Sentenza n. 180/1971
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/11/1971 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 195/1958
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo
comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla
costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura, promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1969 dal
tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Borlenghi
Giuseppe, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetfa Ufficiale della Repubblica n. 50 del 25 febbraio 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1971 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il tribunale di Milano, sezione III penale, nel decidere il
giudizio a carico di Borlenghi Giuseppe, contumace, ha pronunziato
l'ordinanza in data 7 novembre 1969, con la quale, visto che per
comporre il Collegio era stato ad esso applicato, con provvedimento del
Presidente, un giudice di altra sezione, ha ritenuto necessario
verificare preliminarmente se l'applicazione fosse legittima ai sensi
delle norme dell'ordinamento giudiziario relative alla nomina e alla
capacità del giudice, stante che alla violazione di esse consegue, per
l'art. 185 del codice di procedura penale, la nullità degli atti. Nel
compiere tale verifica il tribunale ha ritenuto che le dette norme
erano state nel caso rispettate, ma che tuttavia l'applicazione non
potesse considerarsi legittima, in quanto non legittima appariva la
nomina del Presidente che l'aveva disposta. E ciò perché egli era
stato nominato dal Consiglio superiore della magistratura, previo
concerto col Ministro di grazia e giustizia, in conformità dell'art.
11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, laddove tale disposizione sarebbe
da ritenere contrastante con gli artt. 104, primo comma, 105 e 110
della Costituzione, che assegnano tutte le nomine dei magistrati alla
competenza del Consiglio ed attribuiscono al Ministro la sola
competenza in ordine all'organizzazione dei servizi relativi alla
giustizia. In tali sensi il tribunale sollevava questione di
legittimità costituzionale, rimettendo gli atti a questa Corte.
Nel giudizio avanti la stessa si costituiva per il Presidente del
Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato che
concludeva, in via preliminare per la irrilevanza, e nel merito per la
infondatezza della proposta questione di costituzionalità. Considerato in diritto :
La III sezione penale del tribunale di Milano, essendo stato il
Collegio costituito con l'applicazione, disposta dal Presidente, di un
giudice di altra sezione, prima di procedere all'esame del merito del
processo ha ritenuto di dover verificare la legittimità della sua
composizione in ordine al rispetto delle norme sulla "nomina e la
capacità del giudice, stabilite dalle leggi di ordinamento
giudiziario", stante che la loro violazione produce, ai sensi dell'art.
185 del codice di procedura penale, la nullità degli atti. E, pur
constatando che l'applicazione era stata disposta dall'organo indicato
nell'esercizio dei poteri e nell'ambito dei casi fissati dalla legge,
ha tuttavia concluso di dover almeno dubitare della legittimità della
propria composizione per il motivo che il provvedimento di applicazione
era stato adottato dal Presidente, la cui nomina poteva ritenersi
illegittima. E ciò in quanto essa era stata deliberata dal Consiglio
superiore della magistratura a seguito del concerto col Ministro di
grazia e giustizia, e cioè col procedimento stabilito dall'art. 11
della legge 24 marzo 1958, n. 195, la cui disposizione sembrerebbe
contrastare con gli artt. 104, primo comma, 105 e 110 della
Costituzione.
Dal che la dedotta questione di costituzionalità, in ordine alla
quale la Corte, nel confermare la propria giurisprudenza
sull'appartenenza al giudice a quo del giudizio di rilevanza, purché
sufficientemente e non contradittoriamente motivato, constata come il
giudizio espresso nel caso dal tribunale in ordine alla rilevanza si
manifesti prima facie errato, non essendovi logica connessione tra il
presunto vizio di legittimità costituzionale delle norme denunziate e
l'oggetto della indagine che il tribunale, per non incorrere in
eventuali nullità dei suoi atti, si era proposta in ordine alla
regolarità della propria composizione.
È ovvio infatti che, una volta acclarato che il provvedimento di
applicazione del giudice era stato adottato dal Presidente, e cioè
dall'organo competente ed in conformità delle norme che regolano
quell'istituto, nessun'altra indagine il tribunale aveva a compiere,
perché la regolarità della sua composizione risultava già certa ed
ogni temuta irregolarità degli atti esclusa.
Ultronea risultava, in particolare, l'indagine sulla regolarità
del procedimento di nomina dell'organo che aveva emanato il
provvedimento, perché, essendo stata quella nomina formalmente
assunta, gli atti compiuti e i provvedimenti emanati dall'organo
resterebbero efficaci anche nel caso che essa venisse in prosieguo,
nelle forme stabilite ed in sede competente, ritenuta invalida ed
annullata.
Ed essendo quindi fuori discussione la efficacia del provvedimento
di applicazione del giudice alla sezione, ogni questione, compresa
quella di costituzionalità, sulla regolarità della nomina del
Presidente che quel provvedimento aveva adottato, restava del tutto
priva di interesse ai fini del giudizio e, rispetto ad esso,
irrilevante.
Le questioni proposte devono essere pertanto dichiarate
inammissibili per difetto di rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195,
istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, proposta dal
tribunale di Milano, sezione III penale, in riferimento agli artt. 104,
primo comma, 105 e 110 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte