Sentenza n. 180/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/05/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, ultimo
comma, 6, primo comma, 9 e 10 della legge della regione Sicilia 6
giugno 1975, n. 42 (Provvedimenti per la ripresa economica delle zone
ricadenti nei bacini minerari zolfiferi siciliani), promosso con
ordinanza emessa il 22 gennaio 1982 dal TAR per la Sicilia sul
ricorso proposto da Di Buono Francesco ed altri contro l'Ente
minerario siciliano ed altri, ed iscritta al n. 529 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 4 dell'anno 1983;
Visti gli atti di costituzione di Orlandini Mario ed altri,
Cintola Salvatore e l'Ente minerario siciliano, nonché l'atto di
intervento del Presidente della Giunta Regionale della Regione
Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1987 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
Udito l'avvocato Maria Alessandra Sandulli per Orlandini Mario ed
altri e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per la regione Sicilia;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 22 gennaio 1982 il T.A.R. per la Sicilia
sollevava questione di legittimità costituzionale degli art.li 5,
u.c., 6, primo co., 9 e 10 della l. della regione Sicilia 6 giugno
1975, n. 42, ("provvedimenti per la ripresa economica delle zone
ricadenti nei bacini minerari zolfiferi siciliani"), in riferimento
all'art. 3 Cost: e ciò nella parte in cui i detti articoli escludono
i lavoratori di cui all'art. 4 della stessa legge, aventi la
qualifica di dirigente, dalla disciplina dettata per operai ed
impiegati in tema di risoluzione del rapporto di lavoro.
2. - Il giudice a quo, riferiva che alcuni dirigenti, già al
servizio dell'Ente Minerario Siciliano, E.M.S., avevano impugnato i
provvedimenti con cui era stata disposta la risoluzione del loro
rapporto di lavoro, lamentando l'ingiustificata disparità di
trattamento che le norme denunziate riservavano alle varie categorie
di lavoratori. In effetti, la legge regionale in parola, aveva
disposto tutta una serie di misure per la riorganizzazione del
settore zolfifero, tra cui la riduzione degli addetti entro i limiti
di un organico non eccedente i sette dirigenti e duecento impiegati,
nonché gli operai di età inferiore a 50 anni.
A quest'ultimo fine era dettata un'articolata disciplina, le cui
linee così l'ordinanza riassume:
- per i dirigenti in eccedenza, risoluzione del rapporto di
lavoro a far epoca dal 31 dicembre 1976 (art. 5,
ult. comma; la data è stata poi fissata dall'art. 5 della l.r. 14
maggio 1976, n. 77);
- per gli operai e gli impiegati: licenziamento di quelli che
avessero cinquanta anni alla data del 31 dicembre 1975 o tale età
raggiungessero entro il 31 dicembre 1978; con la concessione, però,
agli stessi di uno speciale trattamento di pensionamento;
mantenimento in servizio dei rimanenti, salvo il trasferimento degli
impiegati in soprannumero (rispetto al prestabilito organico di 200)
in uno "speciale servizio" dell'E.M.S. (artt. 6, 8, 9 e 10);
- individuazione e ripartizione del personale occorrente per la
gestione delle miniere (sempre nei limiti degli organici di cui
sopra) ad opera di un'apposita commissione di nomina regionale, la
quale a tal fine "terrà conto delle mansioni espletabili da ciascun
dipendente, in relazione alle esigenze aziendali, e all'anzianità di
servizio" (art. 7).
Ciò posto, rileva l'ordinanza che l'art. 2095 del codice civile
comprende i dirigenti fra i prestatori di lavoro subordinato,
unitamente ad impiegati ed operai. Ora, attesa tale situazione di
parità, e dato che il licenziamento dei dirigenti in esubero,
disposto dall'art. 5, u.c. della legge impugnata, trova la sua causa
esclusivamente nella riduzione del personale addetto al settore
zolfifero, appare lecito al T.A.R. rimettente dubitare della
corrispondenza della normativa al principio di eguaglianza. Infatti,
la detta normativa esclude la categoria dei dirigenti - e solo essa -
da qualsiasi beneficio (vuoi economico, vuoi in termini di
prosecuzione del rapporto di lavoro), che viene, invece, accordato ad
impiegati ed operai, senza che alla esclusione faccia riscontro
alcuna diversa provvidenza.
Non ignora il giudice a quo che questa Corte, con sentenza n. 121
del 1972, ha ritenuto infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art.10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (sui
licenziamenti individuali) sollevata in relazione all'art. 3 Cost.,
nella parte in cui non comprende fra i destinatari dei benefici ivi
previsti i prestatori di lavoro subordinato che rivestono la
qualifica di dirigenti. Ma l'ordinanza fa rilevare che all'accennata
conclusione la sentenza di questa Corte sarebbe pervenuta
essenzialmente sulla considerazione del carattere fiduciario che si
esige nel rapporto intercorrente tra imprenditore e dirigente; "è in
armonia con codesta esigenza - recita, infatti, la sentenza - che il
rapporto possa venir meno per determinazione unilaterale, solo che
soggettivamente vengano considerate cessate le condizioni idonee a
soddisfare la detta esigenza".
Ma questa caratteristica posizione del dirigente nell'ambito
dell'organizzazione dell'impresa, che lo differenzia dagli altri
dipendenti, non verrebbe viceversa in rilievo nel contesto della
disciplina dettata dalla l.r. 42/1975.
Questa, invero, ha previsto una riduzione del personale addetto al
settore minerario zolfifero, per esigenze di economicità di
gestione, disponendo che questa venga attuata entro certi limiti e
mediante un licenziamento collettivo (cfr. art. 11).
In questo quadro, il licenziamento dei dirigenti eccedenti il
nuovo organico non sarebbe certo riconducibile al venir meno
dell'elemento fiduciario, bensì solo al ridimensionamento del
settore produttivo cui erano addetti: tant'è vero che l'art. 7 della
legge ha demandato ad un organo imparziale la scelta, su basi
rigorosamente oggettive, di quelli da mantenere in servizio.
Per tal modo, lo status professionale di dirigente sarebbe stato
assunto dal legislatore regionale ad elemento determinante
dell'attribuzione di un trattamento diversificato in senso negativo,
e sostanzialmente discriminatorio, rispetto a quello stabilito per la
generalità dei lavoratori subordinati già addetti al settore
zolfifero e dipendenti della stessa società.
Ad ulteriore conforto della tesi dell'irragionevolezza
dell'operato del legislatore regionale, il T.A.R. si riferiva
altresì ai lavori preparatori della l.r. 42/1975. Da essi risulta
che il disegno di legge d'iniziativa governativa (Ass. Reg. Sic., VII
leg., n. 700) escludeva il licenziamento di dirigenti (quelli in
esubero sarebbero passati allo "speciale servizio" di cui all'art. 10
della legge); e tale criterio venne tenuto fermo nel testo del
disegno (n. 700/A) approvato dalla terza commissione legislativa. Fu
durante la discussione assembleare che venne introdotto l'attuale
ultimo comma dell'art. 5, con un emendamento d'iniziativa
parlamentare, motivato con l'esigenza di adottare "un criterio unico
per quanto riguarda il personale" (Ass. Reg. Sic., Resoconti parl.,
VII leg., seduta del 27 maggio 1975, pagg.1623 e 1667-70).
Senonché la disciplina dettata dalla l.r. 42/1975 non risulta per
nulla rispettosa di tale criterio di unicità, allorché discrimina i
dirigenti dalle altre categorie di ex dipendenti, escludendo del
tutto i primi dalle provvidenze accordate alla generalità del
personale.
3. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte
Costituzionale si sono costituiti i ricorrenti, rappresentati e
difesi dagli avvocati Zupo, Siracusa e Sandulli, e l'E.M.S,
rappresentato e difeso dall'avvocato De Fina, ed è intervenuto il
Presidente della Giunta della regione siciliana, rappresentato e
difeso dall'avvocato generale dello Stato.
Nel chiedere l'accoglimento della questione, i ricorrenti
insistono particolarmente sulla circostanza che la giurisprudenza
della Corte Costituzionale (sent. nn. 121 del 1972 e 101 del 1975) ha
sempre richiesto requisiti di congruità e di ragionevolezza nelle
discipline che differenziano la posizione del dirigente da quella
degli altri lavoratori dipendenti. Mentre tale congruità sarebbe,
nella specie, del tutto insussistente e assolutamente ingiustificata
la discriminazione.
Risulta, infatti, dai lavori preparatori che la discriminazione fu
introdotta inopinatamente, nel corso di una seduta notturna e per
pochi voti, contro il parere del Governo e della Commissione: e fu
introdotta con un intento dichiaratamente punitivo sull'indimostrato
assunto che "la responsabilità prevalente della disastrosa gestione
spetta ai dirigenti".
I ricorrenti ricordano altresì che nessuna discriminazione dei
dirigenti rispetto agli altri impiegati è stata operata dalla
legislazione nazionale in quei casi nei quali un'azienda di Stato è
stata smobilitata con assorbimento del personale da altre aziende
(art. 6 d.l. 7 aprile 1977, n. 103). Anche l'E.M.S., però, si
richiama alla giurisprudenza della Corte, sostenendo che questa non
ha mai affermato che il licenziamento dei dirigenti sia da
considerare costituzionalmente legittimo solo se motivato dal venir
meno della fiducia; sarebbe stato precisato soltanto che il rapporto
fiduciario intercorrente fra dirigenti e datori di lavoro rappresenta
una fra le numerose ragioni per negare l'asserita par condicio dei
primi con operai ed impiegati. Si ricorda, anzi, proprio in relazione
a quanto più particolarmente aggiunge la legge regionale, che il
trattamento meno favorevole fatto ai dirigenti, rispetto ad operai ed
impiegati, trova adeguata spiegazione nelle condizioni sociali,
culturali ed economiche di questi ultimi; le quali fanno presumere
per costoro difficoltà di reimpiego e pericoli di indigenza che non
si profilano per i dirigenti.
Cosicché - anche a postulare una impossibile par condicio formale
del rapporto di lavoro - ben poteva il legislatore disciplinare in
modo difforme il licenziamento degli uni rispetto a quello degli
altri, sulla base di condizioni oggettivamente diverse. Del resto, la
riduzione del "cast" dirigenziale a sole sette unità, corrisponde
alle effettive (residue) esigenze dirigenziali della società
assorbita dall'EMS: esigenze, che postulavano di per sé la
impossibilità di mantenere in servizio tutti gli altri dirigenti.
Per il Presidente della Giunta regionale, e con riferimento alla
doglianza secondo cui non sarebbe stata almeno prevista per i
dirigenti, così come per gli impiegati, la possibilità di
continuare il rapporto di lavoro con diverse mansioni, ove non si
fosse potuto dare loro collocazione nell'organico di gestione della
miniera, osserva l'Avvocatura che proprio su questo punto prende
rilievo il momento differenziale rispetto agli altri lavoratori
subordinati, stante l'inesistenza di mansioni dirigenziali diverse
nell'ambito della struttura organizzativa dell'ente minerario.
D'altro canto, anche il mantenimento in servizio di personale
impiegatizio esuberante, rappresentava una scelta contraria alle
esigenze di economicità che dovevano presiedere alla
ristrutturazione dell'azienda: ma essa era ispirata da considerazioni
d'ordine sociale, giustificate dalla diversa condizione economica
degli impiegati rispetto ai dirigenti e dalla loro estraneità alle
cause che avevano imposto la ristrutturazione del settore. Considerato in diritto
1. - Va premesso innanzitutto qualche chiarimento di ordine
sistematico quanto all'interna struttura della complessa normazione
della legge regionale impugnata.
La legge, dopo avere dettato negli articoli da 1 a 4 le regole per
eliminare le miniere assolutamente passive, sciogliere enti e
società improduttivi, e proseguire le gestioni recuperabili ad una
più sana amministrazione concentrandovi il personale, prescrive
negli art.li da 5 a 9 i criteri da seguire per una graduale riduzione
degli organici.
Ma, mentre nell'art. 5 si danno disposizioni di carattere
generale, applicabili a tutto il personale dovunque in servizio, con
l'art. 6 si prevedono talune particolari norme concernenti impiegati
ed operai della SO.CHI.MI.SI., ivi compresi quelli provenienti dalla
miniera Realmonte e dalla S.p.A. Elitaliana già trasferiti alla
predetta Società. Si tratta, evidentemente, di una Società di
gestione (la SO.CHI.MI.SI.) controllata dall'Ente minerario siciliano
(EMS), della quale l'art. 3 impone all'Ente stesso di promuovere lo
scioglimento e la messa in liquidazione.
Dal combinato disposto, pertanto, degli art.li da 5 a 10 si evince
che, in via generale, gli operai che abbiano compiuto 50 anni, gli
impiegati che eccedono le 200 unità, e i dirigenti che eccedono le
7, non possono essere mantenuti in servizio: ed è poi l'art. 7 a
stabilire come debba essere individuato il personale da mantenere in
attività di servizio nelle miniere che restano in funzione.
L'art. 5 dispone inoltre all'ultimo comma (aggiunto
dall'Assemblea) che per i dirigenti in eccedenza si provvede alla
risoluzione del rapporto di lavoro.
Però il primo comma dell'art. 6 prevede analoga risoluzione anche
per gli impiegati della SO.CHI.MI.SI. che abbiano raggiunto il
cinquantesimo anno di età o che lo raggiungano al 31 dicembre 1978:
e altrettanto dispone per gli operai.
In compenso, i commi successivi dello stesso articolo 6 concedono
larghe provvidenze ad impiegati e operai licenziati, ai quali - fino
al reimpiego con rapporto di lavoro a carattere continuativo o, in
mancanza, al raggiungimento dell'età pensionabile - è corrisposta a
carico della Regione un'indennità mensile pari all'80% della
retribuzione globale, di fatto percepita nel mese precedente alla
risoluzione del rapporto di lavoro: nonché assegni familiari e ogni
altra indennità derivante da accordi sindacali collettivi.
L'indennità, debitamente rivalutata secondo legge, viene corrisposta
per quattordici mensilità.
Alla Regione inoltre è fatto carico di assumere gli oneri per
l'assistenza sanitaria e per la contribuzione volontaria da parte
degli interessati, a fini pensionistici, nella misura massima
consentita.
Infine, l'art. 10 autorizza l'EMS a deliberare che gli impiegati
eccedenti il numero di duecento, e che non sieno stati licenziati ai
sensi del primo co. dell'art. 6, vengano trasferiti in uno "speciale
servizio" per il quale è istituito un fondo speciale a gestione
separata. Si tratta manifestamente di un espediente escogitato dal
legislatore regionale per evitare una improvvisa disoccupazione di
massa: in realtà, il cosidetto "speciale servizio" ha evidentemente
ben poco da servire nella SO.CHI.MI.SI., se il secondo comma del
detto art. 10 prevede che il personale sia eventualmente utilizzato
per le società collegate, e se l'ultimo comma prescrive un diritto
di preferenza addirittura per l'assunzione del personale stesso
presso le collegate.
Non può negarsi, quindi, che un trattamento differenziato
effettivamente sussistesse fra i due gruppi di dipendenti.
Per impiegati ed operai il licenziamento poteva verificarsi
esclusivamente in funzione dell'età: fuori di questa ipotesi
l'eccedenza, rispetto ai contingenti fissati dall'art. 5, non
influiva sul rapporto di lavoro, e comportava soltanto il
trasferimento negli organici del ricordato "servizio speciale".
Per i dirigenti, invece, era proprio l'eccedenza, rispetto al
numero dei sette mantenuti in servizio, a determinare il
licenziamento.
Inoltre, mentre per gli impiegati e per gli operai licenziati
erano previste le ampie e generose provvidenze descritte nell'art. 6,
talché nei lavori preparatori si parla a questo proposito piuttosto
di "pre-pensionamento" anziché di licenziamento, nulla viene
previsto per i dirigenti, salvo ovviamente la liquidazione di legge.
Si tratta ora di esaminare se tali differenze integrino la
denunziata violazione del principio contenuto nell'art. 3 Cost., o se
trovino, invece, razionale giustificazione nella ratio che ha
ispirato la normativa regionale.
2. - L'ordinanza di rimessione ha colto esattamente la ben diversa
natura che sostanzia il cosidetto licenziamento individuale rispetto
al "licenziamento collettivo" disposto ex lege per ragioni che
attengono alla generalità. Così come ha bene inteso quale sia
l'aspetto saliente che caratterizza il rapporto di lavoro
intercorrente fra imprenditore e dirigente. Solo nella prima ipotesi,
infatti, affiora di regola la problematica concernente le cause del
licenziamento relative ai comportamenti individuali, mentre nella
seconda l'intervento della legge trova di norma la sua ratio nei
problemi generali che attengono alla comunità, con particolare
riferimento all'economia pubblica e alle istanze sociali ad essa
sottese.
Conseguentemente, per quanto si riferisce alla questione
sollevata, la particolare natura del rapporto che intercorre fra
imprenditore e dirigente non dovrebbe di massima interferire sulle
cause che determinano il licenziamento collettivo del personale delle
aziende e sulle sue modalità. Resta vero, tuttavia, - come questa
Corte ha costantemente affermato - che "la situazione dei dirigenti
non è di per sé eguale o assimilabile a quella degli altri
impiegati" (sent. 6 luglio 1972, n. 121): e ciò indipendentemente da
quel "rapporto di reciproca fiducia e di positiva valutazione" che
sicuramente caratterizza le relazioni di lavoro fra imprenditore e
dirigente, tanto da essere stato definito "essenziale" dall'ora
ricordata sentenza di questa Corte. In realtà, anche gli altri
elementi, che la sentenza pure richiama fra quelli caratterizzanti,
si fondano pur sempre su quel dato essenziale della fiducia. Non
potrebbe sussistere, infatti, una "collaborazione immediata per il
coordinamento aziendale", un "ampio potere di autonomia
nell'attività direttiva", una "supremazia gerarchica sul personale
sottordinato" e addirittura un "potere di rappresentanza infra o
extra-aziendale", se tutte queste situazioni non fossero sempre
assistite dalla "fiducia" dell'imprenditore.
Ma, se è esatto che tutto questo riguarda i rapporti fra singolo
imprenditore e singolo dirigente e, quindi, il problema dei
licenziamenti individuali, è pur vero, però, che quegli stessi
elementi caratterizzano la figura del dirigente anche sul piano
obbiettivo, nel senso che gli attribuiscono nell'azienda quella
particolare qualificazione che ha consentito alla Corte di definire
la posizione del dirigente "di per sé non eguale né assimilabile a
quella degli altri impiegati".
Mentre l'impiegato tout court, infatti, è sempre e facilmente
adibibile ad un diverso compito impiegatizio nell'ambito della stessa
azienda, sia pure nei limiti del grado gerarchico conseguito e nel
rispetto degli accordi di "mobilità" del personale, altrettanto non
può dirsi per il dirigente. Questi, infatti, perde la sua
qualificante caratteristica se non può espletare un'attività
direttiva con ampio potere di autonomia, se è privato di supremazia
gerarchica sul personale con poteri organizzativi, se non può più
avere alcuna funzione di rappresentanza, nemmeno infraziendale.
Ebbene, questa particolare posizione del dirigente che, per certi
aspetti, ne fa una categoria d'impiegato a sé stante, non è escluso
che ben possa assumere rilievo anche nel contesto dei licenziamenti
collettivi, là dove almeno la legge è costretta a tenere conto di
quelle qualità nella scelta di soluzioni al difficile problema della
ricollocazione.
3. - Applicando i concetti esposti alla questione sollevata,
appare subito manifesto che non è per nulla necessario ricorrere a
pretese responsabilità dei dirigenti nel crollo dell'industria
zolfifera dell'isola per valutare la razionalità o meno del
trattamento usato a questi dalla legge regionale denunziata. Anche se
non può essere sottaciuto che tali solitarie censure non trovano
nessun conforto probatorio negli atti, non risultano mai contestate
ad alcuno, e incontrano anzi ferma smentita nella stessa Relazione
del governo regionale al Disegno di legge. In questa si parla,
infatti, bensì anche di "distonie dell'apparato organizzativo", ma
esse vengono attribuite alla "mancanza nell'ultimo triennio di un
disegno organico per una gestione funzionale": disegno che, per
essere riferito all'intero comprensorio economico della fascia
centro-meridionale dell'isola, non poteva certo spettare ai dirigenti
delle singole miniere, ma all'autorità politica regionale. La quale,
invece, per sopperire ad una crisi gravissima che rappresentava ormai
" un problema di territorio più che di settore", si è vista
costretta a sostenere in un primo tempo l'economia della zona
mediante ripetuti interventi finanziari che miravano ad assicurare
comunque "l'unica fonte di reddito stabile" in grado di porre
frattanto un freno al "processo di disgregazione economica e
sociale". In altri termini, provvedimenti urgenti di carattere
politico-assistenziale non evitabili, ma che avevano finito per
favorire l'innesto della crisi "in una situazione estremamente
precaria" "determinando un'ulteriore involuzione del sistema".
Di ciò ben consapevole, la Regione aveva deciso di mutare
radicalmente il precedente indirizzo di politica economica, adottando
la legge in parola che, "pur mirando alla salvaguardia dei livelli di
reddito e di occupazione conseguiti", ponesse "le basi per un modello
di sviluppo diverso, incentrato sui principi della intersettorialità
e della globalità".
Discorso che, come si vede, proprio per il suo carattere di
politica generale, esclude l'influenza di comportamenti individuali,
dei quali - come già si è rilevato - non vi è, del resto, alcuna
traccia documentale (talune condotte a rilevanza penale furono
valutate peraltro in ben noti processi).
Ciononostante, nel momento in cui la legge regionale, al fine di
perseguire quegli intenti, provvede a ridurre gli organici, da una
parte licenziando e dall'altra, tuttavia, evitando di provocare
un'improvvisa disoccupazione di massa, non poteva non tenere conto
dell'incidenza rappresentata dalla distinta posizione funzionale del
dirigente rispetto alle altre categorie di dipendenti. A questo
punto, però, è opportuno precisare che la questione di legittimità
del licenziamento di cui all'art. 5 u.c. della legge, riferita
all'art. 3 Cost. è rilevante limitatamente ai nove dirigenti che,
esclusi per il giudizio della Commissione dal novero dei sette da
mantenere in servizio, non avevano ancora compiuti i 50 anni, né li
compivano al 31 dicembre 1978.
Gli altri sette ricorrenti, cinquantenni ed ultra, non possono,
infatti, lamentare alcun trattamento differenziale, in termini di
età, rispetto a tutti i residui dipendenti ex SO.CHI.MI.SI., tanto
operai che impiegati, che sono stati essi pure licenziati al
raggiungimento della stessa età.
Ebbene, se quei nove dirigenti non fossero stati licenziati,
essendo essi comunque eccedenti rispetto ai sette mantenuti in
servizio per giudizio della Commissione, l'EMS avrebbe dovuto
deliberare il loro trasferimento al cosidetto "servizio speciale" ai
sensi dell'art. 10 della legge. Ma, com'è stato da più parti
politiche rilevato in Assemblea, nel detto servizio essi non
avrebbero avuto alcuna possibilità di effettivo impiego proprio a
causa della loro qualità di dirigenti, non essendovi in realtà
alcun servizio da sovraintendere, e quindi alcuna supremazia
gerarchica da esercitare, alcuna collaborazione immediata da
prestare, alcun coordinamento da promuovere, alcuna rappresentanza da
far valere. Né potevano essere utilizzati nelle società collegate
dove già erano coperti esaurientemente i quadri dirigenti. A
differenza della situazione degli altri dipendenti, dove l'aumento
della mano d'opera o dell'opera impiegatizia, anche nell'ambito dello
stesso lavoro (leggi "società collegate"), può dare per risultato
l'aumento della produzione, inserire due o tre dirigenti, dove ne
basta uno, può significare soltanto confusione e improduttiva
rivalità.
Furono proprio sostanzialmente queste considerazioni (si parlò di
astronomici stipendi che si sarebbero goduti senza far nulla) che
indussero l'Assemblea regionale a introdurre l'emendamento aggiuntivo
all'art. 5 del disegno di legge: e non sembra che esso, così
motivato, sia privo di razionalità.
Oltre tutto, poi, mentre il licenziamento di alcune migliaia di
operai e di ottocento impiegati avrebbe determinato proprio
quell'improvvisa disoccupazione di massa che la legge ha inteso
evitare per ovvie ragioni di carattere sociale e di possibile
perturbamento dell'ordine pubblico, il licenziamento di nove
dirigenti ancor giovani, benché esso pure spiacevole, e idoneo a
determinare dolorose conseguenze sul piano personale e famigliare,
non provocava, tuttavia, analoghe risonanze sociali e non rientrava,
perciò, nella ratio giustificatrice dell'istituzione di quel certo
"servizio speciale".
Anche sotto questo aspetto, pertanto, il trattamento differenziato
non appare privo di razionalità, in relazione al particolare intento
che il legislatore perseguiva con la legge impugnata.
Semmai, sia per questi nove dirigenti che per gli altri ricorrenti
licenziati, diverso è il profilo d'illegittimità che può essere
preso in considerazione: ma, per quanto concerne l'area degli art.li
5 u.c. e 10 della legge, il riferimento all'art. 3 Cost. è infondato
per gli uni e irrilevante per gli altri.
4. - In realtà, è proprio nei modi in cui il licenziamento viene
dalla legge disposto che si rivela il profilo d'illegittimità ex
art. 3 Cost.
Esattamente il T.A.R. della Sicilia ha sollevato la questione
anche nei confronti degli art.li 6, primo co. e 9 della legge,
giacché è questa l'area dove effettivamente il differenziato
trattamento dei dirigenti non ha più ragionevolezza.
Una volta, infatti, messe a punto le ragioni che giustificavano il
licenziamento dei dirigenti eccedenti il contingente fissato
dall'art. 5, indipendentemente dalla loro età e così, perciò,
chiarito che il provvedimento rientrava nella politica generale
ispiratrice della legge, e non rappresentava un punitivo privilegium
odiosum, veniva conseguentemente a cadere qualsiasi ragionevole
motivazione per negare ai dirigenti il trattamento usato a tutti gli
altri dipendenti che perdevano improvvisamente il lavoro.
Né nella Relazione né nel contesto o nello spirito della legge
esiste il minimo accenno da cui desumere una qualsiasi
giustificazione alla grave disparità: mentre questa Corte, proprio
prendendo spunto dalla particolare condizione del dirigente, aveva
bensì conseguentemente dato atto della "possibilità di discipline
difformi in relazione alla diversa qualità e alla varietà di tipi
del lavoro", ma aveva soggiunto "sempreché si tratti di situazioni
idonee a giustificare un regime eccezionale, con riguardo ad altri
apprezzabili interessi e comunque non vengano superati i limiti di
ragionevolezza" (sentenze n. 101 del 1975, n. 146 del 1971, n. 150
del 1967).
Principio che ha trovato puntuale applicazione, come s'è visto,
nell'eccezionale regime di licenziamento disposto per i dirigenti, in
vista della considerazione che veniva data agli interessi di una
razionale risistemazione dei ridotti contingenti del personale, ma
che sicuramente supera i limiti di ragionevolezza quando si vuole
continuare ad applicarlo anche al trattamento che deve accompagnare e
qualificare un regime di licenziamento collettivo.
Il tentativo di dare a posteriori, nelle scritture di parte,
qualche giustificazione alla disparità, assumendo che, per le loro
qualità culturali e per migliori condizioni economiche, i dirigenti
non avrebbero avuto problemi a trovare più celermente altro lavoro,
anche se avessero dovuto affrontare qualche tempo di disoccupazione,
non ha molto pregio.
La disoccupazione è situazione dura per tutti (un'altissima
Autorità spirituale l'ha recentemente definita "scandalo"), e
ciascuno la subisce dolorosamente nella relatività del suo abituale
tenore di vita. Né è vero che i dirigenti, specie se ingegneri,
troverebbero più facile collocazione in altro rapporto di lavoro,
perché, anzi, proprio la loro cultura e la loro esperienza
specialistica al settore minerario è di ostacolo all'assunzione in
altri settori; mentre evidentemente quello di loro competenza,
esclusa ormai l'isola, non ha in Italia sviluppi tali da consentire
assunzioni in altre regioni.
Difficoltà che - come più sopra si è rilevato - sono di gran
lunga inferiori per il lavoratore normale e per l'impiegato generico,
ai quali invece la legge ha attribuito, in occasione del
licenziamento, larghe provvidenze.
Del resto - come bene ha messo in luce l'ordinanza di rimessione -
non solo lo Stato, in analoghe occasioni, non ha discriminato il
trattamento dei dipendenti di società, a partecipazione statale
maggioritaria, messe in liquidazione o assorbite, ma la stessa
Regione Sicilia, in successive evenienze, ha avuto cura di evitare
disparità nei confronti dei dirigenti: essa aveva, anzi, tentato
recentemente, (l. r. 18 febbraio 1986, n. 7, art. 14) di dare almeno
parziale riparazione alle disuguaglianze introdotte dalla legge
impugnata, ma l'INPS, con sua nota 26/9/1986, ha ritenuto
impraticabile la proposta emergente dalla citata l. n. 7 del 1986 a
causa della cessazione dei rapporti di lavoro da ormai dieci anni.
Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale in parte
qua delle residue norme impugnate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile, nella parte in cui si riferisce ai
dirigenti cinquantenni ed ultracinquantenni, la questione di
legittimità costituzionale degli artt 5 u.c. e 10 della legge
regionale siciliana 6 giugno 1975, n. 42 ("Provvedimenti per la
ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi
siciliani"), sollevata dal T.A.R. per la Sicilia con ordinanza 22
gennaio 1982 nei riguardi dell'art. 3 Cost;
Dichiara infondata, nella parte in cui si riferisce ai dirigenti
infracinquantenni, la medesima questione sollevata dallo stesso
Tribunale con la detta ordinanza nei riguardi delle stesse norme e
con riferimento ad uguale parametro;
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt 6, primo
comma, e 9 della legge regionale citata, nella parte in cui non
contemplano anche i dirigenti in eccedenza, per i quali si sia
proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 5 u.c.
stessa legge, ai fini delle provvidenze di cui ai commi successivi
dell'art. 6 e allo stesso art. 9 della legge.
Così deciso in Roma, in udienza pubblica, nella sede della Corte
costituzionale, palazzo della Consulta il 20 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte