contratto collettivo di lavoro stipulato in data 1 marzo

1943, tra l'ex Federazione dei costruttori edili e l'ex Federazione

nazionale dei lavoratori dell'edilizia. La stessa difesa richiamava

anche l'art. 5, l. 424/1968, per il quale "il trattamento economico del

personale insegnante che presta a tempo indeterminato la propria

attività nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e

successive modificazioni, non può essere inferiore, avuto riguardo

alla materia dell'insegnamento ed al tipo di corso, a quello previsto

dai contratti collettivi per gli insegnamenti di scuole gestite da

istituti non statali di educazione e di istruzione". Pertanto insisté

nell'accoglimento dell'eccezione d'incostituzionalità, per contrasto

con l'art. 36 Cost., dell'art. 6, l. 424/1968, ove fosse ritenuto

applicabile, nella parte in cui limita il trattamento economico del

personale istruttore e vice-istruttore a 450 e a 410 lire orarie.

1.2. - Con ordinanza emessa il 6 luglio 1977 (notificata il 6 e

comunicata il 29 di luglio 1977; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

320 del 3 novembre 1977 e iscritta al n. 433 R.O 1977) l'adito Pretore

ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 36 Cost., non

manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale

dell'art. 6, comma terzo, l. 424/1968 nella parte in cui non prevede un

meccanismo di adeguamento della retribuzione stabilita per l'istruttore

e l'aiuto istruttore al mutato potere d'acquisto della lira, in

contrasto con la svalutazione monetaria, ed esclude che la sopravvenuta

non corrispondenza di detta retribuzione al salario sufficiente

conferisca al giudice i poteri che gli vengono dall'art. 36, non senza

avere in via preliminare negato fondamento alla interpretazione delle

norme impugnate, poste a base della eccezione dei ricorrenti, per ciò

che, mentre l'art. 5 si riferiva al trattamento economico del

personale insegnante nei corsi per disoccupati, l'art. 6 rifletteva il

trattamento economico del personale istruttore nei cantieri scuola, che

neppure la lettera dell'art. 6 comma terzo giustificava

l'interpretazione dei ricorrenti e che il riferimento al contratto

collettivo del 1 marzo 1943 era dall'art. 62, comma terzo, l. 264/1949

effettuato al solo scopo di individuare la fonte di costituzione del

Fondo nazionale per l'addestramento professionale, le cui attività

venivano devolute al Fondo di nuova costituzione e non era quindi

idoneo a desumerne l'applicabilità in materia di istruttori scuola

della contrattazione collettiva e la incompletezza del trattamento

economico previsto dall'art. 6. Posta a base dell'incidente

l'interpretazione della disposizione impugnata, in virtù della quale

questa prevedeva l'intero trattamento economico spettante al personale

istruttore, il Pretore giudicò contraria all'art. 36 tale disposizione

che contemplava la retribuzione giornaliera di lire 3.600 per

l'istruttore e di lire 3.280 per l'aiuto istruttore la quale, se era

congrua, per apprezzamento del legislatore aderente al mercato dei

salari, nel 1968 e negli anni immediatamente successivi, più non era

adeguata a partire dal 1972 e in particolare negli anni 1974-75 a causa

della "galoppante inflazione, che costituisce fatto notorio e di comune

esperienza". Né - sempre ad avviso del giudice a quo - poteva farsi

ricorso a determinazione giudiziaria condotta sulla base dell'articolo

36 per essere questa esclusa dalla determinazione legislativa. In tal

guisa motivata, la non manifesta infondatezza della questione questa

era dal giudice a quo reputata rilevante dal momento che la somma più

consistente reclamata dai lavoratori era costituita dalla differenza

paga cui erano poi connesse le altre richieste. Né, infine, omise il

Pretore di porre in chiaro la diversità di obietti tra l'incidente e

la questione ritenuta infondata dalla Corte con sent. 67/1964, che

riguardava il rapporto meramente assistenziale dei lavoratori

disoccupati che conservavano tale status.

2.1. - Avanti la Corte, giusta procura in calce alle deduzioni

depositate l'11 ottobre 1977, si è costituito nell'interesse del

Comune di Catania l'avv. Luigi Pennisi concludendo per la manifesta

infondatezza della proposta questione e argomentando da ciò che a) per

il combinato disposto degli artt. 15 disp. sulla legge in generale, 70,

76, 77 e 101 Cost. e 23, l. 11 marzo 1953, n. 87 il potere di adeguare

a futuri mutamenti situazioni già disciplinate compete al legislatore

e non al giudice, e, comunque, la discesa negli anni tra il 1972 e il

1975 al disotto del livelli garantiti dall'art. 36 delle retribuzioni,

pur inizialmente congrue, sarebbe smentita dalla successiva l. 6 agosto

1975, n. 418, la quale, se ha elevato le retribuzioni in esame a lire

8.000 e 7.000 giornaliere rispettivamente per gli istruttori e vice

istruttori dei cantieri scuola ed ha previsto un meccanismo di

adeguamento economico per il futuro, nulla ha disposto per il periodo

intermedio tra le date di entrata in vigore delle due leggi (424/1968 e

418/1975). Giusta procura in margine all'atto depositato fuori termine

il 4 aprile 1978, si è poi costituito nell'interesse del Maccarrone e

di altri dieci lavoratori l'avv. Salvatore Scollo contestando la

esattezza dell'interpretazione della normativa impugnata seguita dal

Pretore e, in subordinata, concludendo per la fondatezza della

questione.

È infine intervenuta, con atto depositato il 13 dicembre 1977, per

il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello

Stato osservando che la svalutazione monetaria successiva alla

normativa impugnata, dallo stesso giudice a quo ritenuta congrua, "se

ha influito in via di fatto su quel sistema di equilibrio, non ha però

mutato il modo di regolamentazione del particolare rapporto ricompreso

anch'esso nell'ambito delle finalità assistenziali che presiedono alla

creazione e all'esercizio dei cantieri scuola per lavoratori

disoccupati" e che "il legislatore ordinario, cui spetta di provvedere

in materia, attesa la eccezionale natura e funzione sociale dei

cantieri scuola, non ha mancato di adeguare con tempestività le sue

situazioni al principio generale di cui all'art. 36 della Costituzione"

e concludendo per la infondatezza della questione.

3. - Con decreto presidenziale del 21 luglio 1983 la discussione

dell'incidente è stata fissata per l'udienza pubblica del 16 settembre

1983 nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione;

a seguito di che sono comparsi gli avv.ti Scollo per i ricorrenti

costituitisi e Pennisi, che nell'interesse del Comune di Catania ha

eccepito l'irrilevanza della questione per difetto di legittimazione

passiva del Comune medesimo e per la verificatasi prescrizione

estintiva delle pretese creditizie dei ricorrenti. Non si è presentata

l'Avvocatura generale dello Stato. Considerato in diritto :

4.1. - La Corte non può prendere in esame le deduzioni scritte e

orali della difesa del Maccarrone e di altri consorti per esserne stata

la costituzione effettuata fuori termine né considerare precedente la

sent. 67/1964 che riguardava il rapporto meramente assistenziale dei

lavoratori disoccupati che conservano tale status.

4.2. - Il Pretore di Catania ha giudicato non manifestamente

infondata, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione

d'illegittimità dell'art. 6, comma terzo, l. 2 aprile 1968, n. 424

(Modifiche ed integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e della

legge 29 aprile 1949, n. 264), nella parte in cui non prevede un

meccanismo di adeguamento della retribuzione stabilita per l'istruttore

e l'aiuto istruttore al mutato potere d'acquisto della lira in

conseguenza della svalutazione monetaria ed esclude che la sopravvenuta

non corrispondenza di detta retribuzione al salario sufficiente

conferisca al giudice i poteri che gli vengono dall'art. 36 Cost., e la

questione in tal guisa delineata ha il Pretore reputato rilevante

perché ha escluso che la norma potesse essere interpretata nel senso

prospettato dai ricorrenti (mero contributo fisso del Fondo,

applicabilità dei contratti collettivi e conseguente obbligo del

Comune datore di lavoro di adeguare ad essi la retribuzione).

Orbene, anche a stare alla interpretazione dell'art. 6, comma terzo

accolta nella ordinanza di rimessione, non può non constatarsi che il

Pretore di Catania, nel negare al giudice il potere di adeguare ai

dettami dell'art. 36 la retribuzione dei lavoratori, ha disatteso il

costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione

(sentt. 3473/1974, 1825/1976, 3000/1977, 3167/1977, 2917/1978), che

attribuisce tale potere al giudice seppure ammonendo che l'esercizio

del medesimo debba essere condotto con il rispetto delle regole di

giudizio puntualizzate nel principio di diritto enunciato nella or

menzionata sent. 3473/1974.

Né tale opera applicativa è nella specie preclusa per avere il

legislatore elevato, in data successiva al lasso di tempo nel quale

sono contenute le pretese dei lavoratori ricorrenti, la misura delle

retribuzioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma terzo, l. 2 aprile

1968, n. 424 "nella parte in cui non prevede un meccanismo di

adeguamenti della retribuzione stabilita per l'istruttore e l'aiuto

istruttore al mutato potere d'acquisto della lira in conseguenza della

svalutazione monetaria, ed esclude che la sopravvenuta non

corrispondenza di detta retribuzione al salario sufficiente conferisca

al giudice i poteri che gli vengono dall'art. 36 della Costituzione"

sollevata, in riferimento all'art.36 Cost., con ordinanza resa il 6

luglio 1977 dal Pretore di Catania nei procedimenti riuniti civili

vertenti tra Maccarrone Gaetano ed altri e il Comune di Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte