Sentenza n. 180/1984
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/06/1984 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1d.l. 31/1976
- art. 2legge 689/1976
- art. 2legge 863/1976
applicata al caso
- art. 1legge 689/1976
- art. 2legge 159/1976
usata come parametro
citata
- art. 3legge 689/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2,
ultimo comma, della legge 8 ottobre 1976, n. 689 (Conversione in legge
del D.L. 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2
della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito,
con modificazioni, il D.L. 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni
penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al D.L.
4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159) e 2,
penultimo comma, della legge 23 dicembre 1976, n. 863 (Conversione in
legge del D.L. 19 novembre 1976, n. 759, concernente modifica
dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito
dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente
disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, e nuove norme
nella stessa materia) promossi con le seguenti ordinanze:
1) due ordinanze emesse il 15 e 26 aprile 1977 dal tribunale di
Como nei procedimenti penali a carico di Perini Bembo Federico Augusto
e Ruggiero Guido, iscritte ai nn. 261 e 276 del registro ordinanze 1977
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 190 e 198
dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa il 1 dicembre 1980 dal tribunale di Bolzano nel
procedimento penale a carico di Nobile Vito, iscritta al n. 93 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 130 dell'anno 1981;
3) ordinanza emessa il 28 novembre 1980 dal tribunale di Como nel
procedimento penale a carico di Canepa Nicolò, iscritta al n. 234 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 221 dell'anno 1981;
4) due ordinanze emesse il 5 febbraio e 24 aprile 1981 dal
tribunale di Como nei procedimenti penali a carico di De Rosa Dario,
Chiappa Albino ed altra, iscritte ai nn. 403 e 516 del registro
ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 269 e 318 dell'anno 1981;
5) ordinanza emessa il 18 dicembre 1981 dal tribunale di Como nel
procedimento penale a carico di Monesi Elsa ed altro, iscritta al n.
394 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 303 dell'anno 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 settembre 1983 il Giudice
relatore Antonino De Stefano;
Udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 15 aprile 1977 nel procedimento penale
a carico di Perini Bembo Federico, il tribunale di Como ha dichiarato
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata dal P.M., degli artt. 2, ultimo comma, della
legge 8 ottobre 1976, n. 689, e 2, penultimo comma, della legge 23
dicembre 1976, n. 863, recanti disposizioni penali in materia di
infrazioni valutarie, in relazione agli artt. 3 e 35 della
Costituzione.
Il giudice a quo osserva che, ai sensi delle denunciate
disposizioni, la persona fisica di nazionalità italiana,
anagraficamente residente in Italia, può costituire, senza preventiva
autorizzazione, fuori del territorio dello Stato, a favore proprio o di
altri, disponibilità valutarie con proventi di lavoro, dipendente o
artigianale, svolto all'estero. Tale diritto non è invece riconosciuto
al cittadino italiano, che, pur versando nelle medesime condizioni,
costituisca all'estero disponibilità valutarie con proventi di lavoro
non dipendente o non artigianale, incorrendo quindi nelle sanzioni di
legge.
Pertanto la denunciata normativa determina una ingiustificata
disparità di trattamento tra cittadini italiani che svolgono lavoro
all'estero, discriminandoli esclusivamente a seconda del tipo di lavoro
da essi svolto, ed appare perciò in contrasto sia con l'art. 3 che con
l'art. 35 della Costituzione.
Secondo il tribunale di Como, la questione è rilevante, avendo il
Perini dichiarato di risiedere da oltre venti anni all'estero - pur
conservando in Italia la residenza anagrafica - e di aver costituito le
disponibilità valutarie in contestazione con proventi del proprio
lavoro, anche se non "dipendente" né "artigianale", consistente in
gran parte in attività di carattere professionale.
2. - Adempiute le formalità di rito, innanzi alla Corte è
intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura
dello Stato, osservando preliminarmente che il problema non sarebbe
stato posto dal giudice a quo in termini corretti. Il caso di cui
all'ordinanza di rinvio riguarda, infatti, persona che, pur avendo
conservato in Italia la residenza anagrafica, risiede all'estero da
oltre vent'anni e perciò dovrebbe essere considerata residente
all'estero. Comunque prosegue l'Avvocatura - nel merito è da rilevare
che la parificazione ai cittadini residenti all'estero, limitata ai
lavoratori subordinati e agli artigiani, è razionale, perché
l'attività svolta da questi lavoratori presuppone generalmente una
loro permanenza all'estero che si protrae per un apprezzabile periodo
di tempo, mentre altre prestazioni di lavoro (come, per es., quelle
artistiche, o, in genere, le professionali), richiedono normalmente una
permanenza assai breve, tale da non giustificare la parificazione
suddetta. Conclude, pertanto, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata.
3. - In termini sostanzialmente identici, la suddetta questione di
legittimità costituzionale è stata sottoposta alla Corte, dallo
stesso tribunale di Como, con altre cinque ordinanze, emesse,
rispettivamente, il 26 aprile 1977 (in un procedimento penale a carico
di Ruggiero Guido), il 28 novembre 1980 (in un procedimento penale a
carico di Canepa Nicolò), il 5 febbraio 1981 (in un procedimento
penale a carico di De Rosa Dario), il 24 aprile 1981 (in un
procedimento penale a carico di Chiappa Albino), e, infine, il 18
dicembre 1981 (in un procedimento penale a carico di Monesi Elsa).
Anche queste ordinanze fanno riferimento agli artt. 3 e 35 della
Costituzione, ed impugnano le medesime norme già oggetto delle censure
formulate dal tribunale di Como nell'ordinanza del 15 aprile 1977.
In nessuno dei giudizi promossi con queste ordinanze si sono avute
costituzioni di parti private, né è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri.
4. - Anche il tribunale di Bolzano, con ordinanza emessa il 1
dicembre 1980, ha sollevato analoga questione, formulata in riferimento
al solo art. 3 della Costituzione e nei confronti del solo art. 2,
comma decimo, della legge 23 dicembre 1976, n. 863, nel corso di un
procedimento a carico di Nobile Vito, chiamato anch'egli a rispondere
penalmente, per aver costituito a proprio favore, senza la necessaria
autorizzazione, presso una banca tedesca, disponibilità valutarie
provenienti dagli introiti di una piccola impresa commerciale da lui
gestita in Germania.
Riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, nella
ordinanza si osserva che la norma impugnata sottrae alla situazione di
illegale costituzione di disponibilità valutarie all'estero
esclusivamente i cittadini che esercitino attività di artigiano o che
siano lavoratori dipendenti, mentre ne esclude tutti coloro che
esercitino attività commerciale, professionale, industriale o comunque
di natura economica. Così disponendo essa sembra ledere il principio
costituzionale di eguaglianza, dal momento che disciplina diversamente
le attività economiche dei cittadini all'estero.
In linea di fatto, nell'ordinanza si sottolinea che nel caso di
specie il Nobile, pur anagraficamente residente in territorio italiano,
risulta emigrato in Germania sin dal 14 dicembre 1976; che il medesimo
risulta esercente una impresa qualificata espressamente "non di tipo
artigianale"; e che i versamenti sul libretto di risparmio
sequestratogli, risultano tutti effettuati dal 13 dicembre 1976 al 9
gennaio 1980, periodo del suo soggiorno in Germania. La questione di
legittimità costituzionale in esame - conclude il tribunale - è
perciò rilevante ai fini della definizione del procedimento penale
Nemmeno in questo giudizio si è avuta costituzione di parte
privata, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
5. - All'udienza pubblica del 16 settembre 1983, dopo la relazione
svolta dal Giudice Antonino De Stefano, l'avvocato dello Stato Luigi
Siconolfi, per il giudizio promosso dal tribunale di Como con
l'ordinanza del 15 aprile 1977, ha insistito per la dichiarazione di
non fondatezza. Considerato in diritto :
1. - Per stabilire gli esatti termini delle questioni sottoposte
all'esame della Corte, conviene muovere dal d.l. 6 giugno 1956, n. 476,
convertito con modificazioni in legge 25 luglio 1956, n. 786, con il
quale sono state emanate nuove norme valutarie ed è stato istituito
"un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri". Tale
decreto all'art. 1 prende in considerazione la c.d. "residenza ai fini
valutari", disponendo, negli articoli successivi, una serie di obblighi
e di divieti, in materia valutaria, per i "residenti" in Italia, ai
quali non sono tenuti, invece, i "non residenti". Tra le varie
categorie di soggetti "considerati residenti" in Italia, il citato art.
1, al n. 4, indica "le persone fisiche di nazionalità italiana, aventi
la residenza all'estero, limitatamente all'attività produttrice di
redditi esercitata nel territorio della Repubblica".
Successivamente, è stato emanato il d.l. 4 marzo 1976, numero 31,
convertito con modificazioni in legge 30 aprile 1976, n. 159,
contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Esso
è stato ispirato - come si è sottolineato nei lavori parlamentari
relativi alla sua conversione in legge - dalla improrogabile esigenza
di reprimere o, quanto meno, di limitare al massimo il deleterio
fenomeno della c.d. "fuga di capitali". La nuova disciplina "ha
trasformato in delitti - puniti, nei casi più gravi, anche con la pena
detentiva - tutte quelle attività illecite, tramite le quali il
predetto fenomeno era andato assumendo dimensioni sempre più
preoccupanti e per le quali la semplice sanzione amministrativa, in
precedenza prevista, si era rivelata del tutto insufficiente". In
particolare, ai fini che qui interessano, va ricordato che l'art. 1 di
detto provvedimento prevede al comma secondo sanzioni penali (aumentate
nei casi contemplati dai commi successivi) per "chiunque costituisce
fuori del territorio dello Stato, a favore proprio o di altri,
disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere senza
l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria".
2. - Con d.l. 10 agosto 1976, n. 543, il termine di tre mesi,
stabilito dall'art. 2 della citata legge n. 159 del 1976 per la
dichiarazione di possesso all'estero di disponibilità valutarie o
attività di qualsiasi genere, veniva prorogato al 19 novembre 1976.
Nel convertire in legge tale decreto, la legge 8 ottobre 1976, n. 689,
ha apportato ulteriori modifiche al d.l. n. 31 del 1976 ed alla legge
n. 159 del 1976. Di tali modifiche va qui menzionato l'inserimento -
operato con l'art. 2 - dopo l'ultimo comma dell'art. 1 del d.l. n. 31
del 1976, come modificato dall'art. 1 della legge di conversione n. 159
del 1976, del seguente comma: "Agli effetti dell'art. 1, n. 4, del d.l.
6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25
luglio 1956, n. 786, per "residenza all'estero" si intende il periodo
in cui le persone fisiche di nazionalità italiana, pur conservando la
residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro dipendente o
artigianale all'estero, limitatamente alle disponibilità ed attività
ivi costituite, durante tale periodo, con i proventi del lavoro
medesimo".
Con d.l. 19 novembre 1976, n. 759, il termine sopra cennato veniva
ulteriormente prorogato al 3 dicembre 1976. In sede di conversione di
tale decreto legge, l'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, ha
integralmente sostituito il testo dell'art. 1 della legge di
conversione n. 159 del 1976, ed ulteriormente modificato dall'art. 2
della legge n. 689 del 1976. Nel nuovo testo dell'art. 1 - fermo
restando il divieto, accompagnato da sanzioni penali, di costituire
fuori del territorio italiano, a favore proprio o di altri,
disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, senza
l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria - l'ultimo
comma riproduce sostanzialmente il contenuto dell'ultimo comma inserito
nel vecchio testo dall'art. 2 della legge n. 689 del 1976, cosi
disponendo: "Agli effetti dell'art. 1, n. 4, del d.l. 6 giugno 1956,
n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n.
786, la residenza all'estero, ivi considerata, s'intende riferita al
periodo in cui le persone fisiche di nazionalità italiana, pur
conservando la residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro
dipendente o artigianale all'estero, limitatamente alle disponibilità
ed attività ivi costituite durante tale periodo, con i proventi del
lavoro medesimo".
Conclusivamente, per effetto delle riportate disposizioni, sono
sottratte alla situazione di illegalità (ed alle conseguenti sanzioni
penali) le costituzioni di disponibilità valutarie all'estero,
effettuate da cittadini italiani che, pur conservando la residenza
anagrafica in Italia, abbiano svolto "lavoro dipendente o artigianale
all'estero", limitatamente ai mezzi finanziari colà acquisiti
attraverso le predette attività lavorative, nei periodi in cui esse si
sono svolte.
3. - Delle sette ordinanze di cui in narrativa, le sei del
tribunale di Como sollevano questione di legittimità costituzionale -
in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione - dell'art. 2,
ultimo comma, della legge 8 ottobre 1976, n. 689 (rectius, del comma
inserito - per effetto dell'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 -
dopo l'ultimo comma dell'art. 1 del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, come
modificato dall'art. 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n.
159); e dell'art. 2, penultimo comma, della legge 23 dicembre 1976, n.
683 (rectius, dell'ultimo comma dell'art. 1 del d.l. 4 marzo 1976, n.
31, come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 30 aprile
1976, n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge 8
ottobre 1976, n. 689, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 23
dicembre 1976, n. 863).
Il tribunale di Como, a sostegno della non manifesta infondatezza
della sollevata questione, osserva che, mentre la persona fisica di
nazionalità italiana, anagraficamente residente in Italia, può
costituire, senza preventiva autorizzazione, fuori del territorio dello
Stato, a favore proprio o di altri, disponibilità valutarie con
proventi di lavoro, dipendente o artigianale, svolto all'estero, lo
stesso diritto non è riconosciuto al cittadino italiano che, pur
versando nelle medesime condizioni, costituisca all'estero
disponibilità valutarie con proventi di lavoro non dipendente e non
artigianale. Pertanto, l'impugnata normativa determinerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini italiani che
svolgano lavoro all'estero, discriminandoli esclusivamente a seconda
delle forme ed applicazioni del loro lavoro.
L'ordinanza del tribunale di Bolzano deferisce a questa Corte
analoga questione, denunciando l'art. 2, comma decimo, della legge 23
dicembre 1976, n. 683 (rectius, l'ultimo comma dell'art. 1 del d.l. 4
marzo 1976, n. 31, come modificato dall'art. 1 della legge di
conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato
dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, nel testo sostituito
dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863), in riferimento al
solo art. 3 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, l'impugnata norma contrasterebbe con il
principio di eguaglianza, in quanto sottrae alla situazione di illegale
costituzione di disponibilità valutarie all'estero, esclusivamente i
cittadini italiani che esercitino attività di artigianato o che siano
lavoratori dipendenti, mentre lascia assoggettati al divieto ed alle
relative sanzioni penali gli altri cittadini italiani che, nelle stesse
condizioni, esercitino all'estero un'attività commerciale,
professionale, industriale o comunque di natura economica. La
questione, pertanto, è posta dal tribunale di Bolzano con riferimento
al solo principio di eguaglianza, ma in termini più ampi rispetto a
quella sollevata dal tribunale di Como, in quanto viene prospettata una
disparità di trattamento nell'ambito non della sola attività
lavorativa, ma di qualsiasi attività economica esercitata all'estero
da cittadini italiani.
4. - Le questioni prospettate dalle ordinanze di rimessione sono in
parte identiche, in parte connesse. Pertanto, i relativi giudizi
vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.
5. - In due ordinanze del tribunale di Como, una emessa il 28
novembre 1980 e l'altra il 24 aprile 1981, non si rinviene il menomo
riferimento alla concreta fattispecie, con la conseguente
impossibilità di valutare gli effettivi termini di operatività, nel
giudizio di provenienza, della normativa impugnata. Deve, pertanto, in
armonia con la giurisprudenza di questa Corte, dichiararsi la
inammissibilità della questione sollevata con le due predette
ordinanze.
6. - La questione sollevata dal tribunale di Bolzano non è
fondata. La disparità di trattamento viene, invero, dedotta, come
innanzi esposto, ponendo a raffronto attività di lavoro dipendente o
artigianale con attività economiche di qualsiasi natura svolte
all'estero dal cittadino italiano che abbia conservato in Italia la
residenza anagrafica. Ma, come è agevole rilevare, si tratta di
situazioni che sotto vari profili si presentano nettamente diverse, e
in ordine alle quali non appaiono irrazionali le diverse scelte operate
dal legislatore nella sua discrezionalità.
7. - Fondata è, invece, la questione, nei limiti e nei termini in
cui è stata posta dal tribunale di Como.
Dai lavori parlamentari relativi alla conversione dei due decreti
legge, 10 agosto 1976, n. 543, e 19 novembre 1976, n. 759, emerge che
l'impugnata normativa ha inteso favorire quei lavoratori italiani che,
recandosi all'estero per temporanee esigenze di lavoro, conservano la
residenza anagrafica in Italia; rispetto a quest'ultimo dato formale,
cioè, si è accordata prevalenza alla situazione di fatto connessa
alla dimora all'estero per tutto il periodo in cui il cittadino
italiano vi esplica la propria attività lavorativa. Favor che
indubbiamente trova ispirazione e fondamento nel precetto dell'ultimo
comma dell'art. 35 della Costituzione, secondo cui la Repubblica
"riconosce la libertà di emigrazione... e tutela il lavoro italiano
all'estero".
Ma una volta accertata la finalità perseguita dalla normativa in
esame, del tutto irrazionale appare l'aver circoscritto la disposizione
di favore alle sole ipotesi di lavoro dipendente e di attività
artigianale, escludendo così dal beneficio quelle forme di lavoro
autonomo) alle quali fa riferimento il titolo III del libro V del
codice civile. Si è venuta, in tal guisa, a determinare - come ben
rileva il giudice a quo - una ingiustificata disparità di trattamento
penale, fondata soltanto sulla natura del lavoro esplicato all'estero
da cittadini italiani. Disparità nella quale si concreta, pertanto,
una violazione del principio di eguaglianza in riferimento al diritto a
quella "tutela", che l'art. 35, ultimo comma, della Costituzione vuole
assicurata al lavoro italiano all'estero, "in tutte le sue forme ed
applicazioni", come si ricava dal combinato disposto con il primo comma
dello stesso articolo. Che se, a suffragare la validità della deroga
operata dal legislatore al generale divieto, al fine di tutelare
l'attività lavorativa (dipendente o artigianale) realizzata all'estero
personalmente dal cittadino italiano, può valere la considerazione che
i redditi scaturenti da tali attività lavorative non implicano
esportazioni di capitali dall'Italia (se mai, la sola attività
artigianale potrebbe comportare l'esportazione di modeste
attrezzature), non va taciuto che la stessa considerazione può
ripetersi per l'attività esplicata all'estero dal professionista e in
genere dal lavoratore autonomo.
L'Avvocatura dello Stato, a difesa dell'impugnata normativa, si
richiama alla maggior durata della permanenza all'estero, cui è
costretto il cittadino italiano che vi esplichi attività di lavoro
subordinato o artigianale, rispetto alla brevità della dimora
all'estero che richiedono altre prestazioni di lavoro (come quelle
artistiche o professionali). Ma l'argomento non appare idoneo a
giustificare la diversità di trattamento: innanzi tutto perché la
maggior o minor durata della dimora all'estero non contraddistingue,
certo, con carattere di esclusività l'uno o l'altro tipo di
prestazione di lavoro; e poi, perché, in linea di fatto, il lavoro
temporaneo all'estero ben può svolgersi in un arco di tempo più o
meno lungo, indipendentemente dalla natura del lavoro stesso (si pensi,
ad es., ad un lavoro subordinato a carattere stagionale e non
ricorrente, e, per altro verso, ad un'autonoma attività artistica o
professionale che si esplichi all'estero con periodiche cadenze,
alternate a periodi di esplicazione della stessa attività in Italia).
8. - Merita in proposito di venir anche ricordato che in un disegno
di legge, presentato dal Governo nella ottava legislatura e recante
modifiche ed integrazioni della legislazione penale valutaria (Camera
dei deputati - n. 2552), si prevedeva, fra l'altro, la estensione
dell'agevolazione de qua agitur a tutte le persone fisiche che, pur
conservando la residenza anagrafica in Italia, avessero svolto
attività lavorativa all'estero. Infatti, l'art. 1 del disegno in
parola, nel sostituire ancora una volta il testo dell'art. 1 del d.l.
n. 31 del 1976, convertito con modificazioni nella legge n. 159 del
1976, modificato dall'articolo 2 della legge n. 689 del 1976, e
successivamente sostituito dall'art. 2 della legge n. 863 del 1976, ne
riproduceva testualmente l'ultimo comma, con la eliminazione
dell'inciso "dipendente o artigianale". Nella relazione che
accompagnava il disegno di legge si chiariva al riguardo che era stata
eliminata "la previsione limitativa contenuta nell'ultimo comma, il
quale, consentendo la costituzione di disponibilità ed attività
all'estero soltanto al cittadino italiano che ivi abbia conseguito
proventi da lavoro dipendente o artigianale, determina una irrazionale
disparità di trattamento fra cittadini svolgenti lavoro all'estero.
discriminando i medesimi a seconda delle forme e applicazioni del loro
lavoro".
Decaduto il disegno di legge anzidetto per l'intervenuto
scioglimento delle Camere, nell'attuale nona legislatura è stato
presentato dal Governo ed è tuttora all'esame del Parlamento, un
disegno di legge di più ampia portata, per la "revisione della
legislazione valutaria" (Senato della Repubblica - n. 316). Esso, nel
sostituire il testo dell'art. 1, più volte già citato, non ne
riproduce l'ultimo comma, del quale ora si discute; e nella relazione
che lo accompagna si chiarisce che la "implicita abrogazione (in luogo
dei perfezionamenti di cui al disegno di legge n. 2552) dell'ultimo
comma dell'art. 1 della legge n. 159 (come successivamente modificata),
introduttivo della nozione di " non residenza " in favore dei
lavoratori italiani all'estero", si fonda sul convincimento che lo
strumento più opportuno per adottare le previste condizioni di favore
sia quello "amministrativo regolamentare".
9. - Per le suesposte considerazioni ritiene la Corte che sussista
il denunciato contrasto dell'impugnata normativa, nei termini
rappresentati dal tribunale di Como, con gli artt. 3 e 35 della
Costituzione; e che, pertanto, ne vada dichiarata la illegittimità
costituzionale nella parte in cui essa fa riferimento solo al lavoro
dipendente o artigianale svolto all'estero, e non anche al lavoro
autonomo, previsto nel titolo III del libro V del codice civile,
esplicato all'estero, nelle medesime condizioni, da persone fisiche di
nazionalità italiana.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 261 e 276 R.O. 1977, 98,
234, 403 e 516 R.O. 1981, 394 R.O. 1982;
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31
(Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), come
modificato dall'art. 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n.
159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 delle legge 8 ottobre
1976, n. 689, e dello stesso art. 1, ultimo comma, del d.l. 4 marzo
1976, n. 31, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1976, n. 863, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della
Costituzione, con le ordinanze emesse il 28 novembre 1980 (R.O. n. 234
del 1981) ed il 24 aprile 1981 (R O. n. 516 del 1981) dal tribunale di
Como;
2) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo
comma, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni penali in materia di
infrazioni valutarie), come modificato dall'art. 1 della legge di
conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato
dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, nella parte in cui fa
riferimento al solo lavoro dipendente o artigianale svolto all'estero,
e non anche al lavoro autonomo, previsto nel titolo III del libro V del
codice civile, esplicato all'estero, nelle medesime condizioni, da
persone fisiche di nazionalità italiana;
3) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 ultimo
comma, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni penali in materia di
infrazioni valutarie), come modificato dall'art. 1 della legge di
conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato
dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, nel testo sostituito
dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, nella parte in cui
fa riferimento al solo lavoro dipendente o artigianale svolto
all'estero, e non anche al lavoro autonomo, previsto nel titolo III del
libro V del codice civile, esplicato all'estero, nelle medesime
condizioni, da persone fisiche di nazionalità italiana;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, ultimo comma, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni
penali in materia di infrazioni valutarie), come modificato dall'art. 1
della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente
modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, nel testo
sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con
l'ordinanza emessa il 1 dicembre 1980 (RO. n. 98 del 1981) dal
tribunale di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte