Sentenza n. 178/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/12/1970 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 301, terzo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il
27 gennaio 1969 dal pretore di Pietrasanta nel procedimento civile
vertente tra Pellegrini Pellegrino e Ciambelli Guido, iscritta al n.
186 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 il Giudice
relatore Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio civile promosso da Pellegrini Pellegrino
contro Ciambelli Guido e nel quale si era avuta la rinuncia al mandato
da parte del procuratore del convenuto senza che questi avesse
provveduto alla sostituzione e senza che risultasse in modo certo che
dell'avvenuta rinuncia era stata data comunicazione alla parte, il
pretore di Pietrasanta ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 301, terzo comma, del codice di procedura
civile, nella parte in cui esclude come causa d'interruzione del
processo la rinuncia al mandato alla lite, in riferimento all'art. 24,
secondo comma, della Costituzione.
Nell'ordinanza, pronunciata il 27 gennaio 1969, il pretore osserva
che tale disciplina appare in contrasto col precetto costituzionale
poiché consente che la parte rinunciata dal suo difensore possa
rimanere nella pratica impossibilità di esercitare il suo diritto di
difesa, in quanto nessun obbligo vi è per il giudice di assicurarsi,
prima di procedere oltre nella causa, che la parte medesima sia stata
posta in grado di procurarsene un altro.
Ricordata la sentenza di questa Corte n. 46 del 1957, per la quale
il diritto alla difesa deve essere inteso come potestà effettiva di
assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi
procedimento, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga
rimosso qualsiasi ostacolo a far valere le ragioni delle parti, il
pretore rileva che l'eventuale dichiarazione d'illegittimità
costituzionale della norma denunciata determinerebbe l'effetto di
riportare il caso in esame al trattamento generale, previsto per le
altre ipotesi di perdita del difensore nel primo comma dell'art. 301
del codice, e concretantesi nell'obbligo del giudice di dichiarare
l'interruzione del processo. Dandosi carico dell'obiezione che tale
regolamentazione procedurale potrebbe prestarsi ad un illecito giuoco
delle parti (specie se convenute) per rendere possibile il rinnovarsi
indefinito di rinunce di successivi difensori, onde paralizzare
praticamente l'attività delle altre parti, il pretore afferma che, a
tacere la considerazione che anche altre norme procedurali si prestano
ad attività dilatorie delle parti, questa eventuale conseguenza
negativa non regge al paragone con il superiore precetto costituzionale
della inviolabilità del diritto alla difesa e che, comunque,
all'inconveniente può sempre ovviarsi con diversa regolamentazione
legislativa del caso in esame.
Dopo che l'ordinanza è stata a sensi di legge comunicata,
notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 dell'11 giugno
1969, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
conclude perché la questione sia dichiarata infondata.
Ricordata la distinzione fra le cause involontarie di estinzione
del rapporto di mandato alle liti e quelle volontarie, tra le quali
rientra la rinuncia, l'Avvocatura osserva che la diversa disciplina in
base alla quale le prime determinano interruzione del processo e le
altre no trova la sua giustificazione nell'esigenza di non accordare
alla parte o al suo procuratore uno strumento mediante il quale creare
con le proprie mani una causa di interruzione del processo.
Anche a prescindere da tale considerazione, nessuna violazione del
diritto di difesa può essere vista nella disciplina di legge, dal
momento che l'art. 85 del codice di procedura civile stabilisce che la
revoca e la rinuncia al mandato alle liti non hanno effetto, nei
confronti dell'altra parte, finché non sia avvenuta la sostituzione
del difensore e che il rapporto fra difensore e cliente è regolato
dalle norme sul mandato, con conseguente natura recettizia della
rinuncia, che deve comunque avvenire in modo tale da non arrecare
nocumento alla parte.
In conclusione, secondo l'Avvocatura, l'assistenza tecnica e
professionale nel processo non potrà mai venir meno per effetto
diretto della rinuncia del difensore, ma solo in conseguenza della
negligenza della parte che non provveda tempestivamente alla nomina di
un nuovo patrono, ovvero della infedeltà del difensore che,
rinunciando alla procura in modo od in tempo tali da causare danno al
cliente, si renda così inadempiente agli obblighi derivantigli dal
mandato ricevuto e si assoggetti, quindi, alle conseguenti
responsabilità contrattuali. Ma contro la negligenza della parte o la
infedeltà del difensore l'art. 24, secondo comma, della Costituzione
non appresta garanzia alcuna. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza di rinvio viene denunciata la violazione
dell'art. 24, comma secondo, della Costituzione che si addebita al
terzo comma dell'art. 301 del codice di procedura civile pel fatto che
la rinuncia al mandato alla lite nel corso del giudizio, ivi prevista,
non ne produce l'interruzione, pur in assenza di ogni obbligo, sia del
rinunciante di documentare l'avvenuto invito alla parte perché si
munisca di altro procuratore, e sia del giudice di assicurarsi che la
parte stessa sia messa in grado di provvedere alla propria difesa.
2. - La questione è infondata. Non è contestabile, come la Corte
ha statuito nella sentenza n. 46 del 1957, ricordata nell'ordinanza,
nonché in altre successive, che il diritto inviolabile alla difesa,
garantito in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24, debba
implicare l'effettiva assistenza tecnica e professionale, così da
consentire alle parti di far valere, attraverso un regolare
contraddittorio, le proprie ragioni. Ed è appunto in applicazione di
tale principio che il primo comma dell'art. 301 dispone l'interruzione
del processo nei casi di morte, radiazione o sospensione del
procuratore costituito in giudizio.
Ma è chiaro che analogo effetto interruttivo non potrebbe
ammettersi nelle ipotesi di cui al terzo comma dello stesso articolo:
certamente non in quello della revoca della procura poiché la mancata
tempestiva costituzione del nuovo procuratore si deve addebitare alla
negligenza della stessa parte interessata; ma neppure nell'altro della
rinuncia del mandatario, dato che essa è regolata dai principi
generali dai quali è retto il rapporto di mandato, secondo cui la
rinuncia, in quanto atto recettizio, deve essere portata a conoscenza
del mandante, in modo ed in tempo tali che quest'ultimo possa
provvedere altrimenti, secondo precisa l'art. 1727 del codice civile, e
non ha effetto se non quando tale conoscenza si sia verificata. La
ratio della norma denunciata quindi deve ritrovarsi non tanto né
principalmente nell'esigenza pratica di impedire l'eventualità del
rinnovarsi indefinito di rinunzie da parte di successivi difensori,
allo scopo di paralizzare l'attività delle altre parti litiganti,
quanto nell'applicazione al caso della menzionata disciplina propria
dell'istituto del mandato, di cui quello alle liti costituisce una
sottospecie.
È certo prospettabile l'ipotesi di inadempienza dell'obbligo
gravante sul procuratore costituito in giudizio di dare tempestiva
notizia dell'avvenuta rinuncia, ma da siffatti possibili inconvenienti
pratici non può farsi derivare un vizio di incostituzionalità della
norma, la quale ha riguardo all'id quod plerunque accidit, mentre, a
prevenire e reprimere gli inconvenienti stessi, appaiono sufficienti,
oltre alle sanzioni comminabili in seguito a giudizio disciplinare da
parte degli ordini forensi, l'obbligo del risarcimento del danno che
risulti arrecato al mandante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione sollevata dal pretore di
Pietrasanta con ordinanza 27 gennaio 1969 relativa alla legittimità
costituzionale dell'art. 301, ultimo comma, del codice di procedura
civile, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte