Sentenza n. 181/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1984 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 152/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 16,
primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli enti locali), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 novembre 1976 dal T.A.R. per il
Friuli-Venezia Giulia sul ricorso di Bressan Luciano contro la Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 58 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 87 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa l'8 marzo 1977 dal T.A.R. per la Puglia sul
ricorso di Larato Giovanni contro l'Ospedale "S. Nicola Pellegrino" di
Trani, iscritta al n. 499 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 dell'anno 1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1983 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ord. 17 novembre 1976 il T.A.R. del Friuli - Venezia
Giulia, nel procedimento promosso da Bressan Luciano contro la Regione
Friuli-Venezia Giulia, sollevava d'ufficio, con riferimento agli artt.
3 e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 16,
primo comma, legge 8 marzo 1968, n. 152.
Sosteneva, infatti, quel Tribunale che la denunziata
incompatibilità era rilevabile nella parte in cui il detto articolo
escludeva i dipendenti non di ruolo degli enti locali, inscritti
all'I.N.A.D.E.L., dalla corresponsione dell'indennità per cessazione
del rapporto di lavoro (prevista dalle preesistenti disposizioni di
legge a favore del personale non avente diritto a pensione) relativa ai
periodi di servizio prestati dopo l'entrata in vigore della legge
stessa: e ciò pur trattandosi di periodi non valutabili ai fini del
conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla legge in
parola.
Aveva, infatti, lamentato il Bressan che, pur essendo iscritto
all'I.N.A.D.E.L., ai sensi dell'art. 1, legge 26 gennaio 1970, n. 4,
l'Amministrazione non intendeva corrispondergli l'indennità premio di
servizio, prevista dall'art. 2 della citata legge 152/1968, a causa
dell'asserito divieto contenuto nel primo comma dell'art. 16. Egli,
d'altra parte, non aveva maturato il periodo minimo di servizio (anni
15, oppure 20, o 25 a seconda delle ipotesi) cui la nuova legge
subordinava il diritto alle nuove previdenze: in realtà aveva prestato
servizio dal luglio 1966 al novembre 1969, dimettendosi poscia senza
percepire alcuna indennità nonostante avesse sollecitato
l'amministrazione regionale.
Con sentenza 5 febbraio-22 ottobre 1976 il T.A.R. condannava la
Regione al pagamento dell'indennità di anzianità prevista dall'art.
2120 cod. civ. limitatamente al periodo di servizio prestato dal
Bressan dal luglio 1966 al 1 aprile 1968, giorno dell'entrata in vigore
della legge 152/68, cogl'interessi legali maturati dal novembre 1969 al
saldo. Mentre, per il periodo successivo, sospendeva il giudizio e, con
la citata separata ordinanza, trasmetteva gli atti a questa Corte.
Secondo l'ordinanza, la situazione determinata dalla legge
confliggerebbe con l'art. 3, primo comma, Cost. in quanto
introdurrebbe una discriminazione irrazionale, ai fini della
valutazione, tra servizi prestati prima e servizi posteriori
all'entrata in vigore della legge. Ma contrasterebbe anche con l'art.
36, primo comma, Cost. perché, in tal modo disponendo, priverebbe i
dipendenti non di ruolo degli enti pubblici, che non abbiano maturato
l'anzianità necessaria a conseguire i nuovi benefici, anche di quella
parte di retribuzione che, data la natura dell'indennità-premio, viene
dal legislatore differita al momento della cessazione del rapporto di
lavoro.
La rilevanza della questione, d'altra parte, è evidente, giacché
dal riconoscimento della denunziata illegittimità dipende
l'accoglimento delle maggiori richieste del ricorrente.
Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale - con atto 15 aprile
1977 - chiedeva che la sollevata questione venisse dichiarata
infondata. Sostiene, infatti, l'Avvocatura che l'interpretazione data
dal T.A.R. all'art. 16, secondo comma della legge è frutto di
equivoco. Quella norma in realtà non subordina affatto a limiti
temporali la conservazione del diritto alla indennità-premio per
cessazione dal servizio in ordine a quei periodi che non siano
valutabili ai fini dei benefici introdotti dalla nuova legge. Nel
computo, perciò, devono entrare tanto i servizi prestati prima quanto
quelli successivi alla entrata in vigore della normativa in parola.
2. - Analoga questione - benché non del tutto identica nella
prospettazione viene sollevata dal T.A.R. delle Puglie, con ord. 8
marzo 1977, nel procedimento instaurato con ricorso di Larato Giovanni
contro l'Ospedale "S. Nicola Pellegrino" di Trani.
Il Larato aveva prestato servizio di medico presso il detto
ospedale dal marzo 1956 al 1 settembre 1970, giorno in cui si era
volontariamente dimesso. Non avendo, perciò, raggiunto almeno gli anni
15 di servizio, non aveva potuto ottenere, nonostante ripetute
sollecitazioni all'Amministrazione ospitaliera, né la pensione ex art.
26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, né l'assegno vitalizio, né
infine l'indennità-premio di fine servizio.
A differenza di quanto ritenuto dal T.A.R. del Friuli - Venezia
Giulia, di cui al caso precedente, esclude il T.A.R. delle Puglie
l'applicabilità alla specie delle norme vigenti per l'impiego privato,
in quanto la legge 152/68, avendo predisposto tutto un particolare
sistema di quiescenza per i dipendenti degli enti locali, rappresenta
proprio quella specifica disciplina prevista come derogatoria
dall'ultimo inciso dell'art. 2129 cod. civ.. Conseguentemente,
limitando la lettura dell'art. 16 della legge alla sua prima parte,
ritiene il T.A.R. che al dott. Larato non abbia a spettare affatto
l'indennità - premio, giusta le disposizioni precedentemente vigenti,
nemmeno nei limiti del periodo di servizio prestato precedentemente
all'entrata in vigore della legge.
Giudica, però, a questo punto, il Tribunale che un siffatto
divieto viene a collidere cogli artt. 3 e 36 Cost., sia perché
determina irragionevole disparità di trattamento per il dipendente
pubblico rispetto a quello privato, pur essendo comune la ratio che è
alla base della previdenza in materia di lavoro, e sia perché,
privando il lavoratore della quota differita del compenso (così come
comporta la natura dell'indennità-premio di fine servizio), lo si
priva di quelle modeste risorse economiche che l'art. 36 Cost. ha
inteso invece assicurargli, soprattutto al momento della cessazione dal
servizio.
Anche in questo giudizio di legittimità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato, il quale ha chiesto che la sollevata questione
venga dichiarata infondata per le analoghe sostanziali ragioni già
illustrate. Nella specie, infatti, anziché erronea interpretazione del
secondo comma dell'art. 16, vi è stata la sua omessa considerazione,
con la conseguente induzione di un'erronea interpretazione del divieto
contenuto nella prima parte. Considerato in diritto :
I giudizi sulle due ordinanze che, denunziando la stessa norma e
riferendosi agli stessi parametri, sollevano identica questione di
legittimità costituzionale, devono essere riuniti.
La questione non è fondata: in realtà, alla base
dell'impugnazione della norma di cui all'art. 16 della legge vi è un
equivoco di lettura.
Sia, infatti, che si ritenga, considerando esclusivamente la prima
parte dell'art. 16 (come fa il T.A.R. delle Puglie), che nulla spetti
al sanitario che aveva prestato ben anni 14 e mesi sei di servizio,
perché non aveva raggiunto almeno l'anzianità prevista dalla lettera
a) dell'art. 2 della legge; sia che si limiti (come ha preferito il
T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia) la valutazione e la corrispettiva
attribuzione dell'indennità al periodo antecedente all'entrata in
vigore della legge, con ciò ravvisando un ulteriore motivo di
irrazionale disparità fra servizi prestati prima e dopo la vigenza
della legge, la lettura della norma è da una parte incompleta e
dall'altra erronea.
Incompleta, per quanto si riferisce all'ordinanza del T.A.R. delle
Puglie, giacché la disposizione di cui al primo comma della norma
impugnata in tanto sopprime l'indennità di cessazione dal servizio per
i dipendenti non di ruolo, dalla data di entrata in vigore della legge,
in quanto, ai sensi dell'art. 2 attribuisce agli stessi (cui l'art. 1
estende l'iscrizione obbligatoria all'I.N.A.D.E.L.) il diritto a
percepire l'indennità premio di servizio, a far epoca da quella stessa
data.
Ma nel secondo comma dello stesso articolo la legge stabilisce
altresì che il diritto alla prima indennità, se spettante in base
alle vigenti disposizioni, "è conservato relativamente ai periodi di
servizio non valutabili ai fini del conseguimento dei benefici
previdenziali" di cui alla legge stessa.
Se il T.A.R. delle Puglie avesse completato la lettura della norma,
prendendo in considerazione anche il secondo comma, si sarebbe reso
conto che il ricorrente non andava incontro né a disparità di
trattamento né a privazioni confliggenti coll'articolo 36 Cost.,
perché aveva diritto a ricevere l'indennità per cessazione dal
servizio commisurata agli anni di lavoro prestati.
Erronea, poi, la lettura del T.A.R. del Friuli-Venezia
Giulia perché in nessun punto l'art. 16 distingue tra periodi di
servizio antecedenti e successivi all'entrata in vigore della legge: in
guisa che, purché si tratti di periodi non valutabili ai fini della
nuova indennità, è indifferente che essi siano stati prestati prima o
dopo l'entrata in vigore delle nuove norme.
In realtà, come indica anche la prevalente giurisprudenza dei
Giudici amministrativi, la legge in parola, lungi dall'avere inteso di
modificare in pejus la posizione del personale non di ruolo, ha esteso
anzi a questo l'iscrizione all'I.N.A.D.E.L. prima riservato al
personale di ruolo, e i conseguenti benefici. L'art. 16, pertanto, ha
manifestamente valore di norma transitoria, diretta, da una parte, ad
evitare cumuli fra le due indennità e, dall'altra, ad assicurare la
precedente indennità a chi non fosse per raggiungere l'anzianità
sufficiente a conseguire la nuova.
In questo senso, pertanto, la sollevata questione di legittimità
costituzionale è destituita di fondamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo
16, primo comma della legge 8 marzo 1968, n. 152 sollevata con le
ordinanze rispettivamente del 17 novembre 1976 e 8 marzo 1977 dai
T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia e delle Puglie, in riferimento agli
artt. 3 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte