Sentenza n. 18/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1998 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 463/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma,
del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre
1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e
per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),
promossi con ordinanze emesse il 13 gennaio 1996 dal pretore di Lecce
sul ricorso proposto da Greco Assunta contro l'I.N.P.S., iscritta al
n. 236 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno
1996 ed il 25 settembre 1996 dal tribunale di Firenze sul ricorso
proposto da Carnevali Giuseppa contro l'I.N.P.S., iscritta al n. 21
del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S., di Greco Assunta e di
Carnevali Giuseppa nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1997 il giudice relatore
Fernanda Contri;
Uditi gli avvocati Carlo De Angelis per l'I.N.P.S., Gabriella Del
Rosso per Carnevali Giuseppa e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio - iniziato da Assunta Greco nei
confronti dell'I.N.P.S. per ottenere l'integrazione al trattamento
minimo della pensione diretta, con conseguente riconoscimento del
diritto alla pensione di riversibilità nella misura del sessanta per
cento di quella, già integrata, spettante al suo dante causa - il
pretore di Lecce, con ordinanza emessa il 13 gennaio 1996, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, periodo secondo,
ultima parte, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge
11 novembre 1983, n. 638, nella sua interezza, o per la parte in cui
non prevede la necessità di una domanda dell'interessato per
l'integrazione al trattamento minimo della pensione di riversibilità
costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione
obbligatoria non inferiore a 781.
Al fine di stabilire quale fra le due pensioni - inferiori al
trattamento minimo ed a carico della stessa gestione - spettanti alla
ricorrente fosse da integrare, l'I.N.P.S. aveva applicato l'art. 6,
terzo comma, il quale, dopo aver premesso che "nel caso di
titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della
stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al
trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta" (sempre
che non risultino superati i limiti di reddito di cui ai precedenti
commi dell'art. 6), recita: "nel caso in cui una delle pensioni
risulti costituita per effetto di un numero di settimane di
contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione
della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi
successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a
781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima
pensione".
Osserva il giudice rimettente che il criterio risultante dal
combinato disposto della prima e della seconda parte del riportato
periodo secondo del comma 3 dell'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983,
n. 463, impone di integrare al trattamento minimo la pensione di
riversibilità costituita per effetto di un numero di settimane di
contribuzione non inferiore a 781, qualora questa concorra con una
pensione diretta costituita per effetto di un numero inferiore di
settimane di contribuzione.
Il giudice a quo dubita della costituzionalità dell'ultima parte
del secondo periodo - correttamente, ad avviso del rimettente,
applicata dall'I.N.P.S. per determinare il trattamento spettante alla
ricorrente, ciò che consente di affermare la rilevanza della
questione - isolatamente considerata, ovvero in combinato disposto
con la prima parte del medesimo periodo, in considerazione
dell'apparente assenza di una ragione giustificatrice della deroga da
tale ultima parte introdotta al criterio - ritenuto dal rimettente
dotato di valore generale - stabilito nella prima parte del periodo
secondo, che, ai fini dell'integrazione in caso di titolarità di
pensioni diretta ed ai superstiti inferiori al trattamento minimo,
privilegia la prima.
La scelta legislativa di integrare al trattamento minimo la
pensione ai superstiti qualora risulti l'unica costituita per effetto
di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781
potrebbe, ad avviso del pretore rimettente, portare ad un trattamento
pensionistico complessivo migliore o peggiore di quello spettante per
l'ipotesi di integrazione della pensione diretta, "a seconda di una
circostanza non considerata dalla norma e per questo alla stessa
indifferente, quale appunto il numero, molto distante o molto
prossimo a 781, dei contributi settimanali da far valere per il
calcolo della pensione diretta".
Dall'applicazione del criterio censurato deriverebbero
ingiustificate disparità di trattamento tra soggetti
"plurititolari", ed altresì conseguenze irrazionali, potendo,
"contro ogni logica equitativa (che deve premiare chi ha più
contribuito)", il titolare di pensione diretta notevolmente inferiore
al trattamento minimo nell'importo "a calcolo" e di pensione ai
superstiti costituita con un numero di settimane di contribuzione
inferiore a 781 trovarsi a godere di un trattamento complessivo
migliore di quello che gli sarebbe spettato qualora sulla posizione
assicurativa del suo dante causa fossero stati versati più di 780
contributi settimanali. Nell'ordinanza di rimessione si aggiunge che
"l'assurdità" di integrare al minimo la pensione di riversibilità
tutte le volte che questa sia stata costituita per effetto di oltre
780 settimane di contribuzione appare ancora più evidente alla luce
della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993, che ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 22 della legge 21
luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede che la pensione
di riversibilità sia calcolata proporzionalmente alla pensione
diretta integrata al trattamento minimo già liquidata, o comunque
spettante, al dante causa del pensionato.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituito l'I.N.P.S. per chiedere il rigetto della questione,
deducendo la razionalità della disciplina denunciata sia in
considerazione dei particolari benefici riconosciuti dal d.P.C.M. 16
dicembre 1989 alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti liquidate con più di 780 contributi,
purché integrate al trattamento minimo; sia perché l'impugnato art.
6, comma 3, per i vari casi di plurititolarità, specifica soltanto
su quale pensione è dovuta l'integrazione, senza alcun riferimento
al trattamento complessivo in conseguenza spettante, scegliendo di
privilegiare il trattamento minimo di importo più elevato, ma non il
trattamento complessivo più favorevole; sia, infine, in quanto la
normativa introdotta dall'art. 6 del decreto-legge n. 463 del 1983
trae origine da una necessità di riordino della materia
dell'integrazione al minimo e di contenimento della spesa pubblica.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, per chiedere la
declaratoria di manifesta infondatezza della questione. Si legge
nell'atto di intervento che "una volta affermato il principio, che
appare del tutto ragionevole, secondo il quale l'integrazione al
trattamento minimo della pensione di riversibilità è dovuta quando
il dante causa del titolare della pensione medesima abbia provveduto
ai versamenti contributivi per un numero di settimane non inferiore a
781, non si comprende la necessità della domanda dell'interessato
per ottenere il predetto beneficio". La circostanza poi che nelle
liquidazioni possano verificarsi trattamenti diversi sarebbe
determinata da situazioni differenziate, e l'affermazione del giudice
a quo, per cui la norma denunciata "tende a favorire preferibilmente
chi abbia meno lavorato e, quindi, meno contribuito", non
risulterebbe fondata su concrete e specifiche indicazioni.
4. - La ricorrente nel procedimento civile a quo ha depositato
tardivamente l'atto di costituzione nel presente giudizio
costituzionale.
5. - In prossimità dell'udienza, l'I.N.P.S. ha depositato una
memoria illustrativa ad integrazione di quanto già dedotto con
l'atto di costituzione.
L'Istituto premette che l'interpretazione letterale dell'art. 6,
comma 3, del decreto-legge n. 463 del 1983, che impone di distinguere
tra pensioni appartenenti a diverse gestioni e pensioni a carico
della stessa gestione, appare esatta fino all'entrata in vigore
dell'art. 7 della legge n. 140 del 1985, che ha parificato i
trattamenti minimi. Dopo l'equiparazione dei trattamenti minimi, non
vi sarebbe più ragione di sottrarre alla speciale disciplina dettata
per l'ipotesi di concorso di pensione diretta con pensione di
riversibilità il caso che dette pensioni gravino su gestioni
diverse. Anche in quest'ultimo caso il criterio di determinazione
della pensione da integrare sarebbe quello che comporta il
riconoscimento del trattamento minimo sulla pensione diretta, salvo
il caso della pensione assistita da un requisito contributivo di
almeno 781 settimane.
D'altro canto, quanto al criterio sussidiario previsto dal primo
periodo del denunciato terzo comma, l'I.N.P.S. insiste nel
sottolineare come non sia affatto certo che la pensione più remota
sia quella di importo più basso, e che quindi l'applicazione di tale
criterio sussidiario comporti sempre un trattamento pensionistico
complessivo più favorevole; vantaggio, quest'ultimo, che il
legislatore non si è peraltro mai preoccupato di garantire.
In ordine alla richiesta di intervento additivo formulata
nell'ordinanza di rimessione del pretore di Lecce, l'I.N.P.S. osserva
infine che sarebbe privo di razionale giustificazione il criterio di
rimettere al pensionato la scelta della pensione da integrare, tanto
più che tale facoltà verrebbe riconosciuta solo nell'ipotesi
considerata nell'ultima parte del terzo comma e resterebbe esclusa
nelle altre, ove pure la mancanza di scelta non si accompagna ad un
trattamento complessivo necessariamente più favorevole.
6. - Questioni parzialmente analoghe sono state sollevate dal
tribunale di Firenze nel corso di un giudizio promosso da Giuseppa
Carnevali contro l'I.N.P.S., per chiedere la riforma in appello della
sentenza con la quale il pretore di Firenze aveva respinto la domanda
volta ad ottenere l'integrazione al trattamento minimo della sua
pensione diretta, con conseguente riconoscimento del diritto alla
pensione di riversibilità nella misura del sessanta per cento di
quella spettante al dante causa, comprensiva della quota di
integrazione al trattamento minimo. Il tribunale di Firenze, con
ordinanza emessa il 25 settembre 1996, ha sollevato, in relazione
agli articoli 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, comma 3, del d.-l. 12 settembre 1983, n.
463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in
cui stabilisce, in caso di cumulo tra più pensioni, ai fini della
individuazione di quella da integrare al trattamento minimo, criteri
ingiustificatamente diversi tra pensioni appartenenti a diverse
ovvero ad un'unica gestione, e meno favorevoli per quest'ultima
ipotesi, sacrificando in tal caso la funzione della pensione di
riversibilità.
Anche in questo caso, al fine di stabilire quale fra le due
pensioni - inferiori al trattamento minimo ed a carico della stessa
gestione - spettanti all'appellante fosse da integrare, l'I.N.P.S.
aveva applicato l'art. 6, comma 3, periodo secondo, del decreto-legge
n. 463 del 1983.
Ad avviso del tribunale rimettente, la ragione che giustificava la
deroga al criterio volto a privilegiare la pensione diretta è venuta
meno con l'abolizione, ad opera del d.P.C.M. 16 dicembre 1989, dei
benefici che l'art. 14-quater del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663,
nonché la legge 15 aprile 1985, n. 140, garantivano alle pensioni
liquidate per effetto di almeno 781 contributi settimanali. L'attuale
quadro normativo sarebbe diverso da quello presupposto dal disegno
originario del legislatore del 1983, con la conseguenza che, oggi, le
stesse disposizioni allora approvate, risulterebbero
ingiustificatamente discriminatorie in danno delle pensioni erogate
da un'unica gestione, rispetto a quelle erogate da gestioni diverse,
per le quali la prima parte del denunciato terzo comma prevede
differenti e più favorevoli criteri di individuazione della pensione
da integrare al trattamento minimo.
Il criterio applicabile nell'ipotesi, che ricorre nel giudizio a
quo, di concorso di più pensioni a carico della stessa gestione (che
impone l'integrazione della pensione di riversibilità ove solo essa
- e non anche la pensione diretta - risulti costituita per effetto di
un numero di contributi settimanali superiori a 780), che può
apparire svantaggioso, sotto il profilo del trattamento pensionistico
complessivamente spettante, specialmente qualora la pensione diretta
risulti basata su di una contribuzione modesta, potrebbe, ad avviso
del giudice a quo, essere ritenuto razionale in considerazione delle
finalità di contenimento della spesa pubblica che sono all'origine
del decreto-legge n. 463 del 1983. Senonché, la violazione dell'art.
3 della Costituzione non verrebbe meno, in quanto il criterio
previsto in caso di concorso di pensioni erogate da gestioni diverse
non sembra sottintendere una analoga ratio di contenimento della
spesa previdenziale.
Un ulteriore profilo d'incostituzionalità viene individuato dal
tribunale rimettente nel contrasto della disciplina impugnata con
l'art. 29 della Costituzione. Nell'argomentare tale ulteriore
profilo, il giudice a quo muove dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 495 del 1993, che ha dichiarato illegittimo l'art.
22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede
che la pensione di riversibilità sia calcolata proporzionalmente
alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata,
o comunque spettante, al dante causa del pensionato.
Il rimettente osserva che la considerazione posta a fondamento
della menzionata decisione costituzionale, peraltro già
precedentemente espressa nella sentenza n. 926 del 1988, è che la
pensione di reversibilità attua, per il coniuge superstite, una
specie di proiezione oltre la morte della funzione di sostentamento
assolta in vita dal reddito del de cuius, perseguendo lo scopo di
porre il superstite al riparo dalla eventualità dello stato di
bisogno che potrebbe derivargli dalla morte del coniuge. La dubbia
compatibilità della disciplina denunciata con l'art. 29 della
Costituzione discenderebbe dalla circostanza che il trasferimento
della integrazione al trattamento minimo dalla pensione diretta a
quella di reversibilità, che già incorpora la quota di trattamento
minimo spettante al de cuius (per il coniuge pari al sessanta per
cento), potrebbe comportare una "compressione del trattamento
complessivo, rispetto alla situazione in vita del de cuius,
attraverso un intervento sulla pensione diretta, che viene riportata
a calcolo, lesivo della funzione della pensione di riversibilità".
7. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la parte
appellante nel procedimento a quo per chiedere l'accoglimento della
questione sollevata dal tribunale di Firenze e per svolgere deduzioni
volte ad evidenziare l'irrazionalità nonché l'iniquità della
disciplina denunciata, specie in séguito alle modifiche legislative
successivamente intervenute, che hanno eliminato i benefici previsti
per i titolari di pensioni costituite per effetto di un numero di
contributi settimanali non inferiori a 781. La violazione dell'art. 3
della Costituzione si profilerebbe, ad avviso della parte privata
costituita, sia perché il legislatore avrebbe adottato criteri
diversi in base ad un elemento, la liquidazione della pensione a
carico della stessa gestione o di gestioni diverse, cui non fa
riscontro alcuna differenza di carattere sostanziale; sia perché
l'erogazione automatica dell'integrazione al minimo sulla pensione
liquidata con più di 780 contributi determinerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di soggetti
che si trovano in identica posizione: i pensionati titolari di
pensione diretta e di pensione ai superstiti a carico della stessa
gestione. Sulla base di un dato del tutto casuale, quale il numero
dei contributi accreditato sulla pensione diretta, la norma potrebbe
portare, in certi casi, ad accordare al pensionato titolare di
pensione di riversibilità liquidata con meno di 780 contributi un
trattamento migliore rispetto a quello che gli sarebbe spettato
qualora sulla posizione assicurativa del dante causa fossero stati
versati più di 780 contributi settimanali, "favorendo in definitiva,
contro ogni logica equitativa, coloro che hanno contribuito in misura
minore".
8. - Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito
anche l'I.N.P.S., chiedendo il rigetto della questione sollevata dal
tribunale di Firenze.
Secondo la parte appellata nel procedimento civile a quo, non è
univoca nella giurisprudenza di merito l'interpretazione da cui muove
il giudice rimettente, in base alla quale i criteri previsti
espressamente dalla disposizione impugnata per l'ipotesi di concorso
di pensioni erogate dalla stessa gestione non si applicherebbero in
caso di concorso di pensioni a carico di gestioni diverse. In secondo
luogo, l'I.N.P.S. contesta la lamentata disparità di trattamento
tra titolari di pensioni a carico della stessa gestione e di gestioni
diverse, osservando che il criterio sussidiario di scelta della
pensione da integrare applicabile a questi ultimi (pensione avente
decorrenza più remota) non è sempre il più favorevole, "in quanto
non è affatto certo che la pensione più remota sia quella di
importo più basso". Nell'atto di costituzione l'I.N.P.S. rileva poi
che, per i lavoratori dipendenti, la circostanza che la pensione sia
costituita sulla base di un numero di contributi settimanali
superiore a 780 ed abbia diritto all'integrazione al minimo assume
rilievo, ai fini dell'attribuzione di determinati benefici, anche
successivamente all'abrogazione della maggiorazione prevista
dall'art. 14-quater del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito
nella legge n. 33 del 1980. Al riguardo l'Istituto rileva che le
pensioni riliquidate per effetto dell'art. 1 del d.P.C.M. 16 dicembre
1989, come quelle riliquidate ex art. 4 della legge n. 140 del 1985,
sono divenute in linea di massima superiori al minimo, per cui, in
presenza di altra pensione inferiore al minimo, quest'ultima avrebbe
titolo all'integrazione (sempre che i redditi del titolare risultino
inferiori ai limiti previsti). Quanto alla lamentata lesione della
funzione della pensione di riversibilità, l'I.N.P.S. osserva che i
criteri individuati dal legislatore nascono da una sua precisa
scelta, con la quale non si è ritenuto di garantire il trattamento
complessivo più favorevole, ma si è di volta in volta stabilito,
indipendentemente dall'importo complessivo, quale pensione dovesse
essere integrata.
9. - Tramite l'Avvocatura dello Stato, è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri chiedendo, come già in relazione alla
questione sollevata dal pretore di Lecce, la declaratoria di
manifesta infondatezza della questione. Nell'atto di intervento si
osserva come la circostanza che il legislatore abbia stabilito
criteri diversi nella determinazione dell'integrazione al trattamento
minimo, nel caso di concorso di pensioni appartenenti a diverse o ad
un'unica gestione, non comporti automaticamente situazioni più o
meno favorevoli a causa dell'operatività di un sistema piuttosto che
di un altro. In particolare, la scelta del criterio della pensione
avente decorrenza più remota, secondo l'Avvocatura, avrebbe origine
nella necessità di rendere più semplice l'individuazione della
pensione sulla quale applicare l'integrazione. Quanto alla lamentata
contrazione del trattamento complessivo, nell'atto di intervento si
rileva che l'eventuale riduzione della pensione diretta è naturale
conseguenza del principio che l'integrazione al trattamento minimo
può essere concessa su una sola pensione, spettando al legislatore
la scelta del criterio da adottare per la relativa liquidazione,
tenendo sempre presente l'esigenza di contenimento della spesa
pubblica. Considerato in diritto
1. - Con due distinte ordinanze, il pretore di Lecce ed il
tribunale di Firenze prospettano dubbi di legittimità costituzionale
dell'art. 6, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463
(Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),
convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui
disciplina i criteri di scelta della pensione da integrare al
trattamento minimo, nell'ipotesi di titolarità di più pensioni,
inferiori al minimo, erogate dalla stessa gestione I.N.P.S.
Il pretore di Lecce dubita, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo
comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, nella parte in cui,
derogando senza apparente giustificazione al criterio, ritenuto
prioritario, che privilegia la pensione diretta, prevede
l'integrazione al minimo della pensione ai superstiti costituita per
effetto di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a
781, qualora la pensione diretta risulti basata su di una provvista
contributiva più esigua, provocando in tal modo - ad avviso del
rimettente - disparità nel trattamento pensionistico complessivo dei
soggetti iscritti alla stessa gestione I.N.P.S.
Il tribunale di Firenze dubita, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo
comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, nella parte in cui
prevede il criterio sussidiario dell'integrazione della pensione
costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione non
inferiore a 781 - oltre che sotto il profilo già prospettato dal
pretore di Lecce - in quanto suscettibile di produrre disparità di
trattamento tra titolari di pensioni a carico della stessa gestione
I.N.P.S. e titolari di pensioni erogate da gestioni diverse, ai
quali il primo periodo dell'impugnato comma 3 riserverebbe più
favorevoli criteri di individuazione della pensione da integrare.
Il tribunale di Firenze dubita inoltre, in riferimento all'art. 29
della Costituzione, della legittimità costituzionale della medesima
disposizione, giacché i criteri da essa previsti in caso di
plurititolarità di pensioni a carico della stessa gestione
comporterebbero talora una compressione del trattamento pensionistico
complessivo, lesiva della funzione della pensione di riversibilità.
2. - Le due ordinanze prospettano questioni in parte analoghe ed in
parte oggettivamente connesse. I relativi giudizi possono pertanto
essere riuniti e definiti con un'unica pronuncia.
3. - La questione sollevata dal pretore di Lecce non è fondata.
Al pretore rimettente, l'ultima parte del comma impugnato appare in
contrasto con il principio di eguaglianza, giacché darebbe origine a
disparità nel trattamento pensionistico complessivo dei soggetti
contestualmente titolari di pensione diretta ed ai superstiti erogate
dalla stessa gestione ed inferiori al minimo nell'importo a calcolo.
In particolare, risulterebbe penalizzato, tra i plurititolari aventi
diritto a una pensione diretta molto modesta nell'importo a calcolo,
il superstite titolare di una pensione di riversibilità costituita
per effetto di una contribuzione maggiore, mentre risulterebbe
favorito il coniuge superstite destinatario di un trattamento di
riversibilità costituito per effetto di un numero di settimane di
contribuzione inferiore a 781, che ottiene l'integrazione della
pensione diretta, in aggiunta al sessanta per cento della pensione
del dante causa, già integrata.
Il criterio censurato si inserisce in un articolato sistema
preordinato all'individuazione della pensione da integrare, delineato
dall'impugnato terzo comma ed organizzato intorno al principio in
base al quale, fermi restando i limiti di reddito previsti dai
precedenti commi dell'art. 6 del decreto-legge n. 463 del 1983,
l'integrazione spetta una sola volta. Si tratta di un congegno
normativo complesso, frutto di uno sforzo di razionalizzazione della
disciplina dell'integrazione al minimo delle pensioni, che questa
Corte ha già ritenuto nel suo insieme rispondente ai princìpi
costituzionali come precisati dalla precedente giurisprudenza
costituzionale (v. sentenze nn. 418 del 1991 e 184 del 1988).
La scelta di liquidare l'integrazione sulla pensione costituita per
effetto di almeno 781 contribuzioni settimanali, qualora l'altra
pensione risulti sorretta da una base contributiva più modesta, non
costituisce una deroga ingiustificata al criterio che impone di
privilegiare la pensione diretta, indicato per primo nella parte del
denunciato terzo comma che riguarda il caso di plurititolarità di
pensioni erogate dalla medesima gestione I.N.P.S., né può ritenersi
in sé irragionevole, a causa dell'asserito venir meno della sua
ratio originaria.
A parte l'opinabilità della scelta interpretativa volta a
riconoscere carattere di regola generale al criterio che privilegia
la pensione diretta, non v'è ragione, al fine di scrutinare la
legittimità costituzionale della disposizione censurata, di entrare
nel merito della questione concernente la persistenza o meno della
sua ratio originaria, rispetto alla quale il rimettente e l'I.N.P.S.,
solidale su questo punto con l'Avvocatura dello Stato, prospettano
opinioni opposte.
Non occorre, ai presenti fini, accertare se all'origine
dell'introduzione del criterio denunciato come (divenuto ormai)
irrazionale ed ingiustificato vi sia esclusivamente il proposito del
legislatore previdenziale di garantire l'erogazione del beneficio
accordato dall'art. 14-quater del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevedeva una
maggiorazione mensile in favore delle pensioni integrate al minimo
costituite per effetto di un numero di contribuzioni settimanali non
inferiore a 781 (il cosiddetto superminimo per i
"settecentottantunisti"), successivamente assorbita dall'art. 4
della legge 15 aprile 1985, n. 140 e dall'art. 1 del d.P.C.M. 16
dicembre 1989, né occorre valutare se la riliquidazione più
favorevole prevista dalle stesse disposizioni citate da ultimo per le
pensioni assistite dal medesimo requisito contributivo sostituisca
adeguatamente il beneficio della maggiorazione mensile
originariamente concessa, dimostrando, come ritengono l'I.N.P.S. e
l'Avvocatura, la persistente razionalità del criterio censurato.
La circostanza che una disposizione legislativa smarrisca la sua
ratio originaria non comporta necessariamente, di per sé,
l'illegittimità costituzionale sopravvenuta della disposizione
stessa.
In sé considerato, il criterio di scelta in questione non limita
alcuna posizione soggettiva garantita dall'ordinamento a livello
costituzionale o, eventualmente, legislativo. In particolare, nessun
principio costituzionale - né, del resto, la disciplina
previdenziale nel suo complesso - accordano tutela alla pretesa
dell'assicurato al trattamento pensionistico complessivo più
favorevole. I princìpi costituzionali, al contrario, su questo punto
correttamente attuati dalla normativa censurata, non predeterminano
la scelta, rimessa alla discrezionalità del legislatore, dei criteri
per la ragionevole individuazione della pensione da integrare,
bensì, piuttosto, impongono al legislatore previdenziale
l'integrazione di (almeno) una pensione, attraverso un'erogazione
ulteriore rispetto al trattamento dovuto in base ai contributi
versati, al quale si aggiunge per assicurare al lavoratore in
quiescenza il reddito minimo considerato necessario per far fronte
alle esigenze di vita del titolare della pensione (v., da ultimo,
sentenza n. 127 del 1997).
Una disparità nel trattamento pensionistico complessivo,
svantaggiosa per i titolari di pensione diretta costituita per
effetto di un numero di contribuzioni settimanali inferiore a 781 e
di pensione di riversibilità invece assistita da tale requisito
contributivo, può riscontrarsi specialmente qualora particolarmente
esiguo sia l'importo a calcolo della pensione diretta, ed in forma
tanto più accentuata quanto più irrisorio risulti tale importo. In
questi casi, il plurititolare riceverebbe un trattamento complessivo
più favorevole ove fosse la pensione diretta la prestazione da
integrare, come previsto in favore del titolare di pensione diretta e
di pensione di riversibilità entrambe basate su di una contribuzione
inferiore (o superiore) a quella prescritta. Si tratta, peraltro, di
una disparità di mero fatto, derivante da circostanze contingenti ed
accidentali, riferibili non già alla norma impugnata considerata nel
suo contenuto precettivo - preordinato all'individuazione della
pensione da integrare - ma semplicemente alla sua applicazione
concreta, dato il concorso di talune premesse di ordine fattuale
occasionalmente ricorrenti; di tal genere di disparità, questa Corte
ha in più occasioni escluso la rilevanza ai fini della verifica
della legittimità costituzionale delle discipline denunciate per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione (v., da ultimo, sentenza n.
417 del 1996, e ordinanza n. 92 del 1997).
Il criterio censurato dal rimettente, applicato in presenza di
pensioni dirette molto modeste nell'importo a calcolo, risulta
svantaggioso dal punto di vista - privo, come si è chiarito, di
rilievo costituzionale - del trattamento complessivo, soprattutto a
partire dalla sentenza n. 495 del 1993, con la quale questa Corte ha
inteso garantire che la percentuale del sessanta per cento liquidata
al coniuge superstite fosse calcolata sulla pensione del dante causa
nell'importo comprensivo dell'integrazione al minimo a quest'ultimo
spettante.
Con la citata pronuncia, questa Corte ha inteso salvaguardare la
funzione che i princìpi costituzionali assegnano alla pensione di
riversibilità, assicurando che il suo importo non scenda al di sotto
di una soglia minima. La circostanza che, in séguito a tale
decisione costituzionale, si riscontri in qualche caso una
duplicazione di garanzie in favore dell'assicurato - importo minimo
garantito della pensione di riversibilità ed eventuale integrazione
al trattamento minimo della stessa, in applicazione del criterio
censurato dal rimettente, con assorbimento della prima garanzia nella
seconda - non comporta un obbligo del legislatore di modificare la
disciplina dell'integrazione al minimo per garantire, o eventualmente
consentire su richiesta dell'interessato, come ipotizza il giudice a
quo, la combinazione più vantaggiosa dei due istituti di sicurezza
sociale, tra loro indipendenti e preordinati a fini eterogenei: da un
lato, salvaguardare comunque la funzione della pensione di
riversibilità, anche, eventualmente, in favore del coniuge
superstite che non abbia diritto all'integrazione al minimo;
dall'altro, assicurare al lavoratore in quiescenza un reddito minimo.
È pertanto priva di rilievo, ai fini della valutazione della
legittimità costituzionale della disposizione impugnata, la
circostanza che (non già a causa, ma) successivamente alla ricordata
decisione costituzionale, l'integrazione, anziché della pensione
diretta, della pensione di riversibilità, comunque assistita dalla
garanzia introdotta dalla sentenza n. 495 del 1993, risulti talora
svantaggiosa ed anzi penalizzante, a fronte del trattamento più
favorevole riservato al coniuge superstite titolare di una pensione
di riversibilità basata su di una minore
contribuzione (in favore del quale opera, da un lato, il criterio
che privilegia la pensione diretta ai fini della liquidazione
dell'integrazione al minimo, dall'altro, il principio affermato dalla
menzionata sentenza della Corte costituzionale).
Il sistema dei criteri di individuazione della pensione da
integrare al trattamento minimo, certo suscettibile di correzioni e
perfezionamenti, è frutto di valutazioni discrezionali del
legislatore che, nonostante talune asimmetrie riscontrabili nel
momento applicativo, non possono ritenersi palesemente irrazionali.
4. - La questione sollevata dal tribunale di Firenze non è
fondata.
Sotto un primo profilo, il collegio rimettente dubita, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità
costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983,
n. 463 - oltre che sotto il profilo già prospettato dal pretore di
Lecce - nella parte in cui prevede il criterio sussidiario
dell'integrazione della pensione costituita per effetto di un numero
di settimane di contribuzione non inferiore a 781, apparentemente
diretto al contenimento della spesa pubblica, in quanto diverso e
meno favorevole, sotto il profilo del trattamento complessivo,
rispetto ai criteri previsti in caso di plurititolarità di pensioni
erogate da gestioni diverse, ai quali pare estranea la preoccupazione
di contenere la spesa previdenziale. Quest'ultima ipotesi è
contemplata dal primo periodo del denunciato terzo comma, che prevede
l'integrazione della pensione a carico della gestione che eroga il
trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo,
della pensione avente decorrenza più remota.
Il giudice a quo sottolinea come il criterio della pensione più
remota sia in realtà l'unico applicabile nel caso di concorso di
pensioni liquidate da gestioni diverse, in séguito all'entrata in
vigore dell'art. 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, che prevede la
parificazione dei trattamenti minimi erogati da gestioni diverse. Ad
avviso del collegio rimettente, ciò comporterebbe l'applicazione, in
via generale e non più sussidiaria, del criterio della pensione più
remota, che opererebbe sempre in senso più favorevole all'assicurato
rispetto a quello, che fa riferimento al requisito dei 781 contributi
settimanali, previsto dall'ultima parte del terzo comma.
La lamentata disparità di trattamento non sussiste. Per un verso,
è condivisibile il rilievo, avanzato dall'I.N.P.S. e
dall'Avvocatura, che la pensione più remota non è necessariamente
la più esigua nell'importo a calcolo, e non comporta pertanto la
maggior quota di integrazione da liquidare. Per un altro verso, ai
fini del controllo di costituzionalità alla stregua del principio di
eguaglianza, a parte quanto già sottolineato al punto precedente in
ordine all'insussistenza di una garanzia costituzionale del
trattamento complessivo più favorevole, non è consentito comparare
due regimi dell'integrazione al minimo come quelli posti a raffronto.
Si tratta infatti di discipline eterogenee, originariamente
delineate, dal legislatore che ha operato la riforma del 1983, in
funzione di esigenze differenti, riguardanti l'integrazione in caso
di plurititolarità, rispettivamente, di pensioni erogate dalla
stessa gestione e di pensioni a carico di gestioni diverse: ipotesi,
quest'ultima, che ha consigliato al legislatore previdenziale di
privilegiare criteri di individuazione della pensione da integrare di
più agevole applicazione.
5. - Anche sotto il secondo profilo, la questione sollevata dal
tribunale di Firenze è priva di fondamento.
Il tribunale di Firenze dubita, in riferimento all'art. 29 della
Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo
comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, nella parte in cui
prevede il trasferimento dell'integrazione al trattamento minimo
dalla pensione diretta, costituita per effetto di un numero di
contribuzioni settimanali inferiore a 781, alla pensione di
riversibilità che soddisfi il predetto requisito contributivo (la
quale, in séguito alla sentenza n. 495 del 1993, non può essere
inferiore, per il coniuge superstite, al sessanta per cento del
trattamento minimo spettante al dante causa), in quanto comporterebbe
una compressione del trattamento pensionistico complessivo attraverso
un intervento sulla pensione diretta, che viene riportata a calcolo,
lesivo della funzione della pensione di riversibilità.
In quanto diretto a individuare la pensione sulla quale va
liquidata l'integrazione al minimo, il meccanismo legislativo
censurato non può ripercuotersi negativamente sulla pensione di
riversibilità in sé considerata, né comprometterne la funzione,
che, secondo la giurisprudenza costituzionale, consiste nell'attuare,
per il coniuge superstite, una specie di proiezione oltre la morte
della funzione di sostentamento assolta in vita dal de cuius,
perseguendo lo scopo di porre il superstite al riparo dalla
eventualità dello stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla
scomparsa del coniuge (sentenze nn. 495 del 1993 e 926 del 1988).
Il meccanismo legislativo censurato può, date certe premesse di
ordine fattuale e contingente, risultare meno favorevole dal punto di
vista del trattamento pensionistico complessivo. Senonché, tale
circostanza non interferisce negativamente con il regime della
pensione di riversibilità, mentre l'eventualità che un diverso
criterio di scelta della pensione da integrare possa in taluni casi
comportare la liquidazione, da parte della stessa gestione o di
gestioni diverse, di un trattamento complessivo più favorevole, di
per sé - come sopra ampiamente si è detto - non rileva ai fini
della valutazione della legittimità costituzionale della
disposizione impugnata.
D'altro canto, non solo non può interferire con il regime della
pensione ai superstiti il criterio di scelta dell'unica pensione
integrabile in caso di plurititolarità, ma la stessa disciplina
dell'integrazione al minimo della pensione di riversibilità va
tenuta distinta dalla disciplina di quest'ultima prestazione, che
richiede, ai fini della quantificazione della pensione spettante al
superstite, di tener conto dell'integrazione della pensione diretta
del dante causa. Le due discipline si collocano su piani diversi,
come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, affermando la
legittimità del cumulo tra la cosiddetta "percentualizzazione"
dell'integrazione al minimo della pensione diretta spettante al de
cuius e l'autonomo diritto all'integrazione al minimo della pensione
di riversibilità: i due piani non si incontrano, poiché si tratta
in realtà di distinti momenti e di diverse pensioni cui hanno
diritto i rispettivi titolari (sentenza n. 495 del 1993).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.-l. 12
settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Lecce
con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge
11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29
della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte