Sentenza n. 181/1999
Altra decisione · depositata il 20/05/1999 · relatore Massimo Vari
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione in relazione alla
deliberazione della Corte dei conti, Collegio regionale di controllo
per la Regione Puglia, n. 1/1998 dell'11 maggio 1998, nella parte in
cui viene previsto l'esame del rendiconto della Regione Puglia per
l'esercizio finanziario 1997, unitamente agli atti presupposti della
predetta deliberazione, promosso con ricorso della Regione Puglia,
notificato il 24 luglio 1998, depositato in Cancelleria il 3 agosto
1998 ed iscritto al n. 22 del registro conflitti 1998.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1999 il giudice relatore
Massimo Vari;
Uditi l'avvocato Aldo Loiodice per la Regione Puglia e l'avvocato
dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 24 luglio 1998 (Reg. Confl. n. 22
del 1998), e ritualmente depositato, la Regione Puglia ha sollevato
conflitto di attribuzione per l'accertamento della non spettanza allo
Stato, e per esso alla Corte dei conti, Collegio regionale di
controllo per la Puglia, della competenza ad esaminare il rendiconto
della Regione e, di conseguenza, per l'annullamento della
deliberazione di detto Collegio n. 1 dell'11 maggio 1998, "in tutto o
nella sola parte relativa al punto 1 del programma annuale di
controllo": e cioè nella parte concernente l'esame del rendiconto
dell'esercizio finanziario 1997, con ricostruzione di serie storiche
omogenee riferite agli esercizi finanziari 1995 e 1996, unitamente
all'esame anche dei corrispondenti bilanci di previsione annuali e
pluriennali. La Regione chiede, altresì, "ove occorra",
l'annullamento di "ogni altro atto presupposto o connesso, che
attribuisca allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, Collegio
regionale di controllo per la Puglia, la competenza in esame", tra
cui, segnatamente, i seguenti atti:
deliberazione n. 1/1997 del 13 giugno 1997 delle Sezioni riunite
della Corte dei conti, avente ad oggetto il regolamento per la
istituzione e l'organizzazione, nelle Regioni a statuto ordinario, di
Collegi regionali per l'esercizio della funzione di controllo
successivo sulla gestione;
deliberazione n. 1/1997/SR-CONTR. del 5 dicembre 1997 non
conosciuta con la quale le Sezioni riunite hanno approvato criteri
generali ed indirizzi di coordinamento per i programmi di controllo;
determinazione del 19 novembre 1997 non conosciuta con la quale
la Sezione del controllo per gli affari comunitari ed internazionali
ha approvato il programma di lavoro per il 1998;
deliberazione n. 5/1998 del 18 dicembre 1997 non conosciuta con
la quale l'Adunanza plenaria della Sezione centrale di controllo ha
stabilito il programma del controllo successivo sulla gestione delle
amministrazioni dello Stato per l'anno 1998, con particolare riguardo
al versante delle spese;
deliberazione n. 19/1997 (recte: 10/1997) del 19 dicembre 1997
non conosciuta con la quale la Sezione enti locali ha programmato le
indagini per l'esercizio 1998;
deliberazione 22 dicembre 1997 delle Sezioni riunite in sede
referente non conosciuta riguardante il programma di lavoro per
l'esame del rendiconto generale dello Stato per il 1997;
deliberazione n. 16/1998 non conosciuta con la quale l'Adunanza
plenaria della Sezione centrale di controllo ha espresso le proprie
determinazioni in ordine al programma annuale di controllo successivo
sulla gestione per il 1998, per quanto concerne il settore entrate e
magazzini.
1.1. - Nell'indicare i motivi di ricorso la Regione adduce,
anzitutto, la violazione degli artt. 5, 121, 123 e 127 della
Costituzione, osservando che il controllo sulla gestione delineato
dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 29 del 1995 non consentirebbe di
sottoporre ad esso il rendiconto della Regione, che, ai sensi
dell'art. 71 dello statuto della Regione Puglia (di cui alla legge 22
maggio 1971, n. 349), è approvato con legge regionale. Infatti, a
voler ritenere diversamente, la Corte dei conti esperirebbe i suoi
riscontri su un atto che non solo è stato già esaminato, ma, in
quanto approvato con legge, già fatto proprio dal Consiglio
regionale; atto sul quale, comunque, non è esercitabile altro
controllo se non quello legislativo, espressione dell'autonomia
politica della Regione stessa.
1.2. - Indi, nel lamentare la violazione dell'art. 5 della
Costituzione e dell'art. 3, comma 5, della legge n. 20 del 1994, in
relazione all'assenza di parametri nell'esercizio del controllo sul
rendiconto, la ricorrente rammenta che, nei confronti delle
amministrazioni regionali, l'ambito dei riscontri sulla gestione
dovrebbe essere circoscritto al perseguimento degli obiettivi
stabiliti dalle leggi di principio e di programma. Pertanto il
rispetto dell'autonomia politico-legislativa garantita alle Regioni
sussisterebbe solo ove il controllo abbia per oggetto l'attività
amministrativa e come parametro di riferimento gli obiettivi fissati
nelle leggi regionali, tenuto conto del fatto che il destinatario
delle relazioni susseguenti al controllo è il Consiglio regionale,
nei cui confronti la Corte assume una funzione collaborativa ed
ausiliaria. Nel caso di specie, invece, la legge regionale, lungi
dall'essere assunta come parametro di valutazione dell'attività
amministrativa, finirebbe per divenire essa stessa oggetto di
controllo.
1.3. - Ad avviso della Regione, inoltre, la completa assenza di
collaborazione tra la Corte dei conti ed il Consiglio regionale
configurerebbe un'ulteriore violazione della legge n. 20 del 1994,
con specifico riguardo all'art. 3, comma 6 (che delinea il fine del
controllo sulla gestione), come pure dei principi della già
menzionata sentenza n. 29 del 1995, atteso che, in consonanza con il
carattere essenzialmente collaborativo ed ausiliario della funzione
affidata alla Corte dei conti, il Consiglio regionale doveva essere
ascoltato e che le sue indicazioni dovevano essere tenute presenti
all'atto di delineare il programma annuale di controllo. La carenza
di qualsiasi iniziativa collaborativa, in tal senso, sarebbe
testimoniata anche dalla mancata comunicazione delle altre delibere
adottate dagli organi centrali della magistratura contabile, in tema
di criteri generali ed indirizzi di coordinamento del controllo.
1.4. - In tal guisa si asserisce la Corte dei conti, senza
ricorrere allo strumento della legge richiesto dall'art. 25, primo
comma, della Costituzione, avrebbe istituito, con un atto
amministrativo, un procedimento di carattere giurisdizionale analogo
a quello previsto dagli artt. 38-43 del regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti), nonché dall'art. 2, primo comma, numero 2, e dall'art.
6, terzo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655
(Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la regione
siciliana), per il giudizio di parificazione sul rendiconto generale,
rispettivamente, dello Stato e della Regione Siciliana (ipotesi cui
vanno aggiunte anche quelle di cui alle specifiche disposizioni
recanti attribuzioni analoghe, in capo alla Corte dei conti, nei
confronti del rendiconto di determinate Regioni a statuto speciale).
Si lamenta, perciò, la violazione, non solo, dell'art. 25, primo
comma, ma anche e dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, a
causa della mancata previsione di un contraddittorio con
l'amministrazione regionale, come pure degli artt. 5 e 125 della
stessa Costituzione, delle disposizioni della legge n. 20 del 1994 e
dei già menzionati principi individuati dalla sentenza n. 29 del
1995. Né la competenza ad esercitare una verifica sul rendiconto
delle Regioni potrebbe ritenersi implicitamente contenuta nella norma
della legge n. 20 del 1994, che sancisce l'obbligo di riferire almeno
annualmente al Consiglio regionale sull'esito del controllo. A ciò
osterebbe la sostanziale differenza tra questa relazione, prevista
anche nei confronti del Parlamento per il controllo eseguito sulle
amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 6, e quella
redatta dalle Sezioni riunite unitamente alla deliberazione sul
rendiconto generale dello Stato, ai sensi dell'art. 41 del regio
decreto n. 1214 del 1934.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che il ricorso sia respinto perché improponibile,
inammissibile e privo di fondamento.
Nel far rinvio, sui primi due motivi di gravame, "a quanto esposto
nella deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 1997" (richiamando
in particolare il paragrafo 2.3), si osserva, in ordine alla terza
doglianza, che nessuna norma di legge prevede l'instaurazione di un
contraddittorio con le amministrazioni regionali, in ordine alla
definizione dei programmi di controllo.
Quanto, poi, alla censura relativa alla pretesa surrettizia
trasformazione del procedimento di controllo sulla gestione in altro
di carattere giurisdizionale, si rileva che, a prescindere dalla
dubbia idoneità della stessa a delineare anche in astratto un
conflitto di attribuzione, l'attività della Corte dei conti si è,
comunque, sinora svolta nel rispetto delle regole dettate dall'art. 3
della legge n. 20 del 1994, mentre anche il contestato controllo del
Collegio regionale per la Puglia si sostanzierà in una deliberazione
che verrà trasmessa al Consiglio regionale, per renderlo edotto dei
risultati dei riscontri eseguiti.
3. - Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha eccepito l'inammissibilità
del ricorso per tardività ai sensi dell'art. 39 della legge n. 87
del 1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), osservando che il provvedimento del Collegio
regionale rappresenterebbe un mero atto esecutivo delle
determinazioni già assunte dalle Sezioni riunite con deliberazione
n. 1 del 13 giugno 1997. La presunta lesione degli interessi
regionali andrebbe, perciò, ricondotta a quest'ultima, che era
conoscibile fin dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta
il 24 giugno 1997, con la conseguenza che l'impugnazione, notificata
il 24 luglio 1998, sarebbe stata proposta oltre il termine previsto a
pena di decadenza, non apparendo le censure della ricorrente rivolte
a specifici aspetti propri della deliberazione del Collegio regionale
n. 1 del 1998.
3.1. - Nel merito l'Avvocatura erariale rileva che il programma
elaborato dal Collegio regionale sarebbe conforme al modulo del
controllo di gestione predisposto dalle Sezioni riunite, in vista
della redazione di un referto unitario sulla finanza regionale,
fondato sull'esame del rendiconto delle Regioni, con ricostruzione di
serie storiche omogenee, a partire dal rendiconto del 1995. In ogni
caso, si argomenta nella memoria, l'esame del rendiconto da parte del
Collegio regionale avverrebbe prima che sul medesimo si pronunzi il
Consiglio, e non dopo, sicché l'effettivo oggetto dell'esame sarebbe
l'atto (rendiconto) deliberato dalla Giunta regionale, quale
documento rappresentativo della gestione. Si osserva, in
particolare, che, essendo il programma di controllo finalizzato alla
redazione di un referto al Consiglio regionale, quale espressione
della funzione collaborativa delineata dalla stessa legge n. 20 del
1994, l'esame del rendiconto della Regione non rappresenterebbe altro
che il punto di partenza per una visione completa della gestione e
dei risultati dell'attività amministrativa, onde verificare la
validità della scelta di procedure e mezzi alla luce dei canoni di
economicità, efficienza ed efficacia. Al tempo stesso, la censura
relativa alla denunciata mancanza di un "rapporto collaborativo" da
parte della Corte dei conti, sarebbe da reputare, oltre che generica,
infondata, atteso, da un lato, che le deliberazioni degli organi
centrali della Corte dei conti hanno avuto massima pubblicità
attraverso la Gazzetta Ufficiale e, dall'altro, che una previa fase
di contraddittorio con le amministrazioni controllate, in materia di
definizione di programmi di controllo, non è prevista da alcuna
disposizione di legge (v. art. 3, comma 4, della legge n. 20 del
1994), né potrebbe essere desunta da alcuna norma costituzionale.
4. - Con una memoria depositata in prossimità dell'udienza, la
Regione Puglia, nel ribadire le censure già prospettate, rileva,
altresì, che attraverso il controllo su un atto fondamentale per
l'autonomia politica della Regione, quale è il rendiconto, si
sarebbe realizzata, da parte della Corte dei conti, un'indebita
intromissione nel rapporto dialettico Giunta-Consiglio, con un
condizionamento ab externo delle valutazioni che il Consiglio, organo
dotato di autonomia politico-legislativa, può svolgere sull'operato
della Giunta in virtù, tra l'altro, della responsabilità politica
che, nei confronti della stessa, può eventualmente essere fatta
valere. Nel ricordare che il controllo sulla gestione operato dalla
Corte dei conti nei confronti delle Regioni ha - come ribadito anche
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 29 del 1995 - "una
valenza essenzialmente collaborativa" ed è volto esclusivamente
all'esercizio di "una fondamentale funzione referente" nei confronti
del Consiglio, la Regione deduce che la Corte dei conti avrebbe
introdotto, invece, "una forma di controllo su di un atto legislativo
regionale (o sulla sua fase iniziale)", alterando comunque - anche a
ritenere che il controllo avvenga prima dell'approvazione del
rendiconto - un procedimento, quale quello legislativo, che, in base
alle norme costituzionali e statutarie, rientra, dall'inizio alla
fine, nell'esclusiva competenza della Regione.
4.1. - Né la Corte dei conti potrebbe ritenere che le sia stata
attribuita "automaticamente" una forma di controllo analoga alla
procedura prevista per il giudizio di parificazione del rendiconto
generale dello Stato, non potendosi, tra l'altro, neppure sostenere
che tale previsione sia implicitamente contenuta nella norma che
sancisce l'obbligo di riferire almeno annualmente al Consiglio
regionale sull'esito del controllo.
4.2. - Si deduce, infine, che l'istituzione dei Collegi regionali
di controllo, con un atto di natura regolamentare (quale la
deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 1997), colliderebbe con
le disposizioni costituzionali che garantiscono alle attribuzioni
regionali "una dimensione di tale autonomia da escludere competenze
statali di controllo", ed, altresì, con la riserva assoluta di legge
prevista dall'art. 108, primo comma, della Costituzione. Il
contrasto della deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 1997 e,
in via derivata, della deliberazione del Collegio regionale di
controllo per la Puglia n. 1 del 1998 con detta disposizione
costituzionale proverebbe l'assoluta carenza di potere della Corte
dei conti in ordine alla istituzione di organi che controllino le
Regioni. Né la pretesa legittimazione ad istituire nuovi organi
potrebbe ricondursi all'art. 4 della legge n. 20 del 1994, che
attribuisce alla Corte stessa la potestà regolamentare
esclusivamente in materia di organizzazione delle spese, e non di
organizzazione in senso ampio. Considerato in diritto
1. - Con il ricorso in epigrafe la Regione Puglia solleva conflitto
di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla
deliberazione del Collegio regionale della Corte dei conti n. 1
dell'11 maggio 1998, concernente il programma annuale del controllo
da svolgersi ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 20 del
1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti).
Deducendo che la sottoposizione a controllo del rendiconto per
l'esercizio 1997, con esame esteso anche a quelli degli esercizi 1995
e 1996, lederebbe la sfera di attribuzione ad essa costituzionalmente
garantita, la ricorrente chiede l'annullamento della impugnata
deliberazione in tutto o nella sola parte relativa al controllo in
questione, unitamente ad "ogni altro atto presupposto o connesso che
attribuisca allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti la
competenza in esame" (tra cui i vari atti già specificati in
narrativa).
2. - Nell'enunciare i motivi di ricorso, la Regione sostiene che
l'iniziativa assunta dalla Corte dei conti si porrebbe in contrasto:
con gli artt. 5, 121, 123 e 127 della Costituzione, nonché con
l'art. 71 dello statuto della Regione Puglia e con i principi
informatori del controllo sulla gestione, come individuati dalla
sentenza di questa Corte n. 29 del 1995, in quanto i riscontri
programmati riguarderebbero un atto che, non solo, è stato già
esaminato e, in quanto approvato con legge, già fatto proprio dal
Consiglio regionale, ma che sarebbe assoggettabile soltanto al
sindacato dell'assemblea regionale;
con l'art. 5 della Costituzione e con l'art. 3, comma 5, della
legge n. 20 del 1994 nonché con i predetti principi informatori del
controllo sulla gestione, a causa dell'assenza di parametri
nell'esercizio del riscontro che si intende esperire;
con l'art. 3, comma 6, della legge n. 20 del 1994 e con i
menzionati principi in materia di controllo sulla gestione, a causa
dell'assenza, nell'iniziativa assunta, di ogni profilo collaborativo
tra la Corte dei conti ed il Consiglio regionale;
con gli artt. 24, secondo comma, 25, primo comma, 5 e 125 della
Costituzione ed, ancora, con la legge n. 20 del 1994, come pure con i
principi in materia di controllo sulla gestione, a causa
dell'introduzione surrettizia di un procedimento giurisdizionale di
parificazione del rendiconto, analogo a quello previsto, per lo
Stato, dagli artt. 38-43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
nonché, per le Regioni a statuto speciale, da altre specifiche
disposizioni legislative.
Nella memoria illustrativa la ricorrente, a sostegno
dell'illegittimità degli atti impugnati, trae ulteriori argomenti
dal fatto che l'istituzione dei Collegi regionali di controllo
sarebbe avvenuta con un atto di natura regolamentare, quale la
deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 1997, in contrasto con
le disposizioni costituzionali poste a garanzia dell'autonomia delle
competenze regionali che sarebbero tali da escludere "competenze
statali di controllo", ed, in particolare, con la riserva assoluta di
legge prevista dall'art. 108 della Costituzione.
3. - Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità
sollevata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale il ricorso
sarebbe da reputare tardivo, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 87
del 1953, in quanto il provvedimento del Collegio regionale
rappresenterebbe un mero atto esecutivo delle determinazioni assunte
dalle Sezioni riunite con la già menzionata deliberazione n. 1 del
13 giugno 1997.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, perché possa sorgere
conflitto di attribuzione fra Stato e Regione, occorre che la
negazione o la lesione della competenza derivino immediatamente e
direttamente dall'atto denunciato come invasivo, nel senso che esso,
qualora sia preceduto da altro che ne costituisca il precedente
logico e giuridico, non ne ripeta identicamente il contenuto e non ne
rappresenti una mera e necessaria esecuzione (v., da ultimo, sentenza
n. 215 del 1996).
Nella specie, il provvedimento oggetto principale delle censure
della Regione ricorrente, e cioè la deliberazione del Collegio
regionale n. 1 del 1998, pur trovando in quello delle Sezioni riunite
il suo atto presupposto, non si configura, per i profili denunciati,
come atto meramente esecutivo di quest'ultimo.
La deliberazione assunta in data 13 giugno 1997 reca, infatti,
disposizioni di carattere essenzialmente organizzativo, con il fine
di individuare modalità e strutture per il controllo decentrato
sulle amministrazioni diverse da quella statale, riservando ai
Collegi regionali la "definizione di specifici programmi nell'ambito
di propria competenza". Il provvedimento impugnato dà, invece, alla
predetta deliberazione attuazione ed esecuzione ulteriore, con
completamento e svolgimento autonomo, provvedendo, in particolare, a
definire l'ambito concreto di esercizio del controllo da effettuare
nei confronti dell'amministrazione regionale della Puglia.
4. - Pur nell'ammissibilità del gravame in sé, va, per contro,
dichiarata inammissibile la censura concernente la mancanza di
fondamento legislativo del potere di autorganizzazione esercitato
dalla Corte dei conti nell'istituire i Collegi regionali di
controllo, trattandosi di doglianza tardiva, estranea ai motivi di
ricorso e prospettata soltanto nella memoria depositata in
prossimità dell'udienza.
5. - Nel merito il ricorso non è fondato.
Questa Corte, soffermandosi (sentenze n. 29 del 1995 e n. 470 del
1997) sui tratti fondamentali del processo riformatore realizzato
dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, in tema di funzioni della Corte
dei conti, ha già evidenziato che, con esso, si è inteso adeguare
le forme di controllo sulle amministrazioni pubbliche alle esigenze
derivanti dalla moltiplicazione dei centri di spesa; moltiplicazione
connessa, tra l'altro, allo sviluppo del decentramento ed
all'istituzione delle Regioni. Nel modificare la configurazione
tradizionale delle competenze della Corte dei conti, precipuamente
caratterizzate dal riscontro preventivo di legittimità sugli atti
delle amministrazioni dello Stato, la legge sopra menzionata ha avuto
il duplice fine di ridurre l'area di detto controllo e di conferire
primario rilievo, con riguardo a tutte le amministrazioni, al
controllo sulla gestione, avente per oggetto non già i singoli atti,
ma l'attività amministrativa considerata nel suo concreto e
complessivo svolgimento.
6. - Nell'ambito di tale nuovo ordinamento si colloca anche l'art.
3, comma 5, della legge n. 20 del 1994, che contempla, "nei confronti
delle amministrazioni regionali", un controllo inteso a rilevare "il
perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma", in vista del conclusivo adempimento, indicato nel comma 6
del medesimo articolo, di riferire, almeno annualmente, ai Consigli
regionali sull'esito del controllo stesso.
Chiamata a pronunziarsi sulla costituzionalità delle disposizioni
testé ricordate, questa Corte ha avuto cura di definire puntualmente
i limiti della competenza assegnata alla Corte dei conti, precisando
che, al fine di escludere la lesione dell'autonomia
politico-legislativa costituzionalmente garantita alle Regioni, la
norma di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge deve essere
interpretata nel senso che, ai fini del controllo successivo sulla
gestione delle amministrazioni regionali, il raffronto fra obiettivi
e risultati debba operarsi essenzialmente alla luce delle leggi
emanate dalla Regione stessa (sentenza n. 29 del 1995 già citata).
7. - Nel caso all'esame la ricorrente, muovendo dal rilievo che la
censurata deliberazione del Collegio regionale n. 1 del 1998 pone a
fondamento del controllo da effettuare il rendiconto della Regione,
ne trae la conclusione che la Corte dei conti intenda procedere ad
una verifica del documento contabile in sé, tale da alterare - sia a
ritenere che il riscontro si svolga prima sia a ritenere che avvenga
dopo l'approvazione del consuntivo da parte del Consiglio regionale -
un procedimento, quale quello legislativo, rientrante (dall'inizio
alla fine) nell'esclusiva competenza della Regione stessa.
Tale tesi non può essere, tuttavia, condivisa, non emergendo
dall'esame di detta deliberazione, come pure degli altri atti
impugnati, elementi idonei a dimostrare l'eventuale intendimento
della Corte dei conti di esorbitare dalle competenze ad essa
assegnate dalla legge n. 20 del 1994. Invero la circostanza che il
controllo prenda avvio dal rendiconto 1997 e si estenda alle serie
storiche degli anni precedenti non risulta elemento indicativo di
tale scopo, in quanto i consuntivi, nello svolgimento dei riscontri,
vengono, in realtà, assunti semplicemente come strumenti di analisi
e comparazione rispetto alle leggi di principio e di programma.
Depone, invero, in tal senso la stessa deliberazione impugnata là
dove nel precisare che costituiranno oggetto di esame, oltre ai
rendiconti, anche i corrispondenti bilanci di previsione annuali e
pluriennali indica, quale fine dell'analisi, quello di "verificare
gli eventuali scostamenti rispetto ad essi del conto finanziario e di
raffrontare, con i programmi approvati, i risultati ottenuti".
L'obiettivo finale si desume, poi, dalla parte conclusiva della
stessa deliberazione, là dove si precisa che dell'esito delle
verifiche "il Collegio riferirà al Consiglio regionale della
Puglia". Ad avvalorare ulteriormente le sopra esposte conclusioni
possono addursi i dati desumibili anche dagli altri atti impugnati,
che concorrono a delineare, secondo le indicazioni dello stesso art.
3 della legge n. 20 del 1994, il contesto organizzativo e
procedimentale nel quale si colloca la funzione esercitata, nel caso
qui in esame, dalla Corte dei conti. Sotto questo aspetto, a parte il
richiamo che la già menzionata deliberazione delle Sezioni riunite
n. 1 del 13 giugno 1997 espressamente fa dei "particolari limiti"
previsti dall'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 20 del 1994, in
ordine al compito demandato all'Organo di controllo, assumono
specifico significato gli elementi risultanti dalla deliberazione
delle Sezioni riunite 5 dicembre 1997, n. 1, ove si precisa
(paragrafo 2.3) che il compito di riscontro dei Collegi sulle
amministrazioni regionali è finalizzato alla redazione di un referto
sull'esercizio 1997, "fondato" sul rendiconto della Regione e,
quindi, come è lecito arguire, non tale da avere ad oggetto il
rendiconto stesso.
8. - Così inteso, il programma di controllo sfugge a tutte le
censure formulate dalla ricorrente, giacché appare coerente con
quella funzione di referto sull'amministrazione regionale che la
Corte dei conti è chiamata a svolgere verificando, così come
richiede l'art. 3, comma 5, della legge n. 20 del 1994, "il
perseguimento degli obiettivi stabiliti" dalle leggi regionali di
principio e di programma, in vista di relazioni che hanno per
essenziale destinatario il Consiglio. E ciò tanto più ove si
consideri che le connotazioni collaborative, di cui la Regione
lamenta l'assenza, vanno rinvenute, come già messo in evidenza dalla
sentenza di questa Corte n. 29 del 1995, nella essenza stessa della
funzione esercitata, che, lungi dall'atteggiarsi come "un potere
statale che si contrappone alle autonomie delle Regioni", si risolve,
invece, in un compito "al servizio di esigenze pubbliche
costituzionalmente tutelate, e precisamente volto a garantire che
ogni settore della pubblica amministrazione risponda effettivamente
al modello ideale tracciato dall'art. 97 della Costituzione".
9. - D'altro canto, una volta definito l'ambito dei riscontri che,
nel caso di specie, sono da reputare di competenza della Corte dei
conti ambito dal quale non v'è motivo di ritenere che essa voglia
discostarsi non trova fondamento neppure l'ipotesi che l'organo di
controllo abbia voluto arbitrariamente rifarsi ad un paradigma
riconducibile a quello proprio dei giudizi di parificazione,
previsti, dagli artt. 38-43 del regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214, per il rendiconto generale dello Stato, e da altre disposizioni
di legge, per il rendiconto di talune delle Regioni a statuto
speciale.
Detti giudizi, il cui oggetto è la verifica della legittimità e
regolarità della gestione finanziario-contabile, si svolgono, come
è noto, nelle forme della giurisdizione contenziosa, sulla base
delle disposizioni processuali del regio decreto n. 1214 del 1934 e
del regio decreto n. 1038 del 1933, concludendosi con una vera e
propria decisione. Tuttavia, le peculiarità formali e sostanziali di
tali giudizi non appaiono riscontrabili nel censurato procedimento di
verifica predisposto dal Collegio regionale di controllo, che,
nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3, commi 5 e 6, della legge
n. 20 del 1994, ha per oggetto le verifiche tipiche del c.d.
controllo sulla gestione, con risultati destinati, infine, a
confluire nella relazione indirizzata all'organo consiliare
regionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti,
Collegio di controllo per la Regione Puglia, procedere, secondo i
criteri e per le finalità indicati in motivazione, all'esame del
rendiconto della Regione stessa, relativo all'esercizio finanziario
1997.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte