Art. 39
[1]Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento
[2]1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 o 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può disporre l'applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2. (17) (22) (26) ((28))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti