Sentenza n. 180/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 297/1982
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 21legge 67/1988
- art. 3legge 86/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, undicesimo
comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento
di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in relazione agli
artt. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge
finanziaria 1988), e 3, comma 2-bis del decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di
mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema
informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale),
convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 160,
promossi con due ordinanze emesse il 24 giugno 1999 dal tribunale di
Bologna nei procedimenti civili vertenti tra l'Istituto Nazionale per
la previdenza sociale (INPS) e Saverio Montella, e tra l'INPS e Luigi
Rizzi, iscritte ai numeri 638 e 639 del registro ordinanze 1999 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie
speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di costituzione di Saverio Montella e dell'INPS,
nonché gli atti di intervento del presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2001 il giudice relatore
Franco Bile;
Uditi l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS e l'avvocato dello
Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con le due ordinanze indicate in epigrafe il tribunale di
Bologna, giudice del lavoro, ha proposto - in riferimento agli
artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione - la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, undicesimo comma, della
legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine
rapporto e norme in materia pensionistica), considerato in relazione
all'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 1988), come interpretato dall'art. 3, comma 2-bis
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia
previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro,
nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con
modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 160. Il sistema introdotto
dalla normativa impugnata ha attribuito ai pensionati
dell'assicurazione generale obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio
1988, una quota aggiuntiva di pensione calcolata sulla base della
retribuzione degli ultimi cinque anni, rivalutata per il periodo
intercorrente "tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e
quello precedente la decorrenza della pensione".
2. - L'ordinanza iscritta al n. 638 del 1999 è stata pronunciata
nel corso di un giudizio di appello contro la sentenza con la quale
il pretore di Bologna aveva accolto la domanda proposta contro
l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) da S. M., che
era titolare dal 1° settembre 1985 di una pensione di vecchiaia il
cui importo era stato calcolato con il sistema del c.d. "tetto
pensionabile" ai sensi della legge n. 297 del 1982, ed aveva poi
beneficiato della quota aggiuntiva di pensione prevista dall'art. 21,
comma 6, della legge n. 67 del 1988, determinata secondo i criteri
dalla stessa norma indicati.
Ritenendo che la quota aggiuntiva dovesse calcolarsi rivalutando
le retribuzioni rilevanti non solo per il quinquennio anteriore alla
data di decorrenza della pensione (1° settembre 1985), ma anche per
il periodo successivo fino al 1° gennaio 1988, egli aveva chiesto la
condanna dell'INPS alla corresponsione delle relative differenze, con
interessi e rivalutazione monetaria.
Avendo il pretore accolto la domanda, su appello dell'INPS, il
tribunale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
prima ricordata.
Secondo il giudice rimettente, il sistema introdotto dalla
normativa impugnata comporta la conseguenza che i titolari di
pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988 (fra i quali
l'appellato) possono giovarsi della rivalutazione della quota
aggiuntiva di pensione per il periodo intercorrente "tra l'anno
solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la
decorrenza della pensione" (che nella specie è il 1984), ma non
anche della rivalutazione fra questa data e quella di entrata in
vigore del nuovo sistema (1° gennaio 1988).
Il giudice rimettente ritiene che tale disciplina violi l'art. 3
della Costituzione (essendo irrazionale che coloro che sono andati in
pensione prima del 1° gennaio 1988 "siano penalizzati dalla mancata
perequazione [rectius, rivalutazione] della retribuzione pensionabile
per il periodo intercorrente tra il loro pensionamento originario e
la sua successiva riliquidazione"), nonché l'art. 38, secondo comma,
della Costituzione (perché "la mancata rivalutazione dei valori
monetari relativi alla retribuzione pensionabile si riflette sul
trattamento pensionistico, diminuendone il valore economico effettivo
e rendendolo non più idoneo a fornire agli interessati quei mezzi
adeguati di vita, di cui abbisognano, e che la norma costituzionale
vuole siano assicurati").
3. - La stessa questione è stata posta anche dall'ordinanza
iscritta al n. 639 del 1999, pronunziata dal tribunale di Bologna, in
sede di appello contro la sentenza con la quale il pretore della
città aveva accolto la domanda proposta contro l'INPS da L. R.,
titolare di una pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 1976. A parte la
diversa data di decorrenza della pensione, la vicenda processuale e
la motivazione dell'ordinanza di remissione sono identiche a quella
dell'altro giudizio, prima considerato.
4. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, depositando memorie nelle quali ha sostenuto
l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.
5. - L'INPS si è costituito in entrambi i giudizi, sostenendo -
in quello di cui all'ordinanza n. 638 - l'infondatezza della
questione di legittimità costituzionale e - in quello di cui
all'ordinanza n. 639 - l'inammissibilità di essa per difetto di
rilevanza.
6. - Nel giudizio di cui alla prima ordinanza si è costituita
(fuori termine) la parte privata M., aderendo alle conclusioni del
giudice rimettente e sviluppando poi le sue tesi con una memoria
illustrativa depositata nell'imminenza dell'udienza odierna. Considerato in diritto
1. - I due giudizi pongono la questione di legittimità
costituzionale della stessa norma, e quindi devono essere riuniti.
2. - Il giudice rimettente dubita della conformità agli artt. 3
e 38, secondo comma, della Costituzione dell'art. 3, undicesimo
comma, della legge 29 marzo 1982, n. 297, in relazione all'art. 21,
comma 6, della legge 11 marzo 1988, n.67, interpretato dall'art. 3,
comma 2-bis del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 160.
L'art. 3 della legge n. 297 del 1982 - modificando la disciplina
delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per
invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, ed in
particolare il sistema (già esistente nell'ordinamento precedente)
del c.d. "tetto pensionabile" - determinò all'ottavo comma la
retribuzione annua pensionabile, per le pensioni con decorrenza
successiva al 30 giugno 1982, nella quinta parte della somma delle
retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro (o
corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad
eventuale contribuzione volontaria) risultante dalle ultime 260
settimane di contribuzione (pari, in pratica, agli ultimi cinque
anni) precedenti la decorrenza della pensione; e stabilì
all'undicesimo comma la rivalutazione della retribuzione media
settimanale di ciascun anno solare in misura corrispondente alla
variazione dell'indice annuo del costo della vita (calcolato
dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei
lavoratori dell'industria) tra l'anno solare di riferimento e quello
precedente la decorrenza della pensione.
Il sistema è stato poi mitigato dalla legge n. 67 del 1988, il
cui art. 21 ha previsto, al comma 6, la computabilità - con
decorrenza dal 1° gennaio 1988 - della parte di retribuzione
eccedente il "tetto pensionabile" secondo aliquote di rendimento
fissate nella tabella allegata, precisando che la quota di pensione
così determinata si somma a quella originaria.
Il sesto comma dell'art. 21 è stato interpretato autenticamente
dall'art. 3, comma 2-bis del decreto-legge n. 86 del 1988, aggiunto
dalla legge di conversione n. 160 del 1988, nel senso che la
retribuzione pensionabile rilevante per la determinazione della quota
aggiuntiva si calcola sulla media delle retribuzioni imponibili e
pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'art. 3
della legge n. 297 del 1982, e relative alle ultime duecentosessanta
settimane di contribuzione, cioè, in pratica, allo stesso modo che
per la quota non eccedente il tetto.
Per effetto del richiamo a tale undicesimo comma, la
rivalutazione è fatta secondo la variazione dell'indice annuo del
costo della vita "tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce
e quello precedente la decorrenza della pensione".
3. - La norma ha dato luogo a dubbi interpretativi, in
particolare sull'applicabilità del sistema delle quote aggiuntive
solo alle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 1988 o anche a quelle
liquidate prima.
Questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale prospettata sull'assunto che il sistema
non concernesse le pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio
1988, ritenendola basata su un erroneo presupposto interpretativo, ed
ha affermato che i benefici di cui all'art. 21 della legge n. 67 del
1988 si applicano anche ai soggetti già pensionati al 1° gennaio
1988, in quanto tale data segna solo il momento a partire dal quale
si computa la retribuzione eccedente il tetto e si corrisponde la
quota aggiuntiva (sentenza n. 72 del 1990). Il principio è stato
confermato e precisato dalla sentenza n. 296 del 1995, nel senso che
il meccanismo previsto dalla norma in esame "si esaurisce
nell'erogazione di una semplice "quota" di pensione, da sommare a
quella "determinata in base al limite massimo" della retribuzione
annua pensionabile, con conseguente esclusione di qualsiasi
operazione di complessivo ricalcolo del trattamento".
Sulla base di questa interpretazione, la giurisprudenza di
legittimità si è consolidata - divenendo "diritto vivente" - nel
senso che, ai fini della liquidazione della quota aggiuntiva relativa
a pensioni liquidate prima del 1° gennaio 1988, le retribuzioni medie
imponibili e pensionabili devono essere rivalutate per il periodo che
va da ciascun anno solare considerato fino all'anno antecedente a
quello dell'originaria decorrenza della pensione.
4. - Sull'implicita premessa che la norma impugnata debba così
essere interpretata, l'ordinanza n. 638 la ritiene in contrasto:
a) con l'art. 3 Cost., essendo irrazionale che coloro che
sono andati in pensione prima del 1° gennaio 1988 "siano penalizzati
dalla mancata perequazione della retribuzione pensionabile per il
periodo intercorrente tra il loro pensionamento originario e la sua
successiva riliquidazione";
b) con l'art. 38, secondo comma, Cost., perché "la mancata
rivalutazione dei valori monetari relativi alla retribuzione
pensionabile si riflette sul trattamento pensionistico, diminuendone
il valore economico effettivo e rendendolo non più idoneo a fornire
agli interessati quei mezzi adeguati di vita di cui abbisognano, e
che la norma costituzionale vuole siano assicurati".
5. - La questione non è fondata.
Anzitutto il giudice rimettente ragiona erroneamente in termini
di "riliquidazione" della pensione, senza considerare che le citate
sentenze della Corte hanno escluso che la norma impugnata dia luogo
ad un "complessivo ricalcolo del trattamento".
Ma soprattutto - nella sostanza - finisce per sollecitare un
sindacato sull'esercizio della discrezionalità del legislatore in
tema di modulazione temporale dell'applicabilità dei trattamenti
previdenziali.
Orbene, tale sindacato è possibile soltanto sotto il profilo del
controllo di ragionevolezza (cfr., fra le altre, sentenza n. 202 del
1999, ordinanza n. 177 del 1999): e nella specie è da escludere che
la scelta legislativa sia irragionevole.
In effetti, la soluzione auspicata dal rimettente - secondo cui,
ai fini del calcolo della "quota aggiuntiva" su pensioni anteriori al
1° gennaio 1988, la retribuzione media pensionabile dovrebbe essere
rivalutata non solo dai singoli anni dell'ultimo quinquennio fino
all'anno antecedente il pensionamento (come dispone la norma
impugnata), ma anche per il periodo successivo, fino al 1° gennaio
1988 - comporterebbe l'applicazione a tali pensioni di un meccanismo
radicalmente diverso rispetto a quello apprestato dalla stessa norma
per tutte le altre.
Infatti - mentre per le pensioni liquidate dopo il 1° gennaio
1988 la quota aggiuntiva è calcolata tenendo conto della
svalutazione della retribuzione di ciascun anno di riferimento fino
all'anno anteriore a quello del pensionamento - per le pensioni
liquidate prima di quella data la retribuzione sarebbe rivalutata non
solo per lo stesso anno di pensionamento, ma anche per un periodo ad
esso successivo, posteriore quindi alla cessazione del rapporto di
lavoro; e si configurerebbe, sia pure ai soli fini della quota
aggiuntiva, proprio quel " complessivo ricalcolo" del trattamento
pensionistico che la Corte ha decisamente escluso (sentenza n. 296
del 1995, citata).
Pertanto, la scelta operata dalla norma in esame (interpretata
nel senso della sua applicabilità anche alle pensioni liquidate
prima del 1° gennaio 1988) di sottoporre categorie diverse di
soggetti - collocati in pensione in momenti diversi e nel vigore di
leggi diverse - ad una disciplina coerentemente differenziata, idonea
ad evitare contraddizioni interne al sistema, non può dirsi
irragionevole e quindi lesiva dell'art. 3 della Costituzione.
6. - La questione è infondata anche in riferimento all'art. 38
della Costituzione.
Certamente il precetto costituzionale esige che il trattamento
previdenziale sia sufficiente ad assicurare le esigenze di vita del
lavoratore pensionato; ma nell'attuazione di tale principio al
legislatore deve riconoscersi un margine di discrezionalità, anche
in relazione alle risorse disponibili, almeno quando non sia in gioco
la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona (ex
multis, sentenza n. 457 del 1998). E tale garanzia sicuramente non è
incisa da una scelta legislativa mirante - secondo quanto si è detto
- a ricondurre la posizione dei titolari di pensioni liquidate prima
del 1° gennaio 1988 alla disciplina generale del calcolo delle quote
aggiuntive, che per la rivalutazione della retribuzione considera
unicamente periodi anteriori al pensionamento.
7. - La questione sollevata dall'ordinanza n. 639 è
manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, come eccepito
dall'INPS.
Secondo la giurisprudenza di legittimità - che sul punto
costituisce "diritto vivente" e che non è contestata dal giudice a
quo - la norma dell'art. 21, comma 6, della legge n. 67 del 1988,
autenticamente interpretata dall'art. 3, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 86 del 1988, convertito, con modificazioni, in legge
n. 160 del 1988, essendo strettamente correlata al sistema di
liquidazione introdotto dall'art. 3 della legge n. 297 del 1982, non
è applicabile alle pensioni liquidate prima del 30 giugno 1982, nel
vigore della disciplina precedente.
E dall'ordinanza in esame emerge che il giudizio concerne un
soggetto collocato in pensione nel 1976.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297
(Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia
pensionistica), in relazione al comma 6 dell'art. 21 della legge
11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 1988), come
interpretato dall'art. 3, comma 2-bis del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile
e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema
informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale),
convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n.160,
sollevata dal tribunale di Bologna, in riferimento agli artt. 3 e 38,
secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza n. 638 r.o. del
1999;
Dichiara manifestamente inammissibile la medesima questione,
sollevata dal tribunale di Bologna, con l'ordinanza n. 639 r.o. del
1999.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 giugno 2001 .
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte