Sentenza n. 178/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto
comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 245
delle disposizioni di attuazione e transitorie dello stesso codice,
promosso con ordinanza emessa il 17 luglio 1990 dalla Corte d'Appello
di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Rovigo Nunzio ed
altri, iscritta al n. 722 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio penale, durante il quale il
difensore di fiducia di uno degli imputati aveva presentato, per tre
volte consecutive, istanza di rinvio del dibattimento per documentato
impedimento professionale presso altra sede giudiziaria, la Corte di
appello di Catanzaro, con ordinanza del 17 luglio 1990, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 486, quinto
comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 245 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), con
riferimento agli articoli 102, primo comma, e 112 della Costituzione.
Il giudice rimettente - premesso, sul punto della rilevanza, che
la norma impugnata, per il richiamo contenuto nell'art. 245, secondo
comma, lett. i), delle disposizioni di attuazione, è di immediata
applicazione anche ai processi che proseguono con l'applicazione
delle norme anteriormente vigenti - denuncia la stessa norma, la
quale, consentendo al difensore di fiducia di reiterare, per un
numero illimitato di volte, la richiesta di rinvio del dibattimento
adducendo documentati impegni professionali assunti altrove, senza
che il collegio possa sindacare l'oggetto dell'impegno o l'epoca
della sua assunzione da parte del professionista "in funzione di
prefissati e selettivi criteri di potiorità rispetto al processo in
cui l'impedimento è addotto", impedirebbe in concreto l'esercizio
della giurisdizione penale. Tanto è vero che, mediante la revoca del
mandato ai difensori non impediti ed il ricorso, come unico
difensore, al professionista impegnato in altra sede, si
paralizzerebbe la celebrazione del giudizio a tempo indeterminato.
Lo stesso giudice, inoltre, osserva che il principio della
obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 della Costituzione)
postula la cogenza e la inderogabilità assolute della relativa
giurisdizione, che sarebbero invece in concreto compromesse dalla
"legalizzazione dei precitati espedienti dilatori" ammessi dalla
norma impugnata.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
eccependo, in primo luogo, la inammissibilità della questione per
difetto di rilevanza e concludendo, comunque, per la sua
infondatezza.
L'Avvocatura generale dello Stato ricorda che, in attuazione della
direttiva contenuta nell'art. 2 n. 77 della legge di delega 16
febbraio 1987 n. 81, la norma ora denunciata ha esteso al difensore
la regola della sospensione o del rinvio del dibattimento, prevista
nel terzo comma dello stesso art. 486 c.p.p. per i casi di
impedimento dell'imputato, e che tale estensione risponde al criterio
della valorizzazione del ruolo della difesa, specie in un processo di
tipo accusatorio, quale derivato dalla recente riforma.
Quanto poi agli "espedienti dilatori", che per l'ordinanza di
rinvio verrebbero favoriti dalla norma impugnata, l'interveniente
osserva che, nella specie, l'imputato ha in una sola occasione
effettuato la revoca del mandato al codifensore non impedito e,
poiché i successivi rinvii delle udienze erano stati disposti sulla
base dei documentati impedimenti professionali dell'unico difensore
rimasto, è da escludere che l'imputato abbia posto in essere
comportamenti idonei a paralizzare la celebrazione del processo a
tempo indeterminato.
La difesa dello Stato sottolinea infine che, alla udienza (10
aprile 1990) in cui è stato addotto per la prima volta l'impedimento
del difensore di fiducia, erroneamente il collegio ha ritenuto di
dover disporre il rinvio del dibattimento, poiché dalla stessa
ordinanza risulta che il professionista aveva, in quella occasione,
nominato un proprio sostituto e tale circostanza, a norma dell'ultimo
periodo del quinto comma della norma denunciata, avrebbe dovuto
precludere l'operatività della regola del rinvio per impedimento del
difensore, essendo comunque l'imputato assistito dal sostituto. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata, in riferimento agli artt. 102, primo
comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura
penale, in relazione all'art. 245 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, perché, come si sostiene nell'ordinanza di rimessione,
la norma impugnata obbligando il giudice a rinviare il dibattimento,
in caso di legittimo impedimento del difensore, "senza la
possibilità di sindacare l'oggetto dell'impegno", precluderebbe in
concreto l'esercizio della giurisdizione penale, qualora il difensore
di fiducia reiteri, per un numero illimitato di volte, la richiesta
di rinvio del dibattimento per altri impegni professionali, così
rendendo possibili espedienti dilatori ed ostacolando l'esercizio
della giurisdizione.
2. - Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'Avvocatura
generale dello Stato con la quale sostanzialmente si afferma
l'irrilevanza della questione, perché dopo la revoca di altri
codifensori, l'unico rimasto aveva nominato un sostituto per la prima
udienza dibattimentale del 10 aprile 1990. Quindi, il fatto che in
quella data fosse stato chiesto il rinvio per legittimo impedimento
del difensore e che tale richiesta fosse stata reiterata per lo
stesso motivo in altre due udienze non avrebbe dovuto influenzare il
giudizio a quo, perché il giudice avrebbe potuto a norma dell'art.
486, quinto comma, del codice di procedura penale, celebrare il
dibattimento già nella prima udienza essendo presente in questa il
sostituto.
Osserva la Corte che - a parte la considerazione che, nel momento
in cui la questione è stata sollevata, non avrebbe potuto comunque
più spiegare alcuna influenza una vicenda ormai esauritasi nella
prima udienza - l'eccezione muove da una premessa errata in punto di
fatto. Come risulta dalla ordinanza di rimessione, nell'udienza del
10 aprile 1990 il legale si era presentato per conto del difensore,
solo per chiedere il rinvio per legittimo impedimento di questi, per
cui non poteva considerarsi suo sostituto e quindi non avrebbe potuto
esercitare in tale veste il ruolo del difensore impedito.
3.1. - Nel merito, la questione non è fondata.
Il giudice a quo sostanzialmente dubita della legittimità
costituzionale della norma impugnata, in riferimento agli artt. 102,
primo comma, e 112 della Costituzione, a causa della mancanza di
"prefissati e selettivi criteri di potiorità" rispetto al processo
in cui l'impedimento è addotto, tali da consentire al giudice di
sindacare l'oggetto dell'impegno o l'epoca dell'assunzione.
Per quel che riguarda il riferimento all'art. 112 della
Costituzione, il parametro non è pertinente rispetto alla questione
in esame perché, come anche questa Corte ha più volte precisato
(sentenze n. 284 del 1990, n. 370 del 1988 e nn. 114 e 89 del 1982),
tale articolo, che obbliga il pubblico ministero all'esercizio della
azione penale, riguarda il momento dell'iniziativa processuale e
l'irretrattabilità dell'azione, una volta proposta, e non ha quindi
nulla a che vedere con l'incidenza del comportamento degli altri
soggetti del processo, nel corso di questo, che è appunto quello che
viene in evidenza con la presente questione.
3.2. - Quanto al profilo che in modo più pertinente si riferisce
all'art. 102, primo comma, della Costituzione - e che concerne la
eventualità di una paralisi del processo, a causa del possibile
reiterarsi di rinvii del dibattimento, senza che sia previsto che il
giudice possa sindacare se l'impegno del difensore, in altri processi
coevi, sia tale da prevalere su quello nel quale egli adduca il
legittimo impedimento - ritiene la Corte che la norma denunciata non
preclude al giudice una valutazione comparativa per agevolare
l'esercizio della giurisdizione.
Né, come si afferma nell'ordinanza di rinvio, tale valutazione
potrebbe essere ostacolata dalla mancanza di criteri e principi
"prefissati e selettivi", solo in presenza dei quali sarebbe
consentito al giudice un giudizio di priorità. Questo può difatti
essere compiuto dal giudice, secondo canoni di ragionevolezza in sede
di esame comparativo delle situazioni messe a confronto, dovendosi
anche tener conto che tali canoni andranno sempre più ad arricchirsi
in conseguenza di una più prolungata pratica giurisprudenziale, in
sede di applicazione concreta della norma denunciata, solo di recente
entrata in vigore e che costituisce una novità rispetto alla
precedente disciplina processuale.
Del resto, già qualche indicazione in proposito è stata fornita
dalla giurisprudenza della Cassazione che, tra i possibili criteri di
massima e salvo possibilità di temperamenti, ha individuato quello
della priorità della notifica dell'avviso al difensore. La norma
denunciata, d'altronde, riferendosi ad un impedimento "legittimo" del
difensore, ovviamente presuppone, da parte del giudice dinanzi al
quale viene fatto valere l'impedimento, un apprezzamento diretto a
stabilire la legittimità della richiesta. Così l'eventuale
sindacato, da parte del giudice di grado superiore, in ordine ad una
impugnazione in cui si lamenti la violazione del diritto alla difesa,
conseguente al rifiuto di ammettere la legittimità dell'impedimento,
dovrebbe a sua volta consistere nella verifica della ragionevolezza
della determinazione adottata in ordine alla comparazione fra le
situazioni messe a raffronto.
La possibilità di apprezzamento da parte del giudice delle
situazioni concrete, per contemperare le diverse esigenze in sede di
applicazione della norma denunciata, toglie consistenza al sospetto
di incostituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, in
relazione all'art. 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271
(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 102, primo
comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Catanzaro,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte