Sentenza n. 183/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/04/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 452, 438,
primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura penale del
1988, in relazione all'art. 442, secondo comma, dello stesso codice,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 novembre 1989 dal Tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di De Angelis Viviardo, iscritta al
n. 18 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno
1990;
2) ordinanza emessa il 23 novembre 1989 dal Tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Montaruli Davide, iscritta al n.
19 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Roma, ottava sezione penale, con ordinanza
del 20 novembre 1989 - premesso che l'imputato citato a giudizio
direttissimo aveva richiesto l'abbreviazione del rito e che il
pubblico ministero aveva negato il consenso - ha sollevato, in
riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questioni
di legittimità dell'articolo 452 del codice di procedura penale del
1988, "in quanto non prevede la possibilità che l'organo giudicante
possa valutare la trasformazione in rito abbreviato proposta dalla
difesa nel caso di mancato consenso del pubblico ministero", con
violazione "del diritto della difesa a veder comunque valutata e
decisa dal giudice la sua istanza dalla quale possono discendere
conseguenze non solo processuali ma anche sostanziali di notevole
rilievo", rimesse, invece, all'"insindacabile valutazione" del
pubblico ministero.
2. - Prima dell'apertura di altro dibattimento con rito
direttissimo, un diverso collegio dell'ottava sezione del Tribunale
di Roma, rilevato che l'imputato aveva richiesto l'abbreviazione del
rito senza ottenere il consenso del pubblico ministero, ha, con
ordinanza del 23 novembre 1989, sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità
degli artt. 452, secondo comma, 438, primo comma, e 440, primo comma,
del codice di procedura penale del 1988, "nella parte in cui i
menzionati articoli del C.P.P. non prevedono che il P.M., nel negare
il proprio consenso alla definizione del processo con rito abbreviato
allo stato degli atti, sia tenuto a motivarlo, e nella parte in cui
non è consentito al giudice di valutare le motivazioni addotte a
giustificazione del dissenso stesso al fine di applicare la riduzione
di pena prevista dall'art. 442, 2° co. c.p.p.".
Il principio di eguaglianza risulterebbe vulnerato sia per la
disparità di trattamento rispetto all'istituto dell'applicazione
della pena su richiesta, nel quale il dissenso è sindacabile dal
giudice, sia perché verrebbe riconosciuta al pubblico ministero una
"posizione di supremazia sull'imputato, tale da condizionare
irrimediabilmente l'esercizio della funzione giurisdizionale prevista
e configurata (artt. 3, 25, 101, 2° co. Cost.)".
Sussisterebbe, inoltre, violazione del diritto di difesa
dell'imputato "a vedere in ogni caso valutata e decisa dal giudice"
un'"istanza" dalla quale possono discendere anche conseguenze di
carattere sostanziale (riduzione della pena di un terzo).
Infine, l'insindacabilità del dissenso attribuirebbe al pubblico
ministero "quel diritto potestativo alla scelta del rito che in
quanto tale è stato già dichiarato contrario alla Costituzione
dalla Corte costituzionale con sentenza 28 novembre 1969, n. 117".
3. - Le due ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono
state entrambe pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 4, prima serie
speciale, del 1990.
In nessuno dei due giudizi si sono costituite le parti private,
né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto
1. - Con la prima delle due ordinanze in epigrafe il Tribunale di
Roma, ottava sezione penale, sottopone al vaglio di questa Corte
l'"art. 452 CPP., in relazione all'art. 24 II comma della
Costituzione, in quanto non prevede la possibilità che l'organo
giudicante possa valutare la trasformazione in rito abbreviato
proposta dalla difesa nel caso di mancato consenso del P.M.".
La seconda ordinanza, emessa tre giorni dopo da altro collegio
della stessa sezione del Tribunale di Roma, denuncia gli "artt. 452,
2° co., 438, 1° co. e 440, 1° co. C.P.P., per violazione degli artt.
3, 24, 2° co. della Costituzione, nelle parti in cui i menzionati
articoli del c.p.p. non prevedono che il P.M., nel negare il proprio
consenso alla definizione del processo con il rito abbreviato allo
stato degli atti, sia tenuto a motivarlo, e nelle parti in cui non è
consentito al giudice di valutare le motivazioni addotte a
giustificazione del dissenso stesso al fine di applicare la riduzione
di pena prevista dall'art. 442, 2° c. c.p.p.".
Poiché da entrambe le ordinanze viene denunciato l'art. 452,
secondo comma, del codice di procedura penale del 1988, i relativi
giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.
2. - Le due ordinanze di rimessione risultano emanate
anteriormente all'apertura di dibattimenti promossi dal pubblico
ministero con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, terzo comma,
del nuovo codice di procedura penale: a seguito, cioè, di arresti in
flagranza convalidati. Nell'uno e nell'altro caso, pur essendosi
l'imputato avvalso della facoltà di chiedere la trasformazione del
giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, espressamente
conferitagli dall'art. 452, secondo comma, primo inciso, il
Tribunale, di fronte al mancato consenso del pubblico ministero,
avrebbe dovuto dichiarare aperto il dibattimento così da far luogo
al giudizio direttissimo. Ma proprio l'essere precluso al giudice di
"valutare e decidere l'istanza dell'imputato", rendendo il pubblico
ministero arbitro delle conseguenze anche di carattere sostanziale
(riduzione della pena di un terzo) collegate al giudizio abbreviato,
ha indotto in entrambi i casi a dubitare della legittimità
costituzionale della norma che rende comunque insuperabile il
dissenso immotivato del pubblico ministero alla trasformazione del
giudizio direttissimo in giudizio abbreviato: norma ravvisata
dall'una ordinanza nell'art. 452 e dall'altra nel combinato disposto
degli artt. 452, secondo comma, 438, primo comma, e 440, primo comma,
del nuovo codice.
La parziale differenza - che viene così ad emergere tra le due
ordinanze quanto all'oggetto, prima ancora che quanto al petitum
rispettivamente perseguito ed ai parametri rispettivamente invocati -
trova il suo fondamento nel diverso modo di intendere i rapporti tra
la disciplina "tipica" del giudizio abbreviato, quale dettata dagli
artt. 438- 442, e la disciplina "atipica" prevista per l'ipotesi di
cui all'art. 452, secondo comma. La prima ordinanza, considerando
tale ipotesi alla stregua di una forma processuale a sé stante,
prescinde da qualsiasi richiamo alla disciplina-base, mentre la
seconda, incline a ravvisare in quella una specificazione di questa,
coinvolge nel giudizio di legittimità anche gli articoli 438, primo
comma, e 440, primo comma.
3. - Pur non potendosi negare che la disciplina prevista dall'art.
452, secondo comma, sia sotto più aspetti una specificazione della
disciplina delineata dagli artt. 438-442, tanto da renderla oggetto
di molteplici rinvii ("Si applicano le disposizioni previste dagli
articoli 441 comma 2, 442 e 443", conclude il dettato dell'art. 452,
secondo comma), è altrettanto innegabile che, contrariamente a
quanto parrebbe sottintendere la seconda ordinanza, i rinvii non si
estendono né all'art. 438, primo comma, né all'art. 440, primo
comma.
Il silenzio serbato a tale duplice proposito dall'art. 452,
secondo comma, non è che il risultato dell'apposita regolamentazione
cui quest'ultimo assoggetta la richiesta di giudizio abbreviato da
parte dell'imputato nei confronti del quale si procede a giudizio
direttissimo, il necessario consenso del pubblico ministero ed il
conseguente provvedimento del giudice. Vi trovano, infatti, posto non
la richiesta, accompagnata dal consenso del pubblico ministero, "che
il processo sia definito nell'udienza preliminare" (art. 438, primo
comma), né l'alternativa per il giudice dell'udienza preliminare di
disporre "il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa
essere definito allo stato degli atti" (art. 440, primo comma) o,
altrimenti, di rigettarla, salva la possibilità di una
riproposizione successiva (art. 440, terzo comma), bensì la semplice
richiesta di "giudizio abbreviato", in seguito alla quale, se "il
pubblico ministero vi consente", sempre "il giudice, prima che sia
dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la
prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per
l'udienza preliminare, in quanto applicabili" (art. 452, secondo
comma, primo periodo), con gli ulteriori, eventuali, poteri
specificati dall'art. 452, secondo comma, secondo periodo.
Sotto questi profili - i soli qui ad interessare, mettendosi in
discussione da parte di entrambe le ordinanze i rapporti tra pubblico
ministero e giudice preposto al dibattimento nell'eventualità di un
mancato consenso del primo alla richiesta dell'imputato l'atipicità
della forma di giudizio abbreviato prevista dall'art. 452, secondo
comma, rispetto alla sua forma ordinaria appare incontestabile. In
particolare, ai fini del requisito della rilevanza, da commisurare
sempre alla concreta applicabilità nel procedimento a quo delle
norme denunciate, assume un peso decisivo il fatto che il ruolo
esplicato dal consenso del pubblico ministero risulta oggetto di
autonoma previsione nell'art. 452, secondo comma. Anche se ciò
avviene sul modello di quanto contemplato dall'art. 438, primo
comma, questa disposizione non è necessariamente coinvolta nella
decisione dei giudizi a quibus, e lo stesso si deve, a maggior
ragione, dire per la disposizione di cui all'art. 440, primo comma:
le questioni relative ad esse vanno, pertanto, dichiarate
inammissibili.
4. - Così circoscritta - e proprio in coincidenza con il solo
testo denunciato da entrambe le ordinanze, appunto l'art. 452,
secondo comma, del nuovo codice di procedura penale l'individuazione
delle norme oggetto delle questioni da affrontare nel merito, con
riferimento ai vari parametri costituzionali invocati, non si può
non ripetere l'osservazione da cui questa Corte ha preso le mosse
nella sentenza n. 66 del 1990 (n. 4 del Considerato in diritto),
relativa ad altre norme incentrate sul mancato consenso del pubblico
ministero al giudizio abbreviato: e cioè che i dubbi sollevati
vengono a collocarsi idealmente lungo tre linee.
Stando all'ordinanza dalla motivazione più articolata, la prima
di tali linee ha per oggetto l'art. 452, secondo comma, nella parte
in cui non prevede che "il P.M., nel negare il proprio consenso alla
definizione del processo con il rito abbreviato allo stato degli
atti, sia tenuto a motivarlo"; la seconda ha per oggetto lo stesso
comma nella parte in cui "non è consentito al giudice di valutare le
motivazioni addotte a giustificazione del dissenso stesso"; la terza
ha per oggetto ancora quel comma nella parte in cui, "quando
all'esito dell'esame degli atti la richiesta (dell'imputato) risulti
fondata", non è consentito al giudice "di applicare la riduzione di
pena prevista dall'art. 442, 2° co. c.p.p.".
La progressione logica che caratterizza il passaggio dall'una
all'altra delle tre linee così individuate, la prima finalizzata al
raggiungimento della seconda e, di qui, al raggiungimento della
terza, emerge con particolare chiarezza dall'ordinanza or ora
richiamata, con la quale si richiede alla Corte di dichiarare
illegittimo l'art. 438, secondo comma - oltreché "nella parte in cui
non prevede che il P.M., nel negare il proprio consenso alla
definizione del processo con il rito abbreviato allo stato degli
atti, sia tenuto a motivarlo" - "nella parte in cui non è consentito
al giudice di valutare le motivazioni addotte a giustificazione del
dissenso stesso", e ciò "al fine di applicare la riduzione di pena
prevista dall'art. 442, 2° co. c.p.p.".
Altrettanto coerentemente, i parametri invocati riguardano allo
stesso modo tutte le norme denunciate. Come sottolinea la stessa
ordinanza, "la insindacabilità del dissenso del P.M. da parte del
giudice non consente a quest'ultimo di applicare la riduzione di pena
di cui all'art. 442, secondo co. c.p.p. anche quando, all'esito
dell'esame degli atti, la richiesta" dell'imputato "risulti fondata".
Pretendere che il dissenso venga motivato e non renderlo suscettibile
di alcuna forma di controllo ad opera del giudice significherebbe
negare alla prescrizione avuta di mira ogni reale portata giuridica.
Le questioni vanno, perciò, esaminate congiuntamente.
5. - Parametro di riferimento comune alle due ordinanze è l'art.
24, secondo comma, della Costituzione, perché, come osserva la prima
ordinanza, sembra violato "il diritto della difesa a veder comunque
valutata e decisa dal giudice la sua istanza dalla quale possono
discendere conseguenze non solo processuali ma anche sostanziali di
notevole rilievo" o, per usare le parole dell'altra ordinanza, "in
quanto viola il diritto della difesa a vedere in ogni caso valutata e
decisa dal giudice la istanza del richiedente: istanza dalla quale
possono discendere anche le conseguenze di carattere sostanziale
sopra indicate (riduzione della pena di un terzo)". In questa seconda
circostanza, però, la violazione dell'art. 24 viene addotta in
aggiunta ("inoltre") alla violazione dell'art. 3 della Costituzione,
a sua volta ravvisata sotto due ordini di profili. Anzitutto, per
l'"ingiustificata disparità di trattamento" rispetto a "quanto
accade nel caso di applicazione della pena a norma dell'art. 448
c.p.p."; e, poi, per il "contrasto col principio costituzionale di
parità di tutti i cittadini di fronte alla legge, non potendosi più
riconoscere al P.M., in nessun stato e grado del procedimento, alcuna
posizione di supremazia sull'imputato, tale da condizionare
irrimediabilmente l'esercizio della funzione giurisdizionale come
costituzionalmente prevista e configurata" dagli "artt. 3, 25, 102,
2° co. Cost.", gli ultimi due dei quali, peraltro, non più indicati
nel dispositivo, a differenza degli artt. 3 e 24, secondo comma.
Già sotto il primo dei due profili invocati con riferimento
all'art. 3 della Costituzione, cioè quello che chiama in causa i
rapporti tra giudizio abbreviato ed applicazione della pena su
richiesta delle parti, i dubbi di legittimità risultano fondati.
6. - Il giudice a quo sembra dare per scontata l'esistenza di una
forte analogia tra i due procedimenti posti a raffronto. Ed infatti,
solo adottando una prospettiva del genere, la disparità di
trattamento che viene lamentata potrebbe dirsi priva di
giustificazione e, quindi, in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, così da comportare la necessità di estendere le
soluzioni, più favorevoli all'imputato, proprie dell'applicazione
della pena su richiesta (motivazione e, quindi, sindacabilità del
dissenso del pubblico ministero; riconoscimento di quanto richiesto
dall'imputato quando il giudice ritenga ingiustificato tale dissenso)
all'altro rito.
Ma un discorso basato sulle analogie tra i due istituti e, quindi,
volto a sottolinearne gli aspetti comuni non sarebbe sufficiente allo
scopo, a causa delle innegabili differenze che, accanto alle
innegabili somiglianze, emergono mettendo a confronto questi due
procedimenti speciali.
D'altra parte, un raffronto completo non varrebbe neppure a far
considerare senz'altro non irragionevoli tutte le differenze
contestate dal giudice a quo: coinvolgendo, per i già evidenziati
motivi di rilevanza, non tanto gli artt. 438 - 442, da un lato, e gli
artt. 444 - 448, dall'altro, quanto gli artt. 451, quinto comma, e
452, secondo comma, tale raffronto viene ad intercorrere tra un
giudizio abbreviato atipico, come quello conseguente alla
trasformazione del giudizio direttissimo, e l'applicazione della pena
su richiesta presentata dall'imputato in sede di instaurazione del
giudizio direttissimo: due discipline, cioè, meno distanti fra loro
delle rispettive discipline tipiche.
Ne discende che soltanto una valutazione estesa pure alle altre
differenze e, insieme, alle analogie ravvisabili tra la fattispecie
prevista dall'art. 452, secondo comma, e l'applicazione della pena su
richiesta dell'imputato citato per il giudizio direttissimo può
consentire di verificare se, visto l'intero quadro, l'aspetto
concernente il dissenso del pubblico ministero giustifichi
l'adozione, quanto a sindacabilità o no, di soluzioni differenziate
tra le due discipline.
In termini più specificamente normativi, la differenza lamentata
si sostanzia nel fatto che la prescrizione di cui all'art. 446, sesto
comma ("Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne
le ragioni"), ed il conseguente dettato dell'art. 448, primo comma,
seconda parte ("...il giudice provvede dopo la chiusura del
dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, quando
ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero..." - ai
quali l'art. 451, quinto comma, fa globale rinvio per il caso di
applicazione della pena richiesta dall'imputato citato a giudizio
direttissimo - non trovano riscontro nella disciplina relativa alla
richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio
abbreviato.
Nell'ottica del profilo costituzionale in esame, il dubbio di
legittimità si traduce nel domandarsi, anzitutto, se sia razionale o
no che l'enunciazione delle ragioni del dissenso opposto dal pubblico
ministero alla richiesta dell'imputato, enunciazione ritenuta
necessaria nell'ambito della disciplina prevista per l'applicazione
della pena su richiesta avanzata in sede di giudizio direttissimo,
venga ritenuta non necessaria nell'ambito della disciplina prevista
per la trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio
abbreviato.
7. - Questa Corte ha già richiamato (sentenza n. 66 del 1990)
quel brano della Relazione al progetto preliminare, dove - con
riguardo al giudizio abbreviato ed all'applicazione della pena su
richiesta delle parti, entrambi considerati nella loro fisionomia
ordinaria - si precisa come venga ad essi "affidata la funzione di
evitare il passaggio alla fase dibattimentale di un gran numero di
procedimenti, secondo uno schema di deflazione comune a tutti i
sistemi processuali che si ispirano al modello accusatorio" e come
sia l'uno sia l'altro si fondino "sull'accordo tra accusa e difesa",
quest'ultima variamente "incentivata" ad avvalersene.
Le differenziazioni tra i due riti muovono proprio di qui. Al di
là degli impliciti vantaggi comuni (costi ridotti e pubblicità del
dibattimento evitata), diverse sono le soluzioni premiali e diversi
gli strumenti di approdo: un approdo cui si giunge "sulla base degli
atti acquisiti al momento della formulazione della richiesta, ma con
una notevole differenza di ordine temporale: nel giudizio abbreviato
ordinario la richiesta può aver luogo fino a cinque giorni prima
dell'udienza preliminare o nel corso di questa (sentenza n. 66 del
1990), mentre la richiesta di applicazione della pena può essere
formulata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado.
Anche per il giudizio abbreviato cui l'imputato chiede che si
addivenga attraverso la trasformazione del giudizio direttissimo
promosso dal pubblico ministero in uno dei casi previsti dall'art.
449, la richiesta è proponibile fino a che non siano state compiute
le formalità di apertura del dibattimento - e, quindi, sempre
durante la sola brevissima fase predibattimentale propria del
giudizio direttissimo - allo stesso modo di quanto avviene per
l'applicazione della pena su richiesta, allorché quest'ultima venga
formulata dall'imputato alla stregua dell'art. 451, quinto comma, e,
perciò, allo stato degli atti nella fase predibattimentale.
Tale ulteriore accostamento del giudizio abbreviato ex art. 452,
secondo comma, all'applicazione della pena su richiesta dell'imputato
è sottolineato con particolare incisività dallo stesso art. 451,
quinto comma, che impone al presidente del tribunale o della corte di
assise di avvisare "l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio
abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444" e,
quindi, anche a norma dell'art. 446, primo comma ("fino alla
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado").
Il fatto che dalla Relazione al progetto preliminare il giudizio
abbreviato venga contrapposto, in via generale, al "patteggiamento
sulla pena o sul merito del processo" come "patteggiamento sul rito"
non equivale a disconoscerne la realtà, invero più complessa, che
è quella di un accordo delle parti sul rito avente pure un effetto,
certo non lieve, sul merito. L'essere la diminuzione di un terzo
della pena (o, se del caso, la sostituzione della reclusione di anni
trenta all'ergastolo: art. 442, secondo comma) un effetto soltanto
"indiretto" ed "eventuale" non toglie che pure essa, come l'adozione
del rito semplificato, sia condizionata al consenso del pubblico
ministero, proprio come al consenso di quest'ultimo risulta
condizionata, nel caso di applicazione della pena su richiesta
dell'imputato, non solamente l'intesa sulla pena, ma anche l'adozione
del rito semplificato.
Allorché - ed è quanto accade nelle ipotesi disciplinate
rispettivamente dall'art. 452, secondo comma, e dal combinato
disposto degli artt. 444 e 451, quinto comma - i riti che possono
rispettivamente subentrare al giudizio direttissimo si trovano a
corrispondere tra loro per ciò che concerne il giudice (sempre
quello competente per il dibattimento), il momento ultimo per la
richiesta (prima dell'apertura del dibattimento) e la sede (fase
predibattimentale), non si giustifica, come già osservato in altra
occasione (sentenza n.66 del 1990), che "il pubblico ministero, di
fronte ad una richiesta di giudizio abbreviato, possa sacrificare,
oltre al rito, anche l'effetto sulla pena, senza neppure dover
enunciare le ragioni del proprio dissenso, a differenza di quanto
avviene di fronte ad una richiesta di applicazione della pena" da
parte dell'imputato: una richiesta che il pubblico ministero può
"sacrificare", in ordine al rito, "solo enunciando le ragioni" del
suo dissenso e, in ordine alla pena richiesta, solo se il suo
dissenso non verrà ritenuto ingiustificato dal giudice dopo la
chiusura del dibattimento di primo grado.
Diverso problema è quello dei criteri cui il pubblico ministero
dovrebbe rapportare la motivazione del dissenso. Pure a questo
proposito si è già rilevato (sentenza n.66 del 1990) che
l'argomento addotto dalla Relazione al progetto preliminare circa
l'impossibilità che "i parametri" del dissenso vengano "tipizzati"
sarebbe in grado di valere al massimo per la disciplina del rito
abbreviato tipico, anche perché la sua collocazione nell'udienza
preliminare renderebbe difficilmente ipotizzabile l'esternazione
delle ragioni del mancato consenso del pubblico ministero alla
richiesta di giudizio abbreviato proveniente dall'imputato, peraltro
reiterabile fino a quando non siano formulate le conclusioni ex art.
439, secondo comma. Ma, pure a prescindere da ciò, le argomentazioni
della Relazione "in tanto sono condivisibili in quanto il pubblico
ministero, non tenuto a motivare, possa liberamente determinarsi a
dissentire", situazione che, ovviamente, viene meno allorché l'art.
452, secondo comma, sia dichiarato illegittimo nella parte in cui non
prevede che il pubblico ministero debba enunciare le ragioni del suo
dissenso, così da renderlo sindacabile dal giudice.
Una volta mutati i termini della situazione, la circostanza che la
disciplina del giudizio abbreviato faccia costante richiamo, sia pur
con formule e moduli non sempre coincidenti, al "poter decidere allo
stato degli atti", non autorizza - almeno per il momento, tanto più
nel silenzio dell'"analogo" art. 446, sesto comma, implicitamente
richiamato dall'art. 451, primo comma, terzo periodo -
un'interpretazione diversa da quella (v. già la sentenza n. 66 del
1990) di raccordare la scelta del pubblico ministero alla
definibilità del processo allo stato degli atti.
8. - L'accertata illegittimità costituzionale dell'art. 452,
secondo comma, nella parte in cui non prevede che il pubblico
ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni - con
conseguente assorbimento delle altre censure avanzate allo stesso
fine dalle ordinanze di rimessione - viene a rendere rilevanti anche
le questioni aventi per oggetto il medesimo art. 452, secondo comma,
nelle parti in cui "non è consentito al giudice di valutare le
motivazioni addotte a giustificazione del dissenso stesso" e,
conseguentemente, "di applicare la riduzione di pena prevista
dall'art. 442, 2° comma, c.p.p.".
Dato lo stretto collegamento, già rimarcato nella sentenza n. 66
del 1990, tra questi due aspetti (in tanto il giudice ha motivo di
sindacare le ragioni addotte dal pubblico ministero in quanto, a sua
volta dissentendone, possa far luogo alla diminuzione di pena; e,
viceversa, in tanto il giudice può far luogo alla diminuzione di
pena in quanto sia legittimato a sindacare le ragioni enunciate dal
pubblico ministero), le relative questioni, sollevate con riferimento
agli stessi parametri precedentemente richiamati, danno luogo ad una
sola censura, anch'essa fondata.
La forte analogia fra la disciplina del giudizio abbreviato e la
disciplina dell'applicazione della pena su richiesta quando la
richiesta dell'imputato abbia come obiettivo il superamento del
giudizio direttissimo, è tale da rendere inaccettabile, nell'ottica
del primo dei due profili invocati in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, anche l'omessa previsione da parte dell'art. 452,
secondo comma, di un potere corrispondente a quello che l'art. 451,
primo comma, attraverso il rinvio all'art. 444 e, pertanto, all'art.
448, primo comma, conferisce al giudice, allorché, dopo la chiusura
del dibattimento, ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico
ministero nei confronti dell'applicazione della pena richiesta
dall'imputato.
Ciò conduce all'accoglimento della doglianza attraverso cui viene
lamentato che al giudice non sia consentito di "applicare la
riduzione di pena ex 442, 2° comma, c.p.p. anche quando, all'esito
dell'esame degli atti, la richiesta risulti fondata". Ne consegue la
declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo
comma, nella parte in cui non prevede che, svoltosi il giudizio con
il rito direttissimo, il giudice possa applicare, in caso di
condanna, la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo
comma, se ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero.
Pure qui sono da intendersi assorbite le altre censure formulate
dalle ordinanze di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 452,
secondo comma, del codice di procedura penale del 1988, nella parte
in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente
alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in
giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e
nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio
direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del
pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena
contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 438, primo comma, e 440, secondo comma,
del codice di procedura penale del 1988, sollevate, in riferimento
agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale
di Roma con ordinanza 23 novembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte