Corte costituzionale

Ordinanza n. 182/1993

Altra decisione · depositata il 21/04/1993 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 238, primo

comma, e 513, primo comma, del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 25 giugno 1992 dalla Corte d'Appello di

Cagliari, nel procedimento penale a carico di Casti Francesco,

iscritta al n. 699 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'Appello di

Cagliari ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 238, primo

comma, e 513, primo comma, del codice di procedura penale "nella

parte in cui non consentono l'acquisizione e quindi la lettura, delle

dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero nel corso di

indagini preliminari svolte in relazione ad un procedimento

connesso";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la restituzione degli atti al giudice remittente per

il riesame della questione.

Considerato che il giudice a quo ha sollevato la questione sulla

base del testo dell'art. 238 nella formulazione derivata dal decreto

legge 8 giugno 1992 n. 306, il quale (al primo comma) consentiva

l'acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento penale solo

in caso di prove assunte nell'incidente probatorio, in giudizio, o

delle quali era stata data lettura nello stesso; mentre non

consentiva più (al quarto comma) la utilizzabilità di prove assunte

in altro procedimento penale (diverse da quelle di cui al primo

comma) ai fini delle contestazioni di cui agli artt. 500, terzo

comma, e 503 del codice di procedura penale;

che la legge 7 agosto 1992, n. 356 ha convertito in legge,

modificandolo, detto testo, con la conseguenza che l'attuale

formulazione dell'art. 238, quarto comma, consente ora di acquisire

al fascicolo dibattimentale, mediante le contestazioni effettuate a

norma dell'art. 503, anche i verbali di dichiarazioni rese in altri

procedimenti penali, diverse da quelle già previste al primo comma;

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice remittente

affinché riesamini, alla luce della nuova disciplina, la rilevanza

della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Cagliari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte