Sentenza n. 182/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37, secondo
comma, e 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),
promosso con ordinanza emessa il 25 giuno 1990 dal Tribunale per i
minorenni dell'Emilia-Romagna in Bologna nel procedimento penale a
carico di Caravello Pietro, iscritta al n. 637 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di procedimento penale a carico di un minore nei
confronti del quale il Pubblico Ministero aveva richiesto
l'applicazione in via provvisoria di una misura di sicurezza, il
Tribunale per i minorenni di Bologna, con ordinanza emessa in data 25
giugno 1990, ha sollevato, in relazione all'art. 76 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
37, secondo comma, e 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni).
Il giudice a quo osserva che i fatti per i quali si procede ed il
comportamento contestato all'imputato - oltre ai reati di furto
aggravato e guida senza patente, specificamente l'incendio di un
cassonetto della nettezza urbana - rientrano nella normale
delinquenza minorile e non denotano quella proclività ad attentare
alla "sicurezza collettiva" richiesta dalla legge per l'applicazione
della misura. Ciò motiverebbe il rigetto della richiesta del
Pubblico Ministero".
Tuttavia, secondo il Tribunale, la circostanza che le norme
impugnate abbiano circoscritto la possibilità di ricorrere alle
misure di sicurezza (non essendo più sufficiente la tradizionale
pericolosità sociale, ma richiedendosi la più accentuata tendenza
ad attentare alla sicurezza collettiva) rappresenterebbe uno
"sconfinamento" rispetto ai poteri conferiti dalla delega.
In proposito l'art. 3 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, pur
contenendo, con riguardo al processo minorile, la previsione di
adeguamento ed integrazione dei princip/' generali del nuovo
processo, non contemplerebbe le misure di sicurezza.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per
l'infondatezza della questione in ragione dell'ampiezza della delega,
da intendersi estesa a tutti gli istituti suscettibili di
applicazione nel processo.
A parere dell'Autorità intervenuta, le norme impugnate rispondono
all'esigenza di rendere espliciti i parametri di valutazione della
pericolosità, nonché di armonizzare la disciplina delle misure di
sicurezza con altri istituti analoghi. Considerato in diritto
1. - Sono impugnati gli artt. 37, secondo comma, e 39 del d.P.R.
22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni), concernenti,
rispettivamente, l'applicazione provvisoria e quella disposta nel
dibattimento delle misure di sicurezza a carico degli imputati
minorenni.
Secondo il Tribunale rimettente l'aver circoscritto a ben
delimitate ipotesi i presupposti per tale applicazione concreterebbe
una modificazione di carattere sostanziale e non già soltanto
processuale della normativa, con conseguente violazione dell'art. 76
della Costituzione, per l'asserito eccesso dall'ambito della delega
di cui all'art. 3 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega
legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo
codice di procedura penale).
2. - La questione concerne quindi due ben distinti profili, ma
soltanto il primo di questi viene in evidenza nel giudizio a quo, il
cui oggetto è l'accertamento della pericolosità del minore al fine
dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza. A tale
giudizio il Tribunale è chiamato per effetto della trasmissione
degli atti disposta dal giudice delle indagini preliminari - ex art.
37, terzo comma, della legge n. 448 del 1988 - dopo che questi, con
decreto di archiviazione del procedimento penale ha contestualmente
respinto la richiesta di misura di sicurezza in via provvisoria
formulata dal Pubblico Ministero.
È evidente quindi come il tema dell'applicazione in via
definitiva, prevista cioè con sentenza dibattimentale di assoluzione
o di condanna, sia estraneo alla fattispecie di rinvio e come la
relativa questione - risultando irrilevante - vada dichiarata
inammissibile.
3. - Non fondata è invece la questione concernente il denunciato
eccesso di delega nella individuazione dei presupposti della misura
di sicurezza, ai fini dell'applicazione provvisoria.
La direttiva di cui al n. 96 dell'art. 2 della legge di
delegazione impone un "giudizio di effettiva pericolosità ove questa
debba essere accertata per l'applicazione, l'esecuzione o la revoca
delle misure di sicurezza". Con riferimento specifico all'imputato
minorenne, il Governo è altresì delegato - ex art. 3 della legge
citata - a porre una disciplina "secondo i princip/' generali del
nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte
dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua
maturità e dalla esigenza della sua educazione". Ancor più in
particolare, la medesima norma individua al punto e), tra i princip/'
informatori del processo, il "dovere del giudice di valutare
compiutamente la personalità del minore sotto l'aspetto psichico,
sociale e ambientale".
Il sistema risultante dalla legge 22 settembre 1988, n. 448
appare, in subiecta materia, pienamente informato ai princip/' della
delega: il momento processuale nel quale, necessariamente, si
realizza l'applicazione della misura di sicurezza è adeguato alle
esigenze educative ed alle finalità di recupero sociale che
connotano la specificità minorile. L'istituto della misura di
sicurezza viene rapportato a tali istanze fondamentali attraverso
un'accentuazione del carattere giurisdizionale del procedimento, in
tutti i passaggi descritti dall'art. 37 e, per di più, con il
richiamo espresso al procedimento di sorveglianza. Ma tale
funzionalizzazione dei meccanismi processuali alla personalità del
minore si coglie ancor meglio nella valutazione della pericolosità.
In tale fase, quale presupposto per l'applicazione della misura è
richiesto, oltre alle condizioni di cui all'art. 224 del codice
penale, anche il concreto pericolo - per le specifiche modalità e
circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato - "che
questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza
personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine
costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata".
Tutto ciò non soltanto non contraddice il quadro normativo
descritto dal codice penale, ma si pone in quella prospettiva
evolutiva che, a seguito dell'ampia giurisprudenza di questa Corte in
tema di pericolosità presunta, aveva condotto all'emanazione
dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 con l'imposizione
dell'effettivo accertamento della pericolosità.
Il collegamento finalistico tra l'accertamento della personalità
del minore e la decisione da assumere, reso esplicito dall'art. 9
della citata legge n. 448 del 1988 e di cui la norma impugnata è uno
dei casi, partecipa della complessiva aspirazione rieducativa del
processo. È il sistema nel suo insieme ad appagare quelle esigenze
di "prognosi (.. .. ..) individualizzate in ordine alle prospettive
di recupero del minore deviante" già avvertite da questa Corte fin
dalla sentenza n. 46 del 1978 ed inscrivibili nel più ampio ambito
del diritto alla valutazione della stessa capacità dell'imputato
minorenne, quale espressione del principio di tutela del minore ex
art. 31 della Costituzione, affermato nella sentenza n. 128 del 1987.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),
sollevata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale
per i minorenni di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 37, secondo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448,
sollevata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale
per i minorenni di Bologna con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte