Sentenza n. 182/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/06/1984 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 9Costituzione
- art. 112Costituzione
- art. 32legge 1150/1942
- art. 17legge 1150/1942
- art. 15legge 10/1977
citata
- art. 41legge 1150/1942
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, in
relazione all'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modificazioni e dell'art. 17, in relazione all'art. 15 della legge 28
gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) promosso
con ordinanza emessa il 23 ottobre 1979 dal pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Vaselli Gabriella ed altri iscritta al
n. 1018 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 71 dell'anno 1980.
Visto l'atto di costituzione di Vaselli Gabriella ed altri nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1984 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa in data 23 ottobre 1979, il pretore di Roma
sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo risultante
dalle successive modifiche, in relazione all'articolo 32 della stessa
legge; o, in via alternativa, qualora ritenuto più favorevole,
dell'art. 17, in relazione all'art. 15, della legge 28 gennaio 1977, n.
10 "Norme per la edificabilità dei suoli", nella parte in cui le dette
norme, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione,
impediscono la applicazione della misura di sicurezza della confisca
penale (ex art. 240 c.p.), qualora siano giudizialmente accertati reati
in materia edilizia, e relativamente ad immobili realizzati in assenza
o in totale difformità dalla licenza (ora concessione) edilizia.
Premesso che la sua analisi del problema parte dalla considerazione
secondo cui è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale della
Corte di cassazione per la quale è escluso che, da parte del giudice
penale, possa procedersi alla confisca degli immobili abusivi, in
quanto il relativo potere del giudice ordinario si porrebbe in
inconciliabile contrasto con i poteri che l'ordinamento giuridico
attribuisce al riguardo all'autorità amministrativa, il giudice a quo,
ricordato il tipo di sanzioni cui la detta autorità può,
alternativamente, far ricorso, prospetta il dubbio che le norme
suindicate siano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché
sarebbe ivi prevista una disciplina che, al di là di ogni
ragionevolezza e logicità, opererebbe una discriminazione tra imputati
di reati (anche contravvenzionali), favorendo quelli per reati edilizi,
nei confronti dei quali ultimi, seppure forniti di requisiti di
identica o maggiore pericolosità criminale, non potrebbe operare
l'istituto della confisca. Ad avviso del pretore di Roma la previsione
normativa di sanzioni amministrative, anche comportanti la demolizione,
non diminuirebbe la validità dell'argomentazione, in quanto queste
ultime vedrebbero la loro applicazione "affidata a disinvolte regole
politiche anziché di buona amministrazione", ed inoltre "il loro
dimensionamento pecuniario lascerebbe sussistere l'opera nella sua
integrità fisica", cioè il prodotto del reato, che la confisca è
istituzionalmente destinata a sottrarre all'imputato. Ad avviso del
giudice rimettente, da tale disparità di trattamento deriverebbe anche
il sacrificio di quell'interesse superiore di giustizia, inerente alla
funzione criminale, "secondo accezioni non assimilabili alla ratio a
cui sono ispirate le sanzioni amministrative in materia urbanistica".
Le norme denunciate sarebbero inoltre in contrasto con l'art. 9
della Costituzione; lo Stato vanterebbe infatti "un interesse pubblico
privilegiato" nella tutela del territorio in genere. Da ciò deriva che
il privare lo Stato stesso del potere penale (ulteriore) di confiscare
le opere edilizie abusive "che offendono il suo interesse primario
tradotto nel precetto penale", comporterebbe "l'affievolimento oltre
ogni ragionevolezza" dei mezzi di intervento statuali a difesa del
territorio ed attinenti alla sfera penale.
Le dette norme contrasterebbero anche con l'art. 112 della
Costituzione "poiché irragionevolmente" limiterebbero "sotto alcuni
aspetti riflessi ma rilevanti, gli effetti dell'esercizio dell'azione
penale, il cui sviluppo coincide in senso effettuale con la richiesta e
l'applicazione delle misure di sicurezza".
Dopo aver così esposto le sue perplessità circa la possibile
incostituzionalità delle norme denunciate, il giudice a quo evidenzia
un suo convincimento interpretativo delle disposizioni vigenti, tale da
evitare gli inconvenienti di inconciliabilità tra la confisca ed il
potere sanzionatorio del sindaco: a suo avviso infatti, poiché la
confisca comporta l'acquisizione al patrimonio dello Stato dell'opera
"e necessariamente del suolo su cui questa insiste, senza il quale non
avrebbe fisica e patrimoniale esistenza", ai sensi dell'articolo 15,
tredicesimo comma, della legge n. 10 del 1977, il sindaco conserverebbe
il potere di ordinare la demolizione a spese del costruttore ove
l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali,
trattandosi di opere eseguite da terzi su suolo di proprietà dello
Stato.
In punto di rilevanza, il pretore motiva ampiamente, evidenziando
che la qualità di imputati è stata assunta dagli odierni imputati in
ragione delle rispettive qualità sociali, rivestite nella S.p.A.
Albergo di Russia, proprietaria del complesso immobiliare della cui
abusiva ristrutturazione si tratta.
Si sono costituiti gli imputati nel processo a quo chiedendo che la
questione, come proposta, sia dichiarata infondata. L'atto di
costituzione è datato 6 gennaio 1983, mentre la pubblicazione
dell'ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 12 marzo 1980.
Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il
tramite dell'Avvocatura generale dello Stato e chiedeva che la proposta
questione fosse dichiarata infondata.
Ricordato il sistema vigente di repressione delle violazioni
edilizie, che segue il doppio binario delle sanzioni penali e di quelle
amministrative, l'Avvocatura evidenzia come la consolidata
giurisprudenza della Corte di cassazione sia pervenuta ad escludere che
il giudice penale possa ordinare la demolizione dell'opera edilizia
abusivamente eseguita, sia pure in violazione delle norme penalmente
sanzionate, oppure imporre la demolizione quale condizione al godimento
del beneficio della sospensione condizionale della pena ed altresì che
lo stesso giudice possa disporre la confisca delle opere costruite in
violazione della legge edilizia. Riassunti i motivi di tale
consolidato orientamento, l'Avvocatura ne evidenzia l'intrinseca
logicità e coerenza ed esclude che nella normativa de qua possano
essere ravvisati i vizi di incostituzionalità denunciati dal pretore.
Per quanto attiene alla pretesa disparità di trattamento, si
osserva infatti che, nel caso di specie, l'esclusione della confisca
penale trova razionale giustificazione nell'avere il legislatore del
1977 prevista una confisca amministrativa ed anche nella constatazione
che si versa in un campo (quello delle violazioni edilizie e degli
effetti che ne derivano) che ne chiede una valutazione più complessa
nell'ambito di competenze legislative e amministrative variamente
articolate. Né, si dice, la prospettata compatibilità della confisca
penale e di quella amministrativa, secondo la tesi interpretativa del
giudice a quo, può trovare consenso, in quanto è di solare evidenza
che la stessa darebbe inevitabilmente luogo ad inconvenienti di ogni
sorta.
La prospettata violazione dell'art. 9 della Costituzione neppure
sussisterebbe, in quanto "precise norme costituzionali" attribuiscono
la materia urbanistica alla competenza regionale, nel cui ambito si
deve attuare quella complessa valutazione che è necessaria nella
materia de qua e che si ricollega a valutazioni tipicamente
discrezionali dell'interesse pubblico correlato.
Viene infine negata la validità della tesi che vedrebbe nella
esclusione della confisca penale per i reati edilizi una violazione
dell'art. 112 della Costituzione, in quanto la detta norma
costituzionale, nel sancire l'obbligatorietà dell'esercizio
dell'azione penale da parte del pubblico ministero, non dispone
certamente che il legislatore ordinario non possa stabilire quale
misura di sicurezza debba o possa essere applicata in concreto. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza di cui in narrativa il pretore di Roma,
dovendo giudicare gli imputati del "reato p. e p. dagli articoli 31 e
41 lett. B della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e succ. modif.", ha
sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale
"dell'art. 41 in relazione all'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n.
1150 e successive modificazioni e dell'articolo 17 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, ove risultasse più favorevole per gli effetti in
questione agli imputati, nella parte in cui le predette norme escludono
l'applicazione della misura di sicurezza della confisca penale nei
confronti di imputati per reati edilizi".
Così il dispositivo della ordinanza.
Nella motivazione la questione è posta negli stessi termini con la
sola variazione che la impugnativa viene riferita all'art. 41 in
relazione all'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modificazioni, "ovvero" all'art. 17 in relazione all'art. 15 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10 "ove fosse considerato più favorevole
all'imputato (art. 2 c.p.) ".
2. - La questione non è ammissibile.
Tanto dal dispositivo che dalla motivazione dell'ordinanza risulta
che il pretore non ha determinato quale delle norme invocate dovesse
applicare nella specie, determinazione che a lui incontestabilmente
spettava sia ai fini della pronuncia di merito, se a questa doveva
pervenirsi, sia ai fini della individuazione delle disposizioni delle
quali chiedeva la verifica di legittimità costituzionale.
Il pretore si esprime in forma dubitativa sulla norma da applicare,
cioè subordina la scelta alla valutazione di maggiore o minor favore
per gli imputati della legge del 1977 rispetto a quella del 1942.
Ora tale valutazione né poteva essere rimessa alla Corte né
poteva essere riservata a dopo il giudizio di legittimità
costituzionale, poiché questo non può essere chiesto e pronunciato in
via astratta o ipotetica, ma solo rispetto alle disposizioni che il
giudice di merito ritiene di dovere applicare.
La Corte anche recentemente ha escluso l'ammissibilità di una
questione sollevata senza individuare con precisione l'oggetto della
censura e senza "puntualizzare il concreto profilarsi dei rapporti fra
due o più leggi, oppure tra due o più disposizioni, sulla base delle
regole che ne governano la successione, ivi compreso, eventualmente,
l'art. 2 c.p." (sent. n. 195 del 1982; nello stesso senso sent. n. 30
del 1983).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 41, in relazione all'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n.
1150 e successive modificazioni e dell'art 17 in relazione all'art. 15
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "ove risultasse più favorevole per
gli effetti in questione agli imputati" sollevata, con riferimento agli
artt. 3, 9 e 112 della Costituzione, dal pretore di Roma con
l'ordinanza 23 ottobre 1979 (n. 1018 del reg. ord. 1979) di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 1984.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte