Sentenza n. 179/1981
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/10/1981 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3r.d.l. 1324/1923
citata
- art. 6legge 89/1913
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma
terzo, del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al r.d.l. 9
novembre 1919, n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato) convertito
in legge 17 aprile 1925, n. 473, promosso con ordinanza emessa il 23
maggio 1975 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra
Brucato Maria Pia ved. Turchio e la Cassa nazionale del notariato,
iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 17 settembre 1975.
Visti gli atti di costituzione di Brucato Maria Pia ved. Turchio,
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cacciavillani, e della Cassa
nazionale del notariato, rappresentata e difesa dall'avv. Emilio
Sivieri;
udito, nell'udienza pubblica del 21 settembre 1981, il Giudice
relatore Antonino De Stefano;
uditi gli avvocati Luigi Cacciavillani per Brucato Maria Pia ved.
Turchio ed Emilio Sivieri per la Cassa nazionale del notariato.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Sul presupposto che il trattamento di quiescenza previsto
dall'art. 3, terzo comma, del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, sulla
Cassa nazionale del notariato, convertito in legge dalla legge 17
aprile 1925, n. 473, si applichi esclusivamente ai notai e non sia
suscettibile di estensione alle persone temporaneamente autorizzate, ai
sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento
del notariato, all'esercizio delle funzioni notarili, e ritenendo che
ciò dia luogo ad una possibile violazione degli artt. 3 e 38, secondo
comma, della Costituzione, il tribunale di Roma, con ordinanza 23
maggio 1975, ha promosso, nei confronti della suddetta disposizione,
giudizio di legittimità costituzionale.
La questione è sorta nel corso di una controversia fra la sig.ra
Maria Pia Brucato e la Cassa del notariato, in seguito al rigetto, con
deliberazione della Commissione amministratrice dell'ente, della
domanda di pensione che la sig.ra Brucato aveva inoltrato, per sé e
per tre figli minori, come vedova del dott. Aldo Turchio, già
esercente funzioni notarili in Ustica ai sensi del citato art. 6 della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, il quale prevede che nelle isole, dove
non esiste alcun notaro, possa essere temporaneamente autorizzato ad
esercitarne le funzioni uno degli aspiranti al notariato che, fornito
dei requisiti necessari per la nomina (come appunto il dott. Turchio),
ne faccia domanda.
In seguito a decreto di autorizzazione del Presidente della
Repubblica, emesso il 1 novembre 1956, il dott. Turchio aveva
ininterrottamente esercitato, nella suddetta località, le funzioni
notarili, fino alla sua morte avvenuta, dopo quasi tredici anni, il 7
luglio 1969. Fin da principio egli era stato iscritto, d'ufficio, alla
Cassa del notariato, ed aveva versato i relativi contributi. Col
rigetto della domanda di pensione avanzata dalla vedova, però, tali
contributi le erano stati restituiti. Con lo stesso provvedimento la
Cassa del notariato decideva tuttavia di corrispondere alla sig.ra
Brucato, a partire dal 1 gennaio 1970, un assegno assistenziale annuo a
tempo indeterminato, di lire 960.000, ripartibile in dodici rate
mensili.
Contro il diniego della pensione, motivato dalla Cassa in base al
citato art. 3, terzo comma, del decreto-legge n. 1324 del 1923, che
prevedeva la costituzione di una cassa pensioni a favore dei notai
cessati dall'esercizio e delle loro famiglie, la sig.ra Brucato,
respinto un suo primo ricorso, in via amministrativa, dal Ministro per
la grazia e giustizia, che aveva confermato i provvedimenti della
Cassa, e dichiarato dal Consiglio di Stato, successivamente adito, il
proprio difetto di giurisdizione, aveva citato la Cassa innanzi al
pretore di Palermo, in qualità di giudice del lavoro, perché le fosse
riconosciuto il diritto alla pensione. Il pretore, però, avendo
escluso che la causa proposta rientrasse fra quelle riguardanti forme
di previdenza e assistenza obbligatorie demandate al giudice del
lavoro, rimetteva le parti per la trattazione del giudizio nelle forme
ordinarie davanti al tribunale di Roma, sede della Cassa del notariato.
Riassunta la causa dinanzi al tribunale di Roma, la sig.ra Brucato,
nel riproporre, in via principale, l'istanza di pensione, aveva in via
subordinata formulato, riguardo al citato art. 3, terzo comma, del
decreto-legge n. 1324 del 1923, con riferimento agli artt. 3, 36 e 38
della Costituzione, eccezione di illegittimità costituzionale. Il
tribunale, ritenuta la questione rilevante, e, in riferimento agli
artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, non manifestamente
infondata, con la menzionata ordinanza, sospeso il giudizio, ha
ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Nel motivare l'ordinanza di rinvio, il giudice a quo, dopo avere
sottolineato che nella norma impugnata sono testualmente indicati,
quali destinatari della pensione, i "notari" cessati dall'esercizio
della loro attività e le loro famiglie, osserva che nell'ordinamento
del notariato la qualità di notaro appare riservata, in via esclusiva,
a coloro che, in possesso dei requisiti previsti, e riusciti vincitori
nel pubblico concorso nazionale, abbiano ottenuto la nomina a notaro.
Lo confermano, stabilendo fra "notai" ed "esercenti" una netta
contrapposizione, sia l'art. 6 della legge notarile, nel prevedere che
l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni notarili è consentita
solo con riguardo a località "dove non esiste alcun notaro", sia
l'art. 93 del regolamento di esecuzione (approvato con r.d. 10
settembre 1914, n. 1326) col disporre che fanno parte del Collegio
notarile ed hanno diritto di intervenire alle adunanze, "quantunque non
rivestano la qualità di notaro", anche coloro che sono autorizzati ad
esercitarne temporaneamente le funzioni giusta il disposto dell'art. 6
della legge.
Pertanto, non potendo, a giudizio del tribunale, la disposizione
dell'art. 3 della legge sulla Cassa del notariato interpretarsi in modo
da suffragare un immediato accoglimento della domanda dell'attrice,
diventa decisiva, e perciò rilevante, la sollevata eccezione di
incostituzionalità.
In proposito, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il
tribunale osserva, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, che
l'esclusione degli esercenti le funzioni notarili dalle forme di
previdenza assicurate ai notai, sembra travalicare i limiti della
razionale discrezionalità spettante in materia al legislatore. Se è
vero infatti che gli esercenti le funzioni notarili non posseggono lo
status professionale del notaio, è innegabile che dal giorno della
loro iscrizione nel ruolo dei notari esercenti nel Collegio, previ gli
adempimenti (prestazione di idonea cauzione, giuramento, ricevimento
del sigillo notarile, ecc.), richiesti, come per i notai, anche per
essi, dagli artt. 18 e 24 della legge notarile, ne esercitano "nomine
proprio" tutte le funzioni. Il diverso trattamento delle due categorie
ai fini previdenziali non sarebbe quindi giustificato.
Ad avviso del tribunale, il prospettato contrasto della denunciata
disposizione con le norme della Costituzione appare ancor più evidente
se si fa riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione.
Secondo il giudice a quo tale precetto, immediatamente operativo
nell'ordinamento giuridico, non si riferisce soltanto ai lavoratori
subordinati, dovendo piuttosto ritenersi, anche in considerazione della
generalità del principio di solidarietà sociale a cui si ispira, che
abbracci nel suo ambito anche i lavoratori autonomi. Categoria, questa,
nella quale non sembra illogico comprendere gli esercenti le funzioni
notarili, i quali prestano attività intellettuale in corrispettivo di
onorari stabiliti dalla legge ed in modo continuativo, sin quando,
almeno, l'autorizzazione temporanea non venga revocata, o intervenga
altra causa di cessazione dall'ufficio.
In questa prospettiva la norma impugnata, in quanto non prevede il
trattamento di quiescenza a favore degli esercenti funzioni notarili e
delle loro famiglie, è sospetta di illegittimità costituzionale.
2. - Adempiute le formalità di rito per le comunicazioni e la
pubblicazione dell'ordinanza di rinvio, sia la sig.ra Brucato sia la
Cassa del notariato si sono costituite innanzi a questa Corte.
Nell'atto di deduzioni, in data 10 luglio 1975, la difesa della
sig.ra Brucato si riporta integralmente ai motivi esposti nel
provvedimento di rimessione, nonché agli scritti difensivi da essa
già presentati nel giudizio di merito, concludendo per la
dichiarazione di incostituzionalità della disposizione impugnata, e
con essa di ogni altra norma connessa e comunque rilevante ai fini del
giudizio di merito, in quanto in contrasto con i principi fissati dagli
artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.
Dal suo canto la difesa della Cassa del notariato, nell'atto di
costituzione in data 4 agosto 1975, ha chiesto che la questione sia
dichiarata inammissibile e comunque infondata.
Secondo la Cassa, il tribunale, nel sollevare la questione di
costituzionalità dell'art. 3, terzo comma, del decreto-legge n; 1324
del 1923, in quanto non prevede trattamento di quiescenza a favore
degli esercenti funzioni notarili e delle loro famiglie, avrebbe
tralasciato di considerare, agli effetti della rilevanza, che il
sindacato che si è chiesto alla Corte costituzionale di esercitare,
sostanzialmente rivolto contro il mancato esercizio di un'attività
legislativa intesa a regolare la posizione di previdenza degli
appartenenti a quella categoria, non poteva essere introdotto
attraverso l'impugnazione di una norma posta in essere per regolare la
materia della previdenza dei notai e delle loro famiglie, e cioè di
una categoria di soggetti distinta e diversa dai suddetti incaricati,
che notai non sono perché non ne posseggono lo stato ed operano solo
per il tempo, essenzialmente limitato, di durata dell'incarico.
Cosicché, in mancanza, nel caso, di una norma di legge ordinaria
impugnabile per contrasto con i precetti della Costituzione, il
requisito della rilevanza si dimostrerebbe insussistente, erroneo il
giudizio espresso dal giudice a quo nell'affermarlo, e la questione di
legittimità costituzionale conseguentemente inammissibile.
Riguardo al merito della questione, la difesa della Cassa sostiene
che l'esclusione degli esercenti temporanei di funzioni notarili dalle
forme di previdenza obbligatorie per i notai, risponde alla intrinseca
diversità delle situazioni considerate, e non può quindi ritenersi
frutto di scelte arbitrarie od irrazionali, ma rientra nei modi
legittimi di esercizio del potere legislativo.
Oltre alla diversità dei sistemi di nomina da cui i notai, da una
parte, e gl'incaricati, dall'altra, traggono la legittimazione della
loro attività, va infatti considerato che, se anche i secondi
esercitano, sotto il controllo dell'autorità di vigilanza, con
assunzione di responsabilità civili, penali e amministrative, e con
percezione di onorari, le funzioni notarili, le esercitano nondimeno
soltanto in via precaria e transitoria, e senza mai assumere quella
posizione di stabilità e permanenza nell'ufficio, che caratterizza lo
status di notaio.
Lungi dal perdere valore per il fatto che si verte in materia
previdenziale, l'elemento della temporaneità e precarietà
dell'incarico svolto dagli esercenti funzioni notarili, costituirebbe,
secondo la difesa della Cassa, il vero criterio discriminativo fra le
due categorie, ed avrebbe un valore determinante proprio ai fini del
previsto trattamento di quiescenza. È chiaro infatti - si sostiene -
che chi, come il notaio, assolve un'attività permanente di durata
prestabilita, destinata a proseguire fino al verificarsi di determinate
condizioni, tassativamente previste, deve fruire di un trattamento
previdenziale che si rifà a precisi criteri di probabilità e a
coefficienti fissati in relazione agli anni di esercizio, nell'ambito
di un quarantennio di attività professionale, mentre non può aspirare
al medesimo trattamento chi, come l'esercente funzioni notarili,
svolge un'attività iniziatasi sotto il segno della precarietà e
dell'accidentalità, che prosegue finché non sia fatta cessare, e può
durare o meno, non essendo previsto, né prevedibile, per essa un
normale periodo di permanenza e giuridica continuità.
Oltre al motivo di illegittimità costituzionale prospettato
nell'ordinanza di rinvio in base all'art. 3, anche quello accolto in
riferimento all'art. 38, comma secondo, della Costituzione, sarebbe
destituito di fondamento. Secondo la Cassa, infatti, anche ammesso che,
come affermato dal tribunale, questo precetto costituzionale abbia
valore di principio fondamentale e immediatamente operativo, sarebbe
innegabile che esso si limita a porre una direttiva per il legislatore
ai finì degl'interventi che esso deve compiere, ai sensi del quarto
comma dello stesso art. 38, per predisporre o integrare organi od
istituti per i compiti previsti dallo stesso articolo. Il che consente
di denunciare la illegittimità costituzionale della legge che in
materia di previdenza detti norme in contrasto con i principi
enunciati, a tutela dei lavoratori, nell'art. 38, secondo comma, ma non
implica la possibilità di far luogo ad un sindacato di
costituzionalità per il mancato esercizio di un'attività legislativa
diretta ad attuare i principi medesimi.
La difesa della Cassa contesta anche le altre affermazioni del
provvedimento di rimessione circa l'applicabilità dei principi
dell'art. 38 della Costituzione ai lavoratori autonomi, e la
possibilità di considerare tali gli esercenti le funzioni notarili.
Ed in particolare, quanto alla "continuità", con cui, secondo il
giudice a quo, può svolgersi l'attività di questi ultimi, la difesa
della Cassa sottolinea come, anche quando, di fatto, l'attività
dell'esercente temporaneo di funzioni notarili si protragga senza
subire interruzioni, ciò avviene pur sempre nella condizione di
precarietà della loro posizione.
3. - In una successiva memoria, in data 4 marzo 1980, la difesa
della sig.ra Brucato insiste nella tesi sostenuta in via principale nel
giudizio di merito, che cioè la norma denunciata può e deve
interpretarsi nel senso di consentire l'estensione del trattamento di
quiescenza, previsto espressamente per i notai, anche alle persone
autorizzate all'esercizio delle funzioni notarili. In via subordinata,
osserva che la norma impugnata, se intesa in senso restrittivo, non
potrebbe sfuggire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale,
sia sotto il profilo dedotto con richiamo ali'art. 3, sia sotto quello
svolto in riferimento all'art. 38, comma secondo, della Costituzione.
Riguardo al primo, la differenza del trattamento riservato ai
notai, da una parte, e, dall'altra, agli incaricati dell'esercizio
delle funzioni notarili non trova giustificazione nella oggettiva
realtà delle rispettive situazioni. Nei riguardi delle due categorie
(a parte i diversi presupposti dei sistemi di nomina, che peraltro per
entrambe avviene pur sempre con provvedimento del Presidente della
Repubblica), sussiste una sostanziale identità, non soltanto per quel
che attiene alle funzioni esercitate, ma anche per lo stato
professionale.
A parte gli eguali adempimenti che sono prescritti perché possano
legittimamente esercitare, tanto per i notai che abbiano vinto il
concorso, quanto per gl'incaricati dell'esercizio delle funzioni
notarili, e a parte le responsabilità (civili, penali, disciplinari)
comuni agli uni ed agli altri, nella memoria si osserva che, al pari
dei notai, e a differenza dai "coadiutori", che svolgono la loro
attività a nome e per conto del notaio impedito, anche gl'incaricati
dell'esercizio delle funzioni notarili, negli atti pubblici che
raccolgono, si qualificano "notai". Gli onorari che essi percepiscono
(anche in ciò differenziandosi dai "coadiutori" per i quali gli
onorari sono ridotti alla metà) sono gli stessi previsti per i notai.
Non diversamente dai notai, inoltre, in base all'art. 93 del citato
regolamento per la esecuzione della legge notarile, anche gl'incaricati
dell'esercizio delle funzioni notarili fanno parte del Collegio
notarile, il che comporta, anche per essi, con il diritto di
intervenire alle adunanze, di votare per la costituzione del Consiglio
e di essere persino prescelti come componenti del Consiglio stesso,
l'acquisizione di tutti gli obblighi e diritti inerenti alla posizione
di notaio.
La sostanziale identità di status delle due categorie trova
conferma in diverse disposizioni che, avendo come destinatari, in
genere, i notai, sono applicabili indistintamente, in modo automatico
ed obbligatorio, sia ai notai in senso stretto sia agli esercenti
funzioni notarili. Un significativo esempio è dato dalla disposizione
dell'art. 2 dello stesso decreto-legge n. 1324 del 1923 sulla Cassa del
notariato, secondo cui la quinta parte degli onorari dei notai va
devoluta, per i suoi fini istituzionali, alla Cassa. Poiché è
pacifico che questa disposizione, come per i notai, è applicabile
anche nei confronti degl'incaricati dell'esercizio delle funzioni
notarili, sembra arduo ammettere che in base allo stesso contesto
legislativo gli esercenti le funzioni notarili, costretti per un verso
a cedere parte dei loro proventi a favore della Cassa, non abbiano poi,
per altro verso, diritto a pensione.
Secondo la difesa della sig.ra Brucato va inoltre considerato che
quando il legislatore ha emanato disposizioni modificative o abrogative
riguardanti, in particolari ipotesi, "persone autorizzate ad esercitare
funzioni notarili in luogo dei notai" (come, per esempio, nel r.d. 3
giugno 1940, n. 1344, che prevede appunto, in certi casi, la revoca di
tali autorizzazioni) si è sempre riferito a determinati atti o a
determinate categorie di persone (funzionari dello Stato, di aziende
autonome, dell'Automobil Club e così via). Anche in queste ipotesi la
mancanza di riferimenti ai soggetti autorizzati all'esercizio delle
funzioni notarili ai sensi dell'art. 6 della legge sul notariato,
dimostra l'intento del legislatore di comprenderli, generalmente, fra i
notai.
A giustificare la lamentata diversità di trattamento sul piano
previdenziale fra i notai e gl'incaricati ex art. 6 della legge
notarile - prosegue la memoria - non avrebbe quindi senso rifarsi
all'argomento della "incompatibilità" dello status di notaio con
impieghi, professioni ed altre attività. A tale incompatibilità (che
peraltro anche per i notai in senso stretto è pur sempre relativa e
non assoluta) non si sottraggono infatti gl'incaricati di funzioni
notarili.
Riguardo al contrasto della disposizione impugnata con l'art. 38,
secondo comma, della Costituzione, richiamati i motivi svolti in
proposito dal giudice a quo, la difesa della sig.ra Brucato osserva che
questo precetto costituzionale, visto nel suo intero contesto, trae
spunto dall'affermazione fondamentale che ogni cittadino inabile al
lavoro ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. In forza di
esso, dunque, l'assicurazione, in caso di invalidità e vecchiaia, di
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, va garantita, senza
distinzioni, a tutti i lavoratori. Anche sotto questo profilo, perciò,
la censura di incostituzionalità investe concretamente la condizione
giuridica e di fatto degli esercenti le funzioni notarili.
4. - La causa è stata chiamata e discussa nell'udienza del 19
marzo 1980. Rinviata a nuovo ruolo con ordinanza n. 145 del 1980, è
stata fissata per l'udienza del 21 settembre 1981.
In una memoria, in data 8 settembre 1981, la difesa della sig.ra
Brucato ha fatto presente che nei rapporti fra la ricorrente e la Cassa
del notariato venuti a crearsi, con caratteri: sostanzialmente
anomali, in seguito al provvedimento del 9 gennaio 1970 con cui la
Cassa, pur respingendo la domanda di pensione, aveva accordato alla
Brucato ed ai suoi figli allora minori, un assegno assistenziale, di
lire 960.000 (previsto dall'art. 28 della deliberazione della Cassa del
21 ottobre 1955 per le vedove dei notai, in aggiunta alla pensione,
ovvero per i figli inabili al lavoro e per le figlie nubili), si
sarebbero verificati di recente, nel comportamento dell'ente, dei
notevoli mutamenti, che verrebbero a convalidare la fondatezza delle
eccezioni di incostituzionalità. A prova di ciò sono state allegate
copie di una circolare e di una lettera della Cassa del notariato dalle
quali risulterebbe il convincimento della Cassa, di poter definire
"pensione" l'assegno assistenziale, corrisposto alla Brucato, e,
altresì, di poter praticare, nel caso, attraverso l'adeguamento al
trattamento riservato ai congiunti dei dipendenti dello Stato, anche
degli aumenti. Per il resto, nella memoria si insiste in tutti gli
altri argomenti già svolti nei precedenti scritti.
5. - All'udienza pubblica, la difesa della sig.ra Brucato ha
ribadito e ulteriormente illustrato i motivi dedotti a sostegno della
fondatezza della questione; mentre la difesa della Cassa ha insistito
perché la questione sia dichiarata infondata. Considerato in diritto :
1. - L'art. 3, comma terzo, del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324,
sulla Cassa nazionale del notariato, convertito in legge 17 aprile
1925, n. 473, prevede, nell'interpretazione accolta dal giudice a quo,
che soltanto i notai nominati a seguito di concorso, e le loro
famiglie, abbiano diritto, cessando dall'esercizio, al trattamento
pensionistico corrisposto dalla Cassa. Ne rimangono, quindi, esclusi
quegli "aspiranti al notariato, forniti dei requisiti necessari per la
nomina" (come, nel caso per cui la questione è sorta, il defunto dott.
Turchio), che su loro domanda, in applicazione dell'art. 6 della legge
16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato, siano stati
temporaneamente autorizzati ad esercitare le funzioni notarili nelle
isole dove non esista alcun notaio, o in altre località, egualmente
prive di sede notarile, che, per le condizioni topografiche o di
viabilità, non possano agevolmente, anche solo per certi periodi
dell'anno, comunicare con i luoghi viciniori provvisti di notaio. Ma
non riconoscendo anche a tali soggetti il diritto a trattamento
pensionistico, la norma contrasterebbe - secondo quanto prospetta
l'ordinanza di rimessione del tribunale di Roma - con gli artt. 3 e 38,
comma secondo, della Costituzione. Si concreterebbe, infatti, una
ingiustificata diversità di trattamento rispetto ai notai, in quanto
gl'incaricati di funzioni notarili ex art. 6 della legge n. 89 del
1913, pur non possedendo lo status professionale di notaio, ne
esercitano, nomine proprio, tutte le funzioni. Essi, per l'attività
svolta, in corrispettivo di onorari stabiliti dalla legge ed in modo
continuativo (quanto meno sino a quando non sia revocata
l'autorizzazione temporanea, o intervenga altra causa di cessazione
dall'ufficio), dovrebbero venir considerati come "lavoratori autonomi",
rientrando perciò fra i soggetti cui non può essere negato un
trattamento previdenziale.
2. - La difesa della Cassa nazionale del notariato, costituitasi in
giudizio, ha preliminarmente eccepito, come esposto in narrativa, che
la denuncia di illegittimità costituzionale, essendo in realtà
rivolta contro il mancato esercizio di un'attività legislativa intesa
ad assicurare un trattamento previdenziale agli esercenti funzioni
notarili in via temporanea, non poteva investire la norma emanata dal
legislatore per regolare la materia della previdenza dei notai, e cioè
di una categoria di soggetti distinta e diversa dai suddetti
incaricati: donde la carenza del requisito della rilevanza, per
effetto della quale carenza la Corte dovrebbe dichiarare la
inammissibilità della questione che le è stata deferita.
L'eccezione va disattesa. Il giudice a quo assume la sostanziale
omogeneità delle due categorie, sotto il profilo dell'esercizio
"nomine proprio", che ad entrambe compete, delle funzioni notarili, ed
in relazione alla comune esigenza, costituzionalmente garantita, di un
trattamento previdenziale a seguito della cessazione dell'attività
lavorativa. Conseguentemente, imputa alla denunciata norma di avere
operato una irrazionale ed ingiustificata discriminazione fra le due
categorie anzidette, riconoscendo il diritto al trattamento
pensionistico soltanto ai notai, e non anche agl'incaricati di funzioni
notarili; i quali, invece, versando, ad avviso del giudice a quo, nella
medesima situazione giuridica dei notai, avrebbero diritto al medesimo
trattamento. E questo loro spetterebbe qualora la Corte dichiarasse la
illegittimità costituzionale, in parte qua, della norma in parola. La
questione è perciò ammissibile e va decisa nel merito.
3. - La questione è fondata.
Giova premettere che la Cassa nazionale del notariato è compresa
nel novero degli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di
previdenza ed assistenza (cfr. tabella allegata alla legge 20 marzo
1975, n. 70). Tutti i notai, in concomitanza con la loro iscrizione nel
ruolo collegiale dei notai in esercizio, sono iscritti di ufficio alla
Cassa, cui sono tenuti a versare (tramite l'Archivio notarile del
distretto), per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, il 20
per cento degli onorari loro spettanti, nonché quote supplementari
progressive degli onorari medesimi, nella misura stabilita dagli artt.
17 e 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e dalla Tariffa
notarile. I notai devono inoltre corrispondere alla Cassa un contributo
per ogni atto iscritto nei repertori (art. 27 della legge n. 1158 del
1954). Spetta, infine, alla Cassa per intero la quota di onorario
(liquidata dall'Ufficio del registro), corrispondente alla differenza
fra il valore accertato ai fini tributari e quello risultante dall'atto
o dichiarato dalle parti (artt. 18 della legge n. 1158 del 1954 e 17
della vigente Tariffa notarile). In corrispettivo del versamento dei
contributi imposti dalla legge a loro carico la Cassa (unitamente ad
altre provvidenze) corrisponde ai notai cessati dall'esercizio ed alle
loro famiglie un trattamento di quiescenza, la cui misura e le cui
modalità sono determinate con deliberazioni della Commissione
amministratrice, soggette all'approvazione del Ministro per la grazia e
giustizia (art. 13 della legge 3 agosto 1949, n. 577).
L'esercente funzioni notarili in virtù del menzionato art. 6 della
legge n. 89 del 1913, autorizzato all'uopo con decreto del Presidente
della Repubblica, è "considerato come notaio rispetto alla
responsabilità civile, penale e disciplinare dipendente dai suoi
atti". Prima di assumere le funzioni, egli è tenuto - come
esplicitamente vien ribadito nel relativo decreto di nomina - ad
adempiere agli stessi obblighi stabiliti per il notaio dagli artt. 18 e
24 della ripetuta legge n. 89 del 1913. I quali si concretano, tra
l'altro, nel dare cauzione; nel prestare giuramento davanti al
tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi la sede; nel ricevere
dal Consiglio notarile il "sigillo" (con la dizione "notaio"); nello
scrivere nell'apposito registro la propria firma accompagnata
dall'impronta del sigillo; nell'aprire l'ufficio nel luogo assegnato.
Adempiuto quanto prescritto, l'incaricato ottiene la "iscrizione nel
ruolo dei notai esercenti del collegio", e con ciò è investito delle
funzioni. Funzioni, che non possono venir esplicate fuori dell'isola,
del comune o della frazione assegnati, ma il cui esercizio, entro tale
ambito, non si differenzia in alcun modo da quello commesso ad un
notaio. Al pari di quest'ultimo, l'incaricato ex art. 6 esercita le sue
funzioni nomine proprio (mentre il coadiutore, ex art. 45 della legge
n. 89 del 1913, esercita le funzioni notarili in nome e nell'interesse
del notaio impedito); fa parte del Collegio notarile ed ha diritto di
intervenire alle sue adunanze (art. 93 del regolamento per l'esecuzione
della legge n. 89 del 1913, approvato con r.d. 10 settembre 1914, n.
1326); è sottoposto alle ispezioni biennali; riscuote, per gli atti e
per le prestazioni notarili, gli onorari, i diritti accessori, le
indennità ed i compensi secondo quanto determinato dalla Tariffa,
nella stessa misura prevista per il notaio. Al cessar dall'esercizio
gli atti da lui ricevuti devono - come per il notaio - essere
depositati e conservati nell'archivio del distretto notarile (artt. 6 e
106, n. 6, della legge n. 89 del 1913).
In conclusione, pur non acquisendo lo status professionale dei
notai nominati a seguito di pubblico concorso, gl'incaricati ex art. 6
sono ad essi pienamente accomunati nell'esercizio delle funzioni, e
quindi sul piano concreto dell'attività lavorativa: alla quale fa
appunto riferimento, ai fini previdenziali, la norma di carattere
generale dell'art. 38, comma secondo, della Costituzione (cfr. sentenza
di questa Corte n. 108 del 1977). Lo stesso congegno previdenziale,
come instaurato dal denunciato art. 3, comma terzo, del r.d.l. n. 1324
del 1923 e come strutturato dalla conseguente normativa, innanzi
richiamata, sulla obbligatoria devoluzione alla Cassa di quote degli
onorari spettanti per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori
notarili, rende evidente il fondamentale nesso tra prestazione
dell'attività lavorativa e concessione del trattamento di quiescenza
ai notai e loro familiari.
Priva di persuasiva giustificazione, e perciò arbitraria, appare
dunque la discriminazione operata dalla denunciata norma con
l'escludere, nell'interpretazione propugnata dalla Cassa ed accolta dal
giudice a quo, i suindicati soggetti che abbiano esercitato funzioni
notarili ex art. 6, da quel trattamento di quiescenza che viene invece
riconosciuto ai notai al cessar dall'esercizio delle funzioni, che
sono, ripetesi, le medesime per entrambe le categorie.
Sotto l'anzidetto profilo, ed in relazione alla primaria esigenza,
costituzionalmente garantita, di assicurare a tutti i lavoratori un
trattamento previdenziale in caso di invalidità e vecchiaia, non può
assurgere a ragionevole motivo della disparità di trattamento operata
dalla denunciata norma il diverso "sistema di nomina" cui fa
riferimento la difesa della Cassa. Invero, non è determinante né
sufficiente la conseguita nomina a seguito di pubblico concorso, per
qualificare i notai come lavoratori ed applicare ad essi la normativa
previdenziale, richiedendosi invece - come si è già ricordato - che
essi abbiano iniziato ad esercitare concretamente le relative funzioni
e siano stati all'uopo iscritti, curati i necessari adempimenti, nel
ruolo collegiale dei "notai in esercizio" (art. 3 del testo delle
disposizioni sulla previdenza e sull'assistenza ai notai ed alle loro
famiglie, deliberate il 21 ottobre 1955 dalla Commissione
amministratrice della Cassa ed approvate il 10 novembre 1955 dal
Ministro per la grazia e giustizia). Requisito questo, afferente
all'esercizio delle funzioni notarili, prescritto tanto per i notai
quanto per gl'incaricati ex art. 6.
Del pari non rilevano, sempre al perseguito fine di giustificare il
denegato riconoscimento del diritto al trattamento di quiescenza, la
"precarietà" e la "temporaneità", sottolineate dalla difesa della
Cassa, dell'incarico conferito ai sensi del più volte citato art. 6
della legge n. 89 del 1913. Pur non assistito, come per i notai, dal
connotato della stabile permanenza nell'ufficio, tale incarico si
concreta sempre in un'attività lavorativa che non si differenzia in
verun modo da quella svolta dai notai, e che di fatto - come per
l'appunto è avvenuto nel caso oggetto del giudizio a quo - può,
nonostante la suddetta "precarietà", protrarsi anche per diversi anni.
D'altronde, la equiparazione ai notai, ai fini del trattamento di
quiescenza, degl'incaricati ex art. 6 - equiparazione, la cui mancata
previsione il giudice a quo imputa alla denunciata norma - comporta che
il relativo diritto venga a maturazione, oltre che nei casi di morte o
di inabilità permanente ed assoluta, solo con il raggiungimento di
determinati traguardi di anzianità di esercizio: il che conferisce
all'esercizio medesimo un carattere di continuità professionale.
L'esigenza di porre riparo all'ingiustificata discriminazione, sul
piano previdenziale, fra notai ed incaricati ex art. 6, al cessar
dall'esercizio delle loro funzioni, è stata avvertita anche in sede
parlamentare, come è dato rilevare sia da una proposta di legge
presentata alla Camera il 15 ottobre 1975 (doc. n. 4057) e decaduta
per fine legislatura, sia da un disegno di legge d'iniziativa
parlamentare, presentato il 25 giugno 1980 (doc. n. 967) e tuttora
all'esame del Senato. In entrambe le relazioni che accompagnano i due
atti, si trae occasione proprio dall'ordinanza di rimessione alla Corte
della questione de qua agitur per proporre che il trattamento
previdenziale previsto a favore dei notai e delle loro famiglie sia
esteso anche a favore di coloro che abbiano esercitato con continuità
e professionalmente le funzioni notarili ai sensi dell'art. 6 della
legge sul notariato. All'uopo si sottolinea che "l'equiparazione di
questa categoria a quella dei notai è totale ed assoluta non solo
nell'esercizio delle funzioni, ma anche per l'adempimento di tutti gli
altri obblighi che incombono ai notai e per le responsabilità civili,
penali ed amministrative derivanti dall'esercizio delle funzioni". E si
soggiunge che essi "per di più sono costretti a pagare i contributi
nelle forme obbligatorie previste dagli artt. 17 e 18 della legge 22
novembre 1954, n. 1158; queste norme, infatti, stabiliscono che il
pagamento dei contributi previdenziali notarili deve avvenire mediante
versamento di una quota degli onorari percetti all'Archivio notarile al
momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori degli
atti stipulati, nonché mediante trattenuta diretta di parte
dell'onorario effettuata dall'Ufficio del registro nell'ipotesi di atti
notarili soggetti a rettifica di valore".
Per le sue esposte considerazioni la Corte ritiene che il
denunciato art. 3, comma terzo, del r.d.l. n. 1324 del 1923 contrasti
con l'art. 3, comma primo, posto in relazione con l'art. 38, comma
secondo, della Costituzione, e che debba pertanto dichiararsene
l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che il
trattamento di quiescenza ivi contemplato per i notai cessati
dall'esercizio e per le loro famiglie, debba esser corrisposto,
ricorrendo i medesimi presupposti, anche agli aspiranti al notariato,
forniti dei requisiti necessari per la nomina, temporaneamente
autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili in virtù dell'art. 6
della legge n. 89 del 1913, cessati dall'esercizio, ed alle loro
famiglie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo,
del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al r.d.l. 9 novembre
1919, n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato), convertito in
legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui non prevede che il
trattamento di quiescenza ivi contemplato per i notai cessati
dall'esercizio e per le loro famiglie, debba esser corrisposto,
ricorrendo i medesimi presupposti, anche agli aspiranti al notariato,
forniti dei requisiti necessari per la nomina, temporaneamente
autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili in virtù dell'art. 6
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, cessati dall'esercizio, ed alle
loro famiglie.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1981.
F.to: EDOARDO VOLTERRA - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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