Corte costituzionale

Ordinanza n. 179/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/1990 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 132, terzo

comma, del codice di procedura civile, promossi con tre ordinanze

emesse il 31 marzo 1989 dalla Corte d'appello di Roma, iscritte ai n.

593, n. 594 e n. 595 del reg. ord. 1989 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 49, prima seria speciale, dell'anno

1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Corte d'appello di Roma, con ordinanze in data 31

marzo 1989 (R.O. nn. 593, 594, e 595 del 1989) ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 132, terzo comma, c.p.c.,

nella parte in cui prevede che la sentenza emessa dal giudice

collegiale è sottoscritta "soltanto dal presidente e dal giudice

estensore";

che, secondo il giudice a quo, tale disposizione contrasterebbe

con gli artt. 3 e 28 della Costituzione, in quanto tutti i componenti

del collegio sono civilmente responsabili in base alla legge 13

aprile 1988, n. 117, mentre l'omessa previsione della sottoscrizione

della sentenza da parte di tutti i componenti ostacolerebbe la

possibilità di conoscere la motivazione per il membro del collegio

per il quale non è prevista la sottoscrizione, con la conseguente

lesione del principio di uguaglianza e la configurazione di una forma

di responsabilità oggettiva;

Considerato che questa Corte, nella sentenza n. 18 del 1989, ha

confermato la legittimità costituzionale degli artt. 1, comma

secondo, 2 e 16 della legge n. 117 del 1988, nelle parti in cui

prevedono una responsabilità solidale fra tutti i componenti degli

organi giudiziari collegiali, in quanto la decisione di tali organi

è atto unitario, alla formazione del quale i singoli membri del

collegio concorrono in posizione di parità;

che la norma impugnata non influisce su siffatta struttura della

decisione collegiale e sull'anzidetto contributo dei singoli membri,

né ostacola la cognizione, da parte di tutti i componenti del

collegio, del testo della sentenza, poiché anche il componente che

non la sottoscrive, ha il diritto-dovere e la possibilità di

controllare, prima del deposito, la corrispondenza al decisum, tanto

del dispositivo che della motivazione;

che, pertanto, la dedotta violazione degli artt. 3 e 28 della

Costituzione, appare palesemente insussistente, non derivando dalla

disposizione impugnata né l'attribuzione di una responsabilità

oggettiva né la lesione del principio di uguaglianza;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, terzo comma,

del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3

e 28 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte