Sentenza n. 180/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/11/1982 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 24legge 160/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della
legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti
pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) promosso
con ordinanza emessa il 20 dicembre 1975 dal Pretore di Pistoia nel
procedimento civile vertente tra Gherardi Licia e l'INPS, iscritta al
n. 229 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 118 del 5 maggio 1976.
Visti gli atti di costituzione di Gherardi Licia e dell'INPS e
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1982 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Alberto Turco per Gherardi Livia, l'avv. Luigi
Maresca, delegato dall'avv. Giacomo Giordano, per l'INPS e l'avvocato
dello Stato Vito Cavalli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso depositato il 28 maggio 1975, Gherardi Licia in
Angeli, a seguito della reiezione della domanda e dei ricorsi in via
amministrativa intesi a conseguire il riconoscimento del diritto alla
pensione di invalidità, chiese condannarsi l'INPS a corrisponderle la
pensione nella misura dovuta a far tempo dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa
nonché gli arretrati previa rivalutazione monetaria da calcolarsi ai
sensi degli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. e gli interessi, con
vittoria di spese e onorari da distrarsi a favore del sottoscritto
difensore; in via istruttoria produsse la ricevuta della domanda di
pensione e il certificato di visita collegiale e instò per
l'esperimento di due consulenze tecniche, l'una medico legale al fine
di accertare se ricorressero le condizioni previste dall'art. 10 r.d.l.
14 aprile 1939 n. 636 per il riconoscimento del diritto alla pensione
designando come consulente di parte il dott. Carradori, e l'altra
amministrativa al fine di accertare l'entità della pensione
determinata alla stregua dei contributi versati e della retribuzione
medio-settimanale accreditata sulla posizione assicurativa.
L'INPS, costituitosi mediante memoria datata 5 luglio 1975,
premesso che le ripetute visite medico-legali di controllo avevano
portato ad escludere che sussistessero i requisiti di pensionabilità
previsti dall'art. 10 r.d.l. 636/1939 anche nella formulazione
risultante dalla sent. 160/1971 della Corte costituzionale, e pertanto
giustificavano il provvedimento amministrativo di reiezione, chiese in
via principale respingersi le domande attrici e, in via subordinata per
l'ipotesi che le condizioni di concessione della pensione si fossero
verificate nel corso del procedimento giudiziario, domandò che fosse
accertato l'aggravamento delle condizioni della ricorrente precisando
da quale data potesse la stessa aver diritto all'anticipato
pensionamento per invalidità.
Il consulente tecnico prof. Giovanni Grechi, designato dall'adito
Pretore del lavoro di Pistoia, concluse la relazione 2 novembre 1975
nel senso che "a causa della evoluzione delle affezioni denunciate e
accertate nel corso della procedura amministrativa Gherardi Licia ha
perduto, a partire dal 1 settembre 1975, oltre la metà della propria
capacità di guadagno in occupazioni confacenti con le proprie
attitudini; il proseguire nelle mansioni suddette presenterebbe
pericolo di usura e di danno".
2. - All'udienza del 7 novembre 1975, il difensore della Gherardi
"viste le risultanze della consulenza secondo cui la Gherardi ha
raggiunto e superato di poco la soglia del 50% in epoca successiva
all'entrata in vigore della legge 3 giugno 1975 n. 160", e ferma ogni
deduzione in ordine alla preesistenza di una situazione di usura e di
danno, sollevò incidente di legittimità costituzionale dell'art. 24
l. 160/1975 sulla base delle argomentazioni poi esposte nella memoria
autorizzata depositata il 29 novembre 1975, che la riduzione della
capacità di guadagno a meno di un terzo, introdotta dall'art. 24 della
l. 160/1975, entrata in vigore il 20 giugno 1975, trovasse applicazione
pur in presenza di domande di pensione di invalidità presentate in
epoca antecedente a tale data, quando in sede amministrativa o
giudiziaria risultasse accertata la posteriore insorgenza dello stato
invalidante, e che l'aver ricondotto ai due terzi, previsti per i soli
operai dal testo originario dell'art. 10 r.d.l. 636/1939 (emendato
dalla Corte costituzionale con la sent. 160/1971 nel senso che il
limite della metà, previsto per gli impiegati, si estendesse agli
operai), il limite sol superando il quale si acquisiva il diritto alla
pensione d'invalidità contrastava con l'art. 38 comma 2 Cost.. Dal suo
canto l'INPS contestò la rilevanza ed eccepì la manifesta
infondatezza del proposto incidente.
Il Pretore, con ordinanza 20 dicembre 1975 (comunicata il 15 e
notificata il 22 gennaio 1976, pubblicata nella G.U. n. 118 del 5
maggio 1976 e iscritta al n. 229 R.O. 1976), ritenne rilevante la
questione di illegittimità costituzionale dell'art. 24 l. 160/1975
perché "il consulente tecnico, nominato per accertare la sussistenza
della dedotta invalidità della ricorrente e determinarne il grado, ha
rilevato che, a causa della evoluzione delle affezioni denunciate ed
accertate nel corso della procedura amministrativa, la Gherardi ha
perduto, a partire dal 1 settembre 1975 (cioè in epoca sucessiva
all'entrata in vigore della normativa contenuta nella legge n. 160/
1975), poco più della metà della propria capacità di guadagno in
occupazioni confacenti alle sue attitudini", e la giudicò, in
riferimento all'art. 38 comma 2 Cost., non manifestamente infondata
argomentando da ciò che la norma di diritto impugnata, reintroducendo
la soglia dei due terzi già ritenuta dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 160 del 1971 non conforme al precetto contenuto nell'art.
38 perche non idonea ad assicurare adeguati mezzi previdenziali ed
assicurativi ai lavoratori, offenderebbe l'or menzionato precetto, e
che la discrezionalità, pur riservata al legislatore ordinario nella
determinazione degli elementi costitutivi della invalidità
pensionabile, incontrerebbe limiti nell'esigenza di uniformarsi allo
spirito della norma costituzionale la quale vuole pensionabile la
invalidità che per il suo grado e la negativa incidenza sulla
capacità di guadagno in occupazioni confacenti non consente al
lavoratore di procacciarsi da solo mezzi adeguati alle sue esigenze di
vita (limite segnato - sempre a giudizio del Pretore - nella ripetuta
sentenza 160/1971).
3. - Avanti la Corte si sono costituiti la Gherardi e l'INPS:
- la prima mediante procura conferita all'avv. Alberto Turco in
calce a memoria depositata il 28 gennaio 1976, nella quale il difensore
non si è limitato ad invocare a sostegno della fondatezza della
questione la sent. 128/1973 della Corte ma ha ravvisato altro parametro
d'illegittimità della norma impugnata nell'art. 3 Cost. di cui ha
ipotizzato la violazione per la disuguaglianza che verrebbe ad
istituirsi tra due categorie di assicurati (l'una che con capacità di
guadagno ridotto della metà ma in misura inferiore ai due terzi -
abbia presentato domanda diretta a conseguire la pensione prima
dell'entrata in vigore della norma impugnata e potrà conseguire il
riconoscimento del diritto, e l'altra che - pur versando nella stessa
situazione di invalidità fisica o psichica - tale diritto non potrà
conseguire per il fatto di aver proposto la domanda nella vigenza della
nuova normativa);
- l'INPS mediante procura conferita agli avv.ti Arturo Pittoni, G.
Battista Rossi Doria e Giacomo Giordano in margine a memoria depositata
il 22 maggio 1976, nella quale i difensori - osservato in linea
preliminare che il Pretore, limitandosi a richiamare il parere del
consulente d'ufficio, non avrebbe offerto persuasiva motivazione della
rilevanza dell'incidente - hanno nel merito richiamato, a sostegno
della discrezionalità riservata al legislatore ordinario, le sentt.
128/1973 e 160/1974 della Corte, ponendo infine in luce che la norma
impugnata, in non diversa guisa dell'art. 10 r.d.l. 636/1939, delinea
la soglia dell'invalidità non in relazione ai mezzi adeguati alle
esigenze di vita ma in riferimento alla sola capacità di trarre un
reddito dall'attività lavorativa per modo che la pensione
d'invalidità viene concessa anche se, in concreto, possa verificarsi
che un terzo della retribuzione sia ben maggiore dell'importo delle
pensioni minime, e, rimettendosi alla decisione della Corte, hanno
esibito a mero titolo orientativo lo studio, redatto dal Servizio
statistico attuariale, sull'evoluzione temporale delle pensioni di
invalidità delle assicurazioni pensionistiche generali negli anni dal
1969 in poi, redatto sulle basi di pubblicazioni ufficiali
dell'Istituto e, in genere, delle rilevazioni normalmente eseguite in
ordine alle nuove pensioni liquidate in ciascun anno e alle pensioni in
essere alla fine di ciascun anno, riflettenti sia i lavoratori
dipendenti protetti dal fondo pensioni sia i lavoratori autonomi
protetti nelle rispettive gestioni speciali.
Con atto depositato il 18 maggio 1976 è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri il quale, sulla base di argomentazioni non
divergenti dalle altre esposte nell'interesse dell'INPS, ha concluso
per la manifesta infondatezza della proposta questione.
4. - Alla pubblica udienza del 6 ottobre 1982, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, gli avv.ti Alberto Turco per
la Gherardi e Luigi Maresca, delegato, mediante lettera depositata
sotto la stessa data, dall'avv. Giacomo Giordano, per l'INPS, e l'avv.
dello Stato Vito Cavalli per il Presidente del Consiglio dei ministri
hanno ampiamente illustrato le già formulate conclusioni. Considerato in diritto :
5.1. - Oggetto dell'incidente è l'art. 24 l. 3 giugno 1975 n. 160
(norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il
collegamento alla dinamica salariale), che così dispone:
- Il primo comma dell'articolo 10 del regio decreto legge 14
aprile 1939 n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio
1939 n. 1272, è sostituito dal seguente:
"Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno,
in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo
permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di
un terzo".
- Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in
caso di revisione di pensioni di invalidità aventi decorrenza
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge -.
Senonché sia le parti sia il Pretore hanno fatto oggetto di
discussione le une e di cognizione l'altro il solo primo comma, con cui
si è nel 1975 novellato il comma 1 dell'art. 10 r.d.l. 636/1939 (supra
nn. 1, 2), soltanto del quale va dunque verificata la conformità o
meno all'art. 38 comma 2 Cost. assunto a parametro.
5.2. - Non è fondata la eccezione di irrilevanza del proposto
incidente sollevata dall'INPS per il difetto di motivazione sul punto
in cui sarebbe incorso il giudice a quo perché il Pretore, stante la
generica contestazione delle conclusioni del consulente medico - legale
(riprodotte sub n. 1 in fine), formulata dalla difesa dell'Istituto,
ben poteva limitarsi a richiamare le conclusioni medesime.
6. - La questione è infondata perché rientra nella
discrezionalità del legislatore ordinario la determinazione
dell'ammontare delle prestazioni sociali e delle variazioni delle
stesse sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di
vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e della soddisfazione di
altri diritti pur costituzionalmente garantiti da un lato e delle
disponibilità finanziarie dall'altro lato (sentt. 128/ 1973 e
160/1974). Discrezionalità che questa Corte, che è priva dei
necessari poteri istruttori, non può sindacare se non quando emerga la
manifesta irrazionalità dei risultati attinti nelle disposizioni
impugnate; il che è da escludere nella specie in cui le esigenze di
vita, alle quali le prestazioni dell'INPS sono correlate, sono
calcolate al livello delle pensioni minime.
Né vale a porre in forse la validità delle ora esposte
proposizioni la sent. 160/1971 della Corte, su cui ha fatto leva la
ordinanza di rimessione, perché la Corte si limitò a negare idoneità
a giustificare la diversità di trattamento, istituita dall'art. 10
comma 1 r.d.l. 636/1939, a quella distinzione tra operai e impiegati,
ispirata ad una sorta di eccellenza del lavoro c.d. intellettuale
rispetto al lavoro c.d. materiale, anche in altri campi del lavoro e
della sicurezza sociale smentita (arcaica distinzione al caso
estranea).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160, sollevata, in
riferimento all'art. 38 comma 2 Cost., con ordinanza 20 dicembre 1975
del Pretore di Pistoia (n. 229/1976).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta. il 25 ottobre 1082
F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE
ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte