Sentenza n. 177/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1986 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11d.l. 463/1983
usata come parametro
citata
- art. 13legge 181/1982
- art. 11legge 181/1982
- art. 13legge 638/1983
- art. 11legge 638/1983
- art. 3legge 526/1982
- art. 13legge 526/1982
- art. 11legge 526/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma
decimo, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11
novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica - Disposizioni per
vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini), promossi con ricorsi dei Presidenti delle Province autonome
di Trento e di Bolzano notificati il 10 dicembre 1983, depositati in
Cancelleria il 16 dicembre 1983 ed iscritti ai nn. 40 e 41 del registro
ricorsi 1983.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1986 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
udito l'avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 10 dicembre 1983 e depositato il 16
dello stesso mese (Reg. ric. n. 40/1983), la Provincia autonoma di
Trento ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art.
11, comma decimo, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n.
638, pubblicata sulla G. U. n. 310 dell'11 novembre 1983.
La suindicata disposizione stabilisce che all'art. 13 della legge
26 aprile 1982, n. 181 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 1982) sono
aggiunti i seguenti commi:
"In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo delle unità
sanitarie locali nella cura degli adempimenti previsti dagli artt. 1,
secondo comma, 3,5, secondo comma, e 7 della legge 7 agosto 1982, n.
526, e dall'art. 11, commi ottavo e nono, del d.l. 12 settembre 1983,
n. 463, nonché in ogni altro caso di ingiustificata inottemperanza ad
obblighi imposti da atti normativi e da disposizioni regionali
derivanti da atti di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi
dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, previa diffida, adottano i
provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l'invio di
appositi commissari.
Lo stesso potere e con le modalità indicate al comma precedente è
attribuito al Ministro della sanità, su segnalazione del commissario
del Governo, quando la Regione o Provincia autonoma non vi provveda".
Precisa la ricorrente che gli adempimenti imposti alle unità
sanitarie locali dalle disposizioni della legge n. 526 del 1982, e
dello stesso d.P.R. n. 463 del 1983, cui la suddetta disciplina fa
rinvio, mirano tutti al contenimento della spesa pubblica sanitaria e
costituiscono - fra l'altro - in controlli sistematici sulle
prescrizioni farmaceutiche e sulle prescrizioni di prestazioni mediche
varie (legge n. 526 del 1982, artt. 1, comma secondo, e 3, comma
primo; d.l. n. 463 del 1983, art. 11, comma nono), in interventi per la
riorganizzazione del lavoro nei laboratori e servizi delle U.S.L.
(legge n. 526 del 1982, art. 3, comma secondo), nella trasformazione e
soppressione di servizi eccedenti (legge n. 526 del 1982, art. 5, comma
secondo), nell'aggiornamento degli elenchi dei cittadini utenti del
Servizio sanitario nazionale con cancellazione di coloro che fruiscono
ad altro titolo dell'assistenza sanitaria dello Stato (legge n. 526 del
1982, art. 7, comma primo), nei controlli a campione sulla veridicità
delle autocertificazioni ex art. 12, comma nono, lett. a), legge 26
aprile 1982, n. 181 (d.l. n. 463 del 1983, art. 11, comma ottavo).
L'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del
Servizio sanitario nazionale) - anch'esso richiamato dall'art. 11,
comma decimo, del d.l. n. 463 del 1983 - disciplina la funzione di
indirizzo e coordinamento da parte dello Stato delle attività
amministrative proprie delle Regioni ad autonomia ordinaria in materia
sanitaria, che viene esercitata dal Governo "anche con riferimento...
ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria" (art. 5,
comma primo).
Aggiunge la ricorrente che l'art. 9, n. 10, dello Statuto speciale
di autonomia per la Regione Trentino - Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670) attribuisce alla Provincia autonoma una competenza
legislativa propria - di tipo "concorrente" - in materia di "igiene e
sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera".
L'art. 16, comma primo, dello Statuto speciale attribuisce inoltre
alla Provincia autonoma le potestà amministrative relative alla
suddetta materia.
L'art. 54, n. 5, dello Statuto stabilisce che spetta alla Giunta
provinciale: "la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali,
sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e
sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione
e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e
quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di
funzionare, spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di
commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella Provincia di Bolzano,
nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in
seno all'organo più rappresentativo dell'ente.
Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui
sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si
riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti".
La competenza propria - legislativa ed amministrativa - della
Provincia autonoma ricorrente in materia di igiene e sanità è nella
piena disponibilità della medesima (con i soli limiti
costituzionalmente stabiliti dagli artt. 4, 5, 9 e 16 dello Statuto)
anche a seguito della emanazione delle "Norme di attuazione dello
Statuto per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e
sanità", di cui al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474.
Tali competenze sono state esplicitamente riaffermate e fatte salve
anche in seguito alla istituzione del Servizio sanitario nazionale ed
al trasferimento alle U.S.L. dei compiti già svolti dagli enti
ospedalieri, con l'art. 80, comma primo, della legge n. 833 del 1978.
La Provincia autonoma ricorrente ha ripetutamente esercitato le sue
competenze in materia con numerose leggi.
Le attribuzioni di vigilanza e tutela della Giunta provinciale sui
comuni e sulle altre amministrazioni previste dall'art. 54, n. 5, dello
Statuto speciale sono anch'esse nella piena ed esclusiva disponibilità
della Provincia autonoma che le ha costantemente esercitate.
Tali funzioni trovano inoltre specifica disciplina - in base
all'art. 5, n. 1, Statuto speciale - negli artt. 3 ss., legge regionale
26 ottobre 1963, n. 29 (Ordinamento dei comuni).
In particolare l'art. 49 ("Esclusività del controllo della Giunta
regionale e della Giunta provinciale") ribadisce la riserva alla Giunta
provinciale di tutti i poteri di vigilanza e controllo rientranti nelle
materie di competenza della Provincia medesima; mentre l'art. 52
("Controllo sostitutivo"), analiticamente disciplina il controllo
sostitutivo nonché l'invio di commissari presso gli enti inadempienti.
Inoltre, la legge regionale 30 aprile 1980, n. 6 (sull'ordinamento
delle U.S.L.) ha anch'essa disciplinato in modo specifico - all'art. 15
- il "controllo sugli atti e gli organi delle U.S.L.", stabilendo (al
comma primo) che tale controllo è esercitato dalla Giunta provinciale
ai sensi dell'art. 54 dello Statuto speciale; ed inoltre (al comma
secondo) che "per le modalità ed i termini di controllo si applicano
le norme di cui alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni".
Ciò premesso, rileva la ricorrente che l'art. 11, comma decimo,
del d.l. n. 463 del 1983 sarebbe costituzionalmente illegittimo,
perché lesivo delle attribuzioni proprie della Provincia autonoma di
Trento, sotto un duplice profilo.
1.1. - In primo luogo, è prospettata la violazione dell'art. 9, n.
10, dell'art. 16 e dell'art. 54, n. 5, dello Statuto speciale e
relative norme di attuazione, in quanto la norma impugnata prevede
poteri sostitutivi dello Stato, nei confronti della Provincia.
Invero, l'art. 54, n. 5, dello Statuto speciale attribuisce alla
Giunta provinciale il potere di controllo sulle amministrazioni
comunali e su altri enti ed istituti locali. Tale potere di controllo
comprende anche il controllo sostitutivo, ed è costituzionalmente
riservato alla Giunta provinciale, onde risulta illegittima qualsiasi
disposizione legislativa diretta ad attribuirlo ad organi dello Stato.
La esclusività del potere di controllo della Provincia autonoma
nelle materie di sua competenza corrisponde ai princìpi del sistema
costituzionale.
La Corte costituzionale (sent. n. 142 del 1972) ha infatti
affermato che lo Stato non può sostituirsi alle Regioni (ordinarie)
qualora esse ritardino od omettano gli adempimenti di loro spettanza:
ciò, infatti, è ammissibile solo in relazione all'esercizio di
funzioni delegate, non delle funzioni proprie delle medesime. A maggior
ragione tale princìpio si impone per ciò che riguarda i rapporti fra
lo Stato e le Regioni a Statuto speciale, o le Province autonome, in
considerazione, appunto, della peculiare autonomia costituzionale
garantita a tali enti.
Si tratta, del resto, di un princìpio espressamente ribadito dalla
legge proprio in relazione alle funzioni regionali in materia. Invero,
l'art. 5, comma quarto, legge n. 833 del 1978, prevede la possibilità
di interventi sostitutivi del Governo solo "in caso di persistente
inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni
delegate".
La esclusività del potere di controllo sostitutivo della Giunta
della Provincia autonoma ricorrente nei confronti dei comuni e degli
altri enti ed istituzioni locali è inoltre testualmente ribadita dallo
stesso art. 54, n. 5, dello Statuto speciale, laddove esso (nel primo
capoverso) pone una norma eccezionale - derogatoria rispetto alla
regola generale della competenza della Giunta provinciale - secondo cui
sono riservati allo Stato i soli provvedimenti di controllo sostitutivo
dovuti "a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni
con popolazione superiore ai 20.000 abitanti". Tale eccezione si
giustifica per il fatto che la tutela dell'ordine pubblico, anche nel
territorio della Provincia autonoma, è funzione di competenza statale
(artt. 20 ed 88 dello Statuto speciale).
Nessun dubbio può esservi, d'altra parte, circa il fatto che il
potere di controllo, anche sostitutivo, sulle U.S.L. rientra, sotto
ogni profilo, nella competenza riservata dall'art. 54, n. 5, dello
Statuto speciale, alla Giunta provinciale. Le U.S.L. svolgono infatti
compiti rientranti nella materia di "igiene e sanità, ivi compresa
l'assistenza sanitaria ed ospedaliera" attribuita (e non già delegata)
alla competenza della Provincia autonoma dall'art. 9, n. 10, dello
Statuto speciale; esse, inoltre, sono "strutture operative dei comuni,
singoli o associati, e delle comunità montane" (art. 15, comma primo,
legge n. 833 del 1978), onde rientrano a pieno titolo nelle
amministrazioni sottoposte al controllo della Giunta provinciale ex
art. 54, n. 5, dello Statuto speciale.
1.2. - Per altro verso è dedotta l'illegittimità costituzionale
del medesimo art. 11, comma decimo, del d.l. n. 463 del 1983, per
violazione degli artt. 5 e 9, n. 10, nonché dell'art. 16 dello Statuto
speciale e relative norme di attuazione, per essere la suddetta norma
intervenuta a disciplinare la materia dell'indirizzo e coordinamento
dell'attività delle U.S.L., riservata alla potestà legislativa ed
amministrativa della Provincia.
Tali potestà trovano un limite esclusivamente - oltre che nelle
norme costituzionali, nei princìpi dell'ordinamento giuridico dello
Stato, nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi
nazionali, nonché delle riforme economico - sociali della Repubblica
(art. 4 dello Statuto speciale) - nei princìpi fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato (art. 5 dello Statuto speciale).
Non è invece previsto dallo Statuto speciale un potere di
indirizzo e coordinamento esercitabile dallo Stato nei confronti delle
funzioni amministrative regionali e provinciali, come è invece
previsto per le Regioni ad autonomia ordinaria (art. 3, legge 22 luglio
1975, n. 382; art. 4, comma primo, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
L'art. 11, comma decimo, del d.l. n. 463 del 1983 è intervenuto
dunque a disciplinare un settore di una materia (indirizzo,
coordinamento e controllo delle attività delle U.S.L.) che è
riservato alla potestà legislativa, ed amministrativa, propria della
Provincia stessa.
In particolare la disposizione relativa all'attribuzione al
Ministro della Sanità di un potere di controllo sostitutivo sulle
U.S.L. costituisce una disposizione eccezionale, che deroga all'ordine
delle competenze stabilite dalle norme costituzionali e legislative
vigenti. Si tratta di una disposizione puntuale, che trova la sua
ragion d'essere in esigenze di contenimento della spesa pubblica certo
rilevanti, ma in ogni caso contingenti, senza tuttavia porsi sul
medesimo piano di quelle disposizioni legislative di princìpio che, ai
sensi dell'art. 9 (e 5) dello Statuto speciale, sono le sole che
possono validamente limitare le competenze della Provincia ricorrente.
2. - La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 10
dicembre 1983 e depositato il 16 successivo (Reg. ric. n. 41/1983) ha
impugnato la medesima disposizione, svolgendo osservazioni
corrispondenti a quelle riassunte nel precedente n. 1.
Aggiunge tuttavia la Provincia di Bolzano che l'illegittimità
costituzionale della previsione di poteri sostitutivi del Ministro
della Sanità consegue altresì dalla violazione del princìpio della
tutela delle minoranze linguistiche locali. La disposizione impugnata
non prevede infatti, come invece è stabilito dall'art. 54, n. 5, dello
Statuto speciale, che nella Provincia di Bolzano i commissari siano
scelti nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli
amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.
3. - È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che
ha preliminarmente eccepito la tardività delle impugnazioni, essendo
la norma denunciata già contenuta nel decreto - legge e non avendo
essa subìto modifiche in sede di conversione; ha inoltre contestato la
fondatezza dei ricorsi, chiedendone il rigetto.
L'interveniente nega sia che la materia in oggetto appartenga alla
competenza propria delle Province autonome, sia che l'intervento
statale previsto costituisca un controllo in senso tecnico.
Invero, il testo normativo di base contenente la massima parte
degli obblighi delle U.S.L., il cui inadempimento innesca il meccanismo
surrogatorio contestato è significativamente intitolato "Provvedimenti
urgenti per lo sviluppo dell'economia" (legge 7 agosto 1982, n. 526).
Esso demanda alle U.S.L., nei suoi artt. 1, 3, 5 e 7, compiti attinenti
non già alla materia sanitaria come tale, sebbene ad un governo della
spesa pubblica che, pur se riferito al settore sanitario, è di
evidente competenza statale. Gli ulteriori obblighi previsti dallo
stesso art. 11 del d.l. n. 463 del 1983 denunciato sono, inoltre,
perfettamente omogenei con i primi, in quanto attengono tutti ad una
sorta di "polizia della spesa pubblica" in funzione di un contenimento
che solo occasionalmente ha riguardo alla materia della sanità. Le
relative funzioni appaiono, dunque, svolte dalle U.S.L. non già in
sede di autonomia locale, sibbene in sede di decentramento autarchico
di funzioni statali. Inoltre, il meccanismo sostitutivo previsto non
costituisce un controllo in senso proprio, ma si inquadra in quegli
"interventi surrogatori aticipi" specificamente previsti a favore dello
Stato e della Regione, o di entrambi, in settori particolari, quali
l'acquisto di immobili a titolo gratuito da parte di enti pubblici e
l'edilizia universitaria (art. 1, d.l. 1 ottobre 1973, n. 586,
convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766).
Rileva ancora l'Avvocatura dello Stato, in via subordinata, che,
quand'anche si volesse qualificare la materia in esame come
"sanitaria", non potrebbe in nessun caso contestarsi nella specie un
potere statuale. La formulazione letterale della norma denunciata,
infatti ("... nonché in ogni altro caso... di inottemperanza... ad
obblighi... derivanti da atti... emanati ai sensi dell'art. 5, legge 23
dicembre 1978, n. 833), con lo specifico riferimento normativo
effettuato, dimostra come la materia sia da intendere interamente
ricompresa in settore di specifica competenza statale attribuibile alle
Regioni solo in via di delega. Diversamente opinando, d'altronde,
sembrerebbe necessario ammettere che esiste, in qualunque materia, per
la parte che attiene ad esigenze indivisibili dello Stato unitario
(quale è sicuramente quella del governo della spesa pubblica), una
riserva di competenza centrale in ordine alla quale disposizioni quale
quella relativa ai motivi di ordine pubblico, contenuta nell'art. 54
dello Statuto Trentino - Alto Adige, si pongono come mere (e non
necessarie) esplicitazioni. E la stessa Corte, d'altronde, ha avuto
modo di precisare - sia pure in contesto parzialmente diverso - la
rilevanza della "esigenza di soddisfare interessi di portata nazionale
in tema di spese da sostenere per le prestazioni sanitarie" (sent. n.
162 del 1982).
Circa la seconda censura, l'interveniente ne contesta la
ammissibilità, dovendo il motivo di ricorso essere correlato con la
omessa impugnazione delle norme sostanziali. Il legislatore statale ha,
infatti, demandato alle U.S.L. una serie di compiti specifici
attraverso una normativa sostanziale la cui legittimità non è stata
contestata dalla Provincia ricorrente: la normativa procedimentale
conseguente, relativa agli interventi surrogatori, per quanto attiene
alla Provincia nulla aggiunge e nulla cambia riguardo a quella
statutaria (e regionale e provinciale successiva). Ne consegue che se
un illegittimo indirizzo e coordinamento vi è stato (il che si
contesta), esso sarebbe comunque stato integrato dalla normativa
sostanziale (non impugnata) e non da quella procedimentale (non
innovativa in parte qua).
Osserva infine l'interveniente che l'esclusione della materia
dall'ambito della competenza locale ed il suo collegamento ad esigenze
unitarie da valutarsi in sede nazionale eliminano ogni esigenza di
tutela di minoranze linguistiche.
4. - Nell'imminenza dell'udienza le ricorrenti hanno depositato
memoria illustrativa.
La Provincia di Trento contesta, in primo luogo, la deduzione
dell'Avvocatura dello Stato secondo la quale il controllo sostitutivo
del Ministero della sanità inciderebbe su attività non afferenti alla
materia sanitaria, sebbene al governo della spesa pubblica, sia pur
riferito alla materia sanitaria, di evidente competenza statale.
Rileva infatti che in tal modo si confonde lo "scopo" dell'intervento
legislativo censurato (contenimento della spesa pubblica) con la
"materia" fatta oggetto della disciplina medesima (e cioè la materia
sanitaria), e che è esclusivamente a quest'ultima che occorre
riferirsi per individuare il campo materiale di competenza in cui la
legge impugnata opera.
Diversamente, le competenze regionali e provinciali potrebbero
essere arbitrariamente violate con il semplice espediente di inserire
le norme lesive in provvedimenti statali che abbiano finalità di
contenimento della spesa pubblica.
Del resto, la Corte costituzionale più volte ha affermato il
princìpio secondo cui finalità di interesse generale, quale quella
del contenimento della spesa pubblica, posta a base di interventi dello
Stato, non valgono ad evitare la incostituzionalità di tali interventi
ove questi, sia pure a quello scopo, incidano e vulnerino competenze ed
interessi costituzionalmente garantiti (sent. n. 307 del 1983; sent. n.
245 del 1984).
Ne deriva l'incostituzionalità della norma che prevede il potere
sostitutivo ministeriale in una materia, qual è quella sanitaria,
attribuita alla competenza "propria" e non già "delegata" delle
Province (art. 9, n. 10, dello Statuto speciale) ed in un settore, qual
è quello dei controlli sugli enti locali, riservato parimenti alle
Province (art. 54, n. 5, dello Statuto speciale), in quanto si risolve
nella usurpazione di competenze provinciali garantite da norme
costituzionali.
Parimenti infondata - ad avviso della ricorrente - è altresì la
deduzione, svolta in via subordinata dall'Avvocatura, secondo la quale,
anche ad ammettere che la normativa impugnata incida sulla materia
sanitaria, si tratterebbe tuttavia di disciplina che interviene in un
settore di tale materia riservato allo Stato e da esso "delegato" alla
Provincia, come può desumersi dall'aver previsto la norma il potere
sostitutivo nel caso di inottemperanza ad obblighi derivanti da atti di
indirizzo e coordinamento emanati ex art. 5, legge n. 833 del 1978.
Rileva infatti la Provincia di Trento che né dalla disposizione
suindicata, né da altra, emerge che le attività oggetto del censurato
controllo non siano di competenza "propria" della deducente, sebbene
semplicemente "delegata". A ciò deve aggiungersi che il controllo
sostitutivo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 833 del 1978 è
esercitato dal Consiglio dei ministri, mentre la disposizione impugnata
lo affida al Ministro della sanità.
Né la giustificazione del potere sostitutivo può essere
ricollegata alle "esigenze indivisibili dello Stato unitario", poiché
queste, secondo l'insegnamento della Corte (sentt. n. 340 del 1983;
nn. 356 e 357 del 1985), consentono, in attuazione della funzione
statale di indirizzo e coordinamento, la produzione di una normativa
statale di dettaglio solo in quanto sia ravvisabile un ulteriore
limite, sancito nelle fonti di rango costituzionale, riguardo alle
competenze delle Province autonome; limite che, nella specie, non
sussiste.
Circa il secondo motivo del ricorso, la Provincia di Trento precisa
che esso si incentra essenzialmente - a differenza del primo motivo,
riferito alla violazione delle competenze provinciali in tema di
controlli sugli enti locali - sulla lesione delle competenze
provinciali in materia sanitaria, sotto il profilo dell'esorbitanza
della disposizione impugnata dai limiti che sono propri della
legislazione statale, diretta a porre i "princìpi fondamentali", e
dalla sfera consentita alla funzione di indirizzo e coordinamento.
5. - La Provincia di Bolzano svolge identiche considerazioni.
In relazione alla dedotta violazione della speciale tutela delle
minoranze linguistiche, rileva ancora la ricorrente che la particolare
disciplina stabilita dall'art. 54, n. 5, dello Statuto speciale,
costituisce puntuale applicazione del princìpio di tutela di dette
minoranze più generalmente sancito dall'art. 4, comma primo, e
dall'art. 61 dello Statuto speciale, al quale è stata riconosciuta
natura di princìpio fondamentale dell'ordinamento della Provincia
(sent. n. 155 del 1985). Considerato in diritto :
1. - Con i ricorsi in epigrafe le Province autonome di Trento e di
Bolzano impugnano in via diretta, contestandone la legittimità
costituzionale - la prima in riferimento agli artt. 5,9, n. 10, 16 e
54, n. 5, dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige
(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 "e relative norme di attuazione") e
l'altra in riferimento agli stessi parametri e per le medesime ragioni,
ed inoltre in riferimento all'art. 54, n. 5, sotto il particolare
profilo della violazione del princìpio della tutela delle minoranze
linguistiche - la stessa norma. Si tratta dell'art. 11, comma decimo,
del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica):
decreto convertito in legge, con modificazioni non rilevanti ai fini
del presente giudizio, con la legge 11 novembre 1983, n. 638. Pertanto
i ricorsi vanno esaminati congiuntamente e decisi con unica sentenza.
2. - Vanno disattese le eccezioni di tardività sollevate dalla
intervenuta Presidenza del Consiglio per essere stati i ricorsi
proposti entro il termine rispetto alla legge di conversione e non
anche rispetto al decreto - legge, non modificato sostanzialmente dalla
prima in parte qua. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato
(sentenze n. 113 del 1967 e n. 192 del 1970) che non è tardivo il
ricorso proposto contro la legge di conversione, la quale, riproducendo
sostanzialmente la disciplina del decreto - legge, la consolidi e ne
consolidi insieme gli eventuali vizi di costituzionalità. D'altra
parte proprio la sostanziale identità del risultato normativo rende
indifferente l'osservanza dell'uno o dell'altro termine.
3. - La disposizione in oggetto (art. 11, comma decimo, del d.l. n.
463 del 1983 come sopra convertito) aggiunge due commi, dopo il terzo,
all'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge
finanziaria 1982), con il quale si pone fra l'altro alle Regioni il
dovere di vigilare sull'andamento delle attività assistenziali e della
gestione dei fondi assegnati a ciascuna unità sanitaria locale,
invitando, ove maturi un disavanzo di gestione, gli enti locali
interessati (comuni singoli o associati, comunità montane) ad assumere
i provvedimenti necessari, e in caso di mancata ottemperanza a tale
invito, il dovere di assumere esse medesime i provvedimenti ora
indicati. Dei detti due commi aggiunti, il primo, divenuto quarto comma
dell'art. 13 della legge n. 181 del 1982, in riferimento ad adempimenti
prescritti - medio tempore con gli artt. 1, comma secondo, 3, 5, comma
secondo e 7, della legge 7 agosto 1982, n. 526 (Provvedimenti urgenti
per lo sviluppo dell'economia) e contestualmente con lo stesso d.l. n.
463 del 1983 (art. 11, commi ottavo e nono) - alle unità sanitarie
locali in tema di verifiche della regolarità di erogazione della spesa
sanitaria, o di comportamenti o misure necessari per contenere la spesa
stessa, fa carico, per il caso di inerzia o ingiustificato ritardo
delle unità sanitarie locali, alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano di adottare esse medesime, previa diffida, i
provvedimenti omessi o necessari, anche mediante l'invio di appositi
commissari. Altrettanto dispone per il caso di ingiustificata
inosservanza, da parte delle unità sanitarie locali, di obblighi
imposti da atti normativi e da disposizioni regionali derivanti da atti
statali di indirizzo o di coordinamento ex art. 5, legge 23 dicembre
1978, n. 833 sul servizio sanitario.
Per entrambe le ipotesi il secondo dei due commi aggiunti, divenuto
quinto comma dell'art. 13 della legge n. 181 del 1982, attribuisce lo
stesso potere, con le stesse modalità, al Ministro per la sanità, su
segnalazione del Commissario di Governo, "quando la Regione o Provincia
autonoma non vi provveda".
Ed è quest'ultima statuizione, cioè l'attribuzione allo Stato del
potere surrogatorio con essa previsto, che le Province autonome di
Bolzano e di Trento impugnano in via diretta come lesiva della loro
autonomia speciale (è irrilevante, dunque, la circostanza,
sottolineata dall'intervenuta Presidenza del Consiglio, che le
ricorrenti non abbiano impugnato le norme impositrici degli adempimenti
o dei compiti suindicati alle unità sanitarie, o, a seconda del caso,
alle Regioni e alle Province autonome).
4. - Sostengono in particolare le ricorrenti che la norma
impugnata, in quanto attribuisce al Ministero della sanità un potere
di controllo sostitutivo nei confronti di esse, e, in definitiva, delle
unità sanitarie locali, contrasta con la norma statutaria che riserva
ad esse Province ogni forma di controllo, anche quello sostitutivo,
sugli enti ed istituti locali: art. 54, n. 5, dello Statuto speciale,
d'altronde richiamato, con espresso riferimento alle dette unità
sanitarie, dall'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
sull'istituzione del servizio sanitario E ciò tanto più trattandosi
di controllo in materia sanitaria, materia devoluta dall'art. 9, n. 10,
del detto Statuto alla competenza legislativa concorrente e dall'art.
16, comma primo, dello Statuto stesso alla competenza amministrativa di
esse Province. In relazione alla competenza amministrativa ora
indicata, la norma impugnata si porrebbe anzi in conflitto anche con il
princìpio costituzionale (affermato dalla sentenza di questa Corte n.
142 del 1972) secondo il quale non è consentito allo Stato controllo
sostitutivo sulle Regioni ordinarie relativamente all'esercizio di
competenze amministrative proprie, e ancor meno, quindi, sulle Regioni
differenziate o sulle Province autonome relativamente all'esercizio di
competenze amministrative ad esse statutariamente attribuite.
Ribadite le proprie competenza legislativa concorrente e competenza
amministrativa in materia sanitaria e sottolineati i limiti propri di
esse quali derivano dagli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale,
sostengono ancora le ricorrenti che non è configurabile nei loro
confronti alcun potere di indirizzo e di coordinamento, non essendo
previsto dallo Statuto speciale un siffatto potere rispetto alle loro
funzioni amministrative. La disposizione impugnata, avente carattere
eccezionale, dettata dall'esigenza - rilevante, ma contingente - di
contenimento della spesa pubblica, non assurgerebbe d'altra parte al
rango delle disposizioni di princìpio, che, ai sensi dell'art. 9 e
dell'art. 5 dello Statuto possono validamente limitare l'autonomia
speciale.
5. - La norma impugnata concerne, come si desume dal contenuto e
dalla finalità di essa e da quelli degli interventi normativi nei
quali essa si inserisce, la funzione statale di coordinamento in
materia di spesa sanitaria.
Collegata con l'art. 119 Cost. per quel che concerne il
coordinamento finanziario sul versante della spesa, tale funzione trae
il suo titolo specifico dall'art. 5, comma primo, della legge n. 833
del 1978, istitutiva del servizio nazionale sanitario, disposizione che
la definisce per un verso come attinente ad esigenze di carattere
unitario (anche in riferimento agli obbiettivi della programmazione
economica nazionale) e per altro verso come attinente ad esigenze di
rigore e di efficacia della spesa sanitaria, così finalizzando la
funzione ad assicurare la normalità o a procurare la normalizzazione
della spesa pubblica nel settore.
E non vi è ragione di ritenere che all'operatività della funzione
siano sottratti i soggetti di autonomia speciale, anche se le
rispettive norme statutarie non dispongono al riguardo. Ciò tanto più
ove si tenga conto dell'espresso coinvolgimento delle Province autonome
di Trento e di Bolzano nella disciplina del servizio sanitario
nazionale (cfr. fra l'altro gli artt. 8, comma quarto, lett. b, 49,
comma terzo, e 80, della detta legge, non ostandovi il particolare
trattamento fatto da queste due ultime disposizioni in materia di forme
dei controlli sulle U.S.L. e di finanziamento nel settore sanitario in
ragione dell'autonomia speciale).
D'altra parte, in riferimento alla funzione di indirizzo e di
coordinamento delle attività regionali in generale, questa Corte, con
la sentenza n. 150 del 1982, ha affermato che essa, sebbene configurata
espressamente dalla legge statale ordinaria - le prime volte in
relazione ad operazioni normative di trasferimento di competenze alle
Regioni comuni - "ha sicuro fondamento in Costituzione". E ha
ravvisato tale fondamento nella necessità di tutelare, in relazione
all'assetto delle competenze regionali, esigenze di carattere unitario,
e di comporre in equilibrio le esigenze stesse con le istanze
dell'autonomia (salvo a richiedere, per quanto riguarda le condizioni e
le modalità di esercizio, uno specifico supporto legislativo, in
applicazione del princìpio di legalità).
Ed ancora, con la sentenza n. 340 del 1983, la Corte ha ritenuto
che alla detta funzione sono soggette anche le Regioni a Statuto
speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e ciò non solo
relativamente alle materie di competenza ripartita, ma in tutto
"l'ambito dei poteri ad esse costituzionalmente garantiti", giacché di
fronte "alla necessità di soddisfare esigenze unitarie" non rileva "la
distinzione fra Statuto speciale e Statuto ordinario o fra tipi e gradi
di competenze degli enti autonomi".
6. - La disciplina di ogni coordinamento che si riferisca alle
Regioni sia ordinarie che differenziate e alle Province autonome, e
quindi anche del coordinamento di cui si tratta, incontra peraltro dei
limiti posti in relazione alla sua incidenza sull'autonomia.
Poiché ripete la sua ragion d'essere da esigenze unitarie, il
coordinamento può estendersi o intensificarsi là dove siano
configurabili interessi - cui si correlino le dette esigenze unitarie
come individuate dal legislatore statale - insuscettivi o scarsamente
suscettivi di frazionamento o localizzazione. Deve, invece, ritrarsi o
attenuarsi là dove siano configurabili interessi provvisti di un minor
grado di infrazionabilità e non localizzabilità. In tal caso,
infatti, l'ingerenza statale in una sfera riservata all'autonomia non
è senz'altro giustificata dall'essere prevista per ragioni di
coordinamento, tanto meno se sia puntuale e penetrante. Ciò trova
sostegno nell'indirizzo desumibile dalle sentenze dianzi richiamate, e
particolarmente da quella n. 340 del 1983, nonché, proprio a proposito
del coordinamento in materia di spesa sanitaria, dalla sentenza n. 307
del 1983, non contraddetto in parte qua dalla successiva n. 245 del
1984.
I limiti ora indicati possono essere valutati con minor rigore solo
se il coordinamento sia direttamente e strettamente collegato alla
realizzazione di un valore costituzionale (cfr. la sentenza n. 340 del
1983), tanto più se articolata secondo una programmazione. E ciò a
prescindere dal problema se, specie quando si tratti di un valore
costituzionale primario, non ci si debba porre in una prospettiva che
va oltre quella del coordinamento e dei suoi limiti.
7. - Non vi è dubbio che, nel caso di cui si tratta, la funzione
di coordinamento statale, in quanto si riferisce ad una attività delle
Province autonome di controllo sulla regolarità di erogazione della
spesa sanitaria per il contenimento di questa, investa una sfera di
autonomia speciale costituzionalmente garantita, quale è quella ad
esse assicurata, in tema di controllo sugli enti locali, dall'art. 54,
n. 5 dello Statuto speciale del Trentino - Alto Adige, e ribadita, per
quel che concerne le unità sanitarie locali, dall'art. 49 della legge
n. 833 del 1978.
Né rileva in contrario che le Province autonome, per effetto delle
disposizioni costituenti il quadro normativo nel quale si inserisce la
disposizione impugnata, entrino a far parte esse stesse (al pari delle
Regioni sia ordinarie che differenziate) del sistema di coordinamento
della spesa sanitaria come attributarie di attività anche surrogatoria
rispetto ad adempimenti prescritti alle unità sanitarie locali per
garantire la stessa regolarità di erogazione della spesa o per
contenere quest'ultima. Infatti, se è vero che l'attività in parola
è demandata alle Province autonome (così come alle Regioni) in
considerazione del ruolo ad esse assegnato dalla legge n. 833 del 1978
sull'organizzazione del servizio sanitario nazionale, è vero altresì
che il ruolo e l'attività sono pur sempre attribuiti (se non
addirittura in relazione alla) nel rispetto della loro autonomia,
particolarmente se speciale (cfr. art. 49 della legge).
Occorre dunque esplorare, considerando il tipo di atti o
comportamenti omessi fatti oggetto del contestato potere surrogatorio
statale, il grado di infrazionabilità o non localizzabilità degli
interessi cui si correlano le esigenze unitarie implicitamente assunte
dalla norma impugnata nel prevedere la cennata forma di coordinamento.
Orbene tale grado è massimo là dove siano omessi, da parte delle
unità sanitarie locali, e quindi delle Regioni e delle Province
autonome, meri accertamenti e mere verifiche sulla regolarità di
erogazione della spesa sanitaria o meri puntuali adempimenti (art. 1,
comma secondo, legge n. 526 del 1982: controlli sistematici sulle
prescrizioni sanitarie; art. 3, comma primo, stessa legge: controlli
sistematici sulle prescrizioni di prestazioni medico - specialistiche;
art. 7, stessa legge: aggiornamento degli elenchi degli assistibili;
art. 11, comma ottavo, d.l. n. 463 del 1983, convertito come sopra:
verifica di una percentuale delle autocertificazioni prodotte a fini di
esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria; art. 11, comma
nono, stesso d.l.: verifica a campione con frequenza annuale sulle
prescrizioni rilasciate dai medici convenzionati e sulle prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio presso ambulatori e strutture
private convenzionate; art. 11, comma decimo, stesso d.l.:
ingiustificata inottemperanza di obblighi imposti da atti normativi e
disposizioni regionali derivanti da atti statali di coordinamento ex
art. 5 della legge n. 833 del 1978). e infatti evidente che là dove si
tratti di meri accertamenti o di comportamenti adempitivi di
determinazioni già adottate in esecuzione di atti di coordinamento, si
configurano interessi non localizzabili, ma indiscriminatamente
riferibili all'intero territorio nazionale - e quindi interessi
elettivamente valutabili in sede centrale - relativamente al metodo di
acquisizione di dati in vista della loro elaborazione e relativamente
al raggiungimento di specifici risultati previsti.
Segue che, in casi come quelli ora indicati, il previsto potere
surrogatorio statale pur costituendo una puntuale e penetrante
ingerenza nella sfera di autonomia speciale come sopra riservata, non
supera, tenuto conto della natura e dei fini del coordinamento di cui
si tratta (in relazione ai quali le esigenze unitarie assumono
particolare rilievo) i limiti posti al coordinamento stesso a tutela
della sfera anzidetta.
Altrettanto non può dirsi quando siano omessi dalle unità
sanitarie locali comportamenti o misure, e quindi dalle Regioni o dalle
Province autonome provvedimenti surrogatori attinenti
all'organizzazione del lavoro nelle unità sanitarie locali o al
ridimensionamento dei servizi sanitari in eccesso (art. 3, comma
secondo, legge n. 526 del 1982: riorganizzazione del lavoro nei
laboratori di analisi delle unità sanitarie locali anche attraverso
l'introduzione di turni lavorativi: art. 5, comma secondo, stessa
legge: emanazione di direttive vincolanti per la soppressione,
trasformazione e concentrazione di servizi eccedenti o non essenziali
rispetto ai requisiti minimi previsti dal Piano sanitario nazionale).
È infatti evidente che là dove si tratti di comportamenti, misure,
provvedimenti del genere, sia che attengano all'organizzazione del
lavoro (cfr. sul punto la sentenza di questa Corte n. 307 del 1983),
sia che attengano a prestazioni eccedenti gli standards minimi
stabiliti dal Piano sanitario a favore di tutti i cittadini (art. 3,
comma secondo, legge n. 833 del 1978), si configurano interessi legati
alle situazioni locali (cui vanno commisurati appunto contenuto e
modalità delle scelte) - e quindi interessi elettivamente valutabili
da parte dell'ente autonomo - in ordine all'individuazione e
all'apprezzamento delle dette situazioni.
Segue che, in casi come quelli per ultimi indicati, il previsto
potere surrogatorio statale, in quanto costituisce una puntuale,
penetrante ingerenza nella sfera di autonomia speciale come sopra
riservata, supera, pur tenuto conto della natura e dei fini del
coordinamento di cui si tratta, i limiti posti al coordinamento stesso
a tutela della sfera anzidetta.
Non ricorre d'altra parte alcuna delle condizioni perché i detti
limiti siano valutati con minor rigore. La funzione di coordinamento
qui non è connessa direttamente alla tutela del valore costituzionale
della salute, cioè agli scopi essenziali della legge sul servizio
sanitario n. 833 del 1978 e della programmazione sanitaria ivi
prevista: in particolare a quello di garantire dati livelli (minimi) di
prestazioni sanitarie - da fissare appunto in sede di approvazione del
Piano sanitario - a tutti i cittadini. Sono previsti, invece,
interventi direttamente volti ad assicurare la maggiore economicità di
gestione delle singole strutture mediante la più adeguata
organizzazione del lavoro, ovvero anche mediante la riduzione di
servizi, e quindi di prestazioni, ma sempre che siano non compresi
negli scopi essenziali suddetti. Si tratta, in una parola, di evitare
sprechi e distorsioni che, incrementando la spesa pubblica di settore e
quindi quella globale, possano compromettere, in prospettiva, il
perseguimento di altri obbiettivi sociali ed anche, ma solo in sede di
ulteriore mediazione fra tutti gli obbiettivi da perseguire, di quello
del servizio sanitario.
Né può indurre a diverse conclusioni la valutazione del
collegamento della norma impugnata con l'art. 119 Cost.. A parte il
problema se tale precetto enunci un valore costituzionale la cui
realizzazione sia per sé idonea, attraverso l'estensione e
l'esaltazione del potere statale di coordinamento, a giustificare
ulteriori compressioni dell'autonomia, non è dato ritenere, neppure in
riferimento a una finanza derivata, che all'attuazione di esso sia
necessario il sacrificio di qualsiasi aspetto dell'autonomia, e tanto
meno di quelli che si esprimono nell'adeguamento delle strutture e nel
proporzionamento dei servizi sociali (espungendone o assorbendone il
superfluo) alle esigenze, pur ineludibili, della normalizzazione della
spesa sanitaria. Al riguardo è utile richiamare ancora, per quel che
concerne l'ingiustificatezza, alla stregua del coordinamento della
spesa sanitaria, dell'attribuzione allo Stato del potere di surrogarsi
alle stesse Regioni ordinarie in provvedimenti organizzatori del
personale quali le assunzioni in deroga al blocco, la sentenza n. 307
del 1983 (cfr., del resto, sui limiti del coordinamento, che si radichi
nell'art. 119 Cost., anche la sent. n. 357 del 1985).
8. - Tutto ciò posto, non possono trovare accoglimento le censure
dirette a far dichiarare la norma impugnata illegittima nella sua
interezza per asserita inesistenza di un potere di coordinamento
statale in materia di spesa sanitaria, e comunque per asserita
violazione ad opera della norma impugnata, in ogni sua parte, dei
limiti posti al detto potere a garanzia dell'autonomia speciale.
E va parimenti disattesa la censura, sollevata dalla sola Provincia
di Bolzano in riferimento all'art. 54, n. 5, dello Statuto speciale del
Trentino - Alto Adige, giacché la norma impugnata non esonera lo Stato
dall'osservanza, nell'ipotesi di nomina di commissari nella Provincia
di Bolzano, dell'obbligo previsto dalla detta norma statutaria.
La norma impugnata, e cioè quella contenuta nel comma quinto
dell'art. 13 della legge n. 181 del 1982, aggiunto dall'art. 11, comma
decimo, d.l. n. 463 del 1983 come sopra convertito, va invece, per le
considerazioni che precedono, dichiarata illegittima, relativamente
alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nella parte in cui,
attribuendo al Ministero della sanità il potere di adottare, in caso
di inerzia o di ingiustificato ritardo delle unità sanitarie locali
negli adempimenti previsti dal comma precedente, e cioè dal comma
quarto dello stesso art. 13 come sopra aggiunto, qualora non vi
provvedano le dette Province, gli atti omessi e comunque necessari,
comprende l'ipotesi degli adempimenti e provvedimenti di cui agli artt.
3, comma secondo, e 5, comma secondo, della legge n. 526 del 1982,
richiamati dal detto comma quarto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi di cui in epigrafe;
dichiara costituzionalmente illegittimo nei confronti delle
Province di Trento e di Bolzano il comma quinto aggiunto, all'art. 13
della legge 26 aprile 1982, n. 181, dall'art. 11, comma decimo, del
decreto - legge 12 settembre 1983, n. 463 (decreto convertito in legge
con modificazioni con la legge 11 novembre 1983, n. 638) nella parte in
cui, nel richiamare il comma precedente, comma quarto aggiunto all'art.
13 della legge n. 181 del 1982 dall'art. 11, comma decimo, del decreto
- legge n. 463 del 1983 (come sopra convertito), comprende il
riferimento fatto dal detto comma precedente agli artt. 3, comma
secondo, e 5, comma secondo, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
dichiara non fondate sotto ogni altro aspetto le questioni di
legittimità del comma quinto aggiunto all'art. 13 della legge n. 181
del 1982 dall'art. 11, comma decimo, del decreto - legge n. 463 del
1983 (come sopra convertito), sollevate, in riferimento agli artt. 5,
9, n. 1O, 16 e 54, n. 5, dello Statuto speciale del Trentino - Alto
Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano con i rispettivi ricorsi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte