Sentenza n. 18/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1973 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 624
del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1970 dal
pretore di Vittoria nel procedimento penale a carico di Eterno
Salvatore e Lauretta Concetta, iscritta al n. 10 del registro ordinanze
1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del
10 marzo 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1973 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Salvatore Eterno e
di Concetta Lauretta per furto tentato di cose di tenue valore (cinque
chilogrammi di mandorle), il pretore di Vittoria, con ordinanza 9
dicembre 1970, tenuto conto che non avrebbe potuto infliggere una pena
in misura inferiore al limite legale, ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma,
e 42, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 23 e 624 del codice penale, nelle parti in
cui, rispettivamente, non consentono di applicare la reclusione per una
durata inferiore a quindici giorni ed obbligano, in ogni caso, ad
infliggere congiuntamente la pena detentiva e quella pecuniaria.
Ad avviso del pretore, le pene previste nelle norme denunziate
sarebbero eccessive rispetto al fatto specifico da giudicare e così
contrasterebbero con la finalità rieducativa della pena, con i vincoli
e limiti costituzionalmente imposti alla proprietà e con il principio
di eguaglianza, sotto il profilo della disparità di trattamento
rispetto a quei cittadini, che, avendo commesso furti più gravi,
potrebbero beneficiare di una equa proporzionalità tra il fatto di
reato e la relativa sanzione penale.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non si è costituita la parte
privata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto
depositato il 30 marzo 1971, chiedendo che la questione sia dichiarata
non fondata.
Per quanto concerne la pretesa violazione degli artt. 3 e 27 della
Costituzione, l'Avvocatura fa richiamo alla sentenza n. 22 del 1971 di
questa Corte, con la quale furono disattese analoghe censure. Deduce,
poi, che i limiti costituzionali al diritto di proprietà (art. 42
Cost.) non giustificherebbero una particolare attenuazione della tutela
penale per la repressione del furto. Considerato in diritto :
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 624 del codice penale, nella parte in cui obbliga il giudice
ad applicare in ogni caso, congiuntamente, la pena detentiva e quella
pecuniaria, e dell'art. 23 dello stesso codice, nella parte in cui non
consente di applicare nel minimo la pena detentiva in misura inferiore
a quindici giorni, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo
comma, e 42, primo comma, della Costituzione.
2. - È infondata la censura relativa alla violazione dell'art. 3
della Costituzione.
Come già questa Corte ha avuto occasione di statuire in altre sue
pronunzie (n. 157 del 1972; n. 64 del 1971), rientra nel potere
discrezionale del legislatore la determinazione della entità della
pena edittale (sia essa soltanto detentiva, soltanto pecuniaria o,
congiuntamente, detentiva e pecuniaria); né il relativo apprezzamento
di politica legislativa può formare oggetto di censura da parte di
questa Corte, "all'infuori dell'eventualità (...) che la sperequazione
assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni, benché
minima, giustificazione" (così la motivazione della sentenza n. 109
del 1968).
Non può dirsi, tuttavia, che siffatta eventualità si verifichi
nella specie, proprio perché, per quanto riguarda l'art. 23 cod. pen.,
i quindici giorni sono fissati come minimo della pena della reclusione
per qualsiasi delitto, la cui consistenza - valutata, prima dal
legislatore, poi dal giudice - consenta di applicare il minimo
previsto; per quanto riguarda l'art. 624 cod. pen., da ciò che si è
detto consegue che non è ammissibile, in questa sede, stabilire, per
un singolo reato (il furto semplice), un minimo di pena inferiore a
quello fissato nella parte generale del codice per il delitto. È, del
resto, appena il caso di rilevare che il risultato cui mira l'ordinanza
di rimessione contrasterebbe con il vigente trattamento punitivo degli
altri delitti, anche contro il patrimonio, puniti con la reclusione,
magari dalla legge stessa considerati meno gravi del furto.
3. - Parimenti infondate sono le altre censure relative all'art.
27, terzo comma, e 42, primo comma, della Costituzione.
Già con sentenza n. 22 del 1971, la Corte ha precisato che la
funzione rieducativa della pena non dipende solo dalla durata di essa,
bensì pure dal suo regime di esecuzione e da altri istituti
disciplinati dal codice.
Per quanto, infine, concerne la pretesa violazione dell'art. 42,
primo comma, Cost., è esatto il rilievo dell'Avvocatura generale dello
Stato che dalle limitazioni poste al diritto di proprietà non può
farsi derivare una repressione del furto meno rigorosa di quella
attuale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 23 e 624 del codice penale, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 42, primo comma, della
Costituzione, dal pretore di Vittoria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VTNCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte