Sentenza n. 18/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/01/1986 · relatore Virgilio Andrioli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 696,
comma primo, del codice di procedura civile promossi con n. 2 ordinanze
emesse il 1 ottobre 1977 dal Pretore di Bari nei procedimenti civili
vertenti tra la s.p.a. FINA ITALIANA e Bonanno GIUSEPPE e tra la s.p.a.
FINA ITALIANA e Li Muli Vittorio, iscritte ai nn. 7 e 8 del registro
ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 74 e 81 dell'anno 1978.
Visti gli atti di costituzione della s.p.a. FINA ITALIANA, nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1986 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Napoleone Bartuli per la s.p.a. FINA ITALIANA e
l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ricorso depositato il 27 settembre 1977, la FINA
ITALIANA s.p.a., premesso che il dott. Bonanno Giuseppe, dipendente
presso la filiale di Bari con mansioni di addetto commerciale, aveva
totalizzato, nel corrente anno 1977, 135 giorni di assenze di malattia,
in atto perdurante, giustificate da certificazione medica e confermate
dai controlli fatti eseguire dall'INAM ai sensi dell'art. 5 1. 20
maggio 1970, n.300, che essa FINA ITALIANA s.p.a. intendeva contestare
le risultanze della certificazione medica allegata dal Bonanno e dei
referti delle visite di controllo INAM, e che, pertanto, intendeva
agire in giudizio per la tutela del proprio diritto a contestare e a
oppugnare risultanze sanitarie - che tanta incidenza hanno
nell'organizzazione di un'azienda - formatesi senza garanzia di
certezza e, quindi, a difendersi dalla ineluttabilità di tali
risultanze, aveva chiesto al Pretore di Bari disporsi accertamento
tecnico preventivo al fine di verificare, prima del giudizio di merito,
a) lo stato di malattia del Bonanno, b) se tale stato di malattia
impedisse al soggetto ogni prestazione lavorativa, c) se lo stato
d'infermità e il suo perdurare fossero derivati da incuria o
negligenza del soggetto.
Con ordinanza depositata il 1 ottobre 1977 (comunicata il 21 e
notificata il 27 dello stesso mese; pubblicata nella G.U. n. 74 del 15
marzo 1978 e iscritta al n. 7 R.O. 1978), l'adito Pretore rilevato che
l'art. 696 comma primo c.p.c. non consente il richiesto accertamento
tecnico preventivo concernente le condizioni fisiche del resistente,
sollevò d'ufficio questione d'illegittimità costituzionale della
menzionata disposizione del rito civile in riferimento all'art. 3 Cost.
perché l'urgenza di far verificare lo stato o la condizione di una
persona viene posta in una condizione deteriore rispetto a chi ha
urgenza di far verificare lo stato o la condizione di cose o di luoghi,
e in riferimento all'art. 24 Cost. perché ne riuscirebbe vulnerata la
possibilità per la parte di acquisire agli atti prove in una fase
precedente al giudizio di merito; in punto a rilevanza della proposta
questione l'adito giudice la ritenne sussistere perché la ricorrente
società intendeva conseguire e conservare la prova di fatti idonei a
legittimare eventuali provvedimenti ritenuti conseguenti alla
prospettata inesattezza degli accertamenti sanitari.
1.2. - Avanti la Corte si sono costituiti, giusta delega in margine
all'atto depositato il 3 aprile 1978, gli avv.ti Napoleone Bartuli e
Lorenzo Ferrigni non solo argomentando e concludendo nell'interesse
della FINA ITALIANA s.p.a. per la fondatezza della proposta questione,
ma anche prospettando la incostituzionalità dell'art. 5 comma secondo
dello Statuto dei lavoratori - pur dichiarata manifestamente
insussistente dal giudice a quo - sul riflesso che sarebbe pregiudicato
il diritto di difesa per non essere previsto il contraddittorio delle
parti.
Per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta, con
atto depositato il 4 aprile 1978, l'Avvocatura generale dello Stato
contestando la rilevanza della questione e argomentando e concludendo
per la infondatezza della proposta questione.
2.1. - Con ordinanza emessa il l'ottobre 1977 (comunicata il 21
ottobre e notificata il 30 novembre successivi; pubblicata nella G.U.
n. 81 del 22 marzo 1978 e iscritta al n. 8 R.O. 1978) nel procedimento
ex art. 696 c.p.c. intentato dalla FINA ITALIANA s.p.a. contro il
dipendente Li Muli Vittorio, la cui posizione sostanziale e procedurale
non era diversa da quella del Bonanno, il Pretore di Bari ha giudicato
rilevante e non manifestamente infondata la questione d'illegittimità
costituzionale dell'art. 696 comma primo c.p.c. nella parte in cui,
limitando l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo alla
verifica dello stato dei luoghi o della qualità o condizione di cose,
esclude l'ammissibilità dello stesso mezzo istruttorio per la verifica
dello stato o della condizione o della qualità della persona.
2.2. - Avanti la Corte si sono costituiti, giusta delega in margine
all'atto depositato il 3 aprile 1978, gli avv.ti Napoleone Bartuli e
Lorenzo Ferrigni, argomentando e concludendo nell'interesse della FINA
ITALIANA s.p.a. per la fondatezza della proposta questione.
Nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri è
intervenuta, con atto depositato l'11 aprile 1978, l'Avvocatura
generale dello Stato argomentando e concludendo per la irrilevanza e,
in ipotesi, per la infondatezza della proposta questione.
3.1. - Nell'imminenza della pubblica udienza la difesa della FINA
ITALIANA s.p.a. ha versato nei due incidenti memoria illustrativa in
cui ha svolto altre argomentazioni a sostegno delle conclusioni di
fondatezza della questione.
3.2. - Alla pubblica udienza dell'8 gennaio 1986, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti, hanno
parlato l'avv. Bartuli per la FINA ITALIANA s.p.a. e l'avv. dello Stato
D'Amato per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
4.1. - I due incidenti vanno riuniti sia perché oggetto ne è la
stessa questione d'illegittimità costituzionale sia perché i
procedimenti svoltisi avanti il Pretore di Bari, dai quali sono
originati, differiscono sol per essere due i dipendenti peraltro non
evocati né presenti nei procedimenti stessi, né costituitisi in
questa sede.
4.2. - La questione d'incostituzionalità, nei termini in cui è
stata prospettata, è inammissibile per i motivi, sui quali ha in
particolar guisa insistito l'Avvocatura generale dello Stato negli
scritti e nella trattazione orale senza incontrare persuasive obiezioni
nelle difese della FINA ITALIANA s.p.a..
Porre invero la persona umana sullo stesso piano dei luoghi e delle
cose, che l'art. 696 comma primo c.p.c. identifica quali obietti di
accertamento tecnico preventivo, è lecito sol a chi ometta di
considerare che la persona umana, cui ci si riferisce nel dispositivo
delle ordinanze di rimessione, non può formare oggetto di procedimenti
cautelari, né il corpo umano, cui ci si riferisce nella motivazione
delle stesse, può essere considerato avulso dalla persona laddove tale
inseparabilità non sussiste per i beni economici: diversità che
emerge anche dagli artt. 2 e 42 della Carta costituzionale, il primo
dei quali considera la personalità dell'uomo e il secondo la
proprietà pubblica e privata.
Né ha questa Corte mancato, con sent. n. 326/1983, di ammonire che
la legislazione italiana, ove confondesse il credito del dipendente per
infortunio sul lavoro tra i debiti chirografari del datore di lavoro,
regredirebbe ai tempi in cui il lavoro dell'uomo a vantaggio di altri
simili si allineava sul piano delle locationes bovis et rei.
In secondo luogo - e data per concessa la equiparabilità tra corpo
umano, preso nel suo complesso, e beni economici e ipotizzata la
idoneità del corpo umano a formare oggetto di accertamenti tecnici
preventivi - le ordinanze di rimessione non sono riuscite ad
identificare il " bene della vita " che l'accertamento preventivo
mirerebbe a preservare dalle ingiurie del tempo: il Pretore di Bari si
è limitato a registrare l'intendimento, dalla datrice di lavoro
espresso nel ricorso ex art. 693 c.p.c., di precostituire prove da
utilizzare in eventuali iniziative future non identificate né
identificabili perché non consta che i due dipendenti si fossero
giovati degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 5 l. 20 maggio
1970, n. 300 (disposizioni del cui sospetto d'incostituzionalità le
ordinanze di rimessione hanno reputato in motivazione la manifesta
infondatezza).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 7, 8 R.O. 1978, dichiaria
inammissibile la questione di illegittimità costituzionale del l'art.
696 comma primo c.p.c. sollevata dal Pretore di Bari, in riferimento
agli artt. 3 e 24 commi primo e secondo Cost. nella parte in cui,
limitando l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo alla
verifica dello stato dei luoghi e della qualità o condizione di cose,
esclude, l'ammissibilità dello stesso mezzo istruttorio per la
verifica dello stato o della condizione o della qualità della persona
umana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte