Corte costituzionale

Ordinanza n. 179/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/06/2000 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo

comma, del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del

testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica),

promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1998 dal pretore di

Catania sezione distaccata di Acireale nel procedimento civile

vertente tra l'Istituto autonomo case popolari di Acireale e la Cedro

Costruzioni S.r.l., iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima

serie speciale, dell'anno 1999;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il Giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il pretore di Catania, Sezione distaccata di

Acireale, con ordinanza emessa il 30 novembre 1998, ha sollevato, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 80, secondo comma, del regio decreto 28

aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

sull'edilizia popolare ed economica), nella parte in cui dispone che

i creditori degli enti costruttori di case popolari ed economiche,

mutuatari della Cassa depositi e prestiti, non possono esercitare

contro i medesimi enti, né proseguire, se iniziate, azioni esecutive

senza il preventivo nulla-osta del Ministro per i lavori pubblici;

che il giudice a quo ritenendo di doversi pronunciare

soltanto in ordine alle spese di giudizio e di dover a tal fine

applicare il principio della soccombenza virtuale - in quanto il

rilascio in corso di causa del prescritto nulla osta avrebbe

determinato la cessazione della materia del contendere - osserva che

il citato art. 80 si pone in contrasto con il principio sancito

dall'art. 24 della Costituzione, in quanto subordina l'esercizio

dell'azione esecutiva al preventivo nulla osta del Ministro per i

lavori pubblici, senza vincolare l'emanazione del provvedimento ad

alcuna condizione ed affidandolo quindi alla massima discrezionalità

della detta autorità.

Considerato che il rimettente solleva la questione di

legittimità costituzionale in esame sul presupposto di dover fare

applicazione della norma impugnata ai fini della regolamentazione

delle spese processuali, essendo cessata la materia del contendere

nel giudizio a quo;

che nel processo civile la statuizione sulle spese è rimessa

alla valutazione del giudice del merito, il quale nel concreto

esercizio di tale potere incontra un unico limite, consistente nel

divieto di condannare al pagamento delle spese la parte totalmente

vittoriosa;

che la disciplina dettata dagli artt. 91 e 92 del codice di

procedura civile consente al giudice la scelta tra una pluralità di

statuizioni in ordine alle spese, o di condanna o di compensazione

totale o parziale delle stesse;

che nella fattispecie, nella quale si è verificata la

cessazione della materia del contendere, il rimettente avrebbe dovuto

motivare e specificare le ragioni della necessità di ripartire le

spese secondo il principio della soccombenza, non essendo questo,

come si è detto, l'unico criterio possibile di regolamentazione

delle spese;

che la carenza di motivazione sul punto incide negativamente

sull'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale,

la cui rilevanza deve essere valutata sulla base di un'adeguata

esposizione delle ragioni che imporrebbero al rimettente

l'applicazione del principio della soccombenza;

che, difettando nella specie tale motivazione, la questione

deve dichiararsi manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, del regio

decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), sollevata, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Catania,

sezione distaccata di Acireale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte