Sentenza n. 178/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/02/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.150, quinto
comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza
emessa il 29 aprile 1986 dal Pretore di Brescia nel procedimento
civile vertente tra Cossetti Battista e l'I.N.A.I.L., iscritta al n.
549 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 49 prima serie speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Uditi l'avv. Saverio Muccio per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello
Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 29 aprile 1986 il Pretore del lavoro di Brescia
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.150,
quinto comma, del T.U. n. 1124/1965 (Assicurazioni contro gli
infortuni e le malattie professionali) per contrasto con gli art.li 3
e 38 Cost.
Rilevava il magistrato nell'ordinanza che il ricorrente era
titolare fin dal 1971 di rendita a causa d'inabilità permanente,
nella misura del 60% dovuta a silicosi contratta sul lavoro presso la
S.p.A. SEII di Malegno. Il 10 ottobre 1980 si era dimesso per ragioni
profilattiche ed aveva inutilmente richiesto all'INAIL di ottenere la
cosidetta "rendita di passaggio" prevista dall'art.150 impugnato.
L'INAIL aveva respinto la richiesta assumendo che il ricorrente,
nel periodo antecedente alle dimissioni, non era stato occupato in
mansioni comportanti rischio di silicosi. Mentre, quando lo era stato
nei dieci anni precedenti, contraendo effettivamente la malattia per
cui godeva la rendita, non aveva chiesto la "rendita di passaggio" e
non poteva, perciò, ottenerla ora.
L'ordinanza dava atto che le consulenze tecniche d'ufficio
esperite avevano effettivamente messo in luce che le mansioni alle
quali il ricorrente era da ultimo addetto nello stesso stabilimento
SEII, pur non essendo silicotigene, erano tuttavia ulteriormente
dannose per l'albero respiratorio, già portatore della grave
affezione, a causa dell'inalazione di polveri e di vapori acidi.
A quel punto, riteneva il Pretore di sollevare la questione di
legittimità costituzionale in esame, osservando che, in effetti, il
tenore letterale della legge subordina il diritto del lavoratore alla
rendita di passaggio, in occasione delle sue dimissioni per ragioni
profilattiche da mansioni lavorative dannose ma non silicotigene, al
fatto che egli abbia goduto, entro i dieci anni precedenti, di
analoga rendita in occasione dell'abbandono delle precedenti mansioni
silicotigene a causa delle quali aveva contratto la malattia. Poiché
tale norma viene costantemente interpetrata dalla giurisprudenza di
legittimità secondo il detto suo tenore letterale, ritenendosi
inapplicabile analogicamente a causa del suo carattere eccezionale,
il Pretore faceva, però, rilevare che lo scopo della norma rimaneva
così frustrato.
La legge, infatti, secondo il Pretore, mirava a tutelare la salute
del lavoratore incentivando, mediante la concessione di una rendita,
l'immediato abbandono del lavoro morbigeno da parte dei lavoratori
colpiti da silicosi di natura professionale, favorendo così il loro
"passaggio" (di qui il nome della rendita) ad altre lavorazioni non
elencate nell'art.140 della legge perché prive di quella
pericolosità. Scopo della rendita era, perciò, quello di favorire
la ricerca di un nuovo lavoro, e di compensare eventuale divario di
mercede nella nuova occupazione.
Quando poi anche quest'ultima fosse risultata ulteriormente
dannosa, benché non silicotigena, e il lavoratore fosse stato
costretto ad abbandonarla per ragioni profilattiche, poteva essergli
concessa per la seconda volta una rendita di passaggio, purché ciò
avvenisse entro i dieci anni da quella concessa in precedenza.
Ebbene, è sembrato al giudice rimettente che non potesse
ritenersi ragionevole privare il lavoratore della rendita di
passaggio quando fosse venuto a trovarsi nella necessità di
abbandonare per motivi profilattici il secondo lavoro, solo perché,
pur trovandosi esattamente nelle condizioni configurate dalla legge,
non aveva a suo tempo chiesto la rendita di passaggio in occasione
dell'abbandono delle prime mansioni silicotigene, per le quali aveva
contratto la grave malattia.
Così interpetrando la norma, si veniva a discriminare - secondo
il Pretore - lavoratori affetti da silicosi professionali, che
versavano in un mededesimo stato di bisogno, in base ad un criterio
puramente formale, estraneo alle necessità di tutela della salute
dei lavoratori.
Di qui la violazione degli art.li 3 e 38 della Costituzione.
2. - Si costituiva nel giudizio davanti alla Corte l'INAIL,
rappresentata dagli avvocati Carlo Graziani ed Enrico Ruffini, che
depositavano atto di costituzione in data 10 novembre 1986, oltre i
20 giorni previsti dall'art. 25 l. 11 marzo 1953 n. 87.
Interveniva altresì il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale chiedeva
che la sollevata questione fosse dichiarata infondata.
Secondo l'Avvocatura, le situazioni poste a confronto dal Pretore
non sarebbero identiche in quanto il lavoro abbandonato dal
ricorrente, e per il quale chiede la rendita, non è silicotigeno, e
perciò l'abbandono non sarebbe nemmeno da attribuire a fini
profilattici. Considerato in diritto 1. In definitiva, l'opposizione alla prospettata illegittimità
costituzionale dell'art.150 legge citata che l'Istituto svolge nel
giudizio pretoreo, come quella che l'Avvocatura dello Stato avanza
nel giudizio innanzi alla Corte (delle argomentazioni qui presentate
dall'Istituto non si può tenere conto poiché la costituzione è
avvenuta fuori termine) hanno carattere meramente formale.
Affermare, infatti, che il lavoro cui da ultimo era addetto il
ricorrente non è silicotigeno non risponde ai rilievi
dell'ordinanza, essendo pacifico anche per il Pretore rimettente che
l'ultimo lavoro tale non era. Deve dirsi, anzi, che, se lo fosse
stato, proprio allora non poteva sorgere il problema, giacché la
ratio della norma - come da tutti si riconosce - è nella concessione
di un incentivo al lavoratore per indurlo ad abbandonare al più
presto l'ambiente di lavoro morbigeno, prima che la malattia
professionale lo renda del tutto inabile al lavoro. Per consentirgli,
perciò, di trovare altro lavoro, che non presenti la pericolosità
delle lavorazioni elencate nell'art.140 della stessa legge, ed anche
per compensare eventuale differenza di mercede del lavoro meno
pericoloso, gli viene corrisposta per un certo periodo una rendita
che prende il nome dalla sua stessa finalità ("rendita di passaggio"
ad altro lavoro). Solo a patto di osservare tali condizioni, è
possibile ottenere per la seconda volta la rendita di passaggio,
purché il secondo lavoro non sia di quelli di cui all'art.140 (e,
perciò, nella specie non sia silicotigeno). E poiché ciò che il
lavoratore chiedeva, nel caso in esame, era proprio quest'ultima
rendita, e non la prima, in quanto egli era stato costretto ad
abbandonare il secondo lavoro, non silicotigeno, ma risultato alla
perizia d'ufficio tuttavia dannoso e influente sull'ulteriore corso
della malattia, esattamente come esige il quinto comma dell'articolo
impugnato, non ha alcun senso opporre che, però, esso lavoro non era
silicotigeno.
Infatti, poiché il ricorrente aveva riportato la silicosi nel
lontano 1971, tanto da avere ottenuto una rendita vitalizia, se nel
giugno 1981, quando richiedeva la rendita di passaggio, egli si fosse
trovato ancora impegnato in una lavorazione silicotigena e si fosse
trovato costretto a dimettersi per ulteriore aggravamento, sarebbe
dubbio il suo diritto a percepire la prima rendita di passaggio
perché, persistendo per ulteriori dieci anni nella pericolosa
lavorazione, avrebbe frustrato lo spirito della norma. D'altro lato,
non avrebbe nemmeno potuto ottenere la seconda rendita perché - a
parte le attuali eccezioni - sarebbe mancata comunque la condizione
rigorosamente richiesta dal quinto comma in esame: e, cioè, che la
successiva lavorazione non fosse compresa fra quelle di cui
all'art.140.
2. - In realtà, il problema proposto dall'ordinanza di rimessione
non ha il carattere puramente formale cui le resistenze dell'Istituto
nella causa del lavoro tentano di orientarlo.
Il Pretore, infatti, prospetta il caso del lavoratore che sia
venuto a trovarsi in tutte le precise condizioni descritte
dall'art.150, ed abbia, perciò, tempestivamente lasciato il primo
lavoro morbigeno da cui aveva contratto la malattia professionale, e
si sia dedicato ad una lavorazione diversa da quelle elencate
nell'art.140, e ciononostante, entro i dieci anni successivi, sia
stato costretto a lasciare anche questo secondo lavoro perché
risultato pure dannoso, influendo sull'ulteriore corso della
malattia.
Lamenta il Pretore che se, a quel punto, la rendita di passaggio,
prevista nell'impugnato quinto comma del Decreto, gli viene negata
sotto il pretesto che il lavoratore non aveva richiesto, a suo tempo,
la rendita prevista dal primo comma, gli art.li 3 e 38 della
Costituzione vengono vanificati. E ciò sia perché il lavoratore
viene a trovarsi esattamente nelle condizioni in cui versano gli
altri lavoratori che hanno percepito la prima rendita (art. 3 Cost.),
e sia perché le esigenze di vita e di bisogno del lavoratore, in
caso di malattia professionale (art. 38, secondo comma, Cost.) non
mutano quand'è costretto ad abbandonare il secondo lavoro, soltanto
perché non ebbe a richiedere la prima rendita.
In realtà, le cause della mancata richiesta possono essere varie,
dall'ignoranza dell'esistenza del diritto fino alla mancanza in quel
momento delle esigenze che sono alla base delle finalità della
norma. Come si evince dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo
impugnato, la prima rendita è concessa per sopperire alla
disoccupazione o alla differenza di mercede fra l'occupazione
morbigena che viene abbandonata e quella nuova che non sia fra quelle
di cui all'art.140. Qualora - come esattamente è accaduto nel caso
di specie - il lavoratore non perda un sol giorno di lavoro, né
alcunché della mercede, perché viene spostato, nell'ambito dello
stesso stabilimento, ad altra lavorazione non morbigena, egli non ha
alcuna ragione per chiedere la rendita di passaggio: ché, anzi, se
lo facesse sarebbe scorretto, e comunque mancherebbero gli elementi
per calcolare la percentuale su cui la rendita dovrebbe essere
corrisposta.
D'altra parte, però, quando poi è costretto nel decennio ad
abbandonare anche la seconda lavorazione, proprio - come è accaduto
nella specie - per le ragioni e nelle condizioni indicate dal
legislatore nel comma quinto, è soltanto allora che si verificano
quelle esigenze di cui parla l'art. 38, secondo comma, Cost. Negare
la rendita a quel punto, soltanto perché non è stata corrisposta la
prima, significa attribuire al comma un valore rigorosamente
formalistico, frustrando il disposto costituzionale. Invalidare
l'innegabile collegamento letterale fra la rendita del primo comma e
quella del quinto perché ivi si parla di "seconda volta", vuol dire
soltanto esasperare la formalistica interpetrazione. Vero è soltanto
che il legislatore allude ad una "seconda volta" nel presupposto che
la stessa esigenza si sia verificata la prima volta: ma, se così non
è stato, ciò non elimina la necessità di rendere operante il
disposto costituzionale ove l'esigenza si verifichi soltanto dopo la
seconda lavorazione.
La sollevata questione è, pertanto, fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 150, comma
quinto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non
prevede che la rendita ivi indicata possa essere concessa anche
quando non sia stata corrisposta quella prevista dal primo comma
dello stesso articolo, sempre che ricorrano tutte le altre condizioni
in esso prescritte.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte