Sentenza n. 183/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1986 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del codice
penale promosso con l'ordinanza emessa il 9 maggio 1978 dal giudice
tutelare della Pretura di Bologna nella tutela relativa a Marchi Pietro
iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 dell'anno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Marchi Pietro, sottoposto ad interdizione legale a seguito di
sentenza penale di condanna, ottenuta la liberazione condizionale,
chiedeva al giudice tutelare di Bologna la chiusura della tutela per
cessazione dello stato di interdizione legale come effetto della
concessa liberazione condizionale.
Nel corso di tale procedimento, il Pretore di Bologna, con
ordinanza del 9 maggio 1978, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 27 e 4 Cost., dell'art. 32
codice penale, nella parte in cui fa perdurare lo stato di interdizione
legale del condannato, che benefici della liberazione condizionale.
Premette il giudice a quo che l'art. 32, terzo comma, codice
penale, laddove dispone che il condannato è "durante la pena" in
istato di interdizione legale, va interpretato nel senso che esso si
riferisce anche a chi benefici della liberazione condizionale, fino a
quando non si verifichi l'estinzione della pena, e ciò perché la pena
accessoria dell'interdizione legale consegue alla mera irrogazione
della condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non
inferiore a cinque anni e prescinde dalla effettiva espiazione in
carcere della pena detentiva.
Così interpretata, però, la disposizione appare in contrasto con
l'art. 27, terzo comma, Cost., per il quale le pene devono tendere alla
rieducazione del condannato, poiché il mantenimento dello stato di
interdizione legale per chi sia stato liberato condizionalmente porta a
frustrare gravemente le finalità dell'istituto della liberazione
condizionale, che si propone di reinserire il condannato nel consorzio
civile
La medesima norma sembra altresì contrastare con l'art. 4 Cost.,
poiché la persistente interdizione legale ostacola di fatto il pieno
inserimento del liberato condizionalmente nel mondo produttivo in
funzione attiva, impedendogli di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un'attività e una funzione che
concorra al progresso materiale e spirituale della società: sono
infatti non indifferenti, a titolo esemplificativo, le difficoltà per
ottenere un mutuo da istituti ed enti.
Conclude il Pretore sottolineando la propria legittimazione a
sollevare la questione di legittimità costituzionale nel corso di un
procedimento di volontaria giurisdizione, nonché la rilevanza della
questione stessa, giacché il suo accoglimento comporterebbe la
chiusura ex officio della tutela.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
concludendo per la non fondatezza, e rilevando preliminarmente che
l'ordinanza di rimessione si basa su una inesatta interpretazione della
disposizione impugnata, giacché, se è vero che la pena accessoria
della interdizione legale opera con riguardo al periodo di
eseguibilità della pena principale, ciò non significa però che
permanga in stato di interdizione legale il liberato condizionalmente,
il quale al contrario, durante il tempo della liberazione condizionale,
non versa propriamente in stato di "durante la pena".
Osserva invero l'Avvocatura che, in ordine alla natura della
liberazione condizionale, non può seguirsi la tesi secondo la quale si
tratterebbe di una fase dell'esecuzione della pena detentiva e, più
precisamente, di una fase più attenuata nella quale alla pena
detentiva si sostituisce la libertà vigilata, dovendo invece
preferirsi la tesi, più rispondente all'evoluzione dell'istituto,
secondo la quale tra lo stato di detenzione e quello di libertà
condizionale vi è un salto qualitativo, in quanto la seconda, per
quanto vigilata, è sempre libertà, e quindi non può equipararsi o
sostituirsi alla pena detentiva, né totalmente né parzialmente. Se
poi si considera che, in virtù dell'art. 177, primo comma, codice
penale, in caso di revoca della liberazione condizionale, il tempo
trascorso in quello stato non è computabile nella durata della pena,
l'istituto in questione non appare suscettibile di inquadramento tra le
modalità di esecuzione della pena, poiché darebbe luogo ad un
inspiegabile prolungamento della pena inflitta. Il liberato
condizionale, dunque, non versa in stato di "durante la pena", e
pertanto nei suoi confronti cessa lo stato di interdizione legale,
conformemente, del resto, al fondamento etico - politico dell'istituto,
il cui nucleo caratteristico è costituito dal raggiunto ravvedimento
del reo per effetto del trattamento carcerario. La realizzazione della
finalità emendatrice della pena ne rende superflua la prosecuzione: se
così è non ha senso che prosegua, invece, lo stato di interdizione
legale.
La proposta questione di legittimità costituzionale, pertanto,
conclude l'Avvocatura, è superata dalla diversa interpretazione che
deve darsi alla disposizione impugnata. In ogni caso, la questione
stessa sarebbe infondata anche qualora dovesse invece accogliersi
l'interpretazione adottata dal giudice a quo. Tramite la rappresentanza
legale, infatti, è dato ovviare alla incapacità di agire del
condannato ammesso alla liberazione condizionale, cui è in tal modo
consentito, sia pure per mezzo del suo rappresentante, porsi in
condizione di svolgere ogni attività intesa al suo reinserimento nella
collettività. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza di rimessione, premesso che l'art. 32 c.p. va
interpretato nel senso che l'interdizione legale, di cui allo stesso
articolo, non è sospesa a seguito di concessione della libertà
condizionale, assume che il mantenimento dello stato d'interdizione
legale per chi sia stato liberato condizionalmente incide negativamente
sulle finalità del beneficio, impedendo il pieno reinserimento del
liberato condizionalmente nel mondo produttivo e conseguentemente
solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 c.p., in
riferimento agli artt. 27 e 4 Cost., nella parte in cui fa perdurare lo
stato d'interdizione legale del condannato che benefici della
liberazione condizionale.
Pertanto, a parere del giudice a quo, l'art. 32 c.p. dispone il
mantenimento dell'interdizione legale anche nello stato di liberazione
condizionale: è questa interpretazione che la Corte deve assumere a
fondamento delle proprie argomentazioni.
Il giudice a quo, in sostanza, lamenta che la sospensione della
pena principale della reclusione, a seguito di concessione del
beneficio in esame, non comporti anche la sospensione della pena
accessoria dell'interdizione legale, di cui all'art. 32 c.p.
2. - La sollevata questione di costituzionalità non è fondata.
Premesso che, nella generale nozione di rapporto giuridico punitivo
(che s'instaura a seguito della definitiva sentenza penale di condanna)
vanno enucleati i diversi rapporti giuridici d'esecuzione relativi alle
diverse conseguenze penali della condanna; premesso che le vicende
giuridiche relative a tali diversi rapporti d'esecuzione hanno di
regola, autonomo svolgimento, nel senso che, (salva l'ipotesi
d'estinzione di tutte le conseguenze giuridiche della condanna) la
sospensione o l'estinzione d'uno degli effetti penali della condanna
non coinvolge le vicende relative agli altri effetti della medesima; va
ricordato che la liberazione condizionale è istituto attinente alla
pena principale detentiva mentre l'interdizione legale è pena
accessoria, nettamente distinta dalla prima: almeno di regola, la
sospensione della pena principale detentiva, causata dall'atto di
concessione del beneficio della liberazione condizionale, non comporta,
pertanto, necessariamente anche la sospensione delle altre pene e dei
vari e diversi effetti penali della condanna.
Va, poi, particolarmente sottolineato che la situazione del
liberato condizionalmente, se è vero che è posizione di libertà, in
relazione alla sospesa pena principale detentiva, non è situazione
definitiva di libertà. Sul liberato condizionalmente grava il pericolo
che, per l'intervento d'una causa di revoca del beneficio e,
conseguentemente, di revoca della sospensione della pena principale
detentiva, quest'ultima torni ad applicarsi nei termini prefissati
dalla sentenza di condanna. Dal soggetto liberato condizionalmente lo
Stato attende la conferma della prognosi di già avvenuto ravvedimento,
che era stata formulata in detenzione e che ha causato la concessione
del beneficio. Il liberato condizionalmente è, come dire, in prova: si
attendono da lui conferme del ravvedimento, conferme definitive che
soltanto in situazione di libertà possono essere compiutamente ed
indiscutibilmente offerte.
3. - Consegue che lo Stato ha interesse a stimolare l'esito
positivo della prova: la libertà vigilata ex art. 230 c.p. è segno
evidente di tale interesse. Ma discende anche che lo Stato oltre al
predetto interesse, ne ha altri: deve, ad esempio, garantire i terzi,
la collettività tutta, dai pericoli derivanti dall'anticipata
liberazione del condannato.
L'interdizione legale ex art. 32 c.p. non può ritenersi
incompatibile con la liberazione condizionale: se la prima non ostacola
la rieducazione del condannato durante la detenzione; se, malgrado
l'interdizione legale, alla quale il detenuto è stato già sottoposto
durante la detenzione, il medesimo è riuscito ad offrire prove tali da
far ritenere sicuro il suo ravvedimento, non si riesce ad intendere
perché la stessa interdizione dovrebbe ostacolare la prova ulteriore,
di conferma del ravvedimento, che il già condannato è tenuto, in
libertà, ad offrire.
Non si dimentichi, peraltro, che l'interdizione legale di cui
all'art. 32 c.p. comporta l'applicazione al condannato delle norme
previste dalla legge civile per l'interdizione giudiziale limitatamente
alla disponibilità ed all'amministrazione dei beni; il condannato non
subisce, pertanto, ulteriori limitazioni della capacità giuridica o di
agire, rispetto agli atti attinenti al diritto di famiglia (salve
ulteriori limitazioni derivanti dall'art. 32 c.p.) o alla facoltà di
testare o di stare in giudizio, quando l'oggetto del medesimo attenga a
diritti non preclusi al condannato.
Va aggiunto che, quand'anche l'interdizione legale fosse prevista
per la sola tutela dei terzi, non per questo si potrebbe, per sé,
ritenere costituzionalmente illegittima, non essendo, ovviamente,
vietato al legislatore garantire la collettività da eventuali pericoli
dell'anticipata liberazione del condannato.
Ma l'interdizione in parola viene giustificata, da una parte della
dottrina, non soltanto in funzione dell'interesse dei figli o degli
altri parenti ma anche in funzione degli interessi dello stesso
condannato; per quanto severa verso quest'ultimo. si sostiene, la legge
non può volere che vadano dispersi i suoi averi. E se così fosse, non
si vedrebbe, davvero, come ritenere incompatibile con la liberazione
condizionale, alla luce dei chiarimenti innanzi offerti, l'interdizione
legale di cui all'art. 32 c.p.
Tutto il tema relativo alle pene accessorie avrebbe forse bisogno
di precisazioni e chiarimenti, legislativi e dottrinali; ma, allo
stato, l'interdizione legale non è da ritenersi, secondo la
Costituzione, incompatibile con la liberazione condizionale.
Gli invocati parametri di riferimento, gli artt. 4 e 27 Cost., non
sono applicabili alla specie. Non l'art. 4 Cost., giacché la
condizione d'interdetto legale non preclude al liberato
condizionalmente d'esercitare i diritti ed i doveri di cui allo stesso
art. 4 Cost.: l'esemplificazione, in contrario avviso, indicata
dall'ordinanza di rimessione (le difficoltà d'ottenere mutui da
istituti od enti) non è davvero probante: se difficoltà esistono, al
fine d'ottenere mutui da istituti od enti, per i mai condannati,
maggiori difficoltà certamente esistono per i già condannati, in
liberazione condizionale; ma ciò non a causa dell'interdizione legale.
Ché, anzi, si sarebbe tentati d'affermare che maggiori sarebbero,
forse, le difficoltà, ai fini ora indicati, del liberato
condizionalmente non sottoposto, per ipotesi teorica, ad interdizione
legale.
Anche il riferimento all'art. 27 Cost. non è, nella specie,
invocabile. I principi d'umanizzazione delle pene sono già rispettati
con la previsione legale e la concessione, in concreto, della
liberazione condizionale; come, con la stessa concessione, è, altresi,
rispettato il disposto relativo alla finalità rieducativa delle pene.
Quanto osservato in tema di natura (bifronte) della liberazione
condizionale, vale a concludere che non è certamente l'interdizione
legale che può rendere oltremodo gravosa la prova definitiva
dell'avvenuto ravvedimento.
Non esistendo alcun vincolo costituzionalmente determinato, in
riferimento agli artt. 27 e 4 Cost., per il legislatore ordinario, in
tema di rapporti tra liberazione condizionale ed interdizione legale,
va, infine, osservato che, anche se l'interpretazione accolta
nell'ordinanza di rimessione non fosse condivisa (ove, cioè,
l'interprete ritenesse che durante lo stato di liberazione
condizionale, a termini del diritto vigente, l'interdizione legale non
permanga) ugualmente, almeno allo stato, non Vi sarebbe contrasto con
la vigente Costituzione. La materia è, infatti, oggetto di scelta
discrezionale del legislatore ordinario.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 32 c.p., sollevata, in riferimento agli artt. 27 e 4 Cost.,
dal giudice tutelare della Pretura di Bologna, con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte