Sentenza n. 18/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1981 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 684
cod. pen. e 164 cod. proc. pen., promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 31 maggio 1977 dal Consigliere istruttore
del Tribunale di Palermo nei procedimenti penali riuniti a carico di
Farkas Federico, Stabile Alberto e ignoti, iscritta al n. 351 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 272 del 5 ottobre 1977;
2) ordinanza emessa il 3 aprile 1978 dal Tribunale di Macerata nel
procedimento penale a carico di Marchionni Pietro ed altri, iscritta
al n. 324 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 271 del 27 settembre 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice
relatore Michele Rossano;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso dell'istruzione formale dei procedimenti penali,
riuniti, a carico di Farkas Federico, direttore del quotidiano "L'Ora"
di Palermo, di Stabile Alberto, redattore dello stesso giornale, e di
ignoti - imputati della contravvenzione di cui all'art. 684 cod. pen.
per avere pubblicato articoli con il testo integrale di atti di due
procedimenti penali in fase di istruzione - il Consigliere istruttore
aggiunto del Tribunale di Palermo, con ordinanza 31 maggio 1977, ha
ritenuto non manifestamente infondata la questione, sollevata dal
Pubblico Ministero, concernente la legittimità costituzionale degli
artt. 684 cod. pen. e 164 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 21
della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272
del 5 ottobre 1977.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le
parti.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato, con atto
depositato il 18 ottobre 1977, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.
2. - Nel corso del procedimento penale a carico di Marchionni
Pietro ed altri - imputati della contravvenzione di cui all'art. 684
cod. pen., in relazione all'art. 164 cod. proc. pen., per avere
pubblicato un rapporto allegato agli atti di due procedimenti penali
(l'uno in corso di istruzione sommaria; l'altro in attesa di fissazione
del giudizio) - il Tribunale di Macerata, con ordinanza emessa
all'udienza 3 aprile 1978, ha sollevato di ufficio, ritenendola
rilevante ai fini della definizione del giudizio e non manifestamente
infondata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 684
cod. pen. e 164, n. 1, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e
21 della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271
del 27 settembre 1978.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le
parti e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
3. - Le cause sono state chiamate nell'udienza pubblica del 19
dicembre 1979. Rinviate a nuovo ruolo con ordinanza n. 145 del 1980,
sono state chiamate nell'udienza del 10 dicembre 1980, nella quale
l'Avvocatura dello Stato ha confermato la richiesta che siano
dichiarate infondate le questioni di legittimità costituzionale
proposte dal Consigliere istruttore aggiunto del Tribunale di Palermo. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi vanno riuniti perché hanno per oggetto
questioni concernenti la legittimità costituzionale delle stesse
norme ritenute in contrasto con l'art. 21 della Costituzione sia dal
Consigliere istruttore aggiunto del Tribunale di Palermo, sia dal
Tribunale di Macerata ed anche con l'art. 3 della Costituzione dal
Tribunale di Macerata.
2. - Il Consigliere istruttore aggiunto del Tribunale di Palermo
ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 684 cod. pen. e 164 cod. proc. pen. in
riferimento all'art. 21 della Costituzione. Ha considerato che
finalità della norma di cui all'articolo 684 cod. pen. è la
protezione del segreto relativamente agli atti ed ai documenti di un
procedimento penale di cui l'art. 164 cod. proc. pen. vieta la
pubblicazione. Tale disciplina, che protegge il segreto istruttorio
secondo i principi del codice di rito del 1931, ad avviso del
Consigliere istruttore non sarebbe più in armonia, dopo la legge 4
dicembre 1969, n. 932, e successive disposizioni, con l'art. 21 della
Costituzione, che sancisce la libertà di stampa. Nel momento storico
attuale, in cui la difesa dell'imputato è presente in quasi tutti gli
atti dell'istruzione ed è in corso la fase di transizione dal rito
inquisitorio a quello accusatorio, già accolto dalla legge di riforma
del codice di procedura penale, la norma dell'art. 684 cod. pen.
sarebbe anacronistica e superata. E superata sarebbe anche la sentenza
di questa Corte 10 marzo 1966, n. 18, in quanto emanata nella vigenza
delle rigide norme che tutelavano il segreto istruttorio, ora quasi
del tutto eliminato. Per tale evoluzione il dovere del giornalista di
informare il cittadino su fatti, che sensibilizzano la pubblica
opinione non potrebbe trovare ostacolo alla pubblicazione di atti
che, già a conoscenza della difesa, divulgati a volte attraverso le
così dette conferenze stampa, hanno più volte formato oggetto di
indagini, d'inchieste da parte degli stessi operatori della stampa.
3. - Il Tribunale di Macerata ha affermato che gli artt. 164, n.
1, cod. proc. pen. e 684 cod. pen. prevedono una sanzione non già per
la violazione del segreto istruttorio, attraverso la pubblicazione -
su organi di stampa - di atti di procedimenti penali, ma per la
pubblicazione, in sé e per sé, di tali atti, che non sono segreti,
perché il loro contenuto può essere legittimamente rilevato, ai
sensi dell'art. 307 cod. proc. pen., dalle parti private e dai
testimoni con ogni altra forma di diffusione, diversa dalla stampa.
Secondo il Tribunale di Macerata non sarebbe sufficiente a
giustificare la limitazione del principio della libera manifestazione
del pensiero la necessità di tutelare altri interessi rilevanti sotto
il profilo costituzionale, quali il diritto alla riservatezza ed il
buon funzionamento della giustizia, perché il suddetto principio
sarebbe sacrificato per garantire solo in parte, con il divieto di
divulgazione a mezzo della stampa, la cosiddetta segretezza esterna
del processo, la quale può essere costantemente e lecitamente
vulnerata dalla diffusione, effettuata con mezzi diversi dalla stampa,
del contenuto degli stessi atti, nonché dalla circostanza che il
divieto, posto dall'art. 164 cod. proc. pen., non comprende gli atti
di polizia giudiziaria non ancora acquisiti al processo.
Gli artt. 164, n. 1, cod. proc. pen. e 684 cod. pen. sarebbero,
quindi, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto
introducono un trattamento sanzionatorio solo per coloro che si
avvalgono della stampa; e con l'art. 21 della Costituzione, in quanto
vietano la manifestazione del pensiero effettuata a mezzo della stampa
e non la violazione di un segreto.
4. - Le questioni non sono fondate.
Gli artt. 164, n. 1, cod. proc. pen. e 684 cod. pen. sono stati
già sottoposti all'esame di questa Corte, che con la sentenza n. 18
del 1966, richiamata nell'ordinanza del Consigliere istruttore
aggiunto del Tribunale di Palermo, ha dichiarato prive di fondamento
le questioni di legittimità costituzionale dei medesimi articoli
proposte in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione. Con tale
sentenza questa Corte ha ritenuto insussistente la violazione del
principio di eguaglianza perché l'art. 684 cod. pen. punisce non solo
chi esercita l'attività di stampa e di divulgazione, ma "chiunque
pubblica" atti istruttori, cioè anche le parti private ed i testimoni
che facciano o concorrano a fare pubblica divulgazione, a mezzo della
stampa, di quelle notizie istruttorie che possono pur riferire
privatamente ad altri in quanto esonerati dall'obbligo del segreto
istruttorio in virtù del disposto dell'art. 307 cod. proc. pen. Ha,
poi, considerato che una differenziata disciplina tra il segreto
istruttorio e la divulgazione di notizie per il tramite della stampa
si rende necessaria per il fatto che la rivelazione assume una diversa
rilevanza giuridica a seconda del mezzo usato e della sua capacità di
divulgazione. Ciò giustifica la rafforzata tutela che il vigente
ordinamento appresta al segreto istruttorio nei confronti della stampa
ed esclude fondamento alla incompatibilità degli articoli 164, n. 1,
cod. proc. pen. e 684 cod. pen. con l'art. 3 della Costituzione - ora
asserita dal Tribunale di Macerata - perché le rivelazioni a mezzo
della stampa sono obiettivamente diverse, per i gravi effetti che ne
derivano, da quelle eventuali di parti private e di testimoni, che per
l'art. 307 cod. proc. pen. non hanno l'obbligo del segreto. La
diversità obiettiva di situazioni giustifica sul piano razionale la
disciplina prevista dalle norme censurate.
Quanto, poi, alla violazione del principio della libertà di
stampa, denunciata sia dal Consigliere istruttore aggiunto del
Tribunale di Palermo, sia dal Tribunale di Macerata, questa Corte, con
la sentenza 24 giugno 1970, n. 122, ha affermato che la stampa, al di
fuori delle ipotesi previste nel secondo e terzo comma dell'art. 21
della Costituzione, soggiace, per il suo carattere di strumento di
diffusione del pensiero, agli stessi limiti che circoscrivono la
libertà di manifestazione del pensiero e vanno ricercati in sede di
interpretazione del primo comma dello stesso articolo.
In ordine a tale principio la sentenza 10 marzo 1966, n. 18, di
questa Corte ha posto in risalto che "nella Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950 (resa esecutiva in Italia con legge
4 agosto 1955, n. 848) si afferma che l'esercizio della libertà di
espressione (comprendente la libertà di opinione e la libertà di
ricevere o di comunicare le informazioni e le idee senza che possa
esservi ingerenza di autorità pubbliche), comportando dei doveri e
delle responsabilità, può essere sottoposto a certe formalità,
condizioni, restrizioni e sanzioni previste per legge, le quali
costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla
sicurezza nazionale ..., alla prevenzione del delitto ..., alla
protezione della reputazione e dei diritti altrui ... od a garantire
l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario, art. 10, ed un
richiamo espresso alla stampa è fatto dall'art. 6 della stessa
Convenzione, laddove, trattando della pubblicità delle udienze, si
prevede che può essere vietato alla stampa e al pubblico l'accesso
alla sala d'udienza allorquando " la pubblicità potrebbe pregiudicare
gli interessi della giustizia"".
"La libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art.
21 Cost.", prosegue la sentenza, "trova, dunque, un limite in una
esigenza fondamentale di giustizia. Ed il bene della realizzazione
della giustizia, che, fra l'altro, vale a garantire ed assicurare
l'esercizio di tutte le libertà, compresa quella in esame, è
anch'esso garantito, in via primaria, dalla Costituzione".
5. - Va, poi, precisato - in relazione all'affermazione, contenuta
nell'ordinanza del Consigliere istruttore aggiunto del Tribunale di
Palermo, secondo cui il segreto istruttorio è stato "ora quasi del
tutto eliminato" - che la legge 4 dicembre 1969, n. 932, e le
successive leggi concernenti modificazioni al codice di procedura
penale, citate nella stessa ordinanza di rinvio, hanno ridotto la
c.d. segretezza interna del processo, ampliando il diritto delle
parti di conoscere determinati atti istruttori, ma non hanno inciso
sulla c.d. segretezza esterna, che si concreta nel divieto di
pubblicazione degli atti istruttori in considerazione degli effetti
derivanti dalla loro diffusione. Tale divieto permane, come permane
l'obbligo del segreto sugli atti di polizia giudiziaria imposto
dall'art. 230 cod. proc. pen. agli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria ed alle altre persone che compiono e concorrono a compiere
tali atti; obbligo la cui violazione è punita dall'art. 326 cod. pen.
Gli atti compiuti dagli ufficiali di polizia giudiziaria di loro
iniziativa - contrariamente a quanto sostiene il Tribunale di Macerata
- non sono estranei al giudizio, perché rientrano in indagini
preordinate a una pronuncia penale, si traducono in processi verbali
di cui è consentita la lettura nel dibattimento (art. 463 cod. proc.
pen.) e, in certi casi, sono da considerare veri e propri atti
istruttori, come questa Corte ha già precisato nella sentenza 5 luglio
1968, n. 86, con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
degli artt. 225 e 232 cod. proc. pen. nella parte in cui rendono
possibile, nelle indagini di polizia giudiziaria ivi previste, il
compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli artt. 390,
304 bis, ter, quater, cod. proc. pen.
6. - L'illegittimità costituzionale della disciplina denunciata
non può nemmeno essere ricollegata alla presente fase di transizione
dal modello inquisitorio di processo penale al rito accusatorio,
previsto dalla legge delega per la riforma del codice di procedura
penale. Deve in proposito rilevarsi che il divieto di pubblicazione di
atti istruttori non è caratteristica esclusiva del processo
inquisitorio. Anche nel processo di tipo accusatorio sussiste una sia
pur limitata attività istruttoria e, quindi, permangono le ragioni
proprie della fase anteriore al dibattimento, sopra enunciate, che
giustificano il divieto di pubblicazione degli atti istruttori. Né la
legge 3 aprile 1974, n. 108, concernente "Delega legislativa al
Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di
procedura penale", in alcuno degli 84 principi e criteri, enunciati
nello art. 2, prevede l'eliminazione del suddetto divieto.
La disciplina dei rapporti tra giustizia e informazione non può
che essere in via di principio rimessa alla discrezionalità del
legislatore, al quale spetta individuare la soluzione più idonea a
contemperare interessi attinenti all'attività istruttoria da un lato
e all'informazione dall'altro, entrambi aventi rilievo costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 684 cod. pen. e 164 cod. proc. pen. proposte dal
Consigliere istruttore aggiunto del Tribunale di Palermo, con
ordinanza 31 maggio 1977, in riferimento all'art. 21 della
Costituzione, e dal Tribunale di Macerata, con ordinanza 3 aprile
1978, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte