Sentenza n. 183/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1997 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 35legge 113/1954
- art. 7legge 404/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge
10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica), tab. 3, come in ultimo modificata
dall'art. 7 e dalla tabella C della legge 27 dicembre 1990, n. 404,
promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1995 dal tribunale
amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Manca
Vincenzo contro Ministero della difesa, iscritta al n. 915 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione di Manca Vincenzo nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1997 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi l'avv.to Lucio Iannotta per Manca Vincenzo e l'Avvocato dello
Stato Giovanni P. de Figueiredo per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio amministrativo introdotto con ricorso
del generale di squadra aerea Vincenzo Manca nei confronti del
Ministero della difesa, il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dell'art. 35
della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), tab. 3, come in
ultimo modificata dall'art. 7 e dalla tabella C della legge 27
dicembre 1990, n. 404.
Ha osservato preliminarmente il tribunale che l'intervenuta
sospensiva disposta con separato provvedimento non toglie rilevanza
alla questione di legittimità costituzionale, essendo tale
sospensiva stata concessa in via temporanea e fino alla ripresa del
giudizio cautelare successivamente alla pronuncia di questa Corte.
Nel merito, il giudice a quo ha rilevato che la norma impugnata si
pone in contrasto con i citati parametri costituzionali in quanto,
con il rinvio in essa contenuto alle tabelle allegate alla legge n.
113 del 1954, fissa in anni sessantuno il limite di età al
raggiungimento del quale i generali di squadra aerea cessano dal
servizio, a differenza dei colleghi di pari grado dell'Esercito e
della Marina, per i quali il limite di età è quello di anni
sessantatre. Ad avviso del tribunale rimettente tale distinzione non
trova alcuna ragionevole giustificazione, identici essendo il grado
dei generali, la loro progressione in carriera, le funzioni di alto
comando e tutto ciò che ne distingue la posizione gerarchica.
Ne deriva, pertanto, che la norma impugnata, facendo cessare il
diritto al lavoro degli ufficiali piloti dell'Aeronautica in un
momento precedente rispetto a quello fissato per i corrispondenti
gradi delle altre armi, viola, oltre all'art. 3, anche gli artt. 4 e
35 della Carta fondamentale.
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito il
generale Vincenzo Manca, concludendo per l'accoglimento della
prospettata questione.
La parte privata ha premesso che i generali di squadra aerea hanno
una formazione ed un iter di carriera analoghi a quelli dei loro
colleghi generali di corpo di armata dell'Esercito ed ammiragli di
squadra della Marina, identica essendo la loro preparazione
professionale. Anche il legislatore, d'altra parte, dettando la
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria), ha previsto una
delega al Governo, della durata di dodici mesi, affinché provveda al
riordino della materia in modo da fissare limiti di età uguali per
il pensionamento dei pari grado.
La difesa del generale Manca ha rilevato inoltre che l'esistenza di
una normativa secondo cui gli ufficiali dell'Aeronautica
percepiscono, se addetti professionalmente all'attività di volo,
l'indennità di aeronavigazione, non è di per sé decisiva, poiché
tale indennità viene corrisposta anche agli ufficiali delle altre
armi che siano in possesso del brevetto di pilota, a condizione che
svolgano regolarmente attività di volo.
3. - È intervenuto in giudizio anche il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Ha osservato la difesa erariale che il punto di partenza fatto
proprio dal tribunale rimettente - ossia quello della piena
equiparabilità del generale di squadra aerea all'omologo grado
dell'Esercito e della Marina - è errato, poiché lo status di
ufficiale pilota e la carriera degli ufficiali dell'Aeronautica sono
intrinsecamente diversi rispetto a quelli dei loro colleghi delle
altre armi.
L'ufficiale aeronautico, infatti, riceve un trattamento economico
più favorevole rispetto a quello degli ufficiali dell'Esercito e
della Marina, oltre ad avere una progressione in carriera più
rapida, in conseguenza della peculiarità delle doti fisiche e
professionali che gli vengono richieste. Egli è tenuto a conseguire
sia il brevetto di "pilota d'aeroplano" che il brevetto di "pilota
militare"; deve inoltre mantenere costantemente, per tutta la durata
della propria carriera, l'idoneità al volo.
Da tanto consegue, secondo l'Avvocatura dello Stato, che la
posizione degli ufficiali di tale arma non è paragonabile a quella
dei colleghi, perché il più favorevole trattamento retributivo e la
più rapida progressione in carriera trovano un ragionevole e logico
contrappeso nel diverso limite di età fissato dalla legge per il
collocamento in ausiliaria. Considerato in diritto
1. - Il tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita, in
riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 10 aprile 1954,
n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica), tab. 3, come in ultimo modificata dall'art. 7 e
dalla tabella C della legge 27 dicembre 1990, n. 404, nella parte in
cui fissa il limite di età di anni sessantuno per la cessazione dal
servizio dei generali di squadra aerea, mentre tale limite è di anni
sessantatré per i generali di corpo d'armata dell'Esercito e per gli
ammiragli di squadra della Marina.
2. - La Corte osserva preliminarmente che, pur avendo il tribunale
concesso la sospensiva del provvedimento di cessazione dal servizio,
non sussistono dubbi sulla rilevanza della questione, e ciò alla
luce della giurisprudenza costituzionale, richiamata dallo stesso
rimettente (v. sentenza n. 444 del 1990, sentenza n. 451 del 1993 e
sentenza n. 30 del 1995), secondo cui la questione di legittimità
costituzionale mantiene tale rilevanza qualora il giudice
amministrativo abbia esercitato il proprio potere di sospensiva in
via provvisoria e interinale fino alla ripresa del giudizio cautelare
dopo l'incidente di costituzionalità, poiché in tale situazione il
medesimo potere non si è ancora esaurito.
Nel presente giudizio, infatti, il giudice a quo ha emesso un
provvedimento di questo tipo.
3. - Passando all'esame del merito, la Corte rileva innanzitutto
che i parametri di cui agli artt. 4 e 35 della Costituzione sono
impropriamente indicati, considerato che nel caso specifico non si
controverte di diritto al lavoro o di protezione dello stesso nelle
sue varie forme, bensì si richiede al giudice delle leggi di
valutare soltanto la legittimità costituzionale di una lamentata
disparità, in quanto alla uguaglianza di grado gerarchico
corrisponde una diversa età di cessazione dal servizio. È stato in
precedenza già affermato, tra l'altro, che l'art. 4 della
Costituzione è norma che concerne l'accesso al mercato del lavoro
(ordinanza n. 380 del 1994) e non può essere invocato per i
lavoratori che hanno raggiunto l'età per il collocamento a riposo.
Ne consegue, pertanto, che l'unico parametro, alla stregua del quale
la Corte è chiamata a pronunciarsi, è quello dell'art. 3 della
Costituzione.
4. - La questione è infondata anche in relazione al suddetto
parametro.
Com'è noto, nell'attuale ordinamento militare l'età di cessazione
dal servizio non è parificata a quella degli altri funzionari
pubblici e non è la stessa per tutti, essendo differenziata in
relazione a due specifici fattori: il grado raggiunto ed il tipo di
corpo nel quale si è inseriti. Globalmente può dirsi che gli
ufficiali vengono collocati in posizione di ausiliaria (situazione
che segue alla cessazione dal servizio, ma che non è ancora
pensionamento vero e proprio) in un'età inferiore rispetto a quella
prevista per il pensionamento degli altri pubblici dipendenti; ciò
per l'evidente necessità di mantenere fino alla cessazione dal
servizio un certo grado di prestanza fisica, indispensabile per
l'assolvimento delle funzioni militari.
Nell'ambito delle forze armate, inoltre, gli ufficiali
dell'Aeronautica, ed in ispecie quelli appartenenti al ruolo
naviganti normale (quale l'interessato nel presente caso), subiscono
un particolare tipo di selezione, sia sul piano delle attitudini
psico-fisiche che su quello della formazione tecnica-professionale.
Essi, tra l'altro, sono tenuti a conseguire il brevetto di pilota
d'aeroplano ed il brevetto di pilota militare, condizioni
imprescindibili per la nomina a sottotenente (v. gli artt. 9 e 10
r.d. 25 marzo 1941, n. 472, nonché gli artt. 3, 4, 5 e 6 della
legge 19 maggio 1986, n. 224). Per poter progredire in carriera, poi,
tali ufficiali debbono frequentare prima il corso normale e
successivamente il corso superiore della scuola di "guerra aerea"
(come risulta dalla tabella allegata alla legge 27 ottobre 1963, n.
1431); il che è finalizzato al raggiungimento di un elevato grado di
professionalità.
Oltre a questi requisiti tecnici, gli ufficiali del ruolo naviganti
normale devono mantenere per tutta la durata della propria carriera
l'idoneità al volo, sicché eventuali malattie che ne menomassero
tale requisito potrebbero tradursi nell'obbligo di transitare in
ruoli diversi ovvero nella risoluzione del rapporto di lavoro.
A tale particolare selezione ed a tali specifici compiti fanno
riscontro la cessazione anticipata dal servizio e i vantaggi della
più rapida carriera e del migliore trattamento economico. A partire,
infatti, dal r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1302, varie disposizioni di
legge (v., tra le altre, la legge 29 novembre 1961, n. 1300 e la
legge 23 marzo 1983, n. 78) hanno stabilito che agli ufficiali
dell'Aeronautica appartenenti al ruolo naviganti (normale e speciale)
l'attribuzione della indennità di aeronavigazione, emolumento
aggiuntivo che non spetta ai colleghi ufficiali non adibiti
all'attività di pilotaggio aereo.
5. - È esatto, come ha rilevato la difesa della parte privata, che
tale indennità viene attribuita anche agli ufficiali piloti delle
altre armi, che svolgono regolarmente attività di volo. Tuttavia, il
punto rilevante in questa sede non è tanto accertare in quali limiti
alcuni benefici previsti dalla legge vengano estesi anche ad
ufficiali che non appartengono ai ruoli naviganti dell'Aeronautica.
Appare invece decisivo sottolineare che questi ultimi, in relazione
alla loro particolare formazione, svolgono quell'attività (di
pilotaggio e di volo) che per gli ufficiali delle altre armi è
un'attività di supporto, per cui possono essere destinati anche a
compiti diversi.
La istituzionale funzione di difesa aerea del territorio dello
Stato che gli ufficiali aeronautici del ruolo naviganti sono chiamati
a compiere, comportando speciali attitudini fisio-psichiche ed un
grave rischio professionale, si traduce in una diversità di
posizione che spiega il motivo della più rapida progressione in
carriera e della cessazione dal servizio in un'età anticipata.
È costante giurisprudenza di questa Corte, del resto (v., in
ultimo, sentenza n. 89 del 1996 e sentenza n. 386 del 1996), che il
principio di uguaglianza esprime un giudizio di relazione che impone
il trattamento identico di situazioni uguali e, viceversa, il
trattamento differenziato di situazioni fra loro non del tutto
corrispondenti. Nel caso di specie, le posizioni poste a raffronto
non sono identiche; comunque gli elementi di disparità non appaiono
sforniti di basi giustificative e non attingono ad un livello tale da
costituire violazione dei principi di cui all'art. 3 della
Costituzione.
6. - La Corte non può fare a meno di evidenziare, infine, come il
recente art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
contenga una delega al Governo per il riordino, fra l'altro, dello
stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali; in particolare,
la lettera b) della norma prevede tra i criteri direttivi quello
della creazione di "uguali limiti di età per la cessazione dal
servizio tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari".
È evidente che il presente giudizio di legittimità costituzionale
si svolge su un piano diverso da quello della futura attività del
legislatore; per cui la legge delegata, nel rivisitare l'intera
materia nella linea indicata dalla norma delegante, potrà ovviamente
pervenire a soluzioni diverse dalla linea della normativa attuale.
Ciò non esclude, peraltro, che quest'ultima risulti, allo stato,
indenne dalle prospettate censure di incostituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 35 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), tab. 3,
come in ultimo modificata dall'art. 7 e dalla tabella C della legge
27 dicembre 1990, n. 404, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e
35 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del
Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 5 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte