Sentenza n. 182/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1996 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 279, quarto
comma, seconda parte, del codice di procedura civile, promosso con
ordinanza emessa il 28 giugno 1995 dal giudice istruttore del
tribunale di Casale Monferrato nel procedimento civile vertente tra
Gatti Laura e Badarello Anna ed altro, iscritta al n. 583 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto Il tribunale di Casale Monferrato, in un giudizio di divisione
ereditaria, dopo aver emesso sentenza non definitiva sui capi di
domanda relativi alla titolarità dei diritti sui beni, rimetteva la
causa, con separata ordinanza, al giudice istruttore perché
procedesse ad ulteriore istruttoria in ordine ad alcuni aspetti,
prevalentemente tecnici, della controversia. Avverso la predetta
sentenza proponevano appello immediato alcune delle parti, che
avanzavano altresì istanza di sospensione dell'istruttoria al
giudice istruttore. Quest'ultimo, preso atto dell'opposizione della
controparte, rigettava la richiesta, disponendo la nomina di un
consulente tecnico.
Dopo una serie di differimenti dell'udienza derivanti dalla
difficoltà di acquisire i fascicoli di parte depositati presso la
corte di appello, il giudice istruttore, a fronte di una nuova
richiesta di sospensione, con ordinanza emessa il 28 giugno 1995, ha
sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione -
questione di legittimità costituzionale dell'art. 279, quarto comma,
del codice di procedura civile, nella parte in cui subordina il
potere del giudice istruttore di sospendere la prosecuzione
dell'ulteriore istruttoria della causa sino alla definizione
dell'appello avverso sentenza non definitiva, all'istanza concorde
delle parti, anziché alla richiesta della (sola) parte interessata.
Il rimettente, dopo aver rilevato che il provvedimento negatorio
della sospensione è astrattamente revocabile, premette che tra
l'oggetto del contendere in appello e quello della residua lite
pendente in primo grado vi è rapporto di dipendenza, ma osserva che
la norma impugnata subordina la sospensione della prosecuzione
dell'ulteriore istruzione alla concorde istanza delle parti. Così
disponendo, la norma stessa evidenzierebbe anzitutto un difetto di
ragionevolezza, in quanto equipara una situazione processuale simile
a quella posta a base della sospensione necessaria ex art. 295 cod.
proc. civ. - in cui il giudice può sospendere, anche d'ufficio, il
processo - a quella della sospensione così detta volontaria ex art.
296 cod. proc. civ., che richiede l'istanza di tutte le parti.
Inoltre, se si pone mente al contenuto dell'art. 129-bis disp.
att. cod. proc. civ. - che in caso di ricorso per cassazione avverso
la sentenza di riforma di sentenza non definitiva subordina la
sospensione dell'istruzione ulteriore, oltre che al vincolo di
dipendenza logica delle res judicandae, all'istanza di una sola parte
interessata - si rileva come tale regola sia modellata su un regime
processuale che configurava come provvisoriamente esecutiva ex lege
soltanto la sentenza di secondo grado. Ma in ragione delle modifiche
degli artt. 337, primo comma, e 282 cod. proc. civ., potrebbe
accadere che in tempi anche ravvicinati si producano due dispositivi
entrambi dotati di pari forza esecutiva, uno dei quali, quello cioè
definitivo di primo grado, contrastante nei suoi presupposti logici
con quanto deciso dal giudice di grado superiore. Rafforzerebbe tale
tesi anche la nuova formulazione dell'art. 336, secondo comma, cod.
proc. civ., secondo cui gli effetti della riforma si estendono ad
atti e provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata
indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza di
appello.
Ulteriore tertium comparationis sarebbe poi fornito dal combinato
disposto degli artt. 187, secondo e terzo comma, e 189 cod. proc.
civ. (cui andrebbe aggiunto l'art. 190-bis per i nuovi processi), che
affidano all'apprezzamento del solo giudice istruttore se richiedere
una decisione definitiva su questioni pregiudiziali o preliminari per
evitare inutili attività istruttorie ulteriori, oppure se correre il
rischio di compiere le stesse nella prospettiva di pervenire ad una
decisione piena e definitiva nel merito.
La norma impugnata contrasterebbe infine con l'art. 97 della
Costituzione, in quanto il vincolo imposto dal giudice istruttore di
optare per la sospensione - ove ricorra il citato nesso di dipendenza
- solo in presenza di istanza concorde, lo costringerebbe a compiere
attività che ex post potrebbero rivelarsi, oltre che costose,
perfettamente improficue ai fini di una decisione definitiva. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 279, quarto comma, seconda parte, cod. proc. civ., là dove
richiede l'istanza concorde delle parti, e non già della sola parte
interessata, affinché sia sospesa l'ulteriore istruzione disposta
dal collegio che abbia emesso sentenza non definitiva, in pendenza di
appello avverso quest'ultima.
La norma si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
per irragionevolezza, equiparando "una situazione processuale
pressoché simile a quella posta dall'ordinamento alla base della
sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod. proc. civ. - per la
quale il giudice può disporre la sospensione anche d'ufficio... -
viceversa a quella della sospensione così detta volontaria di cui
all'art. 296 cod. proc. civ. - che richiede l'istanza di tutte le
parti, rimettendo ogni decisione del giudice istruttore a mere
ragioni di opportunità -"; nonché con l'art. 97 della Costituzione,
imponendo "al giudice istruttore di compiere attività che, come nel
caso di specie, potrebbero ex post rivelarsi, oltre che costose,
perfettamente improficue ai fini di una decisione definitiva".
2. - La questione non è fondata.
2.1. - La sospensione facoltativa prevista dalla norma impugnata
consegue direttamente alla possibilità di proporre appello immediato
avverso le sentenze non definitive, introdotta nel codice di rito
dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, la quale ha modificato il testo
originario degli artt. 339 e 340 cod. proc. civ., lasciando solo come
facoltà della parte soccombente il differimento dell'appello avverso
le sentenze parziali, che prima potevano invece essere impugnate
soltanto insieme con la sentenza definitiva. L'innovazione pose
l'esigenza di coordinare, nel quadro della formale unità del
processo, il giudizio di primo grado con l'esito che l'appello
immediato può spiegare sull'ulteriore corso di esso. Il legislatore,
onde prevenire la possibile caducazione dell'ulteriore attività
compiuta sulla base della sentenza parziale, avrebbe potuto
provvedere disponendo la sospensione necessaria del giudizio
dipendente, sino alla formazione del giudicato sulla questione
pregiudiziale risolta con la sentenza parziale impugnata. In tal modo
avrebbe realizzato in pieno il principio di economia processuale,
però sacrificando la posizione della parte provvisoriamente
vittoriosa. Ma in modo egualmente non irrazionale avrebbe potuto
lasciare che comunque il giudizio di primo grado procedesse
autonomamente sino alla sentenza definitiva, col rischio che questa
potesse rimanere travolta dall'esito finale dell'impugnazione della
sentenza parziale. Il legislatore del 1950 optava per la seconda
soluzione, debitamente corretta, introducendo appunto nell'art. 279
cod. proc. civ. la norma ora denunciata (e, simmetricamente, con
riguardo al caso di pendenza del ricorso per cassazione avverso la
sentenza parziale emessa in grado d'appello, inserendo l'art. 123-bis
nelle disposizioni d'attuazione, di egual contenuto). Attraverso poi
la novellazione anche dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ.,
recuperava pienamente la coerenza del sistema delle impugnazioni -
scompaginato nelle sue linee originarie con l'introduzione
dell'appello immediato - disponendo che la riforma estendesse i suoi
effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza
riformata, solo dopo il suo passaggio in giudicato, e in tal modo
escludendo un costante immediato adeguamento di quei provvedimenti ed
atti. Con la successiva modifica del citato art. 336, secondo comma
- che la legge n. 353 del 1990 ha ripristinato nel testo originario,
svincolando così dalla necessità del passaggio in giudicato della
sentenza di riforma la menzionata estensione dei suoi effetti - è
stata bensì incrinata la coerenza di cui s'è detto, ma senza alcun
riflesso logico sistematico, ai fini che qui interessano, sulla norma
dell'art. 279, quarto comma, poiché immutato è rimasto l'ambito
dell'efficacia caducatoria derivante dalla riforma pronunziata con la
sentenza d'appello, essendosene solo anticipati gli effetti al
momento della pubblicazione.
2.2. - La norma denunciata, che non ha subìto ulteriori
modificazioni, nel richiedere la concorde istanza delle parti -
perché il giudice istruttore, "qualora ritenga che i provvedimenti
dell'ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella
sentenza impugnata", possa "disporre... che l'esecuzione o la
prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla
definizione del giudizio di appello" - salvaguarda la posizione della
parte rimasta vincitrice relativamente alla pronuncia di primo grado.
La ratio del meccanismo legislativamente predisposto è quella di
escludere che la possibilità d'impugnazione immediata rallenti il
corso del processo per il solo fatto della pendenza del gravame.
L'eventualità di un accoglimento di questo deve cioè essere tale da
indurre a richiedere la sospensione anche la parte che si giova
dell'assunzione della prova dipendente dalla (ad essa favorevole)
sentenza non definitiva. E il giudice è chiamato solo ad una
valutazione del legame tra l'istruttoria che dovrebbe aver corso e
l'idoneità della possibile riforma della sentenza appellata a
vanificarla del tutto: così descrivendosi una sorta di unanimità
dei soggetti del processo, nell'assumersi il rischio di blocco del
medesimo. Per tale via lo strumento della sospensione si adegua alle
molteplici possibili articolazioni del rapporto di
pregiudizialità-dipendenza, e consente di evitare che il mezzo di
immediato gravame si risolva in un ulteriore intralcio processuale:
salvi i casi in cui attraverso la sentenza di riforma si determini
automaticamente la decisione della causa dipendente, come quando le
sentenze che abbiano rigettato eccezioni pregiudiziali di rito o
preliminari di merito siano idonee a definire il giudizio. Proprio il
carattere radicale di tali ultime ipotesi - rispetto ad altri casi,
in cui il vincolo di dipendenza comporta soltanto diversi criteri
decisori per la domanda introdotta in primo grado - può determinare
il venir meno della fisiologica contrapposizione degli interessi
delle parti, in una prospettiva di attesa analoga a quella posta a
base dell'art. 296 cod. proc. civ., con l'operatività correlativa
della riassunzione ex art. 125-bis disp. att. cod. proc. civ.
2.3. - Così individuata la matrice logico-sistematica della norma,
è da escludere la prospettata irragionevolezza di questa:
irragionevolezza, che costituisce l'unico limite all'ampia
discrezionalità del legislatore nel conformare il processo, più
volte affermata da questa Corte (v., ex plurimis, sentenza n. 471 del
1992). Il meccanismo predisposto appare come la risultante di un
equilibrato bilanciamento tra l'interesse a non compiere un'attività
istruttoria che potrebbe alla fine rivelarsi inutile e l'esigenza di
proseguire ulteriormente secondo le coordinate espresse dalle
decisioni del collegio, ma anche in funzione dell'eventuale sviluppo
della sequenza dei gravami.
Alla luce di tali premesse, risulta parimenti l'inconsistenza delle
censure espresse dal giudice a quo con specifico riferimento ad altre
norme richiamate quali tertia comparationis.
2.3.1. - Il rimettente richiama anzitutto l'art. 295 cod. proc.
civ. e lamenta la diversità di disciplina "per una situazione
processuale pressoché simile". Ma, a parte il rilievo circa la non
confrontabilità tra quella disciplina, che postula la pendenza di
un'altra controversia, e la vicenda processuale de qua, tutta interna
al processo, deve osservarsi che proprio la recente riforma della
norma citata, nell'attenuare il nesso di pregiudizialità penale in
consonanza con l'autonomia voluta dal nuovo codice di procedura
penale per le azioni civili restitutorie e risarcitorie, ha espresso,
più in generale, il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo
in quanto tale. Orientamento, quest'ultimo, che ha condotto altresì
la giurisprudenza a limitare le ipotesi di sospensione necessaria ai
soli casi di pregiudizialità tecnica ed a quelli in cui sia la legge
a prevedere che il giudicato di una causa si imponga sull'altra. Non
può poi trascurarsi di osservare come l'esercizio del potere ex art.
295 cod. proc. civ. trovi un suo strumento di controllo nel
regolamento necessario di competenza ora espressamente previsto
dall'art. 42 cod. proc. civ., così saldandosi il sistema in una sua
propria compiutezza, dalla quale esula del tutto, quanto a
presupposti ed esiti, la norma denunciata. E, del resto, lo stesso
rimettente non chiede che questa Corte riporti col suo intervento
additivo la fattispecie sotto la disciplina del citato articolo.
2.3.2. - A conclusioni analoghe, in termini di non comparabilità,
è agevole pervenire con riguardo all'art. 129-bis disp. att. cod.
proc. civ., anch'esso richiamato nell'ordinanza di rimessione:
preliminarmente chiarendosi, peraltro, che deve prescindersi - ai
fini dello scrutinio costituzionale da operare considerando tale
norma quale tertium comparationis - dal quesito se il suo àmbito
applicativo sia da ritenere implicitamente modificato a seguito della
recente riforma del processo civile, dalla quale il giudice a quo
trae spunto con riguardo alla generalizzata provvisoria esecutività
riconosciuta alle sentenze di primo grado ed al nuovo testo dell'art.
336 cod. proc. civ. in tema di effetti espansivi esterni della
sentenza di appello. L'ipotesi di pendenza del gravame, descritta
dalla norma denunciata, e il diverso caso previsto dal citato art.
129-bis, in cui la riforma della sentenza parziale di primo grado è
già intervenuta, e pende il ricorso per cassazione avverso la
sentenza di appello, sono con tutta evidenza nettamente distinti. La
diversa scansione temporale ben giustifica, nell'ipotesi di cui
all'art. 279, un'altra ottica in cui valutare la sorte
dell'istruttoria di primo grado, affidando la sospensione
all'apprezzamento e quindi all'istanza di una sola parte (soccombente
in appello), oltre che al giudizio del giudice istruttore sul vincolo
di dipendenza.
2.3.3. - Ancor meno pertinente si appalesa infine il richiamo agli
artt. 187, secondo e terzo comma, 189 e 190-bis cod. proc. civ.
Questi infatti attribuiscono al giudice istruttore poteri che
attengono alla conduzione del processo collocandosi in un momento
processuale diverso rispetto a quello in argomento, caratterizzato
dalla concomitante presenza di una sentenza non definitiva e di
un'ordinanza correlata che conforma l'istruttoria ulteriore, nonché
dalla pendenza di un gravame immediato.
2.4. - Quanto all'ulteriore parametro costituito dall'art. 97 della
Costituzione, basti rilevare come questa Corte abbia costantemente
affermato che il principio di buon andamento e dell'imparzialità
della amministrazione, è bensì riferibile anche agli organi di
amministrazione della giustizia, ma riguarda esclusivamente le leggi
concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro
funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, rimanendo invece del
tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale
(v., da ultimo, sentenze nn. 84 del 1996 e 313 del 1995 e ordinanza
n. 69 del 1996).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 279, quarto comma, seconda parte, del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Casale
Monferrato, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte