Sentenza n. 18/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 1338/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge
12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), promosso con ordinanza
emessa il 15 aprile 1994 dal Pretore di Pistoia nel procedimento
civile vertente tra Esterasi Noseda e l'I.N.P.S., iscritta al n. 381
del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Udito l'avv. Giuseppe Iovino per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello
Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio in cui la ricorrente aveva richiesto
la condanna dell'I.N.P.S. a corrisponderle la rendita vitalizia per
il periodo (13/1/1973-31/12/1973) di attività prestata quale
collaboratrice (recte: coadiuvante) nell'azienda artigiana del
coniuge (periodo non coperto da contribuzione), il Pretore di
Pistoia, con ordinanza emessa il 15 agosto 1994, ha sollevato, in
relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di
pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui esclude che la rendita
vitalizia, da detta norma prevista, possa essere riconosciuta anche
ai familiari collaboratori di imprese artigiane.
Osserva il giudice a quo che l'art. 13, nel consentire la
costituzione di rendite in luogo di contributi previdenziali di cui
sia prescritto il versamento all'I.N.P.S., sembra riferirsi
esclusivamente ai lavoratori subordinati ed ai loro datori di lavoro.
La lettera della legge e la natura stessa della legislazione
previdenziale precluderebbero un'estensione analogica ai coadiutori
del titolare dell'impresa artigiana, i quali, ai fini previdenziali,
già sono equiparati ai lavoratori subordinati ex legge 4 luglio
1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la
invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro
familiari), ma nella specie subirebbero un'irragionevole
discriminazione.
Secondo il Pretore, che richiama un'affermazione in tal senso
della Corte di cassazione (sentenza 22 giugno 1990, n. 6289), anche i
rapporti di collaborazione dovrebbero invece essere assimilati a
quelli di lavoro subordinato, in quanto comportano obblighi
assicurativi e contributivi a carico del titolare dell'impresa.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione,
sulla base dell'ontologica diversità tra il rapporto lavoratore
subordinato-datore di lavoro da un lato e collaboratore familiare-titolare dell'impresa dall'altro.
3. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito
l'I.N.P.S. chiedendo la declaratoria d'infondatezza. Osserva la
difesa della parte che la generale garanzia previdenziale per tutti i
lavoratori non implica un unico trattamento giuridico in materia
pensionistica, il quale anzi è coerentemente differenziato per le
diverse categorie di prestatori d'opera: in particolare, la norma
impugnata è espressione dell'automatismo delle prestazioni
previdenziali e si collega con il principio di responsabilità del
datore di lavoro per le omissioni contributive ex art. 2116, primo e
secondo comma, del codice civile. Tale disciplina - aggiunge detta
difesa - necessariamente comporta una situazione di lavoro
subordinato e risulta viceversa del tutto estranea ai rapporti
caratteristici dell'impresa artigiana svolta con la collaborazione
dei familiari dell'imprenditore. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Pistoia dubita, in riferimento agli articoli 3
e 38 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art.
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude
che la rendita vitalizia reversibile, ivi prevista in favore del
lavoratore per il quale il datore di lavoro abbia omesso di
regolarizzare la posizione contributiva presso l'ente assicuratore,
possa essere costituita anche in favore dei familiari coadiuvanti di
imprese artigiane.
2. - La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.
La legge 4 luglio 1959, n. 463, nell'estendere agli artigiani ed
ai familiari coadiuvanti l'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ha espressamente
stabilito (art. 1, secondo comma) che essa è, anche per tale
categoria di soggetti, regolata, salve diverse disposizioni della
legge medesima, dalle norme del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni e integrazioni.
Che si tratti di un rinvio formale alla disciplina
dell'assicurazione dei lavoratori subordinati, è reso palese dalla
latitudine della sua formulazione letterale ed ancor più dalla
ricomprensione nell'àmbito della normativa richiamata, non solo di
uno specifico testo ma anche del progressivo concretarsi
dell'evoluzione modificativa ed integrativa di esso, ciò che esprime
l'intentio legis di un riferimento alla fonte stessa della detta
disciplina più che allo specifico contenuto di determinate regole.
Orbene, l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 è ratione
materiae oltre che per esplicita menzione del relativo coordinamento
(non è infatti senza ragione che il r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827
sia richiamato specificamente nel primo comma di tale articolo),
disposizione che concorre, ad ogni effetto, alla formazione
dell'ordinamento previdenziale per i lavoratori dipendenti, sicché
devesi, per le esposte ragioni, ritenere esso medesimo oggetto del
cennato rinvio di cui all'art. 1 della legge n. 463 del 1959.
D'altronde tale legge, nell'ultimo comma dell'art. 4, ripete quasi
testualmente la norma dettata nel capoverso dell'art. 55 del r.d.l.
n. 1827 del 1935, secondo la quale "non è ammessa la possibilità di
effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati dopo
che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione".
Norma che costituisce il presupposto per l'operatività della
disposizione di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, la
quale ha inteso attuare - come si precisa nella relazione dell'on.
Pezzini al Senato - "un congegno di regolarizzazione contributiva,
che consenta di valorizzare, ai fini del trattamento pensionistico,
quei periodi lavorativi per i quali si siano verificate omissioni
contributive non sanabili per effetto di prescrizione".
Il congegno è stato articolato in relazione alla norma generale
prevista nel succitato art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935, e ciò spiega
il riferimento contenuto nell'art. 13 al "datore di lavoro" in via
principale e al "lavoratore" in via sostitutiva, quali soggetti
ammessi ad esercitare la facoltà di costituire la rendita con
conseguente onere di versare all'I.N.P.S. la riserva matematica
calcolata in base alle tariffe. Ma è evidente che, attraverso
l'attribuzione di codesta facoltà, si è mirato, non ad offrire un
particolare modo di risarcimento del danno bensì a realizzare il
medesimo effetto dell'ormai non più possibile adempimento
dell'obbligo contributivo da parte di chi era tenuto al versamento;
così elidendo le gravissime conseguenze negative dell'inadempimento
contributivo sulla sfera giuridica del lavoratore, che arrivano fino
a rendere inoperante il sistema dell'automatismo delle prestazioni
(il quale presuppone pur sempre la correlazione tra contributi e
prestazioni: v. art. 27 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come integrato
dall'art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153), sì da lasciare
affidata soltanto alla responsabilità penale e civile dell'obbligato
la protezione del lavoratore.
È stato dunque creato uno strumento per rendere più piena ed
incisiva, nel quadro di una regolamentazione generale
costituzionalmente garantita, la tutela del lavoratore, nei cui
confronti il "datore di lavoro" è un debitore di sicurezza, il quale
potrebbe nella realtà - intenzionalmente o suo malgrado - non
soddisfare il proprio debito, così frustrando la finalità specifica
dell'assicurazione obbligatoria.
Certo, un legislatore attento non avrebbe mancato di disporre
espressamente l'utilizzabilità di tale congegno in favore di tutti i
soggetti che, nel detto quadro generale di protezione, godano della
stessa tutela previdenziale propria del lavoratore subordinato in
senso tecnico. Nella specie ciò non è avvenuto. Tuttavia non è
dato neppure riscontrare alcun indizio normativo nel senso contrario;
per cui rimane affidato all'interprete il compito di stabilire se non
sia il dinamismo stesso della legislazione previdenziale, improntata
al principio della sicurezza sociale, a far ritenere applicabile in
via estensiva la norma de qua anche ai familiari dell'artigiano che
non siano titolari dell'impresa ma lavorino abitualmente e
prevalentemente nell'azienda e non siano già compresi nell'obbligo
assicurativo previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione
obbligatoria I.V.S., in quanto lavoratori subordinati; ai quali
lavoratori subordinati - giova sottolineare - i coadiuvanti familiari
vengono equiparati, ai fini previdenziali, dalla citata legge n. 463
del 1959. Compito, codesto, di cui l'interprete non può non darsi
carico quando una interpretazione diversa porterebbe - come nella
specie - a ritenere la norma contrastante con la Costituzione,
segnatamente con gli artt. 3 e 38 indicati quali parametri dal
giudice a quo.
Del resto, una propensione nel senso della necessaria
interpretazione estensiva è già rinvenibile nella giurisprudenza
della Corte di cassazione, la quale, nell'unica occasione
presentatasi e citata dallo stesso pretore remittente, ha appunto
osservato come la norma dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962
potrebbe estendersi "al rapporto fra titolare dell'impresa e
collaboratore familiare, che vede pur sempre due soggetti, il primo
dei quali tenuto a comportamenti per la tutela assicurativa del
secondo".
Tale conclusione, che è l'unica conforme al dettato
costituzionale, trova fondamento nella duplice considerazione: a) che
la legge n. 463 del 1959 ha disposto il summenzionato richiamo
estensivo alla normativa contenuta nel r.d.l. n. 1827 del 1935,
proprio per desumerne la disciplina dell'assicurazione obbligatoria
della particolare categoria di lavoratori in esame; b) che la norma
impugnata dell'art. 13 ha connotati di generalità ed astrattezza
tali da renderla applicabile a tutte le forme assicurative delle
varie categorie di lavoratori che non hanno una posizione attiva nel
determinismo contributivo.
Né con ciò si trasmoda nel procedimento analogico, ritenuto
improponibile dal giudice remittente. Infatti, come questa Corte ha
precisato nella sentenza n. 526 del 1990, "si verte ancora nel campo
dell'interpretazione .. quando l'estensione della norma a un caso non
compreso nella lettera legislativa sia giustificata da un giudizio di
meritevolezza del medesimo trattamento, fondato sulla ratio legis
indipendentemente dalla somiglianza al caso previsto". E proprio in
tale sentenza si è ritenuto - con riguardo bensì ad altra norma, ma
pur sempre in relazione ai contributi di cui alla legge n. 463 del
1959 - che nel significato dell'espressione "datore di lavoro" è
incluso anche quello attinente ai rapporti (non di lavoro subordinato
in senso tecnico) degli artigiani e dei piccoli commercianti con i
loro familiari coadiuvanti o coadiutori.
La norma impugnata, dunque, si sottrae alle proposte censure,
essendo idonea a realizzare, anche nei confronti dei lavoratori in
questione, la possibilità di un trattamento sostitutivo di quello
propriamente previdenziale, vanificato da omissioni contributive
ormai (a causa del maturare dei termini di prescrizione)
irrimediabilmente consumate; ed in tali sensi, pertanto, la questione
di legittimità costituzionale relativamente ad essa proposta deve
essere dichiarata priva di fondamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di
pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti), sollevata dal pretore di Pistoia, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte